Agricoltura: le norme antincendio

aprile 2009

Le attività agricole hanno spesso problematiche antincendio trattate dalle norme di prevenzione incendi. In alcuni casi sono stati rivolti dei quesiti al Ministero. Ne vediamo alcuni.

  • Stalle

Per quanto riguarda le stalle è sorto il dubbio se rientrino tra le attività soggette in quanto assimilabili a magazzini (punto 88, nel caso di superfici superiori a 1000 m2). Il quesito, che si basa sul fatto che esiste un elevato rischio di incendio connesso alla presenza di elevate quantità di materiale combustibile (fieno, paglia) in coabitazione  con diversi impianti tecnologici e produttivi (tra i quali quelli di climatizzazione, quelli di trasporto pneumatico e di trasporto), si basa anche sul fatto che il rischio di incendio è aggravato dalla presenza delle deiezioni degli animali, che in molti casi sono accumulate per produrre biogas. Il Ministero  su tale quesito ha ribadito che le stalle non sono elencate nel decreto, anche se  gli accumuli di fieno o di paglia sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (a questo proposito, la circolare n. 36 del 11/12/1985 chiarisce in quali casi un accumulo di paglia costituisce un fienile e ricorda che se all’aperto, il fienile non è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi). Nella risposta al quesito si ricorda, inoltre, che gli accumuli di deiezioni animali con formazioni di biogas possono rientrare al punto n. 1 del dm 16/2/82 se ricorrono le condizioni indicate nel DM 24.11.84, sez. 2^, punto C2) e se i quantitativi prodotti superano i 50 nm3/h.

  • Mulini

I mulini destinati alla macinazione di cereali sono stati oggetto di un quesito, per conoscere se l’essere montati su carrelli a ruote li escluda dall’assoggettabilità ai controlli di prevenzione. Tali dispositivi, azionati da energia elettrica o da motore a scoppio, sono asserviti a depositi chiusi, aperti o in ammassi esterni realizzati da strutture in muratura, metalliche o in vetroresina. Anche in questo caso, il Ministero ha chiarito che la situazione descritta non configura un’attività soggetta ai controlli, anche se sono l’assoggettabili ai controlli di prevenzione i depositi di superficie superiore a 1.000 m2.

  • Impianti di deposito o distribuzione carburante

Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione carburante ed i relativi depositi, denominati contenitori-distributori, regolati dal decreto ministeriale 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) il telegramma n. 4113 del 11 aprile 1990 (D.M. 19 marzo 1990. Contenitori distributori mobili di carburante) chiarisce che non sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tali impianti, si ricorda, possono contenere solo liquidi di categoria C nel limite massimo di 9.000 l. In tutti gli altri casi, i depositi possono essere realizzati lo stesso, ma nel rispetto di altre norme. In particolare, dovranno dimostrare il rispetto del decreto 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi), decreto che prevede l’interramento dei serbatoi. Queste installazioni, inoltre, sono soggette al regime autorizzativo previsto dal decreto legislativo n. 32 del 1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, indipendentemente alla capacità del serbatoio, sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto configurano l’attività di cui al punto n. 18 del DM 16/2/82. Nel caso in cui il serbatoio superi i 25 m3, configurandosi anche l’attività n. 15 del decreto appena citato, il progetto e il certificato devono essere riferiti anche a quest’ultima attività.
Ulteriori quesiti riguardano i seguenti punti del DM 16 febbraio 1982, che riportiamo insieme alla risposta fornita dal Ministero dell’Interno:

  • Depositi di legnami

Un quesito ha riguardato la definizione di deposito all’aperto. A questo riguardo il Ministero in considerazione dell’equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d’incendio, ha stabilito che possono considerarsi all’aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d’ampiezza non inferiore al 50 % della superficie della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983). Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono “fabbricati esterni” quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell’attività in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

2 Risposte to “ Agricoltura: le norme antincendio ”

  1. stefano de pedri on settembre 2010 at 7:15 am

    buona sera, provo a porre un quesito:
    quale distanza deve tenere una nuova sala di mungitura, nei confronti di una BAR di una stazione di servizio di carburanti?

    grazie dell’attenzione buona serata.

  2. Dino Ambrosio on luglio 2011 at 5:55 am

    a che distanza dall’abitazione deve stare una tettoia dove si deposita fieno e paglia ?
    grazie,
    saluti

Scrivi un commento