Edifici civili: quando adeguare l’impianto antincendio?

aprile 2010

(residential buildings firefighting systems upgrade) Con la lettera P1362  del 24 agosto 2004 “D.M. 16 maggio 1987. n. 246 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie” i Vigili del Fuoco hanno chiarito che per gli edifici alti tra 24 e 32 m esistenti alla data di entrata in vigore del decreto non è  prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso.

Ecco il testo della lettera:

Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.

Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998. Per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.

Argomenti:

15 Risposte to “ Edifici civili: quando adeguare l’impianto antincendio? ”

  1. ing. Sandra Podda on maggio 2010 at 8:21 am

    Nella mia esperienza ho riscontrato che alcuni edifici risalenti agli anni 60, aventi altezza compresa tra i 24 e i 32 m, pur non disponendo di CPI, sono muniti di impianto di estinzione ad idranti installato nel corpo scala, di vecchia concezione e pertanto dotato ancora delle tubazioni di canapa, collegato all’acquedotto cittadino, senz’altro fuori norma nelle tubazioni e nelle lance. Tali impianti probabilmente non sono mai entrati in funzione.
    Esisteva qualche ragione per la realizzazione di tali impianti in quel periodo, o meglio era stata avanzata la possibilità che si rendesse obbligatoria la loro installazione già in quei tempi?

  2. comitato tecnico on maggio 2010 at 8:22 am

    Le norme sugli edifici civile sono del 1987. Per quanto ci risulta, in precedenza potevano essere date prescrizioni dai Comandi dei Vigili del fuoco (con o senza rilascio del CPI) o sulla base dei regolamenti edilizi comunali.

    La Segreteria tecnica

  3. giuseppe on settembre 2010 at 9:55 am

    Vivo in un condominio di altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m. risalente al 1966. Il fabbricato non è munito nè di NOP e nè di CPI. Ora sorge la necessità di mettere a posto le cose e quindi inoltrare presso i VV.F. il progetto per il suo esame e la successiva richiesta di CPI. Tenendo conto che il piano terra del fabbricato è destinato ad attività commerciale(mobilificio).Quali problemi può innescare la presenza dell’attività commerciale?

  4. comitato tecnico on settembre 2010 at 12:07 pm

    Un mobilificio, più che una attività commerciale, è una attività produttiva, e come tale non ha norme di riferimento ma deve essere valutata sulla base degli elementi di rischio effettivamente presenti.
    In casi come questi, consigliamo di verificare eventuali problemi con i Vigili del Fuoco, anche se la norma sugli edifici civili non ci sembra che preveda particolari limitazioni per la situazione rappresentata in quanto non prevede vincoli per la separazione con attività artigianali.

    La Segreteria tecnica

  5. Davide on settembre 2010 at 8:35 am

    Un mobilifico di 600 mq risulta essere attività tabellata n°47 secondo D.M. 16/02/1982 e quindi soggetto a cpi. E’ delimitato da pareti REI 120 ed è provvisto di estintori. Le vie di fuga sono sgombre e la quantità di materiale contenuta al suo interno è irrisoria (circa 3/4 q di legno lavorato). E’ obbligatorio far installare una pompa antincendio vista la bassa quantità di materiale combustibile contenuta? Come si può determinare se è necessaria o no? C’è qualche norma a cui riferirsi?

  6. Santo on ottobre 2010 at 11:52 am

    Sono proprietario di un appartamento situato in un edificio del 1967 (altezza in gronda superiore a 24 m.), due scale due ascensori aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 mt. Un locale scantinato rimasto per molti anni sotto sequestro per fallimento del proprietario che lo adibiva a deposito mobili.
    Questo locale scantinato, che si estende per oltre 800 mq., è stato da poco tempo acquistato all’asta da estranei al condominio, i quali stanno realizzando, al suo interno, un gran numero di box per auto per metterli poi in vendita.
    Cosa prevede la normativa antincendio in questi casi? Ci vuole una licenza edilizia? Ci vuole un progetto di un professionista abilitato?

  7. comitato tecnico on ottobre 2010 at 11:55 am

    Una autorimessa da 800 m2 potrebbe contenere circa 20 auto e quindi è obbligatorio realizzarla dopo aver acquisito il parere dei VVF e richiesto il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato.

    La Segreteria tecnica

  8. comitato tecnico on novembre 2010 at 7:56 am

    Deve essere chiesto il CPI dopo che è stato approvato il progetto presentato sempre ai VVF, nel quale si dimostra che le norme sono rispettate. In questo caso le norme sono quelle previste dal DM del 1987.

    La Segreteria tecnica

  9. danza rocco on novembre 2010 at 7:59 am

    Come procedere per acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi per un edificio, del 1966, adibito a civili abitazioni di altezza in gronda superiore a 32m ( nel mio caso 38m) provvisto di NOP ?
    Ringrazio per una eventuale delucidazione tecnica avvalorata da riferimenti normativi.

  10. Raffele on febbraio 2011 at 4:16 am

    Quesito
    L’altezza antincendio degli edifici si misura sempre al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile? Anche per gli edifici superiori a 12 mt di H.

  11. comitato tecnico on febbraio 2011 at 8:27 am

    la norma sembra dire questo.

    La Segreteria tecnica

  12. Natalino Franzese on giugno 2011 at 7:59 am

    Salve. Ho un appartamento al primo piano di un edificio di tre piani. Al piano terra, è attivo ed operante un ristorante con adiacente terrazzo di circa 80 mq coperto in legno e tettoia in laminato posta a pochi centimetri dai balconi del mio appartamento. Tutto il ristorante è di oltre 200 mq. Mi chiedo: il ristorante, non dovrebbe essere provvisto di sistema di antincendio automatico (e non solo dagli estintori) dal momento che il locale ogni sera resta giustamente chiuso ed inacessibile? Sinceramente io e la mia famiglia non stiamo certo tranquilli abitando al piano immediatamente superiore. Cosa prevede la legge nella fattispecie? Come regolarci? Grazie

  13. comitato tecnico on giugno 2011 at 11:25 am

    I ristoranti non hanno norme di riferimento. Sicuramente non è obbligatorio un impianto automatico di spegnimento.

    La Segreteria tecnica

  14. M.A. on agosto 2011 at 5:48 pm

    Un edificio alto meno di 12 m,del 1976, con sottostante autorimessa con più di nove veicoli è obbligata a chiedere il CPI se decide di eseguire lavori di ritrutturazione che riguardano l’impianto elettrico e la risistemazione della rampa di accesso?
    Preciso che:
    1)per l’edificio è stata fatta domanda di condono edilizio per ampliamento di costruzione e cambio di destinazione d’uso nel 1986 e che nel 2003 il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria ma nulla è stato realizzato per l’antincendio e tra l’altro ad oggi non vi è messa a terra dell’impianto elettrico.
    2) la destinazione d’uso dei locali a box dell’autorimessa è di soli 7 box sebbene vi siano parcheggiati in totale 13 autoveicoli

  15. comitato tecnico on agosto 2011 at 11:45 am

    Se sono parcheggiate più di 9 vetture il CPI è obbligatorio.

    La Segreteria tecnica

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