Box auto

aprile 2008

I box auto sono soggetti a delle specifiche norme di sicurezza, adottate con il decreto 1 febbraio 1986. In particolare, queste norme sono indicate nel titolo 2 e si riferiscono sia ai box presenti all’interno di una autorimessa, che ai singoli box auto che hanno l’ingresso diretto dall’esterno dell’edificio.

Non si devono confondere le norme tecniche con le procedure amministrative. Infatti, mentre le norme tecniche per le diverse tipologie di box sono le stesse, dal punto di vita amministrativo, i singoli box che hanno accesso dall’esterno dell’edificio non devono essere autorizzati dai Vigili del Fuoco, mentre le autorimesse, anche a box, da 10 posti auto in su devono avere il parere preventivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. – AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA’ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove:

  • le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
  • le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
  • la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
  • l’altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
  • l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
  • ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove:

  • le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
  • la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
  • l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
  • ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L’altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l’utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

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77 Risposte to “ Box auto ”

  1. andrea on marzo 2010 at 2:43 am

    Per autorimesse con numero di autoveicoli superiore a nove l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30 ?

    l’infisso del box deve avere anch’esso caratteristiche REI?

  2. comitato tecnico on marzo 2010 at 10:26 am

    Per il caso di autorimesse con più di 9 posti auto i box devono avere queste caratteristiche stabilute dal DM 1 febbraio 1986:
    2. – AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA’ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

    2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove:

    * le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
    * le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
    * la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
    * l’altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
    * l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
    * ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

    2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove:

    * le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
    * la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
    * l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
    * ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti di quella in pianta: l’aerazione pur avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

    L’altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

    2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

    Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

    La Segreteria tecnica

  3. NADIA on aprile 2010 at 1:03 am

    buongiorno,
    il nostro dilemma è il seguente:
    in un condominio di tipo civile abitazione dove non esistono attività ne commeciali e altro ma soltanto abitazioni con sottostanti box singoli con uscita a cielo libero e alcuni invece sono isolati e hanno caratteristiche murarie con bascula in metallo e aperture di ariazione, per un n totale di 58 fuori terra con via di uscita a meno di 30 metri, quali interventi bisogna eseguire per la normativa VVF ( COSTRUZIONE 1976 ). Premetto che ogni singolo box, è in muratura e non è una autorimessa pubblica ma una proprietà privata che può ospitare max 2 autoveicoli?
    ringrazio e saluto cordialmente
    Nadia

  4. comitato tecnico on aprile 2010 at 1:05 am

    I dati che fornisce sembrerebbero compatibili con le norme vigenti. In assenza di un progetto, però, non è possibile esprimersi in modo più preciso.
    La Segreteria tecnica

  5. Luca on maggio 2010 at 5:14 am

    Salve, premesso che sono portatore d’handicap che vive in sedia a rotelle, avrei una domanda da porvi: se in una palazzina residenziale, peraltro di recentissima costruzione, l’accesso dal corridoio ove affaccia l’ascensore, al piano box fosse impedito da alcuni gradini, 4 a scendere e nuovamente 4 a salire e considerando l’impossibilità di sostituire detti gradini con due distinte rampe a pendenza standard, (infatti dato l’esiguo spazio disponibile dette rampe avrebbero una inclinazione di circa 45°) sarebbe giustificata l’apertura di una porta, ovviamente a norma, direttamente dal piano acensore ai box? La parete in questione non è portante.
    Grazie
    Luca

  6. comitato tecnico on maggio 2010 at 11:38 am

    Per rispondere alla domanda sarebbe necessario disporre del progetto.
    Infatti, se per accesso dal piano ascensore ai box si intende una comunicazione tramite porta REI, di massima dovrebbe essere possibile, purchè in conformità al decreto del 1987 sugli edifici civili che fissa le misure di sicurezza in funzione dell’altezza dell’edificio.
    Se, invece, si intende che la porta di piano (quella del vano ascensore) si apre direttamente sui box, secondo noi è meno accettabile come soluzione.

    La Segreteria tecnica

  7. Francesco Spaccavento on giugno 2010 at 6:08 am

    Buongiorno,il mio problema è il seguente. abito in un condominio che ha otto box auto e sono situati sotto il piano terra. Si accede da una rampa per l’entrata e la stessa per l’uscita. Il problema ora è che qualche condomino parcheggia due automobili nel loro box e quindi le famose nove automobili, diventano dieci undici, ecc. Cosa dovremmo fare per essere a norma? visto che non abbiamo avuto bisogno della certificazione dei vigili del fuoco, ma ora penso che ci vuole? Dovremmo avere delle uscite di emergenza, o non sono necessarie?
    Grazie.
    Francesco

  8. comitato tecnico on giugno 2010 at 6:09 am

    Se le automobili superano le 9 unità, l’attività diventa soggetta al CPI. Nel caso dovete rivolgervi ad un tecnico per la predisposizione del progetto e della relazione tecnica.

    La Segreteria tecnica

  9. Anonimo on giugno 2010 at 1:45 pm

    siamo 8 condomini e ci sono 9 box auto,un il condomino che ne ha due uno mette l’auto e l’altro lo ha affittato come deposito di scarpe e altro materiale.
    volevo sapere se e possibile farlo grazie della risposta

    alcam

  10. comitato tecnico on giugno 2010 at 4:46 pm

    Le norme vigenti vietano questa soluzione.

    La Segreteria tecnica

  11. FRANCESCO on luglio 2010 at 12:00 am

    ABITO IN UN CONDOMINIO CON 18 BOX , ABBIAMO DUE RAMPE 1 PER L’ENTRATA E L’ALTRA X L’USCITA E IN PIU’ C’E’ UNA SCALA PER ACCEDERE AI BOX . ORA LA MIA DOMANDA E’ PER AVERE L’AUTORIZZAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO ,QUALE REQIUSITI DEVONO AVERE I BOX, VISTO CHE ANNO TUTTI ANA ALTEZZA DI m 2,65
    grazie

  12. Andrea on luglio 2010 at 11:48 pm

    Buongiorno, il mio dilemma e’ il seguente. L’altezza minima di 2 m per un garage deve valere anche per la luce di passaggio dalla basculante?

  13. comitato tecnico on luglio 2010 at 11:49 pm

    Secondo noi, trattandosi anche di una uscita, il minimo di 2 m deve essere rispettato.

    La Segreteria tecnica

  14. Marco on settembre 2010 at 5:31 am

    Buongiorno,
    sono l’amministratore di un condominio al di sotto del quale c’è un corridoio sul quale si affacciano 38 box. Poiché risulta allo scrivente che alcuni condomini hanno fatto chiudere le aperture verso l’esterno, credo opportuno che essi procedano a ripristinare lo status quo ante. In caso contrario non sarebbero a mio parere le prescrizioni con cui è stato rilasciato il CPI dai VV.FF. Tuttavia, qualora uno o più condomini insistano nel proprio atteggiamento, che strumenti avrei per poterli persuadere visto che i box sono di proprietà esclusiva?

    Grazie e saluti cordiali

  15. comitato tecnico on settembre 2010 at 5:33 am

    Se le condizioni di sicurezza che hanno portato al CPI sono decadute, decade anche la possibilità di utilizzare la struttura. Questo avviene, di solito, per provvedimento del Comune a seguito di comunicazione dei VVF al Comune stesso, relativamente alla carenza di misure di sicurezza.

    La Segreteria tecnica

  16. Geom.Poletti on settembre 2010 at 4:12 am

    Buongiorno
    Sto eseguendo l’intervento di ristrutturazione di edificio abitativo esistente (1 unità abitativa). Nel garage ( 1 singolo posto auto ) si esegue un’apertura che comunica con dei locali di servizio all’abitazione. La porta di separazione deve essere REI 120 come da 3.5.2 DECRETO 1° FEBBRAIO 1986 o REI 60 come da 2.1.
    Oppure questa partizione non necessita di accorgimenti al riguardo?
    Grazie

  17. geom. Pappalardo on settembre 2010 at 2:18 am

    Vorrei sapere se è possibile (secondo la normativa antincendio) prolungare la corsa dell’ascensore fino al piano garage in un condominio di 5 piani con un’autorimessa inferiore a 9 autoveicoli
    considerando che: il piano garage è seminterrato e che la porta dell’ascensore apre direttamente nell’autorimessa
    grazie

  18. Paolo Colombo on settembre 2010 at 10:14 am

    Buongiorno,
    in un’autorimessa condominiale di 20 posti auto si accede tramite porta REI 120 alle scale del condominio.
    Un condomino è proprietario di un appartamento al piano terra con teverna e vorrebbe aprire una porta REI 120 che metterebbe in collegamento il suo box direttamente con la sua taverna.
    Mi chiedo se la cosa sia possibile.
    Grazie per l’interessamento.

  19. comitato tecnico on settembre 2010 at 10:15 am

    Nel DM 1/2/86 si legge: “3.5.2 Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura”, pertanto la soluzione va bene.

    La Segreteria tecnica

  20. Fabio on ottobre 2010 at 12:47 am

    Buongiorno, volevo sapere se fosse possibile il seguente progetto, ovvero, una costruzione di due nuove palazzine con nove box ciascuna, ma un’ unica rampa d’accesso alle autorimesse dei box,situata in mezzo alle due palazzine, è una cosa che si puo fare?anche perchè vorrei sapere se i due scompartimenti vengono contati come unica autorimessa o due auto rimesse da nove box l’una.
    grazie

  21. comitato tecnico on ottobre 2010 at 12:49 am

    Non ci sono gli elementi per rispondere. Con il progetto alla mano può provare dai Vigili del Fuoco per capire se è conforme alle norme.

    La Segreteria tecnica

  22. ROBERTO on ottobre 2010 at 11:34 pm

    salve, vorrei dei chiarimenti in merito ad alcune norme antincendio. Premetto di avere acquistato un’appartamento in un condominio ed un box. Ho notato che giù negli scandinati dove sono situati i box non vi sono gli estintori, e l’impianto antincendio cioè quei tubi in metallo situati sul soffitto non vi sono c’è soltanto la scatoletta rossa dove è scritta la dicitura “premere solo in caso di incendio”. vorrei sapere se le normative vigenti sono cambiate in merito. Inoltre ho notato che il costruttore ha effettuato dei parcheggi in un’area di sua proprietà all’interno del cortile del palazzo, ma a pochi metri dal fabbricato, con poco spazio di manovra e distante dalla rampa dei disabili a circa 1,5 mt. vorrei sapere se esistono delle normative dove spiegano i vari parametri di tutto ciò. Grazie

  23. ARCHITETTO LUANA ASCENZI on novembre 2010 at 3:21 am

    In relazione al quesito di Roberto, ti segnalo che la presenza degli estintori è oggligatoria sempre (si parta con un estintore ogni 5 autoveicoli, e così via …). Gli idranti sono obbligatori (per autorimesse poste al piano non inferiore al piano primo interrato) quando si superano i 50 autoveicoli (somma dei box e dei posti auto). Il pulsante che descrivi parrebbe essere quello di alalrme incendio che non è prescritto dalla normativa di riferimento (D.M. Interno del 01.02.1986). Per il resto del quesito non ci sono molti elementi per dare una risposta: prova a leggere la legge n. 13/1989 e suo decreto di applicazione.

  24. Federico on novembre 2010 at 6:59 am

    Buonasera, io sono proprietario di un box auto all’interno di un’autorimessa composta da 45 box, dato che il mio box è adiacente alla mia taverna posso creare una communicazione con tale taverna? e se si con quali porte e con quali caratteristiche? Grazie.

  25. Nicola on novembre 2010 at 4:42 am

    Salve, devo ottenere il CPI per una autorimessa condominiale interrata chiusa non sorvegliata costituita da corsia di manovra e n.15 box(quindi oltre nove posti auto).
    Ai fini della verifica della resistenza al fuoco delle strutture, tenuto conto che si tratta di box, e non di un unico ambiente in cui tutto il carico sarebbe concentrato,è accettabile per i pilastri una R60? Esiste qualche chiarimento in merito, qualche circolare esplicativa?
    Grazie

  26. Francesco on novembre 2010 at 3:13 am

    Buongiorno,

    vorrei la conferma che per un’ autorimessa al primo piano interrato con capacità inferiore a 50 autoveicoli l’installazione dell’idrante NON è necessaria (punto 6.1.0 del DM)

  27. Marco on dicembre 2010 at 5:11 am

    Buongiorno a tutti,
    il mio caso penso sia molto frequente ma trovo pareri contrastanti che mi lasciano perplesso.
    Vivo in un condominio di 2 piani(all’aperto) e uno interrato in cui sono stati costruiti diversi box.
    Dal piano del condominio interrato (zona adibita alle cantine), è presente una porta tagliafuoco che conduce ad un corridoio di sicurezza.
    Passando da questo corridoio di sicurezza, si accede, passando da una seconda porta tagliafuoco, alla corsia dei box.
    Entrambe le porte, in termini di grandezza e struttura, seguono la legge sulla sicurezza ma quello che mi lascia perplesso sono alcuni dettagli su cui vorrei un chiarimento.
    Entrambe le porte non sono antipanico ma con maniglie normali e senza nessuna serratura.
    Si può pertanto accedere al corridoio di sicurezza sia dai box che dal vano cantine senza alcuna chiave… le porte non hanno nemmeno la molla di autochiusura.
    Allora le mie domande sono:
    1) è corretto che entrambe le porte siano di fatto sempre aperte?
    2) è corretto che non ci siano molle di chiusura delle porte?
    3) è sbagliato avere delle serrature sulle porte? ad esempio nel mio vecchio condominio la porta che dal vano cantina porta al corridoio era sempre aperta ma la porta che dal corridoio da ai box era chiusa all’esterno (cioè dai box) e antipanico all’interno (nel corridoio).

    Attendo un vostro gentile chiarimento e porgo distinti saluti.
    Marco.

  28. Stefano on dicembre 2010 at 3:48 am

    buongiorno sono un geom. ho in progetto una costruzione con due palazzaine, con box auto al piano interrato con uscita unica con rampa carrabile.Ho un quesito gli appartamenti in totale sono sette, due di questi appartamenti hanno il box con due posti auto, quindi vado a nove posti. i restanti box sono singoli ma grandi quanti mq /mc deve essere un singolo box auto per far si che non mi aumenti il numero di 9 autoveicoli. Come faccio a sapere se i restanti box non mi influiscano nel superamento dei famosi 9 autoveicoli.Grazie

  29. cataldo on gennaio 2011 at 4:06 pm

    Salve sono un proprietario che abita in un complesso di recente costruzione,dove sono situate a schiera 5 palazzine.Ogni palazzina è composta da piano rialzato e primo piano.Nella palazzina dove abito,ci sono 9 box interrati per 9 auto,con accesso dalla rampa carrabile,o dalla porta interna.Vorrei sapere quanti estintori antincendio vanno istallati per la sicurezza degli inquilini,e la salvaguardia dello stabile.E vorrei sapere anche la normativa o l’articolo che riguarda tale argomento.Grazie. Cordiali saluti.

  30. Raffaele on gennaio 2011 at 3:19 am

    Per autorimesse con 20 autoveicoli la suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture REI, l’infisso del box deve avere anch’esso caretteristiche REI?

  31. emilio on febbraio 2011 at 12:38 pm

    buonasera sono proprietario di un box doppio 30 mq in un locale dove ci sono altri otto box singoli e gli altri proprietari mi dicono che non posso tenere 2 auto in quel box!tengo a precisare che anche sull’atto di vendita c’è scritto box doppio.quanti metri mq deve essere un box x 2 auto?ringraziandovi invio cordiali saluti.

  32. Aldo on febbraio 2011 at 10:17 am

    Buonasera, sono un condomino e proprietario di un posto auto in uno stabile. La domanda è la seguente: Noi proprietari dei posti auto volevamo chiuderli in box, ma nessun geometra interpellato ci sa dare giuste indicazioni per non incappare in eventuali sanzioni con i vigili del fuoco. premesso che i posti auto sono interrrati(unico livello) , 16 posti auto e 3 box , rampa unica, estintori ok, areazione naturale già ok , e già l’agibitabilità dei vigili d.f. tutto è a norma scad. 2013. ora quali sono le norme da seguire per far sviluppare un progetto e presentarlo al comune e poi ai vigili d.f. senza problemi????
    grazie.

  33. comitato tecnico on febbraio 2011 at 10:18 am

    Le norme antincendio da rispettare sono molto semplici e le abbiamo pubblicate anche noi negli articoli specifici. Dovete presentare ai VVF un progetto con la nuova soluzione e aspettare il loro parere, ma non si tratta di progetti complessi.

    La Segreteria tecnica

  34. Rocco on marzo 2011 at 8:55 am

    Buonasera, sono un condomino che è proprietario di un box auto, confinante con la mia cantina, da poco ho scoperto che se eseguo una perforazione del muro di fronte metto in comunicazione il box con la cantina e da lì posso accedere al corridoio per giungere alla mia abitazione. il progetto si può eseguire?? Se si quali autorizzazioni devo chiedere?
    L’operazione in caso di incendio improvviso dell’auto nel box non pregiudica l’incolumità dei condomini?
    Grazie

  35. comitato tecnico on marzo 2011 at 8:56 am

    Dipende dalla dimensione dell’autorimessa. Dovrebbe leggere l’articolo apposito.

    La Segreteria tecnica

  36. gianpaolo on marzo 2011 at 11:37 am

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se è possibile avere l’apertura automatica su un box ad angolo confinante con il mio
    grazie
    Gianpaolo

  37. Irene on aprile 2011 at 11:57 pm

    Buongiorno,
    ho presentato un progetto per la realizzazione di due palazzine con autorimessa interrata (con corsia di manovra coperta) con unico accesso da rampa comune (a cielo aperto).
    L’autorimessa della prima palazzina è composta da 4 box auto, la seconda da 6 box auto, (ciascun box è di circa 30-35 mq).
    Ho allegato al progetto la dichiarazione dove attesto che l’utilizzo di ciascuna autorimessa è concesso per un numero di autovetture inferiore a nove (quindi 9+9).
    Volevo sapere se (oltre al rispetto di tutte le necessarie accortezze costruttive) sono obbligata comunque a chiedere il certificato di prevenzione incendi anche se le due autorimesse non sono TRA LORO COMUNICANTI e SONO SEPARATE da rampa a cielo aperto.
    Grazie

  38. Laura M. on maggio 2011 at 11:20 pm

    Buongionro, ho letto nel vostro blog e purtroppo non ho trovato la risposta che cerco. Ho acquistato un alloggio il cui terrazzo ha due grandi aperture (2.5 * 1.5 metri) coperte da una “cupola” di plastica bianca che affiora dal pavimento per 70cm, ovviamente non calpestabile. Il terrazzo é quindi particolarmente “rovinato” da questi “mostri”.
    Il terrazzo é il soffitto di un box che affitta posti auto. Sono più di 9 auto e non sono divise tra loro. Esiste una sola via di uscita ed entrata. Le aperture sono chiuse, ma nella loro parte inferiore, quella all’interno del box, hanno una specie di “pompa” che, se azionata, romperebbe la plastica e quindi permetterebbe l’areazione. Non so se il pistone é automatico (presumo di no).
    Se volessi sostituire queste coperture con altre, a filo del terrazzo, calpestabili, quali sono le norme da seguire? Potrei farle in grigliato aperto con uno scolatoio che permetta all’aria di circolare oppure in qualche materiale che fonda con il calore? Oppure??? Potete aiutarmi? Grazie e cordiali saluti… Laura

  39. francois on maggio 2011 at 11:41 am

    Buongiorno,il mio problema è il seguente. abito in un condominio che ha otto box auto e sono situati sotto il piano terra. Si accede da una rampa per l’entrata che e la stessa per l’uscita il tunnel è lungo circa una 40 metri e largo 5,30 specifico che alla fine del tunnel inizia il 1 e 2 box proseguendo sulla desta altri 5 box avente le stesse misure del corridoi citato prima. Il problema è che il costruttore dell’edificio (che non possiede piu’ niente) parcheggia lungo il corridoio e precisamente al centro del 1 tunnel che collega i box, oltretutto ha affisso al muro due cartelli divieto si sosta – proprieta privata, gli stessi due posti sono contrassegnati a terra dalle striscie gialle. Alle contestazione mossagli dai condomini in quanto al catasto nulla risulta dei posti auto lo stesso riferiva che essendo riportati sul regolamento di condominio i due posti sono di sua proprietà e pargheggia quando gli pare. mi chiedo è possibile che il costruttore abbia creato i due posti dopo il controllo dei vigili del fuoco ? i due posti lungo il corridoio sono regolari ? visto che il corridoio e largho quasi 5 metri e lungo una 30, il problema assilla i condomini perche non riusciamo a raggiungere un accordo….grazie anticipatamente

  40. comitato tecnico on maggio 2011 at 11:54 am

    Ci sembra che il problema riguardi solo marginalmente la prevenzione incendi. In ogni caso i Vigili del Fuoco possono essere chiamati per verificare eventuali difformità.

    La Segreteria tecnica

  41. comitato tecnico on maggio 2011 at 12:12 pm

    La norma sulle autorimesse prevede che siano dotate di una superficie minima di aerazione, permanente ed in parte chiusa da serramenti. Nel vs caso, deve verificare se queste aperture fanno parte della parte obbligatoria o sono superfici in più. In generale ci sembra che le modifiche proposte dovrebbero andare bene se rispettano i vincoli sulle aerazioni.

    La Segreteria tecnica

  42. Stefano on maggio 2011 at 7:46 am

    Buon giorno,
    io ho acquistato un box in un condominio nuovo.
    Il costruttore mi ha comunicato che non è possibile stivare piccole mensole o mobiglie in legno all’interno dei box.
    è vero?
    Grazie per la collaborazione
    Cordiali saluti

  43. raffaella on giugno 2011 at 10:00 pm

    Sno proprietaria di un appartamento e di un garage in un condominio di 6 appartamenti con proprietari diversi. Un garage del mio condominio è in vendita separato dall’appartamento, se lo comprassi, potrei accorparlo al mio (visto che sono confinanti) e costituire un Associazione (culturale o sportiva?) che abbia li la sua sede? Prego in una risposta solerte perchè debbo dare una risposta rapida. Grazie
    Raffaella

  44. redazione tecnica on giugno 2011 at 10:01 pm

    Se l’autorimessa condominiale presenta accesso da una corsia di manovra coperta la cosa non è a nostro parere fattibile. Se gli accessi alle singole autorimesse avvengono dall’esterno e le stesse non comunicano con altri ambienti diversi (risultando di fatto autorimesse singole) dal punto di vista antincendio potrebbe essere possibile, ma va verificato l’aspetto urbanistico.

  45. paola on giugno 2011 at 1:34 pm

    sto acquistando un box volevo sapere se si puo’ chiamare box per la legge se ha una lunghezza di 4,40 per 2,50 di larghezza. a cosa vado incontro ? grazie mille

  46. Francesca Rinaldi on giugno 2011 at 9:25 am

    Buongiorno, il semi-interrato di una palazzina di 10 appartamenti è diviso in due parti uguali, ciascuno con 4 posti auto coperti. Sono entrambi aperti senza cleire, per la normativa antincendio. La palazzina nuova è una totale ristrutturazione di una bifamiliare, salvo per il seminterrato e le fondamenta. Nel cortile della palazzina sono stati ricavati altri 2 posti auto scoperti di fronte a uno dei due cancelli pre-esistenti (visto che era una bifamilliare), del quale non ne è previsto l’uso salvo nel caso in cui l’altro non sia agibile.
    Mi chiedo se la normativa antincendio richieda proprio due cancelli.
    Grazie, Francesca

  47. comitato tecnico on giugno 2011 at 9:26 am

    La domanda non è chiara, in ogni caso trattandosi di autorimessa < 9 posti auto non esistono disposizioni particolari.

    La Segreteria tecnica

  48. marina longoni on luglio 2011 at 6:31 am

    In un condominio di 6 appartamenti l’autorimessa si trova al piano seminterrato con n° 6 posti auto aperti. L’aerazione naturale è maggiore di 1/30 come da normativa, che noi intendiamo con serramenti apribili. Per quanto riguarda la norma della superficie di 1/100 con aperture permanenti, non avendo box interni non sappiamo come interpretarla. Si deve comunque prevedere rispetto alla superficie complessiva dell’autorimessa? Ovvero rispetto a 1/30 di superficie aerata, 1/100 di questa lo deve essere in modo permanente.

  49. enzo ferreri on agosto 2011 at 2:32 pm

    salve volevo sapere se posso costruire un box all’interno di un cortile condominiale utilizzato come parcheggio. faccio presente che lo spazio è regolarmente registrato come parcheggio e i relativi posti sono coperti, io vorrei semplicemente chiudere il mio posto auto , dato che ho già 2 pareti e dovrei costruire la terza e chiudere con una porta basculante. esiste una regolamentazione che gestisce la problematica e laddove dovesse esistere potrei averne gli estremi?

  50. Mauro on settembre 2011 at 6:22 am

    Salve, vorrei cortesemente sapere se esiste una altezza minima prevista per l’altezza della rampa di accesso ai box sotto il livello stradale, considerando che nel caso che mi interessa questa è di 1,98 metri nel suo punto più alto e temo di non poter entrare con un’auto un po’ più alta del solito (per es. un suv).
    Grazie

  51. comitato tecnico on settembre 2011 at 8:14 pm

    L’altezza della rampa non è fissata dalla norme delle autorimesse, ma se la rampa è anche uscita di sicurezza deve essere alta almeno 2 m, che sono soggetti a tolleranza ( e quindi 1,98 m è accettabile).

    La Segreteria tecnica

  52. Mario on settembre 2011 at 5:54 am

    Buonasera sono con la presente a richiedere info in riferimento alla situazione in cui ci ritroviamo io ed i miei vicini con l’areazione dei box auto.
    Considerando appunto che rientriamo nella categoria con una rimessa con numero di box inferiore a nove, volevo capire per quanto riguarda l’areazione dei singoli box, la normativa mi indica che ogni box deve aver una areazione non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta del box stesso, con punti di areazione permanenti bassi ed alti, mi chiedevo se era da considerare la somma delle aperture (bassa + alta) uguale ad 1/100 oppure bisogna fare nr. 02 aperture una alta ed una bassa da 1/100 cadauna?

    Certo di un vostro delucidante riscontro

    In attesa

    Mario

  53. Giorgio on settembre 2011 at 6:38 am

    Buonasera.Possiedo un box di 33mq all’interno di un’autorimessa avente capacità di parcamento inferiore a 9 autoveicoli, posta al piano interrato di un complesso trifamiliare di villette a schiera.
    Poichè la villetta centrale non possiede box, al costruttore venne la brillante idea di posizionare due posti macchina ( posti di lato a destra – uno dietro l’altro) paralleli alla corsia che porta al mio box restringendo di oltre la metà l’ampiezza quest’ultima da 4.45 metri a soltanto 2.22metri!; considerando inoltre che la striscia delimitante il primo posto macchina dista dal muro laterale del mio box appena 1,90metri anche se l’inquilino che vi parcheggia pone la sua autovettura ad appena 1.00metro/1.10metro dal muro laterale del mio box.
    Vi lascio immaginare la grande difficoltà se non impossibilità a parcheggiare veicoli che non siano piccole utilitarie specialmente in uscita ( l’unica manovra possibile è uscire in retromarcia non essendoci assolutamente spazi di manovra antistanti il mio box).
    Il quesito che pongo: il disposto del’art. 3.6.3 del D.M. 1/02/1986 e successiva circolare prot. P1563/4108 sott.28 29 agosto 1995, che fissano comunque i limiti d’ampiezza delle corsie e spazi di manovra antistanti i box ( autorimesse magg. di 9 autoveicoli?) può essere invocato nel mio caso per eventualmente far eliminare almeno il primo posto macchina che ritengo assolutamente non a norma e di ostacolo alle mie manovre facendo intervenire anche i VV.FF.per un eventuale parere di non conformità?
    Ringraziando per la collaborazione si inviano i migliori saluti.
    Giorgio

  54. mario on settembre 2011 at 12:20 pm

    Buonasera sono con la presente a richiedere info in merito ad una situazione anomala a mio modesto parere, ho da 6 mesi acquistato un appartamento con la corsia dei garage in condominio con un numero max di box auto e posti auto pari a 8, ma nessuna delle porte basculanti, ne, nessun box è provvisto di aperture di areazione.

    Volevo capire come potevamo tutti i condomini agire nei confronti del costruttore visto che nel frattempo nessun acquirente a superato i dieci anni dall’acquisto e quindi riteniamo ancora responsabile LUI.

    In attesa

  55. Roberto Nonelli on settembre 2011 at 5:05 am

    Buongiorno
    Volevo chiarimenti su:
    gruppo di 7 villette a schiera con ingresso unico per i box interrati,tutti i box dalle dimensioni sono doppi,pertanto tutti gli occupanti hanno due auto a testa,Ciò comporta un superamento delle nove auto permesse.Chiaramente il costruttore definisce che ogni box è singolo e non era tenuto a costruire l’uscita dalla’altra parte essendo per lui di 7 auto.
    Ora come ora cosa si deve fare per mettersi in regola???
    Grazie

  56. giuseppe on novembre 2011 at 1:00 pm

    vorei sapere prima di comprare auto gpl se posso parcheggiare nel mio box che si trova sotto agli appartamenti.grazie

  57. stefano on novembre 2011 at 1:05 am

    Abito in una palazzina di 6 appartamenti, con sei box auto di cui ne posseggo uno dei tre costruiti (doppi) dove entrano anche 2 auto ciascuno e uno dei box doppi non viene utilizzato dal proprietario per difficoltà di manovra, attualmente si parcheggiano in totale 6 auto.I condomini mi hanno detto che non posso mettere 2 veicoli anche se non superiamo i 6 veicoli?.

    Altra domanda un condomino ha posizionato all’interno del suo box anche un pozzetto surgelatore essendo un impianto elettrico può causare scintille , è possibile secondo normativa? Grazie e cordiali saluti. Stefano

  58. arch. Fabrizio Giuffrida on novembre 2011 at 11:46 am

    Trovo il forum molto interessante, e vorrei sottoporre un quesito anche io. Dunque ho due piani di parcheggi seminterrati, sopra i miei piani cìè un altro piano di garage a servizio del condominio soprastante (5 piani di residenze) dunque i box auto saranno più di nove pertanto soggetti a parere preventivo antincendio. Il mio quesito è questo, c’è un limite massimo e uno minimo di superficie di box auto? Mi confronto con dei colleghi che sostengono che la sup. max dovrebbe essere di 40 mq e quella minima di 20 mq, io sostengo che non esiste un limite in tal senso. E’ vero?

  59. redazione tecnica on novembre 2011 at 12:47 pm

    Con l’entrata in vigore, il 7 novembre scorso, del DPR 151/11 le autorimesse sono soggette se di superficie superiore a 300 m2.
    In DM 01/02/86 in effetti indica che i box non devono superare i 40 m2 di superficie.. Box di dimensioni maggiore devono essere oggetto di deroga.

  60. claudio on novembre 2011 at 9:24 am

    salve…ho un quesito da fare..
    un mio cliente deve acquistato un piano S1 accatastato regolarmente come autorimessa e vorrebbe realizzare n.20 box auto da alienare.
    Ovviamente alla base devo redigere un dettagliato studio di fattibilità, per verificare se sia possibile la realizzazione. Oltre alla documentazione catastale da reperire, visura al prg, cosa altro nel dettaglio devo verificare? normativa di riferimento? posso evitare i VVF?

  61. redazione tecnica on novembre 2011 at 9:25 am

    Non si tratta di evitare i VVF ma di valutare se l’investimento è possibile, verificando che le norme di sicurezza siano rispettate.. Il riferimento è il DM 01/02/86; se l’autorimessa supera i 300 m2 (credo sia questo il caso) è necessario autocertificare (ed un tecnico abilitato lo deve asseverare ai sensi del DPR 151/11) il fatto che l’autorimessa rispetti il DM 1/2/86

  62. conicella on novembre 2011 at 2:23 am

    possiedo un box di circa (8m x 4m = 32mq) e’ stato realizzato un soppalco fino alla meta del box lungo l’altezza del soppalco e’ di 2,10m il box e’alto circa 4,50m secondo le norme antincendio è possibile chiudere il soppalco con elementi REI 120 e adibirlo a magazzino?

  63. redazione tecnica on novembre 2011 at 2:24 am

    La realizzazione di depositi in una autorimessa è possibile, ma deve rispettare il DM 01/02/86… In funzione del numero di auto l’autorimessa deve prevedere comunicazioni con una semplice porta o, viceversa, con un disimpegno o addirittura un filtro.

  64. Claudio on novembre 2011 at 11:32 am

    Il mio box nel seminterrato condominiale viene utilizzato per la rimessa di auto moto bici e per il bricolage, con presenza quindi di impianto elettrico con salvavita, utensileria elettrica e deposito di materiali infiammabili da lavoro (legni colle vernici etc…). Non ho ricevuto lamentele, ma mi chiedo se posso essere considerato a norma ed in caso contrario come e se possibile sanare la situazione. Grazie.

  65. redazione tecnica on novembre 2011 at 11:33 am

    Il DM 01/02/86 non prevede deposito di sostanze infiammabili o usi diversi dal parcheggio per autorimesse con un numero di veicoli superiore a 10..
    In effetti il DM risulta datato e dovrebbe prendere in considerazione il problema dei materiali in deposito nei box.. La presenza di lavorazioni e di infiammabili però, a nostro parere, risulta difficile da giustificare..

  66. barbara on novembre 2011 at 2:08 am

    Buon giorno, sono proprietaria di un posto auto in un garage di 9 posti totali, il cui unico accesso è un portone elettrico che non prevede apertura manuale (per dire il vero, esisterebbe una maniera per aprirlo soltanto dall’interno, ma infilando una particolare chiavetta sotto il profilo del portone stesso in un punto specifico e impossibile da trovare per un comune mortale!). Mi chiedo se un tale locale garantisca tutti i requisiti necessari di sicurezza per le persone, in quanto non esiste neppure un’uscita di sicurezza, e se ci siano delle normative specifiche in merito, perchè l’amministratore è già stato sollecitato più volte, ma “fa orecchie da mercante”. Grazie mille.

  67. comitato tecnico on novembre 2011 at 2:09 am

    Secondo noi non è assolutamente sicuro e la cosa andrebbe segnalata ai VVF.

    La segreteria tecnica

  68. michele on novembre 2011 at 7:56 am

    Buona sera,
    ho acquistato casa in un complesso di 36 appartamenti, i 36 garage con basculante posti sotto il primo piano sono muniti di circa 8 estintori lungo il corridoio. quello che voglio sapere è: ogni singolo garage deve essere provvisto di relè salvavita collegato all’impianto elettrico di casa? visto che è un ambiente separato da quello di casa? Grazie

  69. conicella on novembre 2011 at 7:09 am

    Spettabile redazione mi riferisco a conicella, il box auto è all’interno di un interrato posto sotto un fabbricato di otto piani dove sono stati realizzati 14 box di circa 30 mq ed alti 4,50m ognuno all’interno di alcuni box sono stati realizzati dei soppalchi con un altezza da terra di 2,10 metri, la domanda: è possibile tramite la chiusura con elementi adeguati dei soppalchi destinarli al deposito di cose varie e lasciando il pavimento libero solo per il posteggio di due autovetture?

  70. cinzia on novembre 2011 at 11:21 am

    salve, il mio vicino ha affittato il suo box ad una famiglia che ci vive all’interno,utilizzando inoltre una cucina a gas…Immagino non sia possibile e vorrei avere dei riferimenti normativi inerenti alla questione.
    grazie

  71. comitato tecnico on novembre 2011 at 11:26 am

    Più che antincendio la questione ci sembra che riguarda l’igiene e le condizioni di abitabilità.

    La segreteria tecnica

  72. Giorgio on dicembre 2011 at 9:18 am

    Salve.Il quesito che pongo : L’art.3.6.3 del D.M.1-2-1986 -”Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5m nei tratti antistanti i box o posti auto otogonali alla corsia ” – è valido anche per le autorimesse con numero di veicoli non superiore a nove che non richiedono CPI, giusto?
    In attesa
    Grazie.

    Giorgio.

    Quesito formulato già a Settembre in maniera diversa e più estesa a cui non avete mai risposto che si allega nuovamente:

    Giorgio on settembre 2011 at 6:38 am
    Buonasera.Possiedo un box di 33mq all’interno di un’autorimessa avente capacità di parcamento inferiore a 9 autoveicoli, posta al piano interrato di un complesso trifamiliare di villette a schiera.
    Poichè la villetta centrale non possiede box, al costruttore venne la brillante idea di posizionare due posti macchina ( posti di lato a destra – uno dietro l’altro) paralleli alla corsia che porta al mio box restringendo di oltre la metà l’ampiezza quest’ultima da 4.45 metri a soltanto 2.22metri!; considerando inoltre che la striscia delimitante il primo posto macchina dista dal muro laterale del mio box appena 1,90metri anche se l’inquilino che vi parcheggia pone la sua autovettura ad appena 1.00metro/1.10metro dal muro laterale del mio box.
    Vi lascio immaginare la grande difficoltà se non impossibilità a parcheggiare veicoli che non siano piccole utilitarie specialmente in uscita ( l’unica manovra possibile è uscire in retromarcia non essendoci assolutamente spazi di manovra antistanti il mio box).
    Il quesito che pongo: il disposto del’art. 3.6.3 del D.M. 1/02/1986 e successiva circolare prot. P1563/4108 sott.28 29 agosto 1995, che fissano comunque i limiti d’ampiezza delle corsie e spazi di manovra antistanti i box ( autorimesse magg. di 9 autoveicoli?) può essere invocato nel mio caso per eventualmente far eliminare almeno il primo posto macchina che ritengo assolutamente non a norma e di ostacolo alle mie manovre facendo intervenire anche i VV.FF.per un eventuale parere di non conformità?
    Ringraziando per la collaborazione si inviano i migliori saluti.
    Giorgio

  73. vincenzo on dicembre 2011 at 8:22 am

    Salve, vivo in un condominio di con 10 box garage, tali box anno per l’accesso e l’uscita lo stesso corridoio di manovra.Un condomino ha trasformato il suo box in una specie d’officina con strumenti da lavoro anche di tipo industriale senza albuna norma di sicurezza. Premesso che non siamo in possesso del CPI. Volevo chiedervi se è lecito tale trasformazione e a chi posso segnalare tal cosa. Grazie

  74. comitato tecnico on dicembre 2011 at 1:30 pm

    L’organo di controllo sono i VVF, ai quali va segnalata la cosa.

    La segreteria tecnica

  75. roberto lanfranconi on dicembre 2011 at 1:35 am

    Buongiorno, gradirei sapere se le spese di adeguamento antincendio, secondo progetto e già deliberati (impianto sprinkler-rivestimento REI intradosso-rimozione impianti elettrici privati) di un’autorimessa>9 box, sottostante un edificio residenziale a torre di 45 appartamenti, costruito negli anni ‘60, restano a carico dell’intero condominio od esclusivamente dei proprietari dei singoli box. Grazie

  76. scalvini on dicembre 2011 at 7:08 am

    volevo chiedere un’informazione 4 posti auto seminterrati tutti comunicanti con un disimpegno che porta sul vano scala che comunica con gli appartamenti volevo chiedere che porta dovevo mettere tra il disimpegno e il vano scala?
    poi uno dei garage è comunicante con il locale caldaia volevo sapere che porta dovevo mettere tra il locale caldaia e l’utorimessa.

    ringrazio anticipatamente
    cordiali saluti

  77. Cademartori on gennaio 2012 at 2:42 am

    Buongiorno, in una villetta unifamiliare è stato aperto un varco tra il locale box singolo e il restante piano terreno destinato a cantina. E’ possibile questo collegamento box/cantina abitazione? è necessaria una porta di separazione? di tipo REI?
    ringrazio anticipatamente,
    cordiali saluti.

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