DM 01.02.1986: Autorimesse e garage – norme antincendio
Le autorimesse, ma anche i singoli box auto, devono rispettare delle specifiche norme antincendio. Queste norme sono state adottate con il decreto 1 febbario 1986. Questa norma è un po’ datata, ma è ancora vigente e suddivide le misure da rispettare in funzione della capienza di posti auto (fino a 9, fino a 40 ecc.). Cosa succede se oltre alle auto sono presenti degli autocarri o delle motociclette? La norma non specifica come convertire il numero di motociclette o di autocarri in auto equivalenti, e questo è uno dei tanti punti che ne renderebbero necessario l’aggiornamento.
Si deve ricordare che le norme per le autorimesse riguardano qualsiasi tipo di rimessa, mentre il controllo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio solo per quelle che hanno da 10 posti auto in su.
DECRETO MINISTERIALE 1 febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.
IL MINISTRO DELL’INTERNOVisto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;Visto l’art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Decreta:Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto.Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 1 febbraio 1986
Il Ministro: SCALFARO
Allegato NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI0. – DEFINIZIONIAi fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Altezza dei piani: è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l’altezza determinata dalla media aritmetica tra l’altezza del piano d’imposta e l’altezza massima all’intradosso della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l’altezza la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all’esposizione e alla vendita di autoveicoli. Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento. Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio – da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.
I. – GENERALITA’
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle presenti norme.
1.1. Classificazione.
1.1.0 Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi:
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all’ubicazione i piani delle autorimesse e simili
si classificano in:
a)interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2.In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4.In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0. di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in posizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3. L’indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all’uso del locale, al quale compete l’obbligo dell’osservanza delle norme di cui al punto 2.
2. – AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA’ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove:
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
- l’altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
- l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove:
- le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
- la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
- l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L’altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l’utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3. – AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA’ DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato e il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento.
Ai fini dell’isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. E’ consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l’autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2. Altezza dei piani.
L’altezza dei piani non pur essere inferiore a 2.4 m. con un minimo di 2 m. sotto trave. Per gli autosilo è consentita un’altezza di 1,8 m.
3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non pur essere inferiore a:
20 m2 per autorimesse non sorvegliate;
10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 metri cubi è consentito l’utilizzo di dispositivo di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali.
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.
3.5. Comunicazioni.
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 6 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l’esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali
destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l’esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti:
3.6.1. Compartimentazione.
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:
| piano | Fuori terra | Sotterranee | ||
| miste | Isolate | miste | Isolate | |
| Aperte Chiuse | Aperte Chiuse | Aperte Chiuse | Aperte Chiuse | |
| Terra 1 2 3 4 5 6 7 | 7500 50005500 35005500 3500
3500 2500 3500 2500 2500 2500 2000 |
10000 75007500 55007500 5500
5500 3500 5500 3500 5000 2500 5000 4000 |
5000 25003500 20002000 1500
1500 1500 1500 |
7000 30005500 25003500 2000
2500 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 |
Un compartimento pur essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella. Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell’autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4.5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi.
3.7.0. Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l’accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l’apertura in corrispondenza dell’inizio della rampa coperta. 3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4.5 x 5.5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell’autosilo.
3.7.2. Rampe.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8.25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
3.8. Pavimenti.
3.8.0. Pendenza.
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi.
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all’altro.
3.9. Ventilazione.
3.9.0. Ventilazione naturale.
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell’aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il piy possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione.
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l’impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie – non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento – deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione pur avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l’indipendenza della ventilazione per piano si pur ricorrere al sezionamento verticale o all’uso di canalizzazioni di tipo “shunt”. Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione pur essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica.
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella.
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
primo piano 125;
secondo piano 100;
terzo piano 75;
oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.
3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche.
La portata dell’impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L’impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L’impianto di ventilazione meccanica pur essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo “shunt” aventi sezione non inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie. I camini devono immettere nell’atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l’immissione e per l’estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l’ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non pur essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario di azionamento dell’impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a)un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni
di CO superiore a 100 p.p.m;
b)due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;
c)uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l’installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un’aerazione naturale pari ad 1 m2 ogni 200 metri cubi di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0. Densità di affollamento.
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima: ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m2) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita.
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l’esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall’interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo d uscita e non inferiore a due moduli (l.2 m).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell’uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite.
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l’autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite pur essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell’esodo.
3.10.7. Scale – Ascensori.
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L’autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell’ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l’ingombro degli autoveicoli.
4. – IMPIANTI TECNOLOGICI.
4.1. Impianti di riscaldamento.
Il riscaldamento delle autorimesse pur essere realizzato con:
- radiatori aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
- impianti ad aria calda: è ammesso il ricircolo dell’aria ambiente se l’autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
- generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l’installazione dei generatori all’interno dell’autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.
5. – IMPIANTI ELETTRICI.
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge l marzo 1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1)inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l’illuminazione normale;
2)intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
6. – MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
6.1. Impianti idrici antincendio.
6.1.0. Caratteristiche.
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell’autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti.
La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0.35 m e 0.55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse.
La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L’impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50 % degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell’impianto.
L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto cittadino. Pur essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l’acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l’erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco. L’impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica.
La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell’impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.
6.2. Mezzi di estinzione portatili.
Deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “21 A” e “89 B”. Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.
7. – AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL’APERTO SU SUOLI PRIVATI.
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti.
7.2.0. Pendenze.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccievoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio.
Per le autorimesse sulle terrazze deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8. SERVIZI ANNESSI.
8.1. Generalità.
E’ consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione,
c) uffici, gurdianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione.
Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all’interno dell’autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non pur comunque essere superiore al 20% della superficie dell’autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l’uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all’interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall’autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all’interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 metri cubi, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2. Uffici – Guardiania – Alloggi custode.
E’ consentita l’ubicazione di uffici e guardianie all’interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L’alloggio del custode dovrà essere compitamente isolato dai locali dell’autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
9. – AUTOSALONI.
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
10. – NORME DI ESERCIZIO.
10.1. Nell’autorimessa vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l’autorimessa è proibito fumare.
Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicando le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è consentito l’accesso alle persone non addette. L’autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell’ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
10.7. Al fine del mantenimento dell’affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.
11. – NORME-TRANSITORIE.
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12. – DEROGHE.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell’interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l’adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l’attuazione integrale delle presenti norme.

Non è specificato da dove inizia il percorso delle vie di fuga per le autorimesse con soli box. Non può iniziare dal fondo del box più lontano perchè la norma non prevede al suo interno uno spazio per la via di fuga quando vi è parcheggiata l’auto.
Inoltre non dice che in tal caso si deve scavalcare l’auto.
Dalla norma io deduco la certezza che l’inizio della via di fuga inizia dall’uscita del box più lontano, altrimenti la norma non potrebbe essere applicata. Perchè il comando dei VVF sostiene il contrario?
Sarei grato avere i vostri pareri. Grazie. Giovanni Santoro
La domanda mette in luce evidentemente una carenza normativa, che di solito lascia spazio all’interpretazione dei singoli. Non siamo a conoscenza di risposte a quesiti su questo punto.
A favore della sua interpretazione, oltre alle sue argomentazioni, si potrebbe portare anche la norma di sicurezza sugli alberghi, che misura la lunghezza massima dei corridoi a partire dalla porta delle stanze e non dal punto più lontano all’interno delle stanze.
In definitiva, misurare la distanza di fuga dalla porta del box e non dal suo punto più distante è assolutamente condivisibile, ma sarebbe necessario che questo indirizzo sia adottato da tutti i VVF.
Il Comitato tecnico
Gentile AssoIASA,
sotto il condominio dove abito vi è un’autorimessa privata che svolge attività di parcheggio per più di 40 autovetture.
L’autorimessa in questione è soggetta naturalmente al DM 1 febbraio 1986, ma mette continuamente a repentaglio la sicurezza del fabbricato sostando, anche per varie ore al giorno, le auto dei clienti lungo la rampa di accesso che, peraltro, è larga meno di 3 metri. L’amministratore del condominio ha fatto affiggere un cartello di divieto di sosta e fermata lungo le due rampe (una di uscita l’altra di entrata), ma è stato contestato dalla proprietaria del garage che sostiene che in nessun passaggio del DM 1/2/1986 sia vietato sostare auto lungo le rampe. A me sembra assurdo, perchè la logica e la tutela della sicurezza impediscono ovviamente che si possa parcheggiare lungo una rampa così stretta. Io da condomino ho fatto un esposto al comando provinciale dei VV.FF e vi invito a dare uno sguardo al video presente su
youtube ….
(la segreteria ha eliminato il riferimento in quanto il sito http://www.antincendio.it non tratta questioni particolari ma solo temi generali di sicurezza antincendio)
per rendervi conto della situazione.
C’è comunque un riferimento normativo preciso che vieti di sostare o farmare auto come viene fatto dai gestori di quest’autorimessa, a prescindere dal DM 1/2/1986?
Grazie
Secondo noi il decreto 1 febbraio 1986 vieta il parcamento delle automobili sulle rampe. Infatti, i posti auto devono essere indicati nel progetto approvato dai VVFF (e sarebbe strano che un progetto approvato preveda posti auto sulle rampe). Inoltre, la quantità massima di automobili che possono essere lasciate in sosta deve essere indicata nel certificato di prevenzione incendi, impedendo quindi che lo spazio di sosta della rampa possa sommarsi a quello delle vetture previste nel progetto.
La Segreteria tecnica
Secondo noi la norma (il DM 1 febbraio 1986) è stata pensata facendo riferimento ai pavimenti tradizionali, in quanto all’epoca le resine non erano molto diffuse. Il requisito, comunque, è quello del punto 3.8.1. “La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili“, per cui qualsiasi materiale abbia tale caratteristica va bene.
La Segreteria tecnica
Nel caso di un’autorimessa con 9 box auto servita da montauto e non da rampa, qual è il sistema antincendio da utilizzare? idranti normali o è obbligatorio il sistema a pioggia? Mi hanno parlato di una norma ministeriale del 1995 che imporrebbe quest’ultimo.
Grazie per il chiarimento
Maria Lancel
La Circolare n° 6 del 19 febbraio 1996 (Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato – Procedure di approvazione) ha chiarito che per le autorimesse meccanizzate tipo autosilo (ai quali le piccole autorimesse con accesso da montaauto sono assimilate) i Comandi Provinciali procedano direttamente all’approvazione dei suddetti progetti acquisendo la seguente documentazione:
- relazione tecnica ed elaborati grafici
- attestazione di approvazione del prototipo rilasciato da questo Ministero, su specifica richiesta della società costruttrice dell’autosilo, che dovrà essere conforme al modello allegato
- dichiarazione della società costruttrice attestante che l’autosilo verrà realizzato conformemente al prototipo approvato.
Dato che la circolare stessa prevede che è fatta salva la competenza dei Comandi Provinciali ad imporre eventuali ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni dei siti, secondo noi la risposta alla sua domanda può essere trovata solo in fase di esame del progetto da parte del competente comando VVFF oppure chiedendo ai VVFF un parere preventivo prima di iniziare la progettazione.
La Segreteria tecnica
Buonasera, un quesito al quale gradirei una risposta:
Ex edificio industriale costituito da una piccola palazzina a due piani + tetto, ciascuno di circa 250 mq. riconvertito a box e posti auto scoperti.
- Piano seminterrato : Rampa di accesso carrabile, corridoio di manovra comune, coperto e completamente aperto dal lato della rampa, 6 box (ciascuno per una sola autovettura) che si affacciano sui due maggiori lati del corridoio stesso.
- Piano terreno : Cortile esterno, corridoio di manovra comune coperto e completamente aperto verso il cortile, 4 box doppi (ciascuno per due autovetture) che si affacciano sul corridoio stesso.
- Cortile esterno : superficie circa 200 mq. da questo si accede al corridoio di manovra piano terreno e, tramite la rampa, al piano seminterrato.
Nel cortile sono presenti anche 7 posti auto scoperti.
- Tetto della palazzina: altri 7 posti auto scoperti con accesso carrabile e pedonale indipendente.
La società che ha curato i lavori di ristrutturazione (appena terminati) sostiene che i due piani box, i posti auto esterni ed i posti auto sul tetto, sono da considerarsi come quattro unità completamente indipendenti le une dalle altre, e quindi anche se nel complesso sono presenti: 6 + 8 + 7 + 7 = 28 autovetture, poichè nessuna singola unità raggiunge il numero di 9, non vi è nessun obbligo di CPI, non trovando applicazione il DM 1/2/1986, e non vi è l’obbligo di posizionare neppure un solo estintore !!
In attesa di un vs. parere in merito, anticipatamente vi ringrazio.
nel nostro palazzo esistono 10 box e vorremmo chiudere l’accesso alla corsia comune ed attivare la richiesta del CPI. Da una prima verifica di un tecnico ci hanno prescritto l’aerazione forzata, la compartimentazione e le vie di fuga con porta REI. Esisterebbe un solo problema che sembra insormontabile: La larghezza della corsia in un punto particolare è di 2,25 mt mentre nelle restanti parti è di oltre 3 metri. Come si puo’ superare tale problema? A nulla vale che il palazzo è stato costruito nel 1980 e reso abitabile nello stesso anno mentre il D.M. è successivo (1 febbraio 1986)? Si potrebbe ovviare considerato che l’uso dei box è di tipo domestico e non imprenditoriale? Quale è la ratio di questa limitazione? mettendo dei dispositivi di tipo semaforico che al rilevamento della presenza dei veicoli comunichi agli altri l’indisponibilità della corsia si potrebbe ovviare?
Grazie per l’attenzione che vorrete prestare alla prsente e v-i autorizzo a ridurre il testo nelle prima parte.
Grazie
Lucio Torre
Dalla descrizione sembrerebbe che il piano seminterrato ed il piano terreno presentino corsia di manovra coperta ma accessi distinti; in altre parole dal piano terreno per scendere al piano interrato sarebbe necessario uscire su di uno spazio scoperto. In questo caso le autorimesse si possono considerare separate se non hanno vie di esodo in comune (scalle, lassaggi), se le strutture di separazioni solo almeno REI 60 ed hanno le ventilazioni indipendenti, come sembrerebbe in questo caso.
Per quanto riguarda la presenza di estintori il DM 1/2/86 non prescrive nulla per le autorimesse al di sotto di 9 veicoli, ma nel caso in esame sembrerebbe comunque opportuno prevederne alcuni almeno per i piani coperti (n. 2 per ciascun piano).
Se i posti auto sono ortogonali rispetto alla corsia di manovra il DM 01/02/86 prescrive corsie di manovra di almeno 5 mt. La lettera Circolare P1563/95 permette, per brevi tratti, restringimenti fino a 3 mt. Nel caso in esame l’unica via per ottenere il CPI appare quella di richiedere una deroga, ai sensi del DPR 37/98. In questo caso il progetto deve dimostrare il rispetto della norma e per quanto riguarda la larghezza della corsia, proporre delle misure di sicurezza alternative.. Il progetto deve essere redatto da un tecnico e il parere finale viene dato a livello Regionale e non provinciale.
La ventilazione forzata non è richiesta dal DM 1/2/86 e forse potrebbe essere stata proposta come misura alternativa. Eventualmente potreste rivolgervii al locale Comando VVf per avere indicazioni e consigli.
Inviato il 30/03/2010 alle 3:33:51
La potenza della cucina dipende dall’apparecchio che acquista. Poichè nel progetto deve soddisfare delle esigenze funzionali, dovrà anche controllare quale è la potenza complessiva che soddisfa tali esigenze.
Ovviamente i singoli fornelli contribuiscono al computo del valore complessivo. Per la resistenza al fuoco, se la cucina supera i 35 kW, deve rispettare il decreto 12 aprile 1996, che prevede diverse misure di sicurezza, compresa la resistenza al fuoco delle strutture.
La Segreteria tecnica
In autorimessa privata condominiale (con più di 9 posti auto),
possono essere installate apparecchiature elettriche fisse diverse dalle lampade d’illuminazione esempio:
- Impianto (elettropompe)autoclave acqua;
- Condizionatori o ventilatori;
- apricancello elettrico
Possono essere utilizzate apparecchiature elettriche portatili ad esempio:
- Aspirapolvere
- idropulitrice
- compressore
Quali le eventuali prescrizioni o accorgimenti da adottare? Quali sono gli eventuali riferimenti normativi?
Grazie della risposta.
Il decreto sulle autorimesse non specifica niente in materia. Pertanto, il limite di utilizzo degli apparecchi dipende dalla classificazione delle zone che scaturisce dalla norme CEI.
La Segreteria tecnica
Gentili Signori,
desidero porre il seguente quesito.
Possiedo un box in uno stabile, costruito all’incirca nel 1980, comunque senz’altro prima del 1986. In totale i box sono 12 (quindi più di 9), ed affaciano tutti sulla corsia di scorrimento, anch’essa interrata. E’ corretto affermare che vanno rispettate le normative antincendio ed acquisita la relativa certificazione, anche se l’immobile è stato costruito prima del 1986?
Inoltre: è corretto affermare che è proibito l’allaccio delle singole utenze elettriche di ciascun box ai singoli appartamenti dei proprietari, ma vanno tutte allacciate ad un unico contatore condominiale? Se corretto, qual è la fonte normativa di ciò?. Sentitamente Grazie.
L’autorimessa è soggetta ai controlli obbligatori dei VVF e quindi deve essere chiesto il CPI dimostrando il rispetto delle norme. Per quanto riguarda l’impianto elettrico, nel progetto deve essere dimostrato che è sicuro e che sono rispettate le norme CEI pertinenti.
La Segreteria tecnica
buon giorno,
desidero porre il seguente quesito.
Autorimessa di più di 40 posti auto sviluppata su in parte su due piani interrati, edificio con un’altezza fuori terra inferiore ai 32 mt.
E’ possibile che ci siano dei loacali con accesso diretto al corsello senza che sia stata prevista la realizzazione di un filtro a prova di fumo o di un disimpegno? trattasi di locali immondizia, locali adibiti al posizionamento dei bollitori di supporto alla caldaia…
il vano scala deve essere collegato al corsello tramite un filtro a prova di fumo o di un disimpegno? in quanto secondo una comunicazione del Ministero dell’Interno del 15.10.2009 sembrerebbe di no, ma il comando dei vigili di bergamo sostiene che il filtro a prova di fumo sia necessario.
Grazie
In effetti il punto 3.5.3 del DM 01/02/1986 richiede, per le autorimesse con oltre 40 posti auto, che le comunicazioni avvengano a mezzo di filtri, come definiti dal DM 30/11/1983.
La Segreteria tecnica
Abito in un condominio con circa 100 appartamenti ed altrettanti box interrati. E’ nata una diatriba tra alcuni condomini e l’amministratore riguardo all’interpretazione del punto 1.2 che riporto di seguito”1.2. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0. di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in posizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire”
Vi chiedo chi ha ragione? i condomini che affermano che non si devono fre lavori di adeguamento o l’amministratore che afferma che i box il relativo corsello vanno adeguati alla normativa del decreto.
nel messaggio precedente ho dimenticato di dirvi che il condominio e’ stato costruito nel 1972
Secondo noi la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di non obbligare ad adeguare le autorimesse preesistenti al 1981 perchè prima erano in vigore altre norme.
Ciò premesso, si deve applicare a nostro parere il punto 11 del decreto 1 febbraio 1986, che obbliga a rispettare nel vostro caso il decreto del 1986, fatto salvo il punto relativo alla larghezza della rampa:
11. – NORME TRANSITORIE
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
La Segreteria tecnica
cortile condominiale con 18 posti auto ,giardino.
Si esce da un’apertura a cancello elettrico.
Nel cortile vi è un secondo cancello in altro lato ma ostruito da piante e vasi.
Ritengo che anche in un cortile aperto condominiale adibito a parcheggio vi debbano essere due uscite di cui una di sicurezza.
Poteri sapere se ci sono norme e quali sono nello specifico,che dicano se sono necessarie due uscite,se è obbligatoria qualche altra cosa per la sicurezza?
Avrei urgenza di una risposta per l’assemblea condominiale prossima
Grazie molte
Nadia Coccia
Non esistono norme antincendio sui cortili condominiali.
La Segreteria tecnica
Salve,
io vivo in un condominio dell’Ater (in fase di riscatto) sotto i nostri condomini, inerrati, ci sonno dei locali garage (mai identificati come tali) aperti sul cortile a cui affacciano tutti i codomini e di propretà dell’Ater, con grate di aerazione che danno all’esterno in strada tutti predisposti con idrante antincendio e manichetta da 45 all’ingresso degli stessi, tutti sono con cpaienza a meno di 9 posti auto. una solo locale “garage” in passato, per motivi di sicurezza (proprio sotto il codominio in cui vivo era frequentata da persone poco raccomandabili) è stata chiusa con un muro lasciando l’accesso solo con un porta di ferro larga circa 1m; il locale all’inter non non è frazionato, bensì un open space.
Avendo letto chiaramente la normativa antincendio e in special modo quella inerente le motorimesse chiedevo se è previsto il suo uso come motorimessa e iun tal se serve un CPI. interrogata l’ater ha risposto che di quei locali , ancora fuori trattativa di riscatto, provvedera’ in un futuro prossimo, al momento è “terra di nessuno”. in sttesa possiamo noi codomini utilizzarla come motorimessa? premetto che alcuni condomini si oppongono a tale uso ma all’interno depositano mobilia di legno in disuso, divani con materassi adagiati in terra (quasi un vero e proprio magazzino) per non parlare delle condizioni igieniche.
Ringrazion anticipatamente.
Auto e moto possono essere parcheggiate nelle autorimesse se queste sono conformi alle norme antincendio. Il decreto è lo stesso.
La Segreteria tecnica
Buona sera siamo uno studio di progettazione e vorremmo sapere se e’ possibile la comicazione diretta tramite porta REI 60 tra un’autorimessa con capacità di due autoveicoli ed una cucia di una civile abitazione con fornello funzionante a gas metano di portata termica 10 kW.
Anticipatamente ringrazia e porge distinti saluti.
Argenta 15/06/2010
Vi pongo il seguente caso: autorimessa open space di nuova costruzione di villa privata, per n°4 auto, del tipo “isolato” con piano di parcamento alla stessa quota di quello di riferimento, ossia accesso diretto da cortile. Dimensioni in pianta: metri 11,8 x 5,8 H 260, uno dei 2 lati lunghi è provvisto per tutta la sua lunghezza di 2 portelloni basculanti.
Qual’è il rapporto di aerazione permanente che deve essere rispettato?
Grazie
Buongiorno, devo certificare la resistenza R dei pilastri in c.a. in un’autorimessa.
Dalla tabella D.6.2 del decreto 16 febbraio 2007 deduco che per ottenere la classe R 90 richiesta per le strutture mi serve una sezione minima di 35 cm. Come mi comporto se mi trovo in presenza di pilastri con lato minimo inferiore?
Grazie
buongiorno,nel tunnel condominiale ci sono 11box auto e misurano circa tutti sui 27mq con 10 aperture bocche di lupo; larghezza basculanti 3,80,in alto ci sono 40cm di grata con fori areazione più fessure sul fondo ,ora tre condomini io compresa abbiamo applicato sopra questa grata un’altra, uguale, per sicurezza.Ora l’amministratore vuole una certicazione di un tecnico,per Lui, perchè se succede un incendio è lui il responsabile e solo lui..
Ma noi ci siamo informati e come areazione siamo apposto,ma i vvf
non firmano nulla..PER cortesia ci sapete dire qualcosa.GRAZIE MILLE .FEDE
Aumentare la superficie minima di aerazione verso valori più elevati non dovrebbe essere mai un problema. Inoltre, nel vostro caso non è richiesta alcuna certificazione antincendio per le porte dei box auto, per cui risulta anche difficile prevedere certificazioni sull’aumento di superficie di aerazione.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, sono proprietario di un villino uso abitativo a schiera facente parte di un residence di 20 villini con autorimessa di tipo misto, interrata, organizzata in 22 box uguali e non sorvegliata con una sola rampa di uscita a cielo aperto della lunghezza di 10 mt. circa, ampiezza di circa 2.80 mt.,ed una altezza sotto trave non superiore a 2.50 mt. I box hanno una superficie di 15 mq. e la maggioranza sono sprovvisti di camino di aerazione naturale. Lo spazio delle corsie di manovra ortogonalmente ai box è di circa 2.80mt, esiste altra via d’ uscita con scala a chiocciola di larghezza 60cm., volevo sapere se eravamo soggetti al DM del 86 e quali misure erano necessarie per essere in regola.
Per il punto 3.10.0 con superficie lorda cosa si intende ? Quella comprensiva dei box ?
In caso di incendio non avendo il CPI, l’ assicuratore pagherebbe il danno ? Se SI, facendo rivalsa ?
Vi ringrazio anticipatamente.
Non possiamo rispondere circa il comportamento dell’assicurazione.
Sicuramente, la superficie lorda riguarda anche i box.
La Segreteria tecnica
non sono sicuro che sia arrivata la mia richiesta , comunque la ripeto :
ho acquistato nel 2006 da una societa’ immobiliare un’appartamento con garage, nell’immobile sono presenti altri 15 appartamenti e n. 12 garages. La societa’ venditrice ha rilasciato, tramite professionista, certificato di agibilita/abitabilita’ non mensionando assolutamente la necessita’ della richiesta del cpi. Ad oggi non e’ stato rilasciato nessun cpi. Vorrei, se possibile, capire le problematiche a cui vado incontro, come proprietario, inoltre sapere su chi devo rivalere per i danni arrecati, al venditore, al tecnico e/o a chi altro?
Buongiorno, nel condominio in cui vivo ci sono circa 80 box interrati al primo piano sotto terra. Il piano che ospita i box è diviso in due zone non comunicanti, ognuna servita da una rampa.
Se non vado errato devono essere installati due attacchi per impianti idrici anti incendio, la verifica viene effettuata con il 50% degli attacchi in funzione.
In questo caso, dato che i box sono divisi in due e le zone non sono comunicanti, la verifica viene fatta con 1 impianto idrico in funzione (il 50% degli impianti come dice la norma) oppure viene effettuata con entrambi gli attacchi (dato che le zone non zone non sono comunicanti) ?
Grazie per la cortese risposta
Buongiorno,
non trovandone informazioni direttamente nel sito, chiedo cortesemente se esistano riferimenti normativi in merito al parcamento di veicoli elettrici.
Grazie in anticipo
Antonio
A nostro parere le norme sulle autorimesse si applicano anche a quelle usate per i veicoli elettrici. Purtroppo la norma è datata e si attende da anni un suo aggiornamento.
La Segreteria tecnica
Salve,
ho un box in un condominio così organizzato: al piano terra (livello stradale) e sotto gli appartamenti un locale totalmente aperto utilizzato come autorimessa con ingresso indipendente; al piano -1 a cui si accede da un’altra rampa direttamente dalla strada c’è un accesso a 9 boxes che si trovano sotto il fabbricato, mentre con accesso diretto dalla rampa, quindi a cielo aperto, ci sono ulteriori 4 boxes (tra cui il mio).
Nel mio box alto circa 3,6 metri ho realizzato un soppalco in legno per un’altezza di 1,3 metri. L’amministratore mi ha chiesto di toglere il soppalco perchè non conforme alle norme antincendio. Volevo sapere se per il mio box e previsto il controllo da parte dei VV.FF e se quindi sono obbligato a eliminare il soppalco o se posso attuare degli accorgimenti per poter comunque mantenere la struttura in legno. grazie mille
sono un progettista, dovrei realizzare in un locale sotto un condominio, tramite cambio di destinazione d’uso, una motorimessa per circa 10 motoveicoli, vorrei sapere se per il tipo di attività è richiesto il CPI e a quale norma a ntincendio mi devo riferire
Salve, abito in un condominio con autorimessa interrata solo di un piano, con più di nove box. Per l’accesso è servita da rampa unica di almeno 4,5 metri di larghezza (quindi a doppio senso di marcia). Secondo le nuove disposizioni che impongono ai privati di collocare sul terreno di petinenza le apposite aree ecologiche, durante un’assemblea condominiale, è stato deliberato di utilizzare parte della rampa per sistemare i cassonetti in lunghezza, nella zona vicino al cancello automatico.
Tale cancello non si apre per i totali 4,5 metri, ma ha una parte fissa non automatica, eventualmente apribile di circa 1,2 metri.
In questa zona la rampa non presenta pendenza e si trova a quota del piano calpestio, e secondo la delibera, per collocare i cassonetti, la patre pianeggiante deve essere allungata a scapito del tratto inclinato, con eventuale modifica anche della pendenza dello stesso (che ora risulterebbe maggiore). Concludo chiedendo gentimente un vostro parere. Grazie.
In un condominio di n.19 appartamenti e si sono realizzati 19 posti auto piano sotterraneo . Un condomino avendo la bocca di lupo sotto il suo balcone con la grata l’ha chiusa dicendo che aveva delle inalazioni di fumo che gli davano fastidio.Ora vista la normativa puo’ fare questaazione a scapito degli altri condomini in quanto non ci sono altre aperture per aria con bocche di lupo?
Molto probabilmente la chiusura altera le condizioni di sicurezza dell’autorimessa e la rende fuori norma, ma per esserne certi si deve verificare se è ancora rispettato il DM 1 febbraio 1986 nella parte relativa all’aerazione.
La Segreteria tecnica
Di fronte al mio condominio vengono costruiti 10 box interrati in linea orizzontale (per un totale di 30 metri di larghezza)con attorno una intercapedine per una lunghezza di circa 60 metri la quale ,si presume, debba fungere da ventilazione per tutti i box dalla quale non vediamo griglie di uscita per i fumi per l’intero tratto. E possibile che la ventilazione sia prevista alle sole estremità di detta intercapedine? Come farebbero i fumi ad uscire? . Grazie e cordiali saluti
Salve,
una autorimessa privata di 80 box è servita da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza pari a 4,5 m.
Il cancello di ingresso può essere utilizzato anche dai pedoni che raggiungono l’autorimessa a piedi.
. Il cancello carrabile di 4,5 m può avere al suo interno una porzione apribile per i pedoni di 1,20 cm in modo tale che non si debbano aprire sempre tutte e due le ante?
. è possibile delimitare il percorso pedonale con una semplice segnaletica a terra?
grazie e cordiali saluti
Salve, autorimessa privata piano terra, meno di 40 posti auto un accesso a senso unico alternato regolato da semaforo un accesso pedonale oltre a quello carrabile. Vorrei acquistare un posto auto, vorrei sapere se è a norma dal punto di vista delle vie di fuga.
Vi ringrazio
Cordiali saluti
Per verificare se l’autorimessa è a norma occorre valutare se sono rispettate le richieste della relativa regola tecnica (DM 1/2/86); non è possibile rispondere sulla base dei dati forniti, anche per le vie di esodo.
Per quanto riguarda l’accesso una dimensione di almeno 3 metri è indicato tra i Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera- Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995.
In altre parole la Circolare indicata ammette che l’accesso per autorimesse fino a 40 autovetture possa essere al minimo di 3 mt, in presenza di un impianto semaforico in grado di permettere l’utilizzo dell’accesso in senso unico alternato.
Buon giorno, ho un quesito da porvi:
Autorimessa a piano interrato con 49 posti auto, può comunicare direttamente con il locale autoclave posto sempre a piano interrato…? ovvio compartimento tutto REI90 (con porta). Vorremmo evitare di creare il filtro fumo per il collegamento locale autoclave con autorimessa.
La centrale termica che era prima nello stesso locale è stata spostata esternamente su spazio scoperto.
Saluti
Il DM 1/2/86 prescrive che le autorimesse con numero di posti auto superiore a 40 possano comunicare con una serie di diverse attività soggette a controllo VVF attraverso un filtro a prova di fumo, fornendo poi una serie di casi particolari per le autorimesse con un numero di posti auto inferiore a 40. L’interpretazione più diffusa è quella che, superando le 40 auto in parcheggio, anche locali a diversa destinazione (quali quelli destinati all’autoclave) che non ricadono tra le attività soggette a controllo VVF debbano essere comunque separati con filtro a prova di fumo. Vista però l’evidente onerosità della richiesta e lo spazio interpretativo che comunque esiste per il caso di cui si tratta, si consiglia di verificare presso il locale Comando VVF se possano essere accettate semplici protezioni. In alcuni casi, addirittura, potrebbe essere sufficiente verificare la compatibilità dell’installazione dal punto di vista della classificazione dei luoghi secondo le norme CEI, consentendo l’installazione direttamente nel box. Il DM 1/2/86 risulta a nostro parere veramente datato e avrebbe bisogno, per questo e per diversi altri punti di una urgente revisione (ad esempio per la ventilazione, definendo possibili sistemi meccanici, alternativi o ad integrazione della naturale), specificando diversi requisiti per le autorimesse pubbliche e quelle condominiali, anche tenendo conto di quella che effettivamente sarà poi nel tempo la reale gestione di una autorimessa condominiale.