Alberghi: ferri da stiro e bollitori elettrici

aprile 2009

Negli alberghi, la norma di sicurezza vieta l’uso di stufette, ma non cita come ci si deve regolare con apparecchi elettrici, quali ad esempio i ferri da stiro. Con la lettera P1307 del 14 dicembre 2000 (Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento) il Ministero ha esposto il proprio punto di vista su questo problema. In particolare,  ha fatto sapere che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l’utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici (essendo questi apparecchi con resistenza non in vista).

Si ritiene pertanto che l’impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione. Analogamente, ha osservato il Ministero, è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

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2 Risposte to “ Alberghi: ferri da stiro e bollitori elettrici ”

  1. Daniela Moresi on giugno 2009 at 5:04 am

    Il fatto di non vietare, autorizza automaticamente l’uso di tali apparecchi stante il rispetto delle condizioni indicate?

    Cosa succede però nel caso che vengano rispettare le indicazioni e la negligenza del cliente provoca un danno?
    L’assicurazione in quel caso potrà opporre il fatto che l’utilizzo non è citato nel testo delle norme di sicurezza e quindi non autorizzato esplicitamente? Grazie

  2. comitato tecnico on giugno 2009 at 8:56 pm

    Premettiamo che non possiamo rispondere per la parte che riguarda le compagnie assicuratrici.
    A nostro parere, le norme che stabiliscono le responsabilità dei titolari delle attività sono chiare. In particolare, per le limitazioni di utilizzo di determinati apparecchi, quali i ferri da stiro, la responsabilità dovrebbe fermarsi alla informazione ai clienti.
    Stante il permesso di utilizzo di questi apparecchi dato dal Ministero, non ravvisiamo nessuna possibilità di controllo effettivamente praticabile. Pertanto, il titolare deve svolgere nel modo migliore possibile l’attività di informazione dei clienti sui rischi e le limitazioni connesse alla presenza di questi apparecchi.
    Una misura preventiva utile per limitare anche il rischio di incendio legato al problema evidenziato è quella dell’installazione di fusibili o di altri dispositivi che limitano i carichi elettrici nelle stanze.

    Cordiali saluti

    La Segreteria tecnica

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