D.Lgs 81/08: introdotta la sospensione dell’attività per irregolarità antincendio

agosto 2009

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato modificato dal decreto legislativo  3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“. (GU n. 180 del 5-8-2009  - Suppl. Ordinario n.142). Questo nuovo provvedimento apporta diverse modifiche alla disciplina della sicurezza del lavoro, che esamineremo in diversi post per la parte antincendio.

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di sospendere una attività produttiva (o una parte di essa) in caso si riscontrino irregolarità nel settore della prevenzione incendi. I dettagli sulla relativa procedura sono indicati nell’art. 11 del D.Lgs, che trascriviamo:

ART. 11

(Modifiche all‚articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della

salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e

irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l‚esecuzione dei lavori di cui

all‚articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive

competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell‚attività

imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l‚impiego di personale non

risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale

dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In

attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di

sospensione dell‚attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione

quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione

dell‚organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza

definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa

indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in

attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell‚allegato I. L’adozione del

provvedimento di sospensione è comunicata all‚Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture di cui all‚articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine

dell‚adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento

interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare

pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la

percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti

sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al

50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e

reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di

reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata

della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del

periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di

non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua

emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l‚adozione di eventuali

successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell‚interdizione a seguito

dell‚acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano

anche con riferimento ai lavori nell‚ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo

non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla

sospensione dell‚attività di impresa, all‚accertamento delle violazioni in materia di prevenzione

incendi, indicate all‚allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco

territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche

rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente

Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.”;

b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi‰ sono inserite le seguenti: „in

ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all‚articolo 46″;

c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva

rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro

irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al

provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle

ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e con l‚arresto da tre a sei mesi o con l‚ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle

ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”;

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso

in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall‚impresa. In ogni caso di sospensione

nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle

ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso

che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”

Argomenti: ,

Scrivi un commento