(fire safety standards on gas heating exceeding 35 kW) In Italia, qualsiasi apparecchio o gruppo di apparecchi a gas (metano, gpl) la cui potenza termica superi i 35 kW deve rispettare le norme del decreto 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e líesercizio degli impianti...
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articoli su ‘ riscaldamento ’
Il DM 12.04.96: le norme su centrali termiche, cucine e forni a gas
Riscaldamento nelle scuole
Gli apparecchi di riscaldamento possono essere elementi di rischio. Uno dei casi che si incontrano frequentemente è quello degli apparecchi di tipo C, cioè quelli che prelevano l’aria dall’esterno e espellono i prodotti all’esterno. Tali apparecchi, infatti, essendo spesso assimilati ad apparecchi installati all’esterno sono sconsierati più sicuri ai fini antincendio.
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riscaldamento a gasolio e depositi di gasolio
Le centrali termiche a gasolio o, più in generale, gli apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile liquido, sono soggetti ad una specifica norma di prevenzione incendi: il decreto 28 aprile 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”
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