DM 9 marzo 2007 – prestazioni di resistenza al fuoco degli edifici
Con il decreto 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono state adottate le norme che stabiliscono in funzione del tipo di edificio la prestazione di resistenza al fuoco che le strutture devono garantire.
Si deve tenere presente che la resistenza al fuoco è una caratteristica dei singoli elementi strutturali ed è valutata secondo norme internazionali, adottate anche in Italia. Per quanto riguarda la durata all’incendio di questi elementi, invece, è la norma italiana (il DM 9 marzo 2007) che stabilisce in relazione all’attività svolta nell’edificio quale deve essere il margine di sicurezza in termini di durata all’incendio che l’elemento (trave, pilastro, solaio, muro ecc.) deve garantire.
Il testo del decreto può essere scaricato:
decreto_09-03-07_resistenza-fuoco
è stata pubblicata a chiarimento di questo decreto anche la circolare del 28 marzo 2008

volevo sapere in merito ai chiarimenti del ministero dell’interno tramite circolari, se hanno solo effetto informativo ai fini dispositivi o se hanno valore di legge integrandola, nello specifico se i chiarimenti decreto 9/3/2007 sono vigenti al punto da essere considerati punibili a norma di legge se non correttmente rispettati.
grazie.
Le circolari non possono modificare il contenuto di atti di livello superiore, come ad esempio i decreti. Il discorso delle sanzioni per il mancato adempimento è tutt’altro e dipende da quali norme non sono rispettate e da quali sanzioni sono collegate a tali norme. Per quanto riguarda il mancato rispetto del DM del 2007 sulla resistenza al fuoco, il tipo di sanzione dipende dall’ambito nel quale esso è applicato (luogo di lavoro, edificio pubblico o di pubblica utilità ecc.).
La Segreteria tecnica