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	<title>Commenti a: D.Lgs 81/08: introdotta la sospensione dell&#8217;attività per irregolarità antincendio</title>
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	<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dlgs-812008-sospensione-dellattivita-per-irregolarita-antincendio/</link>
	<description>Informazioni su prevenzione incendi, normativa di sicurezza antincendio e adempimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:45:05 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: comitato tecnico</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dlgs-812008-sospensione-dellattivita-per-irregolarita-antincendio/#comment-4404</link>
		<dc:creator>comitato tecnico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:56:40 +0000</pubDate>
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		<description>é penale se riguarda la sicurezza dei lavoratori.

La Segreteria tecnica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é penale se riguarda la sicurezza dei lavoratori.</p>
<p>La Segreteria tecnica</p>
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		<title>Di: ANTONELLA</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dlgs-812008-sospensione-dellattivita-per-irregolarita-antincendio/#comment-4289</link>
		<dc:creator>ANTONELLA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:36:47 +0000</pubDate>
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		<description>L&#039;impresa edile che ha costruito il nostro condominio provvisto di 25 box sotterranei non ha rispetta la normativa antincendio e la pendenza della rampa di accesso è del 25%, (non abbiamo il certificato di agibilià e prevenzione incendi) vorremmo sapere se questo tipo di violazione edilizia è penale e quali sarebbero le sanzioni.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impresa edile che ha costruito il nostro condominio provvisto di 25 box sotterranei non ha rispetta la normativa antincendio e la pendenza della rampa di accesso è del 25%, (non abbiamo il certificato di agibilià e prevenzione incendi) vorremmo sapere se questo tipo di violazione edilizia è penale e quali sarebbero le sanzioni.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: robero</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dlgs-812008-sospensione-dellattivita-per-irregolarita-antincendio/#comment-2781</link>
		<dc:creator>robero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:29:43 +0000</pubDate>
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		<description>buongiorno,

volevamo sapere se hai fini della 81/08 una nuova gestione che deve richiedere nuove autorizzazioni e in funzione della quale sono stati fatti interventi edilizi su un locale di costruzione antecedente al 1993 deve adeguarsi alla normativa relativa alle dimensioni delle porte e delle uscite di sicurezza.

In sintesi non capiamo l&#039;assunto della 81/08 al punto 1.6.17. 

&quot;I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di
uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall&#039;interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima
del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di
lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilità.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buongiorno,</p>
<p>volevamo sapere se hai fini della 81/08 una nuova gestione che deve richiedere nuove autorizzazioni e in funzione della quale sono stati fatti interventi edilizi su un locale di costruzione antecedente al 1993 deve adeguarsi alla normativa relativa alle dimensioni delle porte e delle uscite di sicurezza.</p>
<p>In sintesi non capiamo l&#8217;assunto della 81/08 al punto 1.6.17. </p>
<p>&#8220;I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di<br />
uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente<br />
apribili dall&#8217;interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle<br />
disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima<br />
del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.<br />
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di<br />
lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di<br />
abitabilità.&#8221;</p>
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