Autorimesse e garage: adeguamento dal NOP al CPI

giugno 2009

La scadenza di validità dei NOP sta sollecitando il passaggio delle ultime attività in possesso del nulla osta provvisorio al regime difinitivo. Il problema del passaggio è stato già affrontato nel post relativo al decreto 29 dicembre 2005 (Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2006.

Relativamente al problema delle autorimesse, i Vigili del Fuoco hanno emanato la lettera n. 5551 del 29 maggio 2009, avente per oggetto: “D.M. 29 dicembre 2005 – Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Questa lettera riguarda l’interpretazione del punto 1.2.0 del decreto 01/02/1986 sulla sicurezza delle autorimesse, ed in particolare sulla possibilità di adeguamento secondo la previsione di tale decreto.

Il testo della lettera è il seguente  (scaricabile anche cliccando su: prot_n_5551_29_05_2009_dm_29_12_2005_chiarimenti)

Con l’approssimarsi del termine previsto dall’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2005 (01 giugno 2009), recante direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio, pervengono richieste di chiarimento in merito alle misure tecniche di prevenzione incendi da attuare per l’adeguamento delle autorimesse in possesso di NOP ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Pertanto, al fine anche di fornire gli indirizzi applicativi che dovranno essere adottati da codesti Comandi per le prescrizioni impartite in occasione dei controlli o dei pareri di conformità relativamente alle attività in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Come noto per tale specifica attività l’articolo 2 del citato D.M. 29 dicembre 2005, considerato che la regola tecnica di settore, ossia il D.M. 1° febbraio 1986, non contempla disposizioni transitorie da applicarsi alle autorimesse preesistenti, rimanda all’Allegato A per l’individuazione delle misure tecniche da realizzare.
A sua volta il punto 1 dell’allegato A richiama le disposizioni di prevenzione incendi di cui all’allegato al D.M. 1° febbraio 1986, fatta eccezione per alcuni punti inerenti requisiti dimensionali o prestazionali, ritenuti difficilmente attuabili in attività esistenti sin dal 1984.
E’ stato tuttavia evidenziato che tra le parti dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986 di cui viene esclusa l’applicazione non è riportato il punto I -2.0 che recita testualmente:
Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superfìcie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.”
Tale circostanza ha ingenerato dubbi in merito all’eventualità di poter adeguare le autorimesse in possesso di NOP in corso di validità (ed in quanto tali esistenti al 10/12/1984) alla normativa previgente al D.M. 1° febbraio 1986, ivi compreso il D.M. 31 luglio 1934 per quelle realizzale in epoca antecedente al 1981.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che il D.M. 29 dicembre 2005, tramile il menzionato Allegato A. la riferimenlo espressamente alle sole disposizioni tecniche del D.M. 1° febbraio 1986 per individuare gli adeguamenti necessari al fine dell’ottenimento del CPI.
Pertanto il punto 1.2.0, che costituisce di fatto il campo di applicazione del D.M. 1° febbraio 1986. sebbene non espressamente escluso, risulta comunque superato dalla finalità stessa del D.M. 29 dicembre 2005 e quindi nella sostanza non applicabile.

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