Certificazione e impianti elettrici temporanei
Gli impianti elettrici temporanei sono soggetti all’obbligo di dichiarazione di conformità? Ai fini della sicurezza antincendio la questione è stata trattata dal Ministero dei Vigili del Fuoco che, con la lettera 1212 del 23 marzo 2009 (Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità) ha esposto la posizione dei Vigili del Fuoco in materia.
In particolare, la lettera fa presente che il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, all’articolo 10 comma 2 riporta:
“… Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità …“.
Premesso quanto sopra, il Ministero ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
Questa circolare, ovviamente, è molto importante per la sicurezza dei cantieri edili, nei quali gli impianti elettrici sono spesso causa di incendio.
