Accostamento autoscale antincendio

settembre 2009

(fire protection standards to allow emergency services of fire ladders)

accostamento autoscale Vigili del fuocoLe misure di prevenzione incendi degli edifici prevedono spesso che le autoscale dei Vigili del Fuoco possano avvicinarsi a parti del fabbricato (balconi, finestre, terrazzi) da cui portare in salvo le persone.

Perchè le autoscale, però, possano operare in modo corretto, devono essere rispettati alcuni vincoli geometrici degli spazi antistanti gli edifici. Questi vincoli sono stabiliti dalle norme stesse.

Il grafico che le norme riportano è sempre lo stesso e lo pubblichiamo come riferimento per la progettazione di qualsiasi edificio, anche quando non sia espressamente richiamato dalle norme.

Bisogna aggiungere che le autoscale devono poter accedere alle aree interessate. Anche in questo caso le norme chiedono il rispetto di alcuni vincoli di raggio di curvatura delle strade, di portata e di superficie dei passaggi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m)

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7 Risposte to “ Accostamento autoscale antincendio ”

  1. Ing. Francesco. Floris on aprile 2010 at 11:46 pm

    L’edificio Scolastico è alto 7,50 mt., è obbligatorio ottemperare all’art. 2.4 del D.M. 26.08.1992?

  2. ASCENZI LUANA ARCHITETTO on ottobre 2010 at 5:06 am

    Art. 2.4 oppure 2.3 “Accostamento delle autoscale”?? Forse 2.3 ..

    In risposta al quesito dell’ing. Floris, si evidenzia che occorre distinguere se trattasi di attività esistente alla data di entrata in vigore del vigente DM Interno del 26.08.1992.
    Nel caso di attività esistenti tale articolo non deve essere preso in considerazione e il problema non si pone nemmeno.
    Se l’attività è successiva, tale obbligo sussiste solo per gli edifici aventi altezza superiore a 12 m.
    Tieni infine conto che la caratteristica geometrica (non evidente nel decreto … ma ovvio per gli operatori del settore) che regola il tutto NON è l’altezza in gronda bensì l’ALTEZZA ANTINCENDIO per la cui definizione ti rimando al DM INterno del 30.11.1983.

  3. Arki on gennaio 2011 at 1:19 pm

    Buonasera,
    vorrei sapere se esistono e se si, in quali misure, delle tolleranze rispetto a misure e pendenze delle rampe carraie nel caso queste siano adibite potenzialmente al passaggio delle autoscale dei VV.FF.
    Aspetto Vs. risposta, grazie.

  4. comitato tecnico on gennaio 2011 at 1:20 pm

    Le tolleranze sono quelle stabilite dal DM 30/11/1983.

    La Segreteria tecnica

  5. Arkip on gennaio 2011 at 12:34 am

    Buongiorno,
    vorrei sapere se esistono ed eventualmente in quale misura, delle tolleranze rispetto a quanto previsto nel DM 246 del 16 maggio 1987.
    Grazie.

  6. comitato tecnico on gennaio 2011 at 12:35 am

    Le tolleranze sono quelle stabilite dal DM 30/11/1983.

    La Segreteria tecnica

  7. Alessandro ing. Lettieri on maggio 2011 at 4:18 am

    Buongiorno,
    con riferimento al DM 16 maggio 1987 espongo il mio dubbio interpretativo:
    Edificio residenziale con altezza d’incendio paria 12.50 m.
    Cosa si intende per raggio di volta = 13.00 m? E’ corretto a Vostro parere intendere il raggio di curvatura che l’autoscale deve effettuare per accedere dalla viabilità di provenienza all’area.
    ringrazio e saluto cordialmente.
    a.l.

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