Chiarimenti sui gruppi elettrogeni
I gruppi elettrogeni sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi quando la potenza sviluppata supera i 25 kW. Con la lettera n. 756 del 16.03.2009 (D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi – chiarimenti”) sono stati forniti alcuni chiarimenti:
1) le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo-mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili, quali, ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o biogas vanno classificati come impianti di produzione elettrica e non come gruppi elettrogeni e, pertanto, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007.
Quindi, in considerazione anche delle finalità del D. Lgs. 29/03 in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, le indicazioni e le limitazioni, anche quelle relative alla capacità dei depositi di combustibili, riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 ottobre 32007 possono costituire un utile criterio di riferimento, ma non sono da considerarsi vincolanti.
2) Ai fini dell’applicazione del decreto in oggetto fino ad un approfondimento della problematica a cura del Comitato Centrale tecnico Scientifico- il gasolio viene considerato in ogni caso liquido combustibile di categoria C, così come classificato dal D.M. 31 luglio 1934, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità.
3) I gruppi commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 495/96 possono essere utilizzati pur in assenza della marcatura CE di conformità di cui al Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, a condizione che sia attestata tale circostanza, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e venga curata la tenuta del libretto d’uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza.

gli impianti termici a metano o a gasolio sono a rischio atmosfere explosive ???
Le centrali termiche alimentate a gasolio non sono considerati luoghi a rischio di esplosione in quanto il combustibile si trova sempre al di sotto della propria temperatura di infiammabilità e quindi, in caso di fuoriuscita, non è in grado di originare miscele potenzialmente esplosive in aria.
Per le centrali termiche a gas metano il discorso è un po’ più complesso, in quanto devono essere considerati una serie di fattori.
Innanzi tutto sono escluse dal campo di applicazione del Titolo XI del D. Lgs 81/2008 le centrali termiche che utilizzano apparecchi a gas conformi al DPR 661/96 (recepimento direttiva 90/396/CE così detta direttiva gas).
Per centrali termiche:
- preesistenti all’entrata in vigore del DPR 661/96 e che non hanno apparecchi a gas marcati CE, conformi alla direttiva sopra citata;
- che utilizzano apparecchi destinati specificatamente per essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali;
- che utilizzano apparecchi non compresi nel campo di applicazione del DPR 661/96,
possono essere verificate le condizioni elencate nella guida CEI 31-35/A per valutare l’esclusione a priori del pericolo di esplosione senza dover applicare la norma CEI 31-30 per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas.
Qualora una o più delle condizioni previste non risultassero verificate occorrerà ovviamente procedere alla classificazione con la CEI 31-30.
Cordiali saluti
la Segreteria tecnica
Buongiorno.
Non mi risulta chiaro se per l’utilizzo in cantieri temporanei e/o per attività di manutenzione di gruppi elettrogeni, di potenza superiore a 25 kW, è necessario il CPI. Potreste darmi il vostro parere a riguardo?
Grazie
per rispondere a questa domanda riportiamo un post che abbiamo pubblicato qualche tempo fa sull’argomento “cantieri”.
La Segreteria tecnica
Cantieri: la valutazione del rischio di incendio
aprile 2009
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce diversi obblighi per garantire la sicurezza delle persone che accedono ai cantieri edili. Per attuare il primo di questi obblighi, la valutazione del rischio di incendio, gli strumenti principali sono le norme vigenti. In secondo luogo si devono considerare le eventuali norme di buona tecnica e la letteratura scientifica sull’argomento.
Riguardo alle norme di legge sulla prevenzione incendi, non ne sono state emanate di specifiche per i cantieri, e pertanto chi si rivolge a questa materia deve cercare nella normativa generale le parti applicabili ai cantieri.
La conoscenza di queste norme (prima fra tutte il decreto 10 marzo 1998, ma anche tutte quelle norme che riguardano le attività pericolose che possono essere presenti in cantiere), ai fini della valutazione del rischio, è importante quanto la conoscenza del cantiere e delle sue caratteristiche. Per questo motivo, un professionista che debba predisporre una valutazione del rischio deve compiere uno studio approfondito delle norme rilevanti in materia.
Si deve aggiungere che le procedure di prevenzione incendi prevedono, per determinate attività ritenute particolarmente pericolose ai fini dell’incendio, il rilascio del certificato di prevenzione incendi ( a seguito del rilascio del parere di conformità) in base al D.lgs 139 del 2006.
In questo ambito deve essere valutata la posizione delle attività pericolose nei cantieri edili che, seppure per tempi limitati, prevedono la presenza di lavorazioni o di accumuli di sostanze che possono rientrare tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
A questo riguardo si deve tenere conto del parere sulle attività temporanee emesso con la lettera n. P78 del 25/01/1999 (Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo), nella quale il Ministero afferma che, allorché l’attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.
Il Ministero in seguito precisa che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.
Queste attività, elencate nel Decreto del Ministero dell’Interno del 16/2/1982, non sono differenziate in base alla loro durata, o alle caratteristiche di temporaneità o saltuarietà e, peratnto, un deposito di catrame o un accumulo di bombole di acetilene in cantiere, se superano i limiti indicati nelle due disposizioni appena citate, devono essere soggetti alle procedure di prevenzione incendi al pari delle corrispondenti attività stabili.
Queste procedure riguardano, come accennato, la richiesta di parere di conformità sul progetto e la richiesta di sopralluogo.
Buongiorno,
non risulta chiaro dal D.M. 22/10/2007 se per un gruppo elettrogeno mobile (carrellato), è possibile utilizzare serbatoi in materiale plastico senza prevedere la vasca di contenimento.
Il punto “1.3. Serbatoio di servizio. 1. La capacita’ del serbatoio di servizio, realizzato con materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per carburanti di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.” si dovrebbe riferire sia ai serbatoi fissi che a quelli mobili.
La Segreteria tecnica
Buona sera,
vorrei sapere se esiste una normativa di riferimento,in materia di sicurezza antincendio, per un locale con presenza di numero tre Motogeneratori di cui due da 25 kVA 440V/400Hz e uno da 30 kVA 440V/60Hz. il suddetto locale non sarà presidiato tranne per il tempo necessario per effettuare l’accensione e lo spegnimento.
Nel ringraziarVi in anticipo per l’attenzione mostrata
l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Ci sembra che debba essere rispettato in pieno il decreto del 2007.
La Segreteria tecnica
Salve,
sono alle prese con la progettazione di un piccolo impianto di cogenerazione (200 kWe) con un gruppo elettrogeno alimentato ad olio vegetale, a servizio di una piscina comunale che verrà riscaldata con il calore recuperato dal motore. Se l’installazione non rientra nel campo di applicazione del DM 22 Ottobre 2007, quale norma antincendio deve rispettare?
Grazie
Se non si applica la norma del 2007 (però il decreto ci sembra che si a applichi, a leggere il campo di applicazione), deve valutare il rischio e decidere le misure da adottare sulla base della valutazione. Tali misure potrebbero essere le stesse del decreto, ad esempio.
. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita’ civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
in merito alle verifiche e manutenzioni periodiche di gruppi elettrogeni a servizio di impianto antincendio, esiste norma di riferimento che indica la periodicità minima obbligatoria?
Grazie
Francesca
Buongiorno,
Nel caso perticolare di un cantiere per la costruzione di un parco eolico, abbiamo la necessità di utilizzare un generatore a gasolio da 30kW per 2/3 giorni soltanto per poi spostarlo immediatamente alla turbina successiva e così via fino al completamento del parco. Ricadiamo nel D.M. 22 ottobre 2007 nonostante il tempo di utilizzo sia così breve ed il luogo sia sempre diverso da rendere quasi impossibile un CPI?
Saluti
Emanuele
Il tempo di utilizzo non è un parametro per applicare o non applicare le norme di sicurezza. Infatti, i decreti sulla sicurezza non prevedono deroghe per le installazioni temporanee. Probabilmente è opportuno verificare se il tipo di generatore usato è compreso nel decreto.
La Segreteria tecnica
Buongiorno
Vorrei porre questo quesito:
Un gruppo elettrogeno da 250 KwA installato all’ aperto su un basamento in cemento armato deve essere protetto (secondo la norma) da una recinzione o non è necessario?
Ringrazio anticipatamente
In effetti sembrerebbe che la norma non preveda l’obbligo di recinzione.
La Segreteria tecnica
Salve,
dovrei installare un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio della potenza di 30 Kw al secondo piano interrato di un edificio per civile abitazione. La norma parla per questi gruppi di possibilità di installazione al primo interrato non specificando ulterori divieti su altri livelli interrati.
Sapreste darmi informazioni in merito alla possibilità di installazione del gruppo di cui sopra anche a piani inferiori al primo interrato?
Grazie
buonasera
chiedo informazioni circa la possibilità di installare nello stesso locale un impianto di cogenerazione funzionante a gas di rete, in promiscuità con tre caldaie a funzionanti anch’esse a gas di rete.
Chiedo ai fini antincendio come trattare l’argomento.
Distinti saluti.
salve vorrei sapere <> di un gruppo pompe antincendio , posso montare un gruppo elettrogeno in mancanza rete? l’ impianto antincendio e’ nuovo, E il gruppo pompa lo devo ancora comprare . che cosa mi consigliate? Nota il gruppo elettrogeno gia’ esiste.
Deve rispettare la corrispondente norma UNI, la questione non ha nulla a che fare con la sicurezza antincendio dei gruppi elettrogeni.
La Segreteria tecnica
Un gruppo elettrogeno di 37 KW che dotazioni di sicurezza deve avere?sto presentando scia per il gruppo e devo metterlo fuori con solo una tettoia cosa serve?ho fatto la tettoia con travi in ferro zincato,e la copertura,potri sapere cosa devo avere per essere a norma?e a cosa è vincolato un gruppo di 37 KW?e che relazioni mi servono?
Secondo noi servono le dichiarazioni di corretta installazione degli impianti.
La segreteria tecnica
Salve, vorrei sapere cosa posso orientarmi con un Gruppo Elettrogeno sprovvisto di marchio CE (acquistato nel 1994) e deve essere installato a serviio di una attività di vendita. il Gruppo Elettrogeno è di 55 KW. Grazie
Benedetto
RISPOSTA
Dalla lettura della norma, secondo noi il gruppo non dovrebbe essere utilizzabile, se l’attività è di nuova realizzazione.