Autorimesse e garage: pendenza dei pavimenti
La norma sulla sicurezza antincendio delle autorimesse (D.M. 1 febbraio 1986) prevede al punto 3.8.0. che i pavimenti siano in pendenza. Poichè il decreto non spiega quanto debba essere pendente (nè se la pendenza debba riguardare tutta l’estensione dell’autorimessa), una risposta ad un quesito ministeriale ha spiegato che il requisito normativo è finalizzato al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze:
- quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi
- quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.
Da un’attenta lettura del punto in questione, il Ministero ha rilevato che le misure prescritte trovano la loro ragione negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell’autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.
Il testo normativo fa espresso riferimento alle “acque residue”, e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un’azione che, nella fattispecie, non può che essere un’operazione di lavaggio (asportazione meccanica).
Pertanto, la prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1 febbraio 1986 è da intendersi limitata a quelle particolari aree dell’autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

fino qui sono perfettamente daccordo
ma andando un pò avanti mi chiedo, un pavimento in cemento può essere ritenuto impermeabile senza trattamento superficiale?
cordiali saluti