Bozza di regola tecnica per la sicurezza antincendio delle attività commerciali

febbraio 2009

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO NON E’  ATTUALE, LA BOZZA E’ STATA APPROVATA NEL DECRETO 27 LUGLIO 2010

SI DEVE LEGGERE L’ARTICOLO AGGIORNATO:

http://www.antincendio.it/norme-antincendio/negozi-e-centri-commerciali-il-nuovo-decreto-27-luglio-2010/

E’ in fase di approvazione presso la EU la nuova regola tecnica per le attività commerciali (negozi, centri commerciali, supermercati ecc..);

la bozza è già stata discussa ed approvata in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (l’organo istituito presso il Ministero degli Interni per emanare le nuove norme di prevenzione incendi) ed è attualmente in fase di verifica presso la Comunità Europea.

Presso il sito http://ec.europa.eu/enterprise/tris sono disponibili per la visione pubblica i draft delle regole tecniche in fase di approvazione per tutti i paesi membri.

Dallo stesso sito si riporta il file di commento al draft e la bozza di regola tecnica, che può costituire un utile riferimento per la progettazione anche nella attuale fase di attesa della pubblicazione (di cui non è nota la data), che potrà avvenire anche con alcune variazioni eventualmente possibili in fase di approvazione.

La bozza è scaricabile anche da questo sito, cliccando su:

bozza-norma-centri-commerciali

Argomenti:

4 Risposte to “ Bozza di regola tecnica per la sicurezza antincendio delle attività commerciali ”

  1. MANUEL on febbraio 2009 at 12:50 pm

    come posso mettere in scurezza lo stabilimento con le regole per legge dell’anticendio grazie

  2. comitato tecnico on marzo 2009 at 8:25 am

    Per rispondere a questa domanda dovrebbe specificare a cosa è adibito lo stabilimento. Tenga conto che la maggior parte delle attività artigianali o industriali non ha una norma di riferimento (però gli impianti di riscaldamento, i gruppi elettrogeni ecc. hanno delle norme) e che quindi il progettista deve elaborare un progetto in cui siano chiare le misure di sicurezza che saranno realizzate e poi sottoporlo ai VVFF per la sua approvazione o eventuali modifiche.

    Il Comitato tecnico

  3. DOVERI FRANCA on maggio 2010 at 8:47 am

    HO UNA TABACCHERIA EDICOLA CON UN DIPENDENTE DI 90 M UNA DOMANDA DEVO FARE IL CORSO ANTINCENDIO

  4. comitato tecnico on maggio 2010 at 9:48 am

    Trascriviamo la risposta ad un quesito analogo. Si deve tenere presente che le norme sono un po’ complesse e che non sempre possono essere riassunte senza saltare qualcosa. Per cui preferiamo trascrivere il testo completo.

    Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
    In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:

    alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
    alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
    alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
    alla informazione e formazione del personale dipendente;
    all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
    Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.

    Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
    Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
    Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

    Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
    Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.

    Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
    Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.

    Informazione e formazione del personale dipendente
    Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:

    i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
    la posizione delle uscite di sicurezza;
    la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
    la posizione degli estintori;
    la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
    le procedure da attuare in caso di incendio.
    La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
    Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).

    Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
    Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
    Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
    Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

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