Centrali termiche a gas, cucine e forni: chiarimenti e modifiche al DM 12.04.96

marzo 2010

(updatings to fire safety standards on gas heating appliances) Il decreto 12 aprile 1996 sulle centrali termiche a gas, le cucine, i forni ed altri impianti di produzione calore, ha subito nel corso degli anni alcune modifiche ed  è stato oggetto di chiarimenti. Li pubblichiamo in ordine cronologico:

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P 1143/4134 del 11 giugno 1996 – Decreto Ministro dell’Interno 12 aprile 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

C)-Disposizioni per gli impianti esistenti

C.1 Impianti per i quali non è richiesto l’adeguamento

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto prevede che per gli impianti approvati ed autorizzati alla data di emanazione dello stesso sulla scorta della previgente normativa, non è richiesto l’adeguamento.

Al riguardo, si chiarisce che rientrano in tale fattispecie gli impianti oggetto di rilascio di uno dei seguenti provvedimenti da parte dei Comandi Provinciali dei VV.F.:

a) certificato di prevenzione incendi;

b) nulla osta provvisorio di prevenzione incendi;

c) approvazione del progetto, anche in deroga.

C.2 Impianti per i quali è richiesto l’adeguamento

L’articolo 1, comma 3, del decreto stabilisce che gli impianti esistenti alla data di emanazione dello stesso devono essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo VII dell’allegato.

Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito dal succitato articolo 6, si chiarisce che in tale fattispecie ricadono tutti gli impianti preesistenti sprovvisti di uno dei titoli elencati nel precedente punto C.1.

Il requisito di preesistenza deve essere dimostrato dal titolare dell’attività mediante presentazione di precedente atto del Comando Provinciale dei VV.F. dal quale sia desumibile la preesistenza dell’impianto, oppure da atto relativo al contratto stipulato con l’ Azienda erogatrice del gas, se trattasi di impianto con alimentazione da rete o con la Ditta rifornitrice del combustibile, se trattasi di alimentazione da serbatoio di g.p.l..

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P1275/4134 del 30 novembre 2000 – D.M. 12 Aprile 1996. Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas. Chiarimenti.

Pervengono, da più parti, richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti del D.M. 12 aprile 1996:

1) modalità di attestazione su spazio scoperto dei locali interrati, tenuto conto che la formulazione inerente l’intercapedine di cui al punto 4.1.1 b) della norma su cui attestare la parete esterna, si presta a dubbi interpretativi per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e dimensionali che la stessa deve possedere;

2) caratteristiche ubicative delle aperture d’aerazione dei locali caldaia interessati dalla presenza di travi emergenti di altezza variabile che, costituendo di fatto un reticolo di coronamento tale da creare un vano a ventilazione impedita tra l’intradosso del solaio ed il filo inferiore delle travi, non garantirebbero il rispetto di quanto richiesto dal punto 4.1.2, salvo ricorrere alla realizzazione di controsoffitti.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

ATTESTAZIONE PARETE ESTERNA

In via generale, la prescrizione di cui al punto 4.1.1. b) richiedente che almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell’ambito della fascia perimetrale dell’edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:

a) obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato;

b) assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d’aerazione;

c) determinare situazioni di luogo atte a facilitare l’intervento delle squadre di soccorso in caso d’incendio.

Da un’attenta lettura della norma, altre finalità non vengono ravvisate, ne può farsi minimamente riferimento al vecchio concetto del facile cedimento strutturale in caso di esplosione in quanto, non solo non contemplato dalla norma, ma sarebbe in contrasto con quest’ultima se si ha riguardo ai ben definiti valori di resistenza al fuoco che la stessa prescrive per le strutture.

Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fattispecie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1. b) prescrive che tali locali siano confinanti con “intercapedine ad esclusivo servizio”, soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia “sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e lunga non meno di 0,6 m”. Da ciò si desume che la specifica funzione dell’intercapedine è connessa all’aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto.

Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la Circolare n. 73/71 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tantopiù se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla Circolare n. 68/69 di cui l’attuale regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 ne costituisce aggiornamento.

Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all’aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8.

APERTURE DI AERAZIONE

Come sopra accennato, la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla Circolare n. 68/69, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove. realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall’esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri oggettivi, che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all’istituto della deroga.

L’attuale normativa, infatti, alle condizioni all’uopo previste – tra le quali quella aggiuntiva di estendere l’apertura d’aerazione a filo soffitto – consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, laddove la Circolare n. 68/69 ne vietava la possibilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.

Con tale formulazione, la nuova normativa – sopperendo ad una lacuna della Circolare n. 68/69, la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle relative aperture – ha inteso richiamare t’ attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d’ aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.

Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d’aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell’immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.

Decreto Ministero dell’Interno 23 luglio 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001)

Art. 1

1. Il testo dell’art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, è sostituito dal seguente:

1. Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo “A”, le stufe catalitiche e gli inceneritori.

2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto ministeriale 12 aprile 1996 indicate nell’allegato al presente decreto.

Art. 2

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell’Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996

Al punto 1.1, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente definizione:

v) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.

L’unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, daI pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.

Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300°C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.

Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell’apparecchio.

TITOLO IV

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI.

4.6.1 Caratteristiche dei locali.

Il punto 4.61 è così modificato:

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle strutture, l’installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l’involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l’involucro dei bruciatori ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

4.6.2. Disposizione dei moduli all’interno dei locali.

In calce al punto 4.6.2 è aggiunto il seguente periodo:

II circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l’interposizione di idonee schermature di protezione.

Dopo il punto 4.7 sono aggiunti i seguenti punti:

4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI.

I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 m tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell’apparecchio.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata 1′installazione dei suddetti apparecchi:

E’ ammessa 1′installazione di nastri radianti, a condizione che l’unità termica sia posizionata all’aperto:

4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI .

4.8.1.1. Unità termica posizionata all’aperto.

L’installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.

4.8.1.2 Unità termica posizionata all’interno dei locali.

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l’installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell’unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell’unità termica superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

4.8.2. Disposizione delle condotte radianti all’interno dei locali.

La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l’interposizione di idonee schermature di protezione.

4.8.3. Aperture di aerazione.

Qualora l’unità termica sia installata all’interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell’unita termica all’aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.

Lettera circolare Ministero dell’Interno 25 ottobre 2002 – Impianti per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 kg/m3 aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se gli impianti per cucine e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti e simili, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW, alimentati a combustibile gassoso con densità inferiore a 0,8 kg/mc alla pressione massima di 0,5 bar, debbano essere adeguati alle disposizioni di cui al Titolo VII del predetto decreto.

Al riguardo, nel richiamare l’orientamento già espresso con la lettera circolare 1l giugno 1996, prot. n. P1143/4134 sott. l punto C, si chiarisce che l’adeguamento degli impianti in oggetto, ai fini antincendio, non è richiesto se gli stessi sono rispondenti alle disposizioni della lettera circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 ovvero alle disposizioni di cui ai punti 0 e 10 (ultimo capoverso) dell’allegato A al decreto del Ministero dell’Interno 8 marzo 1985 a seconda della preesistenza alla data del 4 maggio 1996 o del 10 dicembre 1984 rispettivamente e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083.

Trattandosi, nella fattispecie di cui all’oggetto, di impianti non soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi, il requisito della preesistenza può essere dimostrato dal titolare anche mediante autocertificazione.

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P 324/4147 del 7 marzo 2003 – Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile.

Pervengono, dai Comandi provinciali dei  Vigili del Fuoco e dagli operatori del settore, richieste di chiarimenti in merito alla normativa tecnica di prevenzione incendi da applicare agli impianti indicati in oggetto. Si ritiene quindi utile, per uniformità di indirizzo, riepilogare le disposizioni applicabili e le indicazioni ministeriali espresse in note di riscontro a singoli quesiti sulla materia.

Si premette che le cabine combinate di verniciatura-essiccazione sono progettate per effettuare la verniciatura a spruzzo di materiali di varia tipologia e la successiva essiccazione.

Negli impianti non inseriti in cicli produttivi, dei quali i più diffusi sono a servizio di autocarrozzerie per la riparazione di autoveicoli, normalmente l’operazione di verniciatura è eseguita all’interno della cabina, da personale appositamente formato e preposto alla mansione. L’ essiccazione, con temperature fino a 80-100 °C, è invece automatica e deve rigorosamente avvenire in assenza di persone all’interno della cabina e con esclusione di contestuale spruzzatura di vernici infiammabili o combustibili.

Il riscaldamento dell’aria di processo, integralmente di rinnovo durante la fase di spruzzatura e di passivazione e con possibilità di parziale ricircolo durante l’essiccazione, avviene tramite gruppo termoventilante funzionate con bruciatore alimentato da combustibile liquido o gassoso.

Pertanto l’impianto, se di potenzialità termica superiore a 100.000 kcal/h, è soggetto ai controlli dei Comandi provinciali VV .P. in quanto ricompreso al punto 91 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Ciò premesso, fatto salvo il caso di impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, sono applicabili le disposizioni tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 12 aprile 1996, in caso di alimentazione con combustibile gassoso, ed alla Circolare n. 73/1971 in caso di alimentazione con combustibile liquido.

Tenendo conto delle varie modalità realizzative dell’insieme apparecchio termico e cabina forno, è possibile ipotizzare diverse tipologie di installazione, per ciascuna delle quali si forniscono le seguenti precisazioni:

Tipologia A) Apparecchio termico installato all’aperto

In caso di alimentazione gassosa, si applicano le disposizioni riportate al punto 2.1 del D.M. 12 aprile 1996, che si ritiene possano costituire riferimento normativo anche per impianti alimentati da combustibili liquidi. Qualora la cabina forno sia ubicata anch’essa all’aperto, in adiacenza all’edificio, può essere consentito l’accesso alla cabina stessa dal locale carrozzeria tramite porta in materiale incombustibile, compreso l’eventuale materiale isolante. Può consentirsi l’ubicazione della cabina forno all’interno di un locale, sia ad uso esclusivo che destinato anche ad altre fasi di lavorazione diverse dalla verniciatura, purché la medesima sia realizzata con materiali incombustibili, compreso l’ eventuale materiale isolante.

Tipologia B) Apparecchio termico installato in apposito locale esterno e cabina forno ubicata all’interno di un locale, anche non ad uso esclusivo

Per l’apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni del Titolo III del D.M. 12 aprile 1996; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le disposizioni della Circolare n. 73/1971 riferite al generatore termico installato in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate al punto precedente.

Tipologia C) Apparecchio termico installato in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato e cabina forno ubicata all’interno di un locale, anche non ad uso esclusivo

Per l’apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 4.3 del D.M. 12 aprile 1996 oltre alle disposizioni comuni di cui al punto 4.1; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le prescrizioni impartite con Circolare n. 73/1971 per i forni a servizio di laboratori artigiani. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate nella tipologia A).

Tipologia D) Apparecchio termico e cabina forno ubicati in un unico locale, ad uso esclusivo, ove possono essere ammesse unicamente operazioni preliminari alla verniciatura non eseguibili in altro ambiente

Il locale di installazione dell’impianto di verniciatura, sia in caso di alimentazione con combustibile liquido che gassoso, deve essere conforme a quanto stabilito per la precedente tipologia C).

Non è consentita l’installazione dell’insieme apparecchio termico-cabina forno in locali ad uso non esclusivo, ove cioè sono svolte lavorazioni che possono presentare elementi di rischio non compatibili con la presenza dell’impianto di verniciatura (quali ad esempio saldatura, taglio, operazioni che comportano riscaldamento di materiali, ecc.).

Nei casi in cui la cabina forno sia ubicata all’interno di un locale non ad uso esclusivo, deve essere possibile intercettare, a monte della stessa, il flusso di aria calda di mandata, mediante 1′intervento di una serranda tagliafuoco comandata da un dispositivo termico, opportunamente tarato. Inoltre il generatore termico deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l’espulsione all’esterno dell’aria calda proveniente dall’apparecchio; l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

Le condotte aerotermiche devono essere conformi alle specifiche disposizioni previste dal D.M. 12 aprile 1996 e dalla Circolare n. 73/1971.

Nella fase di essiccazione può essere ammesso il ricircolo parziale dell’aria presente in cabina a condizione che il costruttore fornisca specifiche istruzioni tecniche atte a garantire che durante le lavorazioni, eseguite in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso, la concentrazione delle sostanze infiammabili non superi il 10% del limite inferiore di infiammabilità. Il suddetto limite deve essere valutato con riferimento al solvente con il più basso valore del limite inferiore di infiammabilità, tenendo conto, altresì, delle temperature massime raggiungibili nella fase di ricircolo dell’aria.

In alternativa deve essere, installato all’interno della cabina un rivelatore di miscele infiammabili tarato al 25% del più basso limite inferiore di infiammabilità dei solventi, il cui intervento determini:

- l’emissione di un segnale di allarme ottico e acustico all’esterno della cabina;

- il blocco del ricircolo dell’aria in cabina;

- l’espulsione all’esterno dell’aria in essa presente ed il lavaggio della cabina con aria fresca di rinnovo.

Al fine di garantire l’affidabilità dell’impianto di rivelazione di miscele infiammabili e dei sistemi ad esso asserviti, ne dovrà essere previsto il controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato, da annotare sul registro di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 37/1998.

Gli apparecchi a gas e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 90/396/CE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

L’impianto di verniciatura deve essere munito di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 98/37 /CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Il produttore deve predisporre il fascicolo tecnico previsto dalle citate direttive, nonché il manuale di installazione, uso e manutenzione. Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, deve essere consegnato all’utilizzatore, per ogni singola fornitura; esso deve contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l’installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione dell’impianto di verniciatura.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge lo marzo 1968, n. 186 ed alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e successivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

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18 Risposte to “ Centrali termiche a gas, cucine e forni: chiarimenti e modifiche al DM 12.04.96 ”

  1. pasquale on luglio 2010 at 2:42 am

    Buon giorno,Il mio datore di lavoro ha costruito 4 forni per riscaldare degli stampi in ghisa che arrivano fino a 600 gradi senza nessuna autorizzazione senza nessun collaudo che sprigionano per noi che lavoriamo vicino,in estate 50-60 gradi e in inverno 40 gradi,con rischio di esplosione.
    Ogni forno ha 2 bruciatori a gas,volevo chiedere se puo farlo,e se e’ in regola con le normative,siamo in 6 operai che lavoriamo a 4 m.dai forni che saldiamo gli stampi.

  2. comitato tecnico on luglio 2010 at 2:43 am

    L’attività dovrebbe essere in possesso del certificato di prevenzione incendi se, come pensiamo, i forni a gas superano la potenza di 116 kW.

    Per i problemi di esposizione a temperature eccessive durante le operazioni di lavoro, però, deve rivolgersi alla ASL, perchè è una questione di igiene del lavoro.

    La Segreteria tecnica

  3. Michele on settembre 2010 at 1:07 am

    Buongiorno,
    un opificio artigianale, per la produzione di prodotti da forno, ha al proprio interno 6 forni industriali da circa 70kW cadauno e 3 bollitori per taralli. La potenza termica totale è 627 kW, che la inquadra come 91^ attività nell’elenco delle attività soggette a CPI.
    Nello stesso locale di lavorazione sono presenti un serbatoio in acciaio inox da 5000 litri di olio di oliva, ed un’altro identico contenente olio di palma,sopra un soppalco, entrambi prodotti impiegati nella produzione.
    Esternamente all’opificio nel piazzale antistante l’opificio artigianale esiste un serbatoio di farina da 52000 litri, fuori terra.
    Tali sostanze, relative quantità, e ubicazione dei serbatoi rientrano in qualche altra attività (numero) soggetta a CPI.
    Vanno inserite nella pratica di prevenzione incendi per l’attività 91.
    In caso di risposta positiva quali prescrizioni bisogna seguire?
    Si ringrazia anticipatamente per la risposta.

  4. redazione tecnica on settembre 2010 at 3:13 am

    Per come descritto è sicuramente presente l’attività n. 15 (depositi di liquidi combustibili con capacità superiore a 0.5 mc) oltre alla n. 91.
    Se sono presenti depositi di superficie superiore a 1.000 mq va considerata anche l’attività n. 88. Altre possibili attività soggette a controllo vanno verificsate nell’allegato al DM 16/2/82. La progettazione antincendio deve in questo caso fare riferimento ad una valutazione del rischio di incendio (come descritto nel DM 4/5/98 e 10/3/98) e alle regole tecniche (DM12/4/96 per i forni).
    L’attività è sicuramente complessa e non è possibile fornire prescrizioni generali, tranne quella di attenersi alle norme sopra citate nella valutazione e nel progetto di sicurezza.

  5. lelloplus on ottobre 2010 at 8:16 am

    Ho un ristorante che si eleva si due livelli con due cucine una con potenzialità termica di 83kW al primo piano e l’altra di 173kw . La domanda che mi poneso – le potenze vanno sommate? oppure devo richiedere il C.P.I. ai sensi del D.M. 12.04.86 solo per la cucina del piano terra?

  6. comitato tecnico on ottobre 2010 at 8:18 am

    Sul tema dei ristoranti, compreso il problema della somma delle potenze di cucine e centrali termiche, consigliamo di leggere un testo in vendita su internet, che tratta in modo adeguato i diversi problemi.

    La Segreteria tecnica

  7. Alessandro on maggio 2011 at 7:30 am

    Salve,
    una panetteria con un solo dipendente, con forno a legna (o pellet) e relativo deposito di farina, è soggetta alla prevenzione incendi? Vi è il concreto pericolo di esplosioni dovute all’atmosfera esplosiva determinata dalla farina?
    Quali adempimenti eseguire?
    Grazie

  8. massimiliano rossi on giugno 2011 at 8:15 am

    13 generatori di calore di tipo radiante, alimentati a gas metano, da 55 kW cadauno, installati sotto una tettoia aperta totalmente su 2 lati e parzialmente sugli altri 2. La potenza si somma oppure no, ai fini della prevenzione incendi?
    Grazie

  9. comitato tecnico on giugno 2011 at 8:16 am

    E’ una situazione al limite. Se si trattasse di una tettoia non ci sarebbero problemi, ma essendo parzialmente chiusa deve essere valutata sulla base dello stato di fatto.

    La Segreteria tecnica

  10. Federico Pizzol on giugno 2011 at 10:51 pm

    Vorrei sapere i limiti in Kw gas da rispettare all’interno di una cucina di un ristorante per le pareti REI e le porte tagliafuoco.

  11. comitato tecnico on giugno 2011 at 11:03 pm
  12. simonetta on luglio 2011 at 5:18 am

    Buongiorno, ho purtroppo scoperto oggi che nella mia casa non è installata una normale caldaia per ottenere acqua calda e riscaldamento ma bensì una centrale termica: Domus KV 39 IC. Mi è stato spiegato che essendo di potenza superiore allo standard di 35 kw ..la mia è di 38/42 kw circa e questo mi obbligherebbe ad avere un vano esterno alla casa dove ubicare detta centrale.Vi risulta corretto?
    A questo punto le mie domande sono: avendo acquistato e quindi installato la suddetta caldaia nel dicembre 1998 la normativa non prevedeva ancora che l’installazione dovesse essere esterna?
    Perchè la ditta che mi fà manutenzione e verifica fumi ( ogni anno perchè la caldaia e di potenza superiore ai 35 kw) ..non mi ha mai informato di ciò e non mi ha mai consegnato ne l allegato G e nè l’allegato F ? (..che ritengo ormai non abbia mai neanche spedito all’ufficio di competenza)
    Vi ringrazio e saluto cordialmente.

  13. LUCIO FEDRIGO on novembre 2011 at 1:43 am

    Complimenti per questo ottimo forum sempre interessante e ricco di spunti. Il quesito che pongo e’ in merito ai sistemi di spegnimento (dry/wet fire suppression systems)a servizio nelle attivita’ della ristorazione. Nello specifico, vorrei verificare se esiste un riferimento normativo UNI che preveda l’interruzione delle alimentazioni elettrica o gas alle apparecchiature di cottura e lo sgancio dell’aspirazione nella cappa derivato da attivazione manuale (pulsante di alarme)o automatica (sensore) dell’ allarme generale incendi.

  14. redazione tecnica on novembre 2011 at 11:45 am

    Grazie per i complimenti….. Per poter rispondere dovrebbe chiarire meglio il sistema di spegnimento previsto..

  15. MATTIA on novembre 2011 at 12:34 am

    Buongiorno,
    dovrò installare in azienda un impianto produzione calore di 200 kw alimentato a gpl per asciugare dei componenti metallici verniciati. L’impianto farà parte di un macchianario da installare all’interno dell’azienda.
    A quale normativa di prevenzione incendi bisogna fare riferimento?
    Grazie. Un saluto.

  16. redazione tecnica on novembre 2011 at 3:51 am

    In questo caso non esiste una normativa direttamente applicabile anche se si può fare comunque riferimento (ma non obbligatoriamente e dove possibile) al DM 12/4/96.. Comunque è necessario, ai sensi del DPR 151/11 presentare una SCIA e quindi un tecnico dovrà valutare, illustrare ed asseverare l’impianto..

  17. Roberto on gennaio 2012 at 12:19 am

    In una ditta, soggetta a CPI viene sostituito il forno esistente (per essicazione e cottura, ma non verniciatura) avente i bruciatori interni al capannone a lato forno, con nuovo forno e nuovi bruciatori, quest’utimi sempre presenti a lato forno all’interno del capannone: premesso che le zone di verniciatura sono site all’interno dello stesso capannone, è logico che i bruciatori siano all’interno dello stesso ambiente di verniciatura anche se di dimensioni rilevanti? unica tubazione presente è lo scarico dei fumi, l’aria utilizzata per la conbustione sembra venga prelevata dall’ambiente corcostante: il bruciatore è in camera stagna.
    Grazie.

  18. comitato tecnico on gennaio 2012 at 1:58 am

    In caso di sostituzione si dovrebbe provvedere a ridurre il rischio, ad esempio ponendo i bruciatori all’esterno. La norma però ammette la soluzione interna.

    La Segreteria tecnica

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