Bed and breakfast: quali misure di sicurezza antincendio?
(guidelines for fire protection of bed and breakfast rooms)
Le attività di “bed and breakfast” non sono citate in nessun decreto di prevenzione incendi. Di fatto sono parti di appartamenti che possono essere affittate a clienti che di solito si trattengono per un numero limitato di notti. Dal punto di vista della sicurezza antincendio, quindi, al pari degli appartamenti privati, non sono oggetto nè di norme di sicurezza antincendio, nè di controlli di prevenzione incendi.
Se, però, un titolare di bed and breakfast intende verificare anche il rispetto del livello di sicurezza, a quali norme può fare riferimento?
La risposta non è facile perchè le norme sugli alberghi (anche se sono piccoli) sono complesse e si adattano male alla loro applicazione in un appartamento.
Secondo noi, si deve verificare almeno che gli impianti elettrici siano a regola d’arte, che l’impianto a gas (cottura e riscaldamento ambiente), gli apparecchi elettrici siano in buono stato e dotati di marcatura CE e possibilmente siano presenti:
- l’illuminazione di sicurezza;
- almeno un estintore.
Se si vuole procedere sulla strada di verificare se sono rispettate norme che sono vigenti per strutture simili, comunque, il riferimento più logico è il titolo III del decreto 9 aprile 1994 (modificato innumerevoli volte per mitigare le misure di sicurezza previste nel testo originale). Ne riportiamo le parti di interesse.
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE CONCAPACITA’ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
22. GENERALITA’
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/19827. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico dell’esercizio.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle
provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una
planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.
Pubblichiamo anche la foto di un incendio di un bed and breakfast di Roma, ripresa dal sito www.vigilfuoco.it.


Sarebbe auspicabile, specie per le tante trasformazioni che si eseguono nei luoghi di villeggiatura anche al fine di qualificare al meglio dove si va in vacanza…
Dove posso trovare una definizione di che cos’è una struttura verticale o orizontale? Le porte e finestre rientrano dentro la definizione di struttura verticale?
Le porte e le finestre non sono strutture.
La Segreteria tecnica