CPI a vista per i piccoli lavori?

aprile 2010

(immediate issue of fire certificates) Nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

L’art. 5 di questo decreto legge prevede, in particolare:

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita’ di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attivita’, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e’ ridotto a trenta giorni.

Come interpretare questo decreto?

Al momento non ci risulta essere stata emanata una circolare con cui i Vigili del Fuoco abbiano spiegato cosa si intende per rilascio “a vista”, che è una dizione tanto ambigua quanto inusuale per le procedure di natura tecnica. Come tutti sanno, infatti, il certificato è l’ultimo di una serie di passaggi che partono da un progetto e, quindi, il rilascio a vista potrebbe essere difficilmente integrabile con l’attuale procedura.

Per capire di cosa si parla in questo decreto per la parte antincendio riportiamo l’intero comma 1 che elenca i lavori oggetto di procedura “a vista”:

1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 6 (L) – (Attivita’ edilizia libera). – 1. Salvo piu’ restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita’ di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivita’ agricola;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Pubblicheremo tempestivamente le informazioni di cui verremo a conoscenza sugli sviluppi interpretativi relativi a questo argomento, essenziali per la concreta attuazione del decreto legge.

Argomenti:

9 Risposte to “ CPI a vista per i piccoli lavori? ”

  1. Maurizio Orsi on maggio 2010 at 1:44 am

    Buon giorno a tutti, prendo spunto sull’articolo riguardante il rilascio del CPI ” a vista” per buttare lì una provocazione: ma ha ancora senso il CPI alla luce di tutta la nuova normativa in particolare in tutte le attività dove è identificabile un Datore di Lavoro? Considerando che:
    un DdL ha l’obblio di valutare tutti i rischi e prendere le idoneee misure di prevenzione e protezione; di avvalersi di personale qualificato; di esercire e mantenere nel tempo attività ed attrezzature a norme, ecc.
    progettisti ed in generale i professionisti hanno visto accrescere le loro responsabilità;
    esistono Norme e Norme tecniche internazionali molto precise
    Con queste premesse quale valore aggiunto da il possesso del CPI? Mi sembra che sarebbe più utili liberare risorse per effettuare un efficace e capillare servizio di vigilanza e controllo.
    A mio giudizio quindi per avviare/modificare un’ attività basterebbe una semplice comunicazione con valore di autocertificazione per un parere solo sulla compatibilità generale nel contesto dello specifico territorio. Dovrebbe però fare seguito sempre visita di controllo(ma non vincolante sull’inizio attività,questa possibilità dovrebbe rimanee a responsabilità del DdL). Ovviamente sono favorevole a sanzioni anche pesanti nel caso di riscontri negativi.
    A richiesta ma solo per particolari problematiche dovrebbe anche rimanere una attività di consulenza nello sviluppo dei nuovi progetti o per la messa a norma di attività esistenti (Funzionari diversi da quelli ispettivi, naturalmente)
    Mi scuso se sono stato troppo prolisso e saluto

  2. comitato tecnico on maggio 2010 at 1:46 am

    Grazie per il commento, lo pubblichiamo anche nel post sulle opinioni sui servizi di prevenzione incendi

    La Segreteria tecnica

  3. Francesco Vita on maggio 2010 at 6:56 am

    al di là di quanto sopra per snellire le pratiche in genere, fermo restando l’opera di controllo da parte dei comandi che potranno avvenire a campione il rilascio del CPI, dovrebbe avvenire a seguito di Dichiarazione di conformità e piena rispondenza delle opere eseguite al Progetto Approvato Da parte di Professionista abilitato –
    E’ ovvio che l’esame del progetto DEVE essere esaustivo e non soggetto a varianti in corso d’opera, che nel caso ci fossero dovranno essere sottoposte a nuovo esame. (IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA’ ASSUME LA STESSA INPORTANZA DEL CPI)
    Giusto il modello di richiesta sopralluogo e rilascio CPI attuale; giusto il versamento in CCP ecc..,
    Così facendo viene individuata inequivocabilmente una sola persona fisica, al contrario di oggi che im caso di Evento, abbiamo indiziati dall’inbianchino al muratore all’impiantista, al progettista, al dirett. lavori, al committente ecc..

  4. comitato tecnico on maggio 2010 at 6:57 am

    Pubblichiamo questo commento anche nel post sui commenti sulla prevenzione incendi

    La Segreteria tecnica

  5. bruno scaramuzzino on luglio 2010 at 4:44 pm

    In un locale autorimessa a box e posti auto per 65 automezzi, situato al piano interrato di uno stabile per abitazioni, il proprietario di uno dei posti auto situato tra due box ha chiuso il suo spazio in modo abusivo con una parete con serranda metallica e realizzato quindi un box. I materiali utilizzati rispettano le norme antincendio (sono analoghi a quelli utilizzati negli altri box), il locale ha una superficie di circa 50 m2 ed è dotato di presa d’aria , la realizzazione non pregiudica la sicurezza antincendio né i criteri e i principi di sicurezza adottati nel progetto approvato dai VVF per la concessione del CPI, né crea intralcio o limitazioni alle aree di manovra e transito. Ritengo, in qualità di tecnico incaricato del rinnovo del CPI, che si tratti esclusivamente di un abuso edilizio che deve essere sanato in sede civilistica. Riguardo invece al CPI, a vostro avviso è necessario presentare un nuovo progetto per l’approvazione della variante (una parete di 3,20 m con serranda metallica) oppure può essere compilato il modello di situazione non mutata e procedere ad un semplice rinnovo del CPI ?
    ringrazio per l’attenzione

  6. comitato tecnico on luglio 2010 at 1:09 am

    In un caso come questo entrambe le soluzioni sono possibili e quindi conta come viene intesa dai VVF la modifica.
    Concordiamo sul fatto che non esiste tanto un problema di sicurezza antincendio ma di abuso edilizio.

    La Segreteria tecnica

  7. ASCENZI LUANA ARCHITETTO on ottobre 2010 at 11:36 pm

    Volevo anche segnalare la definizione di box che impone una superficie comunque non superiore a 40 mq. Nel caso in esame mi pare sia di dimensioni superiori (50 mq.).
    Presumo che il senso normativo sia quello di impedire la realizzazione di una piccola autorimessa dentro un’altra più grande autorimessa.

  8. valentina on gennaio 2011 at 3:08 am

    io ho acquistato una villetta in campagna, la quale ha un bombolone interrato nel giardino per il riscaldamento e l’acqua calda il quale è provvisto di cpi fino al 215.
    volevo sapere se c’è l’obbligo di avere il suddetto certificato essendo un abitazione ad uso privato.
    distinti saluti valentina

  9. comitato tecnico on gennaio 2011 at 3:09 am

    Il CPI riguarda la quantità di GPL, non l’uso che se ne fa, quindi è obbligatorio.

    La Segreteria tecnica

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