Civile abitazione: gli impianti antincendio
Nell’adeguamento degli edifici civili alle norme antincendio si pone spesso il problema degli impianti idrici di estinzione. Per approfondire questo argomento, si riporta anche un chiarimento sugli impianti idrici antincendio negli edifici di civile abitazione, questione che è stata trattata dalla lettera Prot. N° P1362/4122 sott. 67 Roma, 24 agosto 2004:
OGGETTO: D.M. 16/05/1987, n. 246 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” -
Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.
Il punto 8.2 – Impianti antincendio – dell’allegato al Decreto Ministeriale indicato in oggetto recita: “Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo «b»), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/05/1987, n° 246.
Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del comando provinciale VV.F. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 37/1998.
Per gli edifici di tipo «b», esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n° 246/1987.
