Edifici civili – Decreto 16.05.87 per la sicurezza antincendio

giugno 2010

(fire safety standards for residential buildings) Gli edifici per civile abitazione (cioè quelli che sono prevalentemente destinati a residenza) sono soggetti a delle norme di sicurezza antincendio emanate appositamente. Queste norme non entrano all’interno degli appartamenti, nel senso che prescrivono delle misure di sicurezza solo per le parti comuni. A questo riguardo si deve fare presente, però, che in Italia la maggior parte dei decessi per incendio avviene dentro le abitazioni e colpisce le persone anziane ed i bambini, per cui i primi destinatari dei criteri di sicurezza dovrebbero essere proprio le famiglie ed i genitori, non tanto con delle norme quanto con una campagna di informazione sui principali rischi domestici.

Per quanto riguarda le misure da adottare quando si costruisce un palazzo di abitazione, le norme sono stabilite dal decreto n. 246 del 1987. Questo decreto stabilisce quali misure devono essere rispettate dagli edifici alti più di 12 m. per gli edifici al di sotto di questa altezza non esistono norme di riferimento.

Decreto Ministero dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.


NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
1. GENERALITA’
1.0. Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30/11/1983.
1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.0. Classificazione
Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.

tabella-a
2.1. Comportamento al fuoco
2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14/09/1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 06/03/1986.
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali
Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26/06/1984.
2.2. Scelta dell’area
2.2.0. Accesso all’area
Gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4,00 m).
2.2.1. Accostamento autoscale
Per gli edifici di tipo «a» e «b» deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).
2.3. Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani; di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A .
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.
2.4. Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo «a», di tipo «b», di tipo «c», la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m, negli edifici di tipo «d» e di tipo «e» la larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).
2.5. Ascensori
Tabella A

2.6. Comunicazioni
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

tabella-b
Tabella B
Tipo di edificio Tipo di comunicazione
a Diretta
b Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
2.7. Scale, androni e passaggi comuni – reazioni al fuoco dei materiali
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe I, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo «a» e di tipo «b», anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all’interno della stessa unità immobiliare.

3. AREE A RISCHIO SPECIFICO
Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, etc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE
Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

tabella-c

Tabella C

5. IMPIANTI ELETTRICI
Devono essere realizzati in conformità della legge 01/03/1968, n. 186.
Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un’affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

7. IMPIANTI ANTINCENDI
Gli edifici di tipo «b», «c», «d» ed «e», devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l’intervento in tutte le aree del piano medesimo. Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.
Qualora l’acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all’alimentazione elettrica dell’edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo «d» ed «e», i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all’altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L’avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI
60.


8. NORME TRANSITORIE
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.
8.0. Comunicazioni
Negli edifici di tipo «b», «c», «d» ed «e», sono ammesse le comunicazioni di cui al comma 2 del punto 2.6. attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
8.1. Illuminazione di sicurezza
Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.
8.2. Impianti antincendio
Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.


9. DEROGHE
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’art. 21 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577.

Si riporta anche un chiarimento sugli impianti idrici antincendio
Prot. N° P1362/4122 sott. 67 Roma, 24 agosto 2004

OGGETTO: D.M. 16/05/1987, n. 246 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” -
Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.
Il punto 8.2 – Impianti antincendio – dell’allegato al Decreto Ministeriale indicato in oggetto recita: “Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo «b»), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/05/1987, n° 246.
Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del comando provinciale VV.F. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 37/1998.
Per gli edifici di tipo «b», esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n° 246/1987.

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186 Risposte to “ Edifici civili – Decreto 16.05.87 per la sicurezza antincendio ”

  1. Giorgio on aprile 2009 at 4:31 am

    Vorrei sapere come si devono comportare i condomini nel procedere all’installazione delle serrature del portone condominiale.

    La serratura deve poter essere aperta velocemente e meccanicamente dall’interno verso l’esterno (per esempio attraverso maniglia o maniglione antipanico) o non esistono obblighi di legge?

    grazie

    Giorgio Bellitti

  2. comitato tecnico on aprile 2009 at 7:09 am

    Il decreto 3 novembre 2004, che stabilisce i casi in cui è obbligatoria l’installazione dei dispositivi di apertura classificati ai sensi delle norme europee si applica solo alle attività soggette all’obbligo di certificato di prevenzione incendi.
    Per questo motivo, l’obbligo del dispositivo esiste nel vostro caso solo se l’edificio è alto più di 24 m. In tale caso, infatti, vale quello che è scritto nell’art.3:
    Art. 3.
    Criteri di installazione
    Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
    In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
    a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
    a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
    a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

    Se il condominio non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, invece, non c’è l’obbligo.

    Il Comitato Tecnico

  3. anna pescatore on maggio 2009 at 3:12 am

    buongiorno vorrei cortesemente avere un’informazione.
    nell’edificio in cui vivo ci sono dei box auto con accesso diretto dall’androne.
    in realtà dall’androne si accede, tramite un porta con doppia serratura costantemente chiusa con quattro + due mandate, ad un corridoio in cui si trovano le porte di accesso a quattro box auto.
    vorrei sapere se la porta comune del corridoio, così come funziona, è a norma.
    grazie per la cortesia e saluti
    anna pescatore

  4. comitato tecnico on maggio 2009 at 11:58 am

    Signora,

    secondo noi la porta che dal corridoio box conduce all’androne dell’edificio può essere chiusa solo a condizione che il corridoio disponga di un’altra uscita verso l’esterno. In caso contrario, chi si trova al suo interno potrebbe essere esposto a rischio di rimanere chiuso tra i box e la porta durante un incendio. Tenga presente che questa è una nostra interpretazione, in quanto la norma non spiega molto, su questo punto. Infatti, per le comunicazioni delle autorimesse sotto 9 posti auto prevede il DM 01.02.86 solo che:

    le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili (in pratica, il box o l’autorimessa può comunicare con altri locali domestici);

    Cordiali saluti

    La Segreteria Tecnica

  5. Simone on giugno 2009 at 5:03 am

    Salve
    Avrei un questito per un progetto di residenza plurifamiliare, tipologia a ballatoio.
    Altezza antincendio minore di 12 m.
    Il ballatoio serve dall’esterno i vari alloggi ed ha una lunghezza approssimativa di 35 m.

    Essendo il ballatoio un passagio di fatto esterno all’edificio e aperto su tutti i lati, coperto solo da una tettoia e scoperto in alcuni punti, quali sono le norme da rispettare in termini di distanze verso il blocco scala (sicuro)?

    Poi..

    - Posso considerare il ballatoio come luogo sicuro?
    - nel caso ci fosse uno spazio di tale ballatoio scoperto del tutto, si può considerare come luogo sicuro?
    - potete indicarmi una norma dove posso trovare le lunghezze minime delle vie di esodo per civile abitazione e/o una norma dove stabilisce tali misure in via generale (che devono essere applicate anche alle residenze) sempre considerando che l’edificio in questione ha altezza antincendio minore di 12 m ?

    Grazie in anticipo
    Simone

  6. comitato tecnico on giugno 2009 at 9:47 pm

    La norma sulla sicurezza antincendi degli edifici di civile abitazione non prevede particolari misure di sicurezza per quelli alti meno di 12 m.
    Per questo motivo, se l’edificio è adibito solo ad abitazioni plurifamiliari, quello che ci ha segnalato non è difforme dalla normativa vigente, che è il decreto Ministero dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (che trova sullo specifico post di questo sito).
    Cordiali saluti

    La Segreteria tecnica

  7. Giuseppe Moscato on giugno 2009 at 6:03 am

    Salve… mi rivolgo a voi per una consulenza prima di intraprendere una strada che magari potrebbe essere quella sbagliata.
    Mi chiamo Giuseppe e ho acquistato un appartamento con tanto di garage in una palazzina di 3 scale, ciascuna con 6 appartamenti. La rampa di accesso ai garages seminterrati è a doppio senso, regolata da in semaforo e gli stessi sono disposti sui due lati 8+8. Poco più di un anno fa era stata richiesta l’agibilità degli stessi ma quando i Vigili del Fuoco sono venuti a fare il sopralluogo hanno riscontrato alcune anomalie tipo:
    1) Lampadina del semaforo non funzionante
    2) Mancanza delle insegne luminose indicanti le vie di fuga attraverso le porte di ogni singola scala (scala A, B,C)
    3) Maniglioni antipanico sulle porte che dai locali garages introducono nel vano scala
    4) Collare strozza tubi in caso di incendio
    5) Ecc.
    In questi giorni la ditta ha quasi ultimato i lavori per poi richiedere un ulteriore sopralluogo dei vigili ma stamattina scopro che:
    A) Le insegne luminose indicanti le vie di fuga sulla scala A e B (le prime due entrando nel locale garages sono state eliminate ossia non rismontate o spente ma private dell’adesivo verde con freccia e rimontato sull’altro lato dell’insegna luminosa in prossimità della scala C.
    B) Premettendo che l’ingresso al vano scala era preceduto da 2 porte, ora si è verificato che, la porta più interna al vano scala (vicino ascensore) è stata completamente smontata e il “MANIGLIONE ANTIPANICO” è stato montato sulla porta più esterna (quella che da direttamente nel locale garages ). La cosa strana è che alla fine si è verificato che la porta “C” (quella in fondo al corridoio) è rimasta l’unica via di fuga di tutto il corridoio che attraversa i garages.

    Ciò che si sta verificando è: i condomini delle scale A e B continuano a chiudere tranquillamente a chiave le porte di accesso ai Garages/scale in quanto non sono dotate di maniglione antipanico sentendosi protetti da eventuale intrusione di persone stranee.
    Nonostante ciò si oppongono si oppongono all’installazione di un cancello elettronico posto all’inizio del corridoio locale garages che ostruisca l’accesso a persone non autorizzate soprattutto di notte, lamentano una possibile difficoltà nelle manovre di entrata e uscita dai rispettivi box (il primo da un lato e dall’altro) e perché potrebbe essere rumoroso nel caso di apertura durante la notte. Sarebbero propensi a posizionarlo in alto, all’inizio della rampa. Ciò non impedirebbe a persone estranee di scavalcarlo e accedere (così come è successo già 2 volte) ai locali box e per quanto riguarda la scala C (unica dotata di maniglione antipanico e di conseguenza con impossibilità di chiusura a chiave) non impedirebbe loro di accedere al vano scale e in caso di assenza dei condomini, ai loro appartamenti.
    La domanda è la seguente:
    è possibile che per i VV.F. come unica unica via di fuga basti quella della scala “C” . Se in effetti così non fosse gli altri condomini sarebbero quantomeno d’accordo all’installazione del cancello nel punto più idoneo per la sicurezza di tutti.
    grazie
    Giuseppe

  8. comitato tecnico on giugno 2009 at 4:55 am

    La domanda trova risposta nel parere che hanno rilasciato i VVFF.
    Se la situazione che ha rappresentato ha ricevuto il loro parere favorevole, vuol dire che è conforme a quanto chiesto dalla normativa vigente (decreto 1 febbraio 1982, pubblicata su un post di questo sito).
    Tenga conto che la norma chiede che il percorso massimo per raggiungere una uscita non superi i 30 m, mentre non prende in considerazione i problemi di sicurezza anti intrusione.
    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

  9. Giuseppe Moscato on giugno 2009 at 1:01 pm

    Intanto ringrazio per la risposta. Ho effettuato alcune misure e ho constatato che la distatanza tra le 2 uscite (porta/rampa di accesso) è di circa 45m. Da alcuni box che precedono l’ uscita con porta tagliafuoco bisogna comunque percorrere più di 42 m a scalare… C’è bisogno dunque di un’altra uscita (la 3a? ) spero sia così.
    grazie
    Giuseppe

  10. comitato tecnico on giugno 2009 at 11:04 am

    La norma prevede che da qualsiasi punto dell’autorimessa si possa raggungere una uscita in meno di 30 m. Quindi dovrà fare questa verifica dai punti più lontani dell’autorimessa.

    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

  11. caroppo gianfranco on luglio 2009 at 12:49 pm

    buon giorno,
    nel mio fabbricato vi sono delle bocche di lupo per l’aerazione delle autorimesse nei piani sottostanti.
    Alcune di queste sono nel mio giardino privato e sono di grossa estensione.
    Vorrei poter mettere, a scopo estetico e a parziale copertura della visione delle griglie, alcuni vasi per fiori senza ostruire il passaggio dell’areazione delle griglie in caso d’incendio.
    Come posso fare per sapere se il posizionamento dei vasi da fiori soddisfa la norma oppure no?
    Grazie

  12. comitato tecnico on luglio 2009 at 11:10 am

    Da quello che ci sembra di capire, lasciare dei vasi in prossimità delle griglie senza che ne coprano anche solo parzialmente della superficie non è contrario a nessuna norma di sicurezza.

    Cordiali saluti

    La Segreteria tecnica

  13. michele palitto on luglio 2009 at 7:36 am

    Mi sono trovato ad amministrare a Roma una palazzina del 1938 di 9 piani abitati + piano cantine+ piano terra con negozi e androne di ingresso (indipendenti). Altezza di gronda 35m, ascensore, caldaia con potenza 130 KW/h in fabbricato esterno (cortile). Ho incaricato un architetto abilitato x CPI di indicarmi le opere necessarie x essere a norma e mi dice che devo installare 1 idrante con pompa e riserva idrica… Il fatto è che non ci sono i fondi x tali opere e altri interventi riguardanti la sicurezza sono urgenti (analisi statica, rifacimento facciate e lucernario scale…). Ho chiesto un po’ in giro e non ho trovato nessun vecchio edificio di nove piani che abbia dovuto installare gli idranti. Poi ho riletto il DM e mi è venuto un dubbio sull’interpretazione della parte ” 1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8″. Quindi: se non facciamo ristrutturazioni di quella entità, non dovremmo neanche mettere gli idranti. Al punto 8 x “edifici esistenti”, a norma di logica si dovrebbe far riferimento a quelli con “ristrutturazioni sostanziali. Ma comunque:”Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’art. 21 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577″

    Non possiamo avanzare questa istanza di deroga e attuare comunque dei sistemi di prevenzione incendi diverse da quelle indicate dalla legge, magari più efficienti di un idrante (prevenire è meglio di combattere)? (educazione antincendio degli inquilini con bacheche didattiche, distribuzione di schede informative, esercitazioni, oppure/anche installare altri dispositivi non elencati come rilevatori di fumo, teli antincendio…).

    Spero che la risposta sia utile anche ad altri amministratori.

    Grazie.
    Roma, 25/07/09
    Michele Palitto

  14. comitato tecnico on luglio 2009 at 11:50 am

    Premesso che la normativa di prevenzione incendi sugli edifici civili suddivide gli edifici in classi in base all’altezza antincendio e non in base all’altezza in gronda, secondo la nostra interpretazione, l’edificio che ci ha descritto (sempre che sia di altezza antincendio superiore a 32 m) deve essere dotato di un impianto idrico, in quanto la norma transitoria del decreto del maggio 1987 è chiara per quanto riguarda gli edifici di altezza antincendio superiore a 32 m (tipo “c”):
    8. NORME TRANSITORIE
    Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

    8.2. Impianti antincendio
    Negli edifici di tipo «c», «d» ed «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
    Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

    Rimane ovviamente possibile chiedere una deroga a questa misura, ma non ci possiamo esprimere sul merito delle misure migliori per ottenere l’equivalenza del livello di sicurezza antincendio.

    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

  15. Giuseppe Moscato on agosto 2009 at 9:40 am

    La norma prevede che da qualsiasi punto dell’autorimessa si possa raggungere una uscita in meno di 30 m. Quindi dovrà fare questa verifica dai punti più lontani dell’autorimessa.

    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

    In merito a VS risposta chiedo. Se dovesse scoppiare un incendio nel box adiacente (sx) della porta individuata come via di fuga, o nella centralina di comando ascensore sempre adiacente (dx) di intensità tale da renderla inaccessibile, trovandomi (ipotesi) nel mio box per lavori, posto quasi frontalmente alla stessa, quale via di fuga dovrei prendere in considerazione? Questa a circa 6 m o l’alternativa che sarebbe la rampa di accesso distante 42 m?? Con questa risposta dovrei togliermi ogni dubbio. Grazie. Giuseppe

  16. comitato tecnico on agosto 2009 at 1:24 am

    Un po’ tutte le norme sulle vie di esodo chiedono di dare almeno due possibilità di fuga, in modo da consentire alle persone di fuggire lasciando il fuoco alle spalle. Nei casi in cui possa realizzare una sola uscita, quasi tutte le norme accettano tale possibilità (come nel caso delle autorimesse), ma a condizione che il percorso sia più breve, perchè se la porta di esodo è bloccata dall’incendio si può solo cercare di superare il focolaio per uscire, non essendoci alternative per la fuga.
    Nel caso dell’autorimessa del suo esempio, al contrario, è logico che se un incendio blocca una porta di uscita anche vicina, si possa usare l’altra uscita, seppure a distanza di 42 m.

    La Segreteria tecnica

  17. niki on agosto 2009 at 7:47 am

    Salve, vorrei sapere se tutto ciò che viene installato su una parete esterna di un palazzo (come scatole di derivazione o canaline per il passaggio di cavi) deve sottostare a delle norme anti-incendio, tipo essere realizzato con materiale non soggetto a sgocciolamento o a bassa emissione di fumo, caratteristica che so valere per l’installazione di canaline o scatole di derivazione in ambienti interni. Ma per l’installazione in ambienti esterni? Esiste in merito qualche norma o qualche direttiva che ne regoli l’installazione?
    Grazie mille,

    Niki

  18. comitato tecnico on agosto 2009 at 9:54 am

    Le norme di prevenzione incendi non prendono in considerazione il problema dell’esterno delle facciate.
    Per quanto riguarda gli impianti elettrici, negli edifici civili devono essere in ogni caso realizzati in conformità della Legge 01/03/1968, n 186 (così come prescritto dall’art. 5 del DM Interno 16/05/1987, n. 246).
    In generale si applicano quindi le norme CEI 64-8 per gli impianti in bassa tensione (norme generali) che non richiedono particolari requisiti per la reazione al fuoco e l’emissione di fumi e gas in caso di incendio.

    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

  19. Ernesto Longo on agosto 2009 at 9:21 am

    mia moglie possiede una casetta a due piani a XXX. La cucina è parte di un locale di dimensioni largamente superiori a a 20 mc, però la caldaia a gas di città per il riscaldamento e la cucina a gas (con termocoppie di sicurezza) sono ubicate in cucina. Che fori occore praticare nel muro ? a me pare che un foro di 150 cmq in basso dovrebbe essere sufficiente, l’impiantista locale sostiene che le norme prevedono di praticare un foro in alto, ma a me pare che un solo foro in alto, di protezioine contro improbabili fughe, non protegga da ossidi di carbonio prodotti da eventuali difetti di combustione. Che cosa potete consigliarmi ? grazie

  20. redazione tecnica on agosto 2009 at 1:19 am

    In effetti la areazione posta in alto riguarda gli scarichi dei prodotti di combustione, e quindi -nel caso in esame- quelli dei fornelli del piano cottura (dando per scontato che la caldaia presente in cucina sia di tipo C, cioè stagna verso il locale). Con queste ipotesi la areazione in alto è necessaria se non è presente nella cucina una cappa – dotata di un canale di scarico che conduca all’esterno – al di sopra del piano di cottura (destinata ad evacuare dal locale i vapori di cottura). La ventilazione in basso, sempre necessaria, è invece destinata a fornire l’ossigeno necessario per la combustione (evitando i rischi connessi alla presenza di monossido di carbonio).

  21. Giuseppe Salafia on settembre 2009 at 11:38 pm

    Buongiorno,
    ho acquistato di recente un bx auto di circa 19 mq con un altezza di circa mt. 4.50 per parcheggiare un’ auto ed uno scooter.
    Ieri è stato effettuato il sopralluogo dei VV.FF. per il rilascio del CPI in quanto i box realizzati sono di nuova costruzione.
    La domanda è:
    posso realizzare all’interno del predetto box un soppalco oppure è vietato?
    In entrambi i casi potreste indicarmi la norma cui far riferimento?
    Grazie
    Giuseppe Salafia

  22. comitato tecnico on settembre 2009 at 7:30 am

    La norma a cui deve fare riferimento è il decreto 1 febbraio 1986 (la norma di prevenzione incendi sulle autorimesse e sui box auto), che dedica al problema di cosa possono contenere i box solo un accenno, come avrà letto dal post pubblicato sui box auto.
    Leggendo il contenuto della norma si può anche pensare di poter realizzare un soppalco ma, come il resto del box, non dovrebbe essere usato come deposito di materiali combustibili.
    Tenga presente che la norma è abbastanza vaga su questo punto, per cui valgono molto le interpretazioni dei singoli Vigili del fuoco.

    La Segreteria tecnica

  23. orlando c on ottobre 2009 at 1:00 am

    Buongiorno avrei bisogno si una informazione,
    spero sia questo il posto giusto per richiederla.
    abito in un centro storio all’interno di una casa composta da più appartamenti all’interno di una corte chiusa.
    l’accesso alla corte e quindi ad alcuni appartamenti è possibile solo tramite un portone. la strada di fronte al portone è a senso unico ed è possibile, anche se non in maniera regolamentata, parcheggiare sul lato opposto al portone, riducendo così la strada.
    l’accesso tramite veicoli normali alla corte è difficoltoso ma con varie manovre è possibile, tuttavia un mezzo di soccorso non credo abbia le capacità di sterzo di una automobile di meno di 4 metri.
    ho chiesto in comune di regolamentare il parcheggio per dare spazio di manovra ad eventuali mezzi di soccorso che necessitino di entrare nella corte. ma non ho ricevuto alcuna risposta se non “provvederemo”. mi chiedevo se non esiste qualche articolo di legge a cui fare riferimento per ottenere quello che a mio avviso è un diritto legato alla sicurezza.

    grazie mille
    orlando c

  24. comitato tecnico on ottobre 2009 at 3:00 am

    I requisiti di accesso per i mezzi di soccorso valgono solo per gli edifici soggetti a norme specifiche.
    Nel suo caso potrebbe essere obbligatorio il rispetto di tali prescrizioni solo se l’edificio è stato adibito a civile abitazione successivamente all’entrata in vigore del decreto 16 maggio 1987 e contemporaneamente supera i 12 m di altezza.
    Per maggiore precisione riportiamo il campo di applicazione del decreto 16 maggio 1987:
    Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.”

    La Segreteria tecnica

  25. ENRICO on ottobre 2009 at 3:07 am

    Salve, negli edifici civili, più precisamente in un condominio, è obbligatorio elaborare un piano di emergenza, evacuazione (planimetrie ecc)?..

  26. comitato tecnico on ottobre 2009 at 6:40 am

    Se il condominio non è un luogo di lavoro non c’è questo obbligo, anche se ovviamente non è nemmeno vietato elaborare la pianificazione dell’emergenza.

    La Segreteria tecnica

  27. Monica on ottobre 2009 at 4:31 am

    Buongiorno, l’anno scorso ho acquistato un appartamento in un condominio di 18 case totali. Il condominio è sviluppato in orizzonatale e non è la classica palazzina verticale di conseguenza l’altezza è sicuramente inferiore ai 12 metri perchè c’è solo un piano sopra il piano terra. I garages sono nel seminterrato e sono divisi in 2 settori separati con 9 garage ciascuno. Dal seminterrato si accede direttamente alla scala comune che porta agli appartamenti la quale però non è separata da una porta tagliafuoco! Faccio presente che in capitolato era prevista “una porta di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in ferro e tenuta 60 minuti” ma non è mai stata montata. Vorrei sapere se l’impresa costruttrice era obbligata a metterla (non solo perchè comunque l’ho già pagata insieme a tutto il resto) ma anche proprio per capire se ha mancato di eseguire la norma di legge. Grazie per una risposta, saluti.

  28. comitato tecnico on ottobre 2009 at 5:44 am

    La protezione del passaggio tra autorimessa e condominio è obbligatoria, dato che il decreto 1 febbraio 1986 per le autorimesse come quella del suo caso prevede che “le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;”.

    La Segreteria tecnica

  29. Arnaldo Fratoni on ottobre 2009 at 6:44 am

    vorrei sapere presentata la domanda relativa al parere dei VVF per un edificio superiore ai 24 mt quanto tempo ho per adeguare l’edificio e richiedere il CPI
    GRAZIE

  30. comitato tecnico on novembre 2009 at 7:39 am

    Gli edifici di civile abitazione sono regolati da un decreto del 1987. Tutte le possibili proroghe, comprese quelle della legge n. 818 del 1984, sono ampiamente scadute. Per questo motivo, secondo noi, non esistono dei tempi di adeguamento.
    Presentata la domanda ed ottenuta la risposta dovrebbe adeguare nei tempi strettamente necessari l’edificio.

    La Segreteria tecnica

  31. Jill on novembre 2009 at 6:36 am

    Buongiorno a tutti,
    sono proprietaria di un alloggio sito al 3 ed ultimo piano di un condominio composto da 6 alloggi in totale. A seguito di installazione di un ascensore i gradini delle scale sono stati ridotti da cm 103iniziali a cm 75. Una mia amica mi ha detto che non sono a norma e che volendo possono far togliere l’ascensore. A chi posso rivolgermi per avere delucidazioni in merito? Possono contestare i non usufruttuari dell’ascensore (3 su 6) di aver subito danni peggiorativi, alla scala?
    In attesa di Vs. gentile riscontro Vi saluto e Vi ringrazio!
    Cordialmente,
    Jill M.

  32. comitato tecnico on novembre 2009 at 11:41 am

    Per quanto riguarda le questioni di sicurezza antincendio, come abbiamo scritto nel post dedicato a questo problema, è difficile trovare riferimenti normativi certi sulla larghezza minima delle scale.
    L’unica possibilità è quella di invocare il rispetto del regolamento edilizio, che dovrebbe però verificare nell’ambito del suo comune per capire se prevede una misura minima e se questa è compatibile con il caso del suo edificio.

    La Segreteria tecnica

  33. Elisabetta on novembre 2009 at 2:15 am

    Buongiorno a tutti, vorrei poter farVi delle domande io abito in un appartamento al piano rialzato ed ho un pavimento di grate d’arezione di 6 metri per 4 metri, chiedo se possibile coprire con piastrelle che non ostruiscono i gas di scarico e che siano antiscivolo in modo da poter sfruttare lo spazio, e approvate dai vigili del fuoco. grazie per l’attenzione.
    Elisabetta

  34. comitato tecnico on novembre 2009 at 3:39 am

    Dalla domanda posta sembrerebbe che abita in un ambiente nel quale sono realizzate delle aperture di ventilazione di una autorimessa.
    Se la situazione è questa, dal punto di vista antincendio e da quello delle norme di base di igiene, queste aperture dovrebbero essere immediatamente chiuse.

    La Segreteria tecnica

  35. Maurizio Cuccuru on novembre 2009 at 6:11 am

    Buongiorno, nel mio caseggiato sono stati eseguiti i lavori per la messa a norma dell’edificio essendo alto poco più di 24 metri, uno degli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco è stato quello di modificare la porta che si trova sul tetto che mette in comunicazione le scale con il terrazzo, tale modifica consiste nell’nserimento di due griglie metalliche per consentire un ricircolo d’aria sufficiente. Attualmente il problema è che in caso di forti piogge e vento l’acqua non trovando ostacoli allaga il vano scala e i locali sottostanti; nel Vostro testo leggo:
    “Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici”
    Non avendo un vano di aerazione vorrei sapere se sia possibile applicare una “persiana metallica” sopra le griglie che sono sate inserite nella porta in modo da garantire ugualmente il ricircolo ma che impedisca all’acqua di entrare nel vano scala, tale posa (che probabilmente diminuirebbe la portata d’aria di ricircolo) andrebbe contro la normativa?
    Avendo ormai completato i lavori ed avendo già ottenuto la certificazione se adesso applicassimo tali persiane sarebbe necessario contattare nuovamente i Vigili del Fuoco per l’approvazione?
    Grazie
    Maurizio Cuccuru

  36. comitato tecnico on novembre 2009 at 7:34 am

    La risposta alla sua domanda dipende molto dall’interpretazione che daranno i VVFF locali. Infatti, in linea di massima, se l’aerazione è realizzata sul solaio che chiude in sommità i vani scala o sulle porte poste al livello più alto non cambia molto. Lo scopo di tali aperture è quello di far defluire il fumo che è generato da un incendio ai piani sottostanti e la differenza fra le due soluzioni è minima ai fini della sicurezza.
    E’ più difficile invece pensare di utilizzare una superficie di aerazione minore.
    In sostanza, quindi, secondo noi la soluzione che propone potrebbe essere accettabile se le superfici di aerazione, anche se protette, rientrano (comprese le tolleranze dimensionali) nei limiti di superficie richiesti dalla norma. Se le superfici sono conformi a quello che richiede la norma, da quello che abbiamo capito non dovrebbe essere necessario chiedere un’altra approvazione del progetto.

    La Segreteria tecnica

  37. Fabio on novembre 2009 at 3:54 pm

    Buon giorno,

    mi chiedevo quale sia la distanza massima di una via di fuga (dalla porta di ingresso appartamento alla scala a prova di fumo) in un edificio di civile abitazione (per es. a torre). Nel DM n. 246/87 non ho trovato alcuna traccia relativa alla lunghezza max dei percorsi.

    Ringrazio anticipatamente,

    Distinti saluti

    Fabio.

  38. comitato tecnico on novembre 2009 at 4:26 pm

    Non esiste una lunghezza massima di esodo per gli edifici di civile abitazione. Infatti, il decreto 246 del 1987 che ha letto correttamente non prevede questo parametro tra le misure per la sicurezza degli edifici civili.
    Di conseguenza, per valutare se un edificio è sicuro deve controllare il rispetto di tutte le altre misure previste dal decreto del 1987.

    La Segreteria tecnica

  39. marino on novembre 2009 at 3:48 am

    Abito in un palazzo di 8 piani (altezza antincendio superiore, quindi a 24 m.) costruito negli anni ‘60 e con bocchette antincendio situate nelle scale tra un piano e l’altro. L’acquedotto ci ha intimato di eseguire – nel termine di 90 gg. – lavori che prevedano la costruzione di una cisterna da utilizzare quale riserva d’acqua al servizio dell’impianto antincendio. In considerazione dell’onerosità di tali lavori desidero sapere se è possibile sostituire l’impianto attuale con bombole antincendio a polvere da posizionare nelle scale all’altezza di ciascun pianerottolo. Ringrazio anticipatamente per la risposta.

  40. Massimo on dicembre 2009 at 9:41 am

    Buonasera, volevo avere alcune informazioni: abbiamo chiesto al proprietario del plesso destinato a scuola di mettere una pensilina a ridosso dell’ingresso per evitare che i bambini, durante la pioggia, si bagnino. Questi ha replicato che non può farlo in virtù di quanto statuito dalle norme di sicurezza antincendio. Volevo chiedere se è effettivamente così o magari ci sono le condizioni per poterla fare. Grazie

  41. comitato tecnico on dicembre 2009 at 10:50 am

    Una copertura per la protezione dalla pioggia, aperta su tutti i lati, non dovrebbe costituire un problema per la sicurezza antincendio, però è anche vero che nessuna norma specifica che questo tipo di struttura non aggrava le condizioni di sicurezza antincendio.
    In mancanza di questo tipo di dettaglio nelle norme antincendio, molto dipende da cosa pensa l’organo di controllo (su un progetto concreto, nel quale siano chiare le dimensioni ed il materiale – possibilmente non combustibile) e per questo consigliamo di chiedere un parere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che può autorizzare la realizzazione della pensilina.

    La Segreteria tecnica

  42. peppe on gennaio 2010 at 3:36 am

    Salve, in un condominio dove non vi è obbligo di installazione maniglione antipanico, se la richiesta è effettuata da alcuni condomini, coloro che sono contrari possono sottrarsi alle spese?

  43. comitato tecnico on gennaio 2010 at 11:36 am

    La questione non riguarda la sicurezza antincendio ma i rapporti tra condomini.

    La Segreteria tecnica

  44. Davide on gennaio 2010 at 8:08 am

    Salve, abito in un condominio di 9 piani formato da 4 edifici (costruiti nel 1960) che affacciano su di una corte interna. Abbiamo da poco modificato l’ingresso carrabile (attraverso D.I.A.) a tale area portandolo ad una larghezza di 2,80 m (la strada è a senso unico e la carreggiata è larga 8,50 con parcheggio consentito su ambo i lati).
    Vorrei sapere se nella modifica dell’accesso all’aerea su cui insistono questi edifici vi era l’obbligo di attenersi alle dimensioni previste al d.m 16 maggio 1987 n. 246 ( 2.2.0. Accesso all’area) oppure no.
    E se si a quali conseguenze si andrebbe incontro.

    grazie

  45. redazione tecnica on gennaio 2010 at 9:41 am

    Si presume che il palazzo presenti una altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri (edifici di tipo b).
    Per questo tipo di edifici è richiesta l’accessibilità ai mezzi di soccorso e l’accostamento dell’autoscala alle facciate degli edifici (a meno della presenza di scale a prova di fumo).
    In presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l’accostamento dell’autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala.
    Non è però indispensabile, nel rispetto di quanto sopra indicato, che sia garantito l’accesso a più lati degli edifici, se collegati all’interno; in queste condizioni il cortile interno potrebbe anche non essere accessibile. In sostanza arrivando ad una finestra si deve poter accedere in caso di soccorso a tutti i locali di piano.

    La Segreteria tecnica

  46. Pietro Vecchio on gennaio 2010 at 4:14 pm

    ho segnalato all’amministratore del Condominio dove abito che da mesi vi sono piante che restringono la scala in due punti;inoltre altre piante ostruiscono uno degli idranti ed un estintore.Constatata l’inerzia dell’amministratore posso chiedere al Comando prov.le dei Vigili del Fuoco di intervenire perchè l’edificio ha un’altezza antincendio di metri 33 ed è in possesso del c.p.i.?Altro problema riguarda l’ascensore con corsa superiore ai venti metri:sono ammissibili secondo il d.m. del 1987,norme transitorie,porte grigliate metalliche? I VV.F. in questo caso non hanno effettuato obiezioni.Eppure le norme transitorie relativa alle strutture sanitarie,agli uffici,agli alberghi prescrivono tassativamente la presenza del vano cieco per gli ascensori.
    desidero aggiungere la precisazione che il vano corsa dell’ascensore è incassato nel vano scala ed all’interno vi sono finestre permanentemente chiuse con vetri. ancora grazie
    Veramente grazie per il Vs.utilissimo servizio

  47. comitato tecnico on gennaio 2010 at 12:16 pm

    Il controllo delle norme di sicurezza antincendio è compito dei Vigili del Fuoco, per cui eventuali segnalazioni vanno rivolte al Comando dei Vigili del fuoco. Questo varrebbe anche se l’edificio avesse altezza inferiore.
    Per quanto riguarda il problema del vano ascensore, partendo dal presupposto che il rilascio del certificato sia stato conforme alle previsioni della norma, secondo noi è evidente che, nel caso degli edifici civili, chi ha redatto le norme ha tenuto conto del minore rischio di incendio di questi edifici ed ha chiesto misure di sicurezza conseguenti.

    La Segreteria tecnica

  48. lino on febbraio 2010 at 2:37 pm

    Sono proprietario di un box auto all’interno di un condominio con regolare cpi.
    Vorrei realizzare un soppalco di circa mt. 3 X 3 con struttura in tubi innocenti e piano in legno.
    Un tecnico mi ha fornito copia della nota prot. nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2001 che risponde ad una richiesta di chiarimenti circa la possibilità di realizzare soppalchi e scaffali in legno all’interno dei box auto. Mi sembra di capire che la nota si esprima in termini positivi prevendo la possibilità di realizzare dette opere.
    Il mio box ha una altezza di circa mt. 4.20
    Quale deve essere l’altezza del soppalco ammesso che si possa realizzare ed è pensabile stendere sul legno una sostanza ignifuga ?

    Grazie e cordiali saluti

  49. comitato tecnico on febbraio 2010 at 11:10 am

    La nota che cita (prot. nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01: “si ritiene che,…, possa essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.” ) consente di realizzare soppalchi nei box, nei quali non potrà depositare però materiale combustibile. La sua altezza libera potrà essere inferiore a 2,40 m con un minimo di 2,00, m a condizione che:
    a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
    b) l’altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dell’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto.

    Secondo noi non è obbligatoria una vernice ignifuga, che migliora il comportamento al fuoco ma non la resistenza al fuoco, ma deve valutare se lo spessore degli elementi di legno debba essere adeguato ai requisiti di resistenza al fuoco previsti.

    La Segreteria tecnica

  50. Paolo Sulas on febbraio 2010 at 8:35 am

    A parziale completamento del quesito del Sig. caroppo gianfranco July 2009 at 12:49 pm chiedo se esiste una normativa che stabilisca una distanza minima di fori di ventilazione di un’autorimessa posti in giardini privati, rispetto alle pareti finestrate degli appartamenti vicini.
    Grazie

  51. comitato tecnico on febbraio 2010 at 11:04 pm

    Non ci risulta che la distanza minima sia stata definita da qualche norma specifica, dato che il DM 1/2/86 effettivamente non prevede distanze tra le aperture di ventilazione delle autorimesse e i giardini privati, tanto che possono essere ubicate all’interno dei giardini.
    Anche per quanto riguarda la distanza delle ventilazioni dalle pareti perimetrali dell’edificio, le uniche indicazioni del DM 1/2/86 riguardano la protezione con Sprinkler dell’autorimessa nel caso che le ventilazioni siano immediatamente sottostanti ad aperture di edifici particolari (alberghi, centri commerciali ecc..)
    La richiesta sembra più legata a problematiche di ordine civilistico.

    La Segreteria tecnica

  52. vincenzo on marzo 2010 at 6:56 am

    salve
    vorrei informazione circa l’installazione sulla parete esterna del fabbricato, s’è possibile installare un attacco gas gpl per n. 2 bombole a gas, da lt. 20+25 kg, regolarmente protette da una struttura ermetica con catenaccio in ferro, prospiciente la pubblica strada, con relativo marcipiede con larghezza pari a ml. 4,30.
    enzo

  53. Cosma Chiummo on aprile 2010 at 6:32 am

    salve
    abito in un condominio con altezza di gronda inferiore ai 12m prevalentemente destinato ad abitazioni (il piano terreno è occupato da attività commerciali) pochi giorni fa si è proceduto alla meccanizzazione del portone carraio che permette l’accesso al cortile interno ed al vano scale. Contestualmente ai lavori di elettrificazione è stato bloccato definitivamente l’accesso pedonale che avveniva attraverso un portoncino ricavato nel portone stesso. Il risultato finale è che l’accesso e, soprattutto, l’evacuazione in caso di pericolo(incendio, ecc) è condizionato alla presenza al corretto funzionamento dell’impianto elettrico condominiale. Infatti in caso di black-out (evento non raro durante un incendio), per evacuare il condominio bisognerebbe aprire manualmente il portone contrastando i pistoni oleodinamici, cosa non facile per me (maschio adulto ed in salute), figuriamoci per persone anziane o diversamente abili, bambini ecc.
    Data la situazione non ritengo che sia garantita la sicurezza delle persone all’inerno del condominio. Tale situazione è compatibile con la normativa vigente?

  54. comitato tecnico on aprile 2010 at 6:33 am

    Da come descrive la situazione non sembra che siano rispettati i criteri generali di sicurezza (per gli edifici di civile abitazione al di sotto di 12 m non esistono norme antincendio) e nemmeno le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
    Poichè, però, la sicurezza deve essere garantita indipendentemente dal fatto che esistano norme o gli edifici siano soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, secondo noi potrebbe rivolgersi al locale comando provinciale VVFF.

    La Segreteria tecnica

  55. Sandro on aprile 2010 at 7:55 am

    Buonasera,
    ho un fabbricato di 3 piani fuori terra, devo dimostrare la possibilità di accostamento dell’autoscala all’edificio.
    vi sono distanze minime da mantenere tra il veicolo dei VVF e l’edificio?il primo tratto di scala è fisso?(quindi è il mio sviluppo minimo?)
    grazie
    Sandro

  56. comitato tecnico on aprile 2010 at 7:56 am

    Per l’accostamento delle autoscale il riferimento è il disegno allegato a diverse norme di prevenzione incendi, che abbiamo pubblicato nel post: http://www.antincendio.it/norme-antincendio/accostamento-autoscale-antincendio/

    La Segreteria tecnica

  57. Angela on aprile 2010 at 12:45 am

    Buongiorno, abito in un palazzo costruito circa 100 anni fa, di 6 piani, quindi poco più di 24 metri fuori gronda, con un ascensore che ha circa 40 anni e che ogni due anni è soggetto a continue e non sempre ben specificate rimesse a norma. All’ultima riunione salta fuori la normativa antincendio che prevede altri lavori sull’impianto: la cabina si trova nel vano sottoscala pertanto l’aerazione pare non sia sufficiente anche se immediatamente di fronte alla porta di accesso al vano motore esiste un portoncino che immette nel cavedio e che in alto è provvisto di vasistas proprio a questo scopo,e si è parlato addirittura di un camino da far correre lungo il cavedio per aspirare i fumi di un eventuale incendio, di restringere la porta che attualmente è una griglia larga credo due metri sostituendola con un altro tipo di porta, di praticare una finestrella di aerazione all’ultimo piano nel portoncino metallico che mette in comunicazione il ballatoio con il terrazzo (privato) del mio vicino di casa. E’ una procedura corretta o, dopo aver sostenuto notevoli spese, ci ritroveremmo in un futuro magari prossimo con un altro problema di adeguamento? Qual è la normativa che precisa dettagliatamente tutto ciò che riguarda gli edifici come quello in cui abito? Grazie per la risposta e cordiali saluti.

  58. comitato tecnico on aprile 2010 at 11:51 am

    L’edificio, se è alto più di 24 m in gronda, è soggetto ai controlli dei Vigili del fuoco, per cui la messa a norma può avvenire solo dopo che è stato approvato il relativo progetto da parte dei VVFF.
    Per questo motivo, sarebbe opportuno verificare se esiste un progetto approvato dai Vigili del Fuoco ed a quale norma tecnica fa riferimento. Negli ultimi anni non ci risultano essere state emanate dal Ministero dell’Interno norme di prevenzione incendi che obbligano ad adeguare gli edifici esistenti.

    La Segreteria tecnica

  59. Tullio on maggio 2010 at 1:54 am

    Salve

    Vorrei avere alcune informazioni circa circa le responsabilità e gli obblighi dell’amministrazione condominiale in materia di sicurezza antincendio in un parco per uso abitativo come case vacanze (essenzialmente); trattasi di un parco privato dove sono presenti 9 palazzine ciascuna di tre piani(compreso quello teranneo) e quindi penso di altezza inferiore ai 12m. Il parco si trova immerso in un’area verdeggiante della calabria ed in passato e stato soggetto ad incendi provenienti dalla combustione dell aree boschive limitrofe. Attualmente l’impianto antincendio di colonnine e manichette per fronteggiare l’eventuale fronte di fiamma è praticamente inesistente, e quello chè c’è, alcune bocchette d’acqua e tubazioni connesse alle stesse cisterne che forniscono l’acqua agli appartamenti, sono in disuso e mal funzionanti.
    Le mie domande sono:
    1)Per gli spazi comuni, esterni alle palazzine, quali sono le norme da rispettare? Quali le UNI di riferimento? chi ha l’obbligo di metterle in opera? l’amministrazione condominiale?
    2)E ancora, e sufficiente all’interno delle palazzine la presenza di estintori a polvere, magari uno per piano, evitando di installare manichette?
    Spero di avere delucidazioni. Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    Tullio

  60. comitato tecnico on maggio 2010 at 1:55 am

    Le norme su questo tipo di edifici (<12 m) non esistono e quindi non possono prevedere un impianto idrico esterno, che quindi, se c'è, non è obbligatorio, ma sicuramente molto utile visto il tipo di rischio a cui gli edifici sono esposti.
    Le norme UNI per un impianto di questo tipo sono le 10779 - Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio. Gli estintori hanno un uso completamente diverso dagli idranti e non si puo’ pensare in nessun caso di sostituire gli uni con gli altri o viceversa.

    La Segreteria tecnica

  61. alessandro anzalone on maggio 2010 at 10:24 pm

    Abito in un appartamento situato al nono piano, con altezza gronda superiore a 30 metri,le terrazze laterali sono state comprate da un inquilino che poi ha pensato di chiudere il passaggio alla parte di terrazzo centrale che prima della vendita degli appartamenti era condominiale.
    nelle scale ci sono delle finestre,vorrei sapere se sono sufficienti per una mia sicurezza in caso di incendio o se la via di fuga del terrazzo doveva rimanere per legge libera. grazie

  62. comitato tecnico on maggio 2010 at 10:25 pm

    La descrizione non consente di capire bene il problema. Comunque le norme sugli edifici civili chiedono che almeno un lato dell’edificio sia accessibile con l’autoscala dei Vigili del fuoco. In questa situazione sembrerebbe (ma serve una verifica) che la chiusura del terrazzo non modifiche la situazione dell’accostamento, qualunque essa sia.

    La Segreteria tecnica

  63. Giovanni on giugno 2010 at 1:28 am

    Abito in uno stabile degli anni ‘70 con altezza minore di 24 mt. costituito da 21 appartamenti più una autorimessa, a cui si accede da uno scivolo a cielo aperto al lato dello stabile, che si compone di 23 box. L’autorimessa, ha una lunghezza di 30,4 mt il cui soffitto, sopra il quale c’è un prato, ha un sistema di ventilazione naturale costituito da diverse griglie di aerazione molto grandi.
    A metà della autorimessa ci sono 2 porte attraverso le quali si accede all’interno dello stabile per per poter accedere all’ascensore e/o alle scale che portano agli appartamenti dei vari piani.
    Questo tipo di configurazione richiede un CPI ? Se cosi fosse le due porte che accedono all’ascensore devono essere considerate via di fuga con maniglione antipanico?
    Infine, la seconda porta vicino all’ascensore può essere chiusa a chiave per evitare che di notte qualche “malitenzionato” si possa introdurre nello stabile? Grazie.

  64. comitato tecnico on giugno 2010 at 1:29 am

    Se nello stesso ambito ci sono più di 9 posti macchina al chiuso, l’attività è soggetta a CPI. Per la chiusura delle porte ci sono diverse considerazioni da fare, alcune delle quali sono state esposte nei commenti precedenti.

    La Segreteria tecnica

  65. Giovanni on giugno 2010 at 4:34 am

    Vi ringrazio della risposta da cui ho appreso che avendo lo stabile più di 9 posti auto al chiuso è stato corretto richiedere un CPI a VVFF.
    Per quanto riguarda invece la chiusura della seconda porta, ho cercato d’interpretare alcune Vs. risposte sopra descritte, ma mi rimane il dubbio quando leggo “……. Per questo motivo, l’obbligo del dispositivo esiste nel vostro caso solo se l’edificio è alto più di 24 m. In tale caso, infatti, vale quello che è scritto nell’art.3:………..”
    In altre parole,la seconda porta dotata di maniglione antipanico, peraltro già installata, che dà verso l’ascensore e al vano scale, può essere chiusa a una certa ora della sera per evitare intrusioni? Oppure per Legge deve restare sempre aperta?
    Grazie.

  66. Ivana Iannuzzelli on giugno 2010 at 2:48 am

    Salve! Sono un tecnico incaricato per il CPI di un condominio costruito negli anni ‘60 che poichè è su un terreno a pendenza significativa da un lato presentava un’altezza maggiore di 24m e dall’altro tale altezza antincendio è inferiore, pertanto finora risultava sprovvisto di CPI. Più di dieci anni fa (quindi successivamente all’uscita della Regola Tecnica per gli edifici di civile abitazione) durante dei lavori di ristrutturazione sono stati costruiti due mini-appartamenti sul terrazzo di copertura che ovviamente hanno contribuito all’innalzamento totale dell’altezza del condominio. Ora la mia domanda è questa: essendo il condominio attualmente sprovvisto di impianto idrico antincendio, previsto per gli edifici di tipo “b”, caso in esame, deve questo essere realizzato?
    Grazie

  67. comitato tecnico on giugno 2010 at 9:06 am

    L’altezza antincendio dovrebbe essere misurata sul lato dell’edificio da cui si ha accesso ai fini del soccorso. Pertanto, su tale facciata deve essere verificata l’altezza in relazione allo stato attuale e applicare le norme previste dalla regola tecnica.

    La Segreteria tecnica

  68. Giuseppe on luglio 2010 at 3:08 am

    Quesito – Descrivo il condominio interessato: area interamente cinta da muro al centro della quale insistono due corpi di fabbrica, con accesso carraio elettrificato unitamente a quello pedonale, piu’ altro carraio con apertura manuale (in caso di guasto di quello elettrico). Posti auto in cortile condomiale regolarmente assegnati con atto deliberativo. Alcuni condomini parcano le loro tre automobili fuori dagli spazi consentiti ed in modo che certamente possano impedire non solo l’accesso ad eventuali mezzi d’emrgenza ma addirittura con evidente impedimento a consentire agli stessi adeguato spazio di manovra sia in entrata che in uscita. Esiste una normativa che impedisca tale atto incivile e che comunque mette a rapentaglio la sicurezza di chi vi abita e delle cose custodite in detto condominio?
    In attesa di riscontro, vogliate gradire i migliori sensi di cordialità.

    Giuseppe

  69. giancarlo on luglio 2010 at 7:02 am

    Innanzitutto grazie che ci siete e per quel che date a tutti. Abito in un condominio con due scale, scala A ed scala B ogniuna assorbe due appartamenti per piano ed corrisponde a N.6 piani. Costruzione anni 70 pressappoco, ingresso con cancello automatico accesso auto, più cancelletto per pedone il tutto all’aperto. Ad un certo punto si arriva al portone d’ingreso del condominio dove entrando vi è a destra scala B a sinistra scala A tutto l’androne e rivestito da fogli di legno da pavimento a soffitto per l’umidita o non so cos’altro, comunque poi si arriva alle scale dove le stesse sono con corrimano e bordi reggi tutto in legno massiccio agganciati a delle staffe in ferro al muro della scala, il tutto per tutti i sei piani. Arrivati in terrazza c’è porta in ferro chiusa con lucchetto . riguardo al portone d’ingresso si apre verso dentro entrando ed e sprovvisto di maniglione, e lo stesso portone esiste nella scala b che scende al posto auto anchegli sprovvisto di maniglione e si apre verso dentro. Per ogni piano non vi è alcun tipo di antincendio di alcun genere e cosi per tutto il condominio. Vi ringrazio per l’attenzione. CHIEDO Quali sono le leggi inerenti al caso è di chi e la competenza ad intervenire come strutture dello stato italiano, Ho meglio a chi potermi rivolgere per un intervento immediato visto che il condominio e composto dall’ottanta per cento di persone settantenni e più. GRAZIE A NOME DI TUTTI.

  70. comitato tecnico on luglio 2010 at 5:46 am

    Il D.M. 16/05/1987, n. 246 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” non obbliga a verificare i rivestimenti dei vani scala o delle parti comuni degli edifici di civile abitazione. Questo però non toglie che si possa decidere, sulla base della valutazione del rischio, di eliminare tutti gli elementi che possono peggiorare il rischio di incendio, come potrebbero essere i rivestimenti in legno a cui si fa cenno nel commento. A questo riguardo dovrebbe essere l’amministratore del condominio che deve provvedere alla cosa.

    La Segreteria tecnica

  71. Pietro on luglio 2010 at 1:13 pm

    Giorgio ad aprile 2009 Vi ha chiesto delucidazioni sull’installazione delle serrature nei condomini.La Vs. risposta ha fatto riferimento al d.m. 3 novembre 2004.La mia domanda è semplice:l’edificio in cui abito ha un’altezza anticendio di oltre 32 metri, il c.p.i. è stato rilasciato nel mese di settembre 2006 e l’uscita è utilizzabile da almeno cinquanta persone;non vi è portiere e vi sono soltanto abitazioni.Dobbiamo installare il sistema di cui alla norma UNI EN 1125? Veramente grazie

  72. Enzo on luglio 2010 at 12:36 am

    Nello stabile dove abito di 12 piani insistono due portoni d’ingresso,uno dei due e’ stato parzialmente ostruito da 3 vasi di piante,in caso d’incendio la via di fuga sarebbe ostacolata,siccome non esiste un amministatore a chi mi posso rivolgere per la rimozione dei 3 vasi?Grazie e saluti.

  73. comitato tecnico on luglio 2010 at 4:03 pm

    Anche se non esiste un amministratore, esiste sempre una figura a cui fanno capo le responsabilità per la sicurezza. In ogni caso, i Vigili del fuoco possono essere interpellati in quanto hanno il potere di obbligare a rendere fruibili le vie di uscita dei locali.

    La Segreteria tecnica

  74. Giselda on luglio 2010 at 6:28 am

    salve,
    nell’ambito della progettazione di un edificio residenziale per 12 alloggi (altezza antincendio inferiore ai 24 mt.) interrato provvisto di filtro fumo con ventilazione meccanica in sommità.
    Non mi è chiaro dai riferimenti normativi quale sia l’areazione minima prevista dalla finestrature del vano scala, se le stesse sono aperte lungo la facciata.
    Il riferimento di 1 m2 in sommità, si riferisce al deflusso verticale, qualora non esistano finestre in facciata?
    grazie e saluti

  75. comitato tecnico on luglio 2010 at 11:24 am

    Data la formulazione della norma, probabilmente conviene capire con i Vigili del fuoco interpretano questo passaggio.

    La Segreteria tecnica

  76. Pietro on luglio 2010 at 5:16 am

    posso chiederVi un quesito relativo all’eventuale installazione del maniglione di sicurezza in un edificio di civilemabitazione con altezza antincendi sueriore a metri 32?
    Grazie e comunque cordiali saluti

  77. redazione tecnica on luglio 2010 at 5:21 am

    Il riferimento
    il decreto che individua tutte le categorie soggette a questo obbligo è il DM 3 novembre 2004 (Disposizioni relative
    all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125)

    Il DM recita, all’ Art. 3. – Criteri di installazione

    b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere instal-
    lati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

    b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più
    di 25 persone;

  78. linda on agosto 2010 at 1:26 am

    salve ho un problema.io e il mio vicino abbiamo in comune il locale caldaia.lui possiede una caldaia a gasolio. dentro il locale caldaia mi sono accorta che è stato riempito con scaffalature, bicicletta,tappeti, scope e sopratutto ci stende dentro.gli ho chiesto piu volte di lasciarlo libero ma si è sempre rifiutato. a chi mi posso rivolgere

  79. comitato tecnico on agosto 2010 at 1:27 am

    L’organo competente per questo tipo di controlli sono l’ASL o i Vigili del Fuoco (questi soprattutto nel caso di caldaie di potenza superiore ai 35 kW).

    La Segreteria tecnica

  80. Emilio Valsecchi on agosto 2010 at 9:40 am

    Buongiorno. Il condominio dove abito,è dotato di 103 box posti al piano interrato -1 e occupano una superficie di 3092 mq.Il CPI impone una compartimentazione in moda da suddividere l’area in due zone;alcuni condimini sostengono che tale compartimentazione non è necessaria in quanto il fabbricato è stato eretto nel 1976.Quale è la soluzione corretta? Grazie

  81. Simone on agosto 2010 at 2:33 am

    Salve, in merito alla progettazione di un edificio a torre, alto oltre 80 metri, quale normativa devo prendere in considerazione?
    In pratica, vorrei sapere il riferimento della normativa in cui posso estrarre le informazioni relative a dimensionamento dei vani scale in m2 e numero, ascensori ad uso VVFF, e tutto ciò che riguarda la sicurezza antincendio in edifici di tale altezza.
    Grazie mille
    Simone

  82. comitato tecnico on agosto 2010 at 2:34 am

    Se l’edificio è per civile abitazione il riferimento è il decreto del 1987, ma consiglieremmo di prendere contatto con il Comando VVF, dato che, secondo noi, questa norma meriterebbe qualche aggiornamento.

    La Segreteria tecnica

  83. MASSIMO on settembre 2010 at 1:18 pm

    Salve.Abito in uno stabile degli anni ‘60 con altezza compresa tra 24 mt e 32mt, costituito da appartamenti ( 3 per ogni piano )
    e da una autorimessa a norma antincendio( estintori e attacco per i vigili del fuoco).Lo stabile e’ dotato di ascensore il quale e’ stato completamente sostituito 4 / 5 anni fa a norme vigenti in quelli anni.
    Inoltre nello stabile esiste un attacco per i vigili del fuoco ogni due piani con manichette da sostituire.
    Nel vano ascensore ( sul terrazzo )non sono presenti estintori. Con il Decreto del Ministero dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 – Norme di sicurezza antincendi agli edifici di civile abitazione e’ fatto obbligo di adeguare l’ impianto antincendio come se fosse uno stabile di nuova costruzione?
    E’ sufficiente mettere estintori nel vano ascensore e sostituire le manichette?
    Oppure e’ necessario mettere a Norma tutto l’ impianto elettrico dello stabile , aggiungere vasche per aumentare la portata dell’ acqua utile ai vvf ecc.ecc.
    Infine bisogna fare richiesta ai vvf per l’ adeguamento di cui sopra?
    Aspetto risposta e ringrazio anticipatamente.

    Se l’altezza in gronda dell’edificio supera i 24 mt si tratta di una attività soggetta a controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 37/98 (punto 95 dell’allegato al DM 16/2/82) e quindi è necessario predisporre un progetto di adeguamento globale, che dovrà essere valutato localmente da un tecnico abilitato; tentare di rispondere alle singole richieste rischia di esporre ad involontari errori o incompletezze.

  84. G. on settembre 2010 at 1:18 am

    Buongiorno a tutti!
    Avrei bisogno di una indicazione.
    Sono un condomino che, data l’inerzia dell’amministratore, ha stimolato un controllo antincendio per verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.
    I vigili del fuoco in sede di sopralluogo hanno – come temevo – rilevato delle irregolarità nell’impianto elettrico e nelle caldaie disponendo che l’impianto non debba essere utilizzato.
    Vorrei sapere se ci sono dei profili di responsabilità dell’amministratore e se si a quali sanzioni (penali amministrative – e di che entità) andrebbe incontro oppure se la responsabilità per la difformità e per l’eventuale inerzia nel mettere l’impianto a norma gravi sui condomini.
    Grazie dell’aiuto.

  85. federica Bianchi on settembre 2010 at 4:22 am

    Buongiorno,

    abito in una casa del 1908, 3 piani più mansarde (circa 12 m fuori terra) e cantine.

    La casa non è un condominio, ci sono 4 appartamenti e non siamo soggetti ad alcun vincolo condominiale, anche perchè la proprietà è di sole due famiglie.

    Vorrei aggiornare i sistemi anti-incendio sia per le parti comuni, sia per il ns appartamento (oggi sulle scale alcuni estintori). Cosa devo fare? Quali sono gli estintori migliori?

    La casa non ha ascensore, è dotata di un impianto di riscaldamento a metano centralizzato (la caldaia è in cantina) e una caldaietta a metano per l’acqua calda di uno degli appartamenti, gli altri hanno boiler elettrici.

    Grazie per l’aiuto

  86. Alessandro Massimi on settembre 2010 at 12:50 pm

    Buongiorno
    Abito in una porzione di casa colonica ristrutturata composta da un solo piano, i solai sono realizzati dalle solite travi in legno, classico delle case di campagna. La parte sottostante alla mia cucina si trova una cantina semi abbandonata di terze persone, dove si trova un pò di tutto che non ho ben identificato, scatoloni di cartone, pannelli di legno, bottiglie con liquidi apparentemente sembrano contenere ne vino ne acqua.
    Ho potuto vedere dalla finestra l’esistenza di un impianto d’illuminazione quasi per certo un impianto elettrico fuori norma, difatti esiste il classico impianto filo elettrico fermato con i chiodi e lampada ad incandescenza con piattello penzoloni alla trave.
    Vengo alla domanda:
    i proprietari sono tenuti a mettere in sicurezza l’impianto contro il rischio di corto circuti che potrebbe causare un incendio? Ed ancora che tipo di materiali sono consentiti tenere a fronte della prevenzione d’incendio? Esistono delle leggi specifiche in merito che tutelano la mia abitazione ed ancor più la sicurezza di chi ci abita?
    Grazie per la consulenza
    Alessandro

  87. Rinaldo on settembre 2010 at 11:47 pm

    Buongiorno
    Abito in in una quadrifamiliare con altezza all gronda inferiore ai 12 m, abbiamo il locale della centrale termica al piano terra della palazzina, la caldaia è da 84 kW ed è alimentata a gas metano, c’è un’obbligo ad installare degli estintori all’interno e all’esterno del locale caldaia?
    Ringrazio per la cortese attenzione.
    Rinaldo

  88. comitato tecnico on settembre 2010 at 11:48 pm

    Si è obbligatorio, l’obbligo è stabilito nel dm 11 aprile 1996

    La Segreteria tecnica

  89. Attilio on settembre 2010 at 7:46 am

    Buongiorno, possedendo un bilocale al mare, nel periodo estivo sono solito soggiornmare nella località marittima. Il bilocale fa parte di un condominio di complessivi 12 piccoli appartamenti hai quali sono abinati 12 posti macchina. Sfortuna vuole che tre appartamentini appartengono al proprietario di una pensione con ristiante-pèizzeria che da tempo avvia macchime dei clienti all’interno del parcheggio condominiale facendo occupare ai suoi clienti tratti di area verde le cui macchine rasentano le facciate del fabbricato. Se i posti macchina prescritti sono 12 possono essere parcate macchine in spazi verdi o comunque non adibiti a parcheggio ? Grazie per la risposta e le spiegazioni di rito. Molto cordialmente. Attilio

  90. comitato tecnico on settembre 2010 at 7:47 am

    Purtroppo questo tipo di problema non è compreso dalle norme di prevenzione incendi, per cui non possiamo fornire una risposta adeguata.

    La Segreteria tecnica

  91. Massimo on settembre 2010 at 9:47 am

    Buon giorno
    Possiedo un appartasmento al 5 piano di uno stabile del 1902,intendo attuare un recupero del sottotetto che porterebbe l’altezza al di sopra dei 24 metri,senza modificare l’altezza del tetto.
    Vorei sapere,dato che la ristrutturazione unirebbe i due ambienti in un unico appartamento collegato da una scala interna, la norma prevede l’adeguamento di tutto il palazzo?
    Prevedendo che i condomini non ci sentano,ci sono soluzioni tecniche relative a casi analoghi?
    Vi ringrazio.

  92. Anonimo on settembre 2010 at 1:28 am

    Buongiorno, avrei bisogno di delucidazioni in merito alla richiesta del Comando dei VVFF competente di sostituzione in un condominio della porta in acciaio esistente con chiusura autimatica con una REI che dal corsello dei box comunica col disimpegno scala/cantine fornita di maniglione antipanico posto all’esterno. Segnalo che il corsello e’ privo di recinzioni sulla pubblica via ed i condomini si preoccupano di eventuali intrusioni lamentando alternative.Esistono?
    L’edificio e’ di 3 pft e sono coinvolte piu’ di 25 persone.
    Vi ringrazio anticipatamente

  93. comitato tecnico on settembre 2010 at 1:29 am

    Se una norma prevede una porta REI, questa non può essere semplicemente metallica. Il problema dell’intrusione deve essere trattato insieme ai VVF, eventualmente con una procedura di deroga.

    La Segreteria tecnica

  94. Massimo on settembre 2010 at 7:23 am

    Buon giorno
    Sono Massimo che vi ha scritto relativamente all’appartamento al 5 piano con recupero del sottotetto a cui non avete risposto.
    So’ perfettamente che l’argomento è controverso,e che le commossioni dei Vigili si comportano in maniere diverse a seconda dei comuni in cui deliberano,cosa poco comprensibile.
    Mi chiedo se l’acceso al sottotetto è garantito dalla scala interna all’appartamento perchè adeguare tutto il palazzo?
    Inoltre perchè obbligare ad una probabile causa civile con il condominio per poter usufruire di uno spazio proprio?
    Spero in una risposta.
    Grazie

  95. Alan on settembre 2010 at 1:05 pm

    Buona sera.
    sono il conduttore di un appartamento situato al piano sottotetto di una palazzina di tre piani (senza dubbio inferiore ai 24 mt).
    Se ho capito correttamente, nello stabile (ad uso esclusivamente civile) non vi è l’obbligo di esporre un piano di evacuazione o la disposizione di estintori. I miei condomini, per paura di intrusioni notturne, hanno deciso di chiudere a chiave l’unica porta di accesso per il periodo 08.00 p.m./07.00 a.m.
    Come posso tutelarmi sia legalmente sia per una questione di mera sicurezza personale.

    Grazie in anticipo.

  96. comitato tecnico on settembre 2010 at 1:06 pm

    Purtroppo le norme di prevenzione incendi a questo proposito non aiutano a risolvere questo problema. Se si trattasse di un edificio aperto al pubblico il divieto sarebbe esplicito, ma in questo caso non ci sembra che esistano riferimenti normativi adeguati.

    La Segreteria tecnica

  97. Sabrina on ottobre 2010 at 6:38 am

    Buon giorno
    vorrei chiedervi delucidazioni in merito all’installazione di una pompa di calore ad alimentazione elettrica e dissipazione ad aria e di condotte di distribuzione di gas refrigerante non infiammabile all’interno di un’autorimessa singola, parzialmente interrata, di una villetta di tre piani fuori terra (di cui uno sottotetto. Esistono prescrizioni specifiche in materia?

  98. Massimo on ottobre 2010 at 9:33 am

    Buona sera sono sempre Massimo
    Vedo che avete difficoltà nel rispondermi al quesito relativo al sottotetto.
    E’ una materia così contraddittoria?
    Mi trovo in seria difficoltà nella gestione di questo problema anche perchè ho chiesto a parecchi architetti i quali hanno ristrutturato decine di sottotetti e non ne sanno nulla.
    A queto punto o decine di sottotetti a Milano son fuori legge oppure ci sono interpretazioni della norma che dipendono dai singoli.
    Vi pregherei di darmi risposta.
    Grazie
    Massimo

  99. comitato tecnico on ottobre 2010 at 9:34 am

    La mancata risposta non è legata a difficoltà tecniche, ma al numero enorme di domande che continuano ad arrivare.
    In sostanza, comunque, tutto dipende dall’altezza antincendio dell’edificio.
    Se la ristrutturazione la porta ad un valore che, secondo la norma del 1987, rende l’edificio di classe superiore, allora secondo noi va attuato l’adeguamento alle (poche) norme che il decreto 16 maggio 1987 prevede.

    La Segreteria tecnica

  100. Guido on ottobre 2010 at 5:00 am

    Il condominio in cui abito è composto da un edificio di 33 appartamenti , su sei scale , un perimetro esterno i cui lati misurano 48 metri x 48 metri , al centro uno spazio con aiuole ed accessi vari , l’ edificio ha un altezza circa 10 metri .
    Per accedere alle cantinole ed al centro dell’ edificio ci sono due androni coperti che vengono utilizzati , anche se il regolamento di condominio lo vieti , tutti i motorini e le moto di grossa cilindrata di proprietà di alcuni condomini .Domando : sono questi parcheggi tenuti ad osservare norme antiincendio e quindi chiedere l’ autorizzazione ai VVF a è a discrezione del condominio concedere il parcheggio ? Grazie

  101. comitato tecnico on ottobre 2010 at 5:01 am

    Se un locale è adibito a rimessa di autoveicoli o motoveicoli, secondo noi dovrebbe essere considerato una autorimessa, con la conseguente necessità di adottare le misure di prevenzione incendi previste dalle norme ed eventualmente chiedere il certificato di prevenzione incendi.

    La Segreteria tecnica

  102. Gianni Berti on ottobre 2010 at 5:12 am

    Una persona anziana che sto aiutando ha un appartamento al piano 8° nel cui vano scala è stato sostituito il serramento della finestra con un serramento metallico con alette pure metalliche per adeguamento alle norme antincendio. Detto serramento, con alette metalliche, toglie completamente l’illuminazione fornita dal vecchio serramento. È indispensabile che le alette siano metalliche ? Potrebbero essere sostituite da altrettante in vetro di sicurezza e con pari resistenza al fuoco? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

  103. comitato tecnico on ottobre 2010 at 5:13 am

    La norma antincendio sugli edifici di civile abitazione prevede che “Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici”. Quindi va bene qualsiasi soluzione che garantisca l’aerazione, non togliendo necessariamente luce al vano scala.

    La Segreteria tecnica

  104. Giovanni on ottobre 2010 at 12:44 am

    Buon giorno vivo in un palazzo di otto piani, originariamente sono stati previsti 2 portoni di accesso, l’assemblea ha autorizzato chiusura con muro non rimovibile di uno dei due portoni. Secondo le normative vigenti è una operazione lecita?
    Cordiali saluti Giovanni

  105. alberto on ottobre 2010 at 2:48 am

    Alcune griglie di aereazione dei garage al piano interrato si aprono sotto le porte finestra e le finestre delle camere da letto permettendo alle esalazioni degli scarichi delle autovetture di invadere le stanze che sono di sopra. E’ regolare la posizione di queste griglie? Non c’è una distanza stabilita lontano dalle finestre?

  106. Carla on ottobre 2010 at 3:08 am

    Buongiorno, vorrei sapere se un edificio datato anni ‘30 con due vani scala separati, altezza >24mt e altezza antincendio circa 26mt, quindi soggetta a CPI, è accettabile lasciare il vano ascensore costituito da griglia metallica. l’accesso al vano scala deve avere porta RE30?
    Mi sembra dic apire che l’unico accorgimento è garantire la superfice di areazione del vano scala in sommità di almeno 1mq. E’ corretto?
    Grazie

  107. comitato tecnico on ottobre 2010 at 3:09 am

    Ci sembra che le norme no chiedano ulteriori misure oltre a quelle esistenti.

    La Segreteria tecnica

  108. emanuela mariano on ottobre 2010 at 3:02 am

    e obligatorio mettere le porte rei ascensore stabile residenziale del 1943 di 10 piani. se e si entro quando?

  109. crocchetta81 on novembre 2010 at 6:04 am

    Salve, volevo avere un’informazione.
    Abito in un condominio di 5 piani più piano terreno. Su ogni piano sono presenti 14 unità abitative, per un totale di 84 unità abitative.
    Volevo sapere se la presenza degli estintori è obbligatoria e qual’è il decreto che ne regola la presenza.
    Gli appartamenti sono di due tipologie: 90 mq e 70 mq.
    Premetto che in questo momento non sono presenti sistemi antincendio.
    grazie per la vostra disponibilità.

  110. comitato tecnico on novembre 2010 at 10:23 am

    Il decreto è quello del 1987 che riportiamo nel sito.
    Negli appartamenti non esiste nessun obbligo di estintori, mentre per le parti comuni deve leggere i casi particolari previsti dal decreto.

    La Segreteria tecnica

  111. daniele on novembre 2010 at 1:38 am

    abito in un condominio del 1987 di 7 piani per cui l’altezza è all’incirca di 24 m l’accesso al tetto del tipo terrazzato piano
    è stato chiuso a chiave con una porta e in più è stata fatta una cancellata prima dell’ultima rampa di scale pure essa chiusa a chiave mi chiedo se per la sicurezza anti incendio sia obbligatorio avere una possibilita di fuga anche sul tetto

    cordiali saluti
    Daniele Biasibetti

  112. redazione tecnica on novembre 2010 at 11:39 am

    In effetti il cortile non si configura come spazio scoperto (3.50 mt x 3.50 mt minimo) e quindi l’installazione sembrerebbe fuori norma

  113. comitato tecnico on novembre 2010 at 6:23 am

    Per quanto ne sappiamo noi, è la valutazione del rischio che deve far emergere le criticità dell’ambiente di lavoro, come quella delle porte che si azionano solo elettricamente. Le norme non possono coprire tutto, è per questo che le direttive europee sulla sicurezza dei luoghi di lavoro hanno imposto la valutazione del rischio.

    La Segreteria tecnica

  114. Alberto on novembre 2010 at 6:31 am

    Buon giorno, complimenti proprio un bel sito, molto utile. La mia domanda è la seguente:
    sono un RSPP di un ufficio di un’attività che si trova al primo piano di un complesso residenziale con delle fantastiche vetrate. mentre redigevo il piano di evacuazione mi sono incappato in problema e cioè le fantastiche vetrate, unico punto di accesso ed uscita) hanno serratura elettrica e assenza di maniglione anti-panico. dato che l’edificio è meno di 12 metri, quindi il decreto n. 246 del 1987 non si applica, come faccio a capire e quale norma posso citare all’amministratore per fargli capire che se scoppia un incendio le porte elettriche probabilmente non si apriranno e quindi tutti rimarranno li fuori dal proprio ufficio a bruciare? e in più magari è anche colpa mia perchè io RSPP non ho trovato un luogo sicuro per loro… Grazie e saluti Alberto

  115. Alberto on dicembre 2010 at 12:11 am

    ho capito, l’unico problema è che non si tratta di un ambiente di lavoro ma di un luogo di comune passaggio e l’amministratore, non avendo dipendenti non è obbligato a fare la valutazione dei rischi. grazie e saluti alberto

  116. Tommaso Vecci on dicembre 2010 at 4:43 am

    Salve, avrei bisogno di un informazione urgente:
    In un condominio altro 26m, i condomini mi hanno chiesto di inserire il vano ascensore tra i due rampanti delle scale che hanno dimensione 120 cm (cadauna) ed un vuoto tra i due rampanti di circa 20cm. La larghezza della scala totale compreso il vuoto tra i due rampanti è di 260cm circa.

    Sarebbe possibile introdurre il vano ascensore al centro ovvero tra i due rampanti riducendo le singole rampe ad una larghezza di circa 80 -90 cm? ovviamente ai fini della sicurezza abitativa?

    grazie attendo una risposta in merito
    saluti
    Tommaso Vecci

  117. comitato tecnico on dicembre 2010 at 4:44 am

    La norma sugli edifici di civile abitazione è abbastanza chiara in merito e prevede, per gli edifici di altezza superiore a 24 m, le larghezze minime da osservare per le rampe di scale.

    La Segreteria tecnica

  118. Marco on gennaio 2011 at 6:50 am

    Buon giorno,
    nel mio condominio, in ogni piano, è presente una porta anti incendio per accedere a tre appartamenti.

    Queste porte sono sprovviste di maniglione antipanico: esse hanno sia dentro che fuori una normale maniglia. Inoltre molti condomini chiudono le suddette porte a chiave.

    La chiusura avviene sia dall’interno che dall’esterno, quindi in caso di emergenza non si potrebbe fuggire facilmente.

    Chiedo quindi: queste porte sono a norma? E’ normale che chiudendole, si chiudino anche dall’interno?

  119. yari on febbraio 2011 at 2:54 pm

    Salve!abito di recente in un palazzo di circa 60 appartamenti ristrutturato, il costruttore ha istallato di recente una scala antincendio che da terra arriva solo al mio terrazzo al secondo piano fissandola proprio su questo e quindi rendendo l’utilizzo finale accessibile solo dal mio appartamento. Gentilmente vorrei sapere se questo puo’ essere possibile
    grazie
    Yari

  120. cristiano on febbraio 2011 at 3:17 am

    Buongiorno,
    esiste una normativa che vieta di fare in un edificio di civile abitazione a due piani fuori terra, monofamiliare una rampa di scale esterna mobile dal piano terra al primo? per intenderci come le famose scale antincendio americane, con la rampa più bassa retrattile.
    Ovviamente non si tratta della scala principale, che è interna, ma antincendio/servizio.
    Grazie
    Cristiano

  121. redazione tecnica on febbraio 2011 at 3:18 am

    Dal punto di vista antincendio non risultano proibizioni in tal senso, salvo quanto possa riguardare diversi tipi di autorizzazioni o diritti di terzi.

  122. Iole on febbraio 2011 at 11:04 am

    abbiamo una appartamento posto al piano rialzato di una abitazione bifamiliare in cui sono presenti tre proprietà distinte comprendenti anche la nostra.
    abitando al piano rialzato abbiamo il desiderio di realizzare una scala antiincendio che scenderebbe nel giardino di nostra proprietà esclusiva e vorremmo sapere se è possibile realizzarla visto che uno dei proprietari dell’abitazione non è favorevole in tal senso.
    siamo tutelati da una normativa che ci permatte di evitare il suo consenso?

  123. Emanuela on febbraio 2011 at 2:08 am

    Salve, chiedevo un chiarimento in merito:
    Nuovo Edificio da realizzare con altezza antincendio > 12 m ovvero 12,85 m per la precisione.
    Ho leggo il D.M. 16 maggio 1987 246
    Edificio tipo “a”
    Ho il classico vano scala con al centro anche il vano ascensore.
    Entrambi devono avere caratteristiche REI 60 comprese le porte d’ingresso agli appartamenti?
    Inoltre devo eseguire l’apertura di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq.?
    Ci sono altri accorgimenti?
    Inoltre chiedo una curiosità , chi controlla il rispetto dell’applicazione di questa norma? I VV.F.? Il Comune?
    Dove va indicata?
    Ringrazio per la collaborazione
    Cordiali Saluti
    Emanuela B.
    Mirandola (MO)

  124. redazione tecnica on febbraio 2011 at 2:09 am

    Se la superficie di piano non supera i 500 mq non è richiesta nessuna particolare caratteristica alla scala. Il controllo non è obbligatorio, nel senso che la norma deve essere rispettata sotto la responsabilità del titolare (l’amministratore del condominio). Questo non esclude la possibilità di controlli da parte dei VVF.

  125. raffaele on marzo 2011 at 9:42 am

    Complimenti per il sito.
    Ho un quesito da porre:
    Voglio cedere la mia unica attività artigianale (gelateria) che esercito in un locale di proprietà. Alla signora che deve subentrare nell’attività, nel richiedere l’autorizzazione sanitaria a suo nome, le è stato richiesto il certificato di agibilità del locale.Mi sono rivolto all’ufficio comunale competente e mi è stato richiesto, oltre ad una serie di documenti, il certificato di idoneità statica ed il certificato di prevenzione incendi dell’intero edificio.
    Vada per il certificato di idoneità statica ma non comprendo per quale ragione devo produrre io il C.P.I. dell’intero edificio.
    Il mio locale è una piccola porzione di un immobile a se stante, non comunica con altre parti dell’edificio e si accede direttamente dalla strada.Secondo voi è sufficiente una mia dichiarazione che l’attività che si intende svolgere è esente dalla certificazione di prevenzione incendi?
    L’ufficio tecnico comunale asserisce che non basta in quanto poichè l’edificio ha un’altezza alla linea di gronda maggiore di 24m. si deve dotare del C.P.I.
    Non vi pare che si stia esagerando?
    Qual’è in vs parere?
    L’edificio effettivamente rientra tra quelli previsti al p. 8 del D.M. 246 /87 in quanto risale al 1937 ma non è competente l’Amm.re a richiedere il CPI?

  126. comitato tecnico on marzo 2011 at 9:47 am

    In effetti la richiesta ci sembra avere poco a che fare con le norme di prevenzione incendi, dato che una gelateria non è una attività a rischio di incendio. Confermiamo che l’altezza di 24m implica che ci sia un certificato di prevenzione incendi (che deve essere richiesto dall’amministrazione del condominio).

    La Segreteria tecnica

  127. giuliano on marzo 2011 at 8:43 am

    buon giorno
    avrei un quesito da esporvi:
    abito in un condominio con 20 appartamenti, al 1° piano
    interrato ci sono 4 magazzini e nel 2°piano interrato, 22 garage.
    ora il proprietario di uno dei magazzini ci mette le sue 2 auto,
    che di fatto secondo mè e diventato un garage.
    dove posso trovare una norma che dica che non si può parcheggiare nei magazzini?
    vi ringrazio

  128. comitato tecnico on marzo 2011 at 8:44 am

    Pensiamo che questa norma non esista. Esiste una norma che prevede le caratteristiche delle autorimesse, che sono i luoghi in cui si parcheggiano le auto.

    La Segreteria tecnica

  129. paolo on marzo 2011 at 2:57 am

    Sono un condomino di un edificio di dieci piani, piano terra rialzato e terrazza sovrastante, quindi un’altessa complessiva superiore a 34 mt.
    Il palazzo è costruito a ridosso di un sito archeologico nella parte posteriore e quella frontale sulla strada principale in continuità con altre costruzioni simili.
    Il nostro amministratore, secondo le indicazioni dei VVFF, deve provvedere all’applicazione delle norme antincendio ma non sappiamo trovare una soluzione adeguata perchè spazi per la costruzione della riserva idrica non ce ne sono.
    Quali accorgimenti possono essere utilizzati in alternativa? Grazie per la cortese e sollecita risposta.

  130. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:57 am

    Di solito, quando non si possono rispettare le norme di prevenzione incendi è possibile chiedere una deroga, proponendo misure alternative. Tale possibilità è prevista dal DPR n. 37 del 1998.

    La Segreteria tecnica

  131. pierluigi troise on marzo 2011 at 11:50 am

    Salve sono conduttore di un appartamento sito al terzo piano (senza ascensore) dotato di due ingressi uno lato strada con citofoni ed uno lato cortile dove sono i box.
    Il problema è che di sera alcuni condomini chiudono con “le mandate” entrambi i portoncini del palazzo rendendo impossibile l’uscita dal palazzo in caso si dimentichi la chiave (non è possibile aprire dal citofono) ora in caso di incendio o emergenza scendendo di fretta le scale e trovandosi i portoncini chiusi a chiave si rimarrebbe evidentemente bloccati.
    vorrei sapere in che modo poter ottenere un rimedio dall’amministratore. esistono regolamenti di sicurezza in tal senso?

  132. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:51 am

    Non ci sembra che esistano norme in proposito. Secondo noi, in ogni caso rimane la responsabilità dell’Amministratore nel caso di un evento che rechi danno alle persone per l’impossibilità di usare le vie di uscita.

    La Segreteria tecnica

  133. Angelo on marzo 2011 at 6:16 am

    Abito in una villetta residenziale a schiera. In totale sono 7 villette.
    L’autorimessa interrata è in comune con un unico scivolo di accesso e le auto parcheggiate in totale sono 14.
    Il mio problema è che dallo spigolo più lontano del mio garage all’uscita di sicurezza ( in questo caso lo scivolo) ci sono ml. 31,40. A questo punto dovrei chiedere la deroga art.6 DPR NR. 37. La mia domanda è questa:
    posso disporre come via di fuga alternativa l’uscita che dal mio garage sale all’appartamento mio privato che poi sfocia su area verde privata? Il garage è separato dalla scala del mio appartamento con muro e porta REI 90.
    Grazie mille.

  134. Massimo on aprile 2011 at 4:58 am

    Salve, abito in un condominio con autorimessa interrrata con 12 posti auto. Vorrei sapere se è obbligatorio il CPI visto che il palazzo risale agli anni 70 e fino ad oggi nessuno si era mai posto il problema.Esiste eventualmente anche una possibilità di deroga? Grazie.

  135. comitato tecnico on aprile 2011 at 8:31 am

    Si, il CPI è obbligatorio. La deroga serve solo se non si riesce a rispettare la norma.

    La Segreteria tecnica

  136. Mauro on aprile 2011 at 9:00 am

    Buongiorno,
    abito in un palazzo di 12 piani degli anni 60 con due appartamenti x piano e ascensore.
    Il vano scale è separato dal pianerottolo dei due appartamenti e dall’ascensore da una porta di acciaio sprovvista di etichetta.
    Ora in fase di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio del palazzo mi sono sorti alcuni dubbi:
    - la porta deve essere sostituita? Se si quali sono le caratteristiche? (REI 60/90/120)
    - l’eventuale nuova porta dovrà essere dotata di maniglione antipanico?
    - la vecchia porta è dotata di una piccola finestrella che ti permette la visione sul vano scale dove la stessa si apre a 90°; quella nuova dovrà avere la stessa caratteristica?

    Grazie

  137. Gianni on aprile 2011 at 11:21 am

    Buonasera,
    abito in un condominio in pieno centro storico e proprio davanti al mio portone, comprensivo di due gradini, è stato installato un complesso di panchine che rendono poco agevole il transito e rischiano di creare un blocco in situazioni di emergenza:
    esiste una norma che regoli la distanza minima di sicurezza e quanto deve essere questa distanza?
    Grazie!

  138. comitato tecnico on aprile 2011 at 11:27 am

    Non ci sembra che le norme specifichino anche questo aspetto.

    La Segreteria tecnica

  139. Marilena on aprile 2011 at 2:09 am

    Salve, abito in una piccola pazzina di 2 piani, qualche settimana fa la protezione civile ha individuato, nel tombino di fronte l’ingresso secondario della casa, l’allaccio per le bocchette antincendio dei vigili del fuoco. Normalmente vengono parcheggiate alcune macchine in quello spazio, anche se molto piccolo, e soprattutto è l’unica via d’ingresso e quindi di fuga dal pargheggio interno del palazzo. Vorrei sapere qual’è il modo corretto di rendere visibile il tombino, visto che ci hanno comunicato che in caso di necessità, se fosse impossibile utilizzarlo, verremmo ritenuti responsabili.
    Grazie per l’attenzione

  140. comitato tecnico on aprile 2011 at 10:16 pm

    Ci sembra di capire che si tratta di un luogo privato. Poichè in questo caso non ci sono norme specifiche sul tipo di segnale, dovete individuare voi i mezzi più idonei a far capire la necessità di lasciare libera l’area.

    La Segreteria tecnica

  141. Marilena on aprile 2011 at 12:57 am

    Mi scuso per non averlo precisato, ma in realtà lo spazio in cui si trova il tombino dà sulla strada, per quanto privato perchè di uso del solo condiminio (in teoria) è comunque accessibile a chiunque, tanto che vi transitano i mezzi ecologici per il recupero della spazzatura. Dobbiamo in ogni caso decidere noi del condominio?
    Grazie ancora

  142. Michele on aprile 2011 at 2:40 am

    Salve,
    Premesso che la uni 10779 esclude dal campo di applicazione impianti antincendio per altezze in gronda maggiori di 45 metri, con quali normative viene effettuato il calcolo per un edificio di altezza in gronda di 47,5 metri?
    Grazie

  143. comitato tecnico on aprile 2011 at 2:41 am

    Se si tratta di un edificio civile, la relativa regola tecnica (DM 16/5/87 n. 246) fornisce adeguate indicazioni; la norma UNI rimane comunque, a nostro parere, un utile riferimento.

    La Segreteria tecnica

  144. comitato tecnico on aprile 2011 at 10:40 am

    Secondo noi rimane la responsabilità del condominio, anche se, secondo noi, il regolamento edilizio del comune dovrebbe precisare qualcosa sulle modalità di attuazione di questo obbligo.

    La Segreteria tecnica

  145. leonardo on aprile 2011 at 6:50 am

    buongiorno
    la nostra autorimessa di 26 posti auto e’ nel piano piloty a livello stradale, quindi aperta su tutti i lati.
    stiamo adeguandola perche’ finora sprovvista di cpi.
    la sottocolonna dell’impianto del gas e’ azzancata sotto il balcone del primo piano a circa 4 cm di distanza dai pilastri che delimitano l’edificio e autorimessa, sono esterni e a vista.
    c’e’ una norma o circolare dei vvf che impone di spostare questo impianto e portarlo a cielo libero?

  146. comitato tecnico on aprile 2011 at 12:08 pm

    Il DM del 1986 specifica qualcosa in materia, ma questo è un caso particolare, che dovreste discutere con i VVF perchè può essere interpretato in modi diversi.

    La Segreteria tecnica

  147. redazione tecnica on maggio 2011 at 2:22 am

    Da quanto detto l’autorimessa sembrerebbe non soggetta a rilascio del CPI (numero di auto in parcheggio inferiore a 10) e gli impianti di riscaldamento singoli, di potenzialità massima non superiore a 35 Kw.
    In queste condizioni ed in assenza di lavoratori dipendenti non vi sarebbero obblighi, dal punto di vista antincendio, salvo l’opportunità di essere comunque dotati di estintori.

  148. paolo on maggio 2011 at 2:31 am

    abito in un piccolo condominio di 4 famiglie, con un piano garage e 4 unità abitative, altezza di gronda inferiore ai 12 metri.
    Il riscaldamento è autonomo, combustibile metano.
    Esiste un estintore che deve essere sostituito causa vetustà.
    Uno dei condomini ha interpellato una ditta specializzata che propone l’installazione di 3 estintori, dotazione registro manutenzione antincendio con sua cassetta, cartelli vari e valigetta medica.
    Non è chiaro se il tutto è necessario per rispettare le norme esistenti.
    Desidererei una vostra opinione in proposito prima della prossima assemblea condominiale del 16/5 e sapere, se quanto proposto non è obbligatorio, che cosa dobbiamo fare oltre a sostituire il vecchio estintore a polvere.

  149. Nadir MOLINARI on maggio 2011 at 8:02 am

    Buongiorno durante l’ultima riunione di condominio l’amministratore ci ha riferito che i nostri garage necessitano di alcuni lavori (onerosi)per poter chiedere il CPI perchè attualmente i nostri garage non sono adeguati, il nostro condominio è stato costruito nel 1984 ed è composto da 3 edifici (scale) da 12 appartamenti ognuna e relativi garage. Vorrei sapere che cosa la normativà a riguardo peer es.come deve essere l’impianto elletrico, quali dispositivi antiincendio ci devono essere ect. La ringrazio per la cortese attenzione

  150. comitato tecnico on maggio 2011 at 11:52 pm

    Dovete applicare la norma del 1986 o quella del 1981, citata nel decreto del 1986.

    La Segreteria tecnica

  151. vanni on giugno 2011 at 9:38 am

    buonasera, scrivo per chiedere informazioni riguardo a spessori dei muri che dividono corsello garage e cantine, devono avere spessori minimi specifici per avere un requisito rei? mi dicono che si fà riferimento al dm del 16.02.2007 ma non riesco a trovare niente in merito. grazie

  152. comitato tecnico on giugno 2011 at 9:28 pm

    La caratteristica REi delle pareti si trova sul decreto 1 febbraio 1986 sulle autorimesse. Come calcolare tale valore lo spiega il DM del 2007.

    La Segreteria tecnica

  153. Angelo on giugno 2011 at 12:27 am

    E’ regolare chiudere il gruppo attacco motopompa UNI70 in un cassonetto zincato con chiusura a chiave universale in un edificio per civile abitazione con altezza antincendio di circa 28mt.? Vorrei conoscere se è a norma questo tipo di sistemazione dell’UNI70 come sopra citato. E’ forse opportuno collocarlo in vista o nelle note cassette con il vetro Crash.

  154. comitato tecnico on giugno 2011 at 12:28 am

    Non ci sembra particolarmente comodo in caso di incendio.

    La Segreteria tecnica

  155. Massimo on luglio 2011 at 4:21 pm

    Buongiorno,
    nel condominio in cui vivo, c’è un locale adibito a deposito biciclette e motorini di circa 6×8mt. Questo locale presenta un finestrino aperto a vasistas e 2 porte tagliafuoco (una, dotata di maniglione antipanico, che sbocca verso l’esterno nell’androne dei garages e l’altra che collega il locale al corridoio delle cantine). Vorrei cortesemente sapere se Moto e motorini possono stare all’interno di detto locale.

    Grazie

  156. fabio on luglio 2011 at 2:54 am

    Buongiorno,abito in una pallazzina dove sono propietario di un appartamento al piano superiore,e sotto cè un appartamento delle stesse dimensioni.All’angolo della palazzine esiste un miniappartamento di circa 35 metri quadri.Il propietario alimenta questo miniappartamento con una caldaia a gas spinta dalle bombole a gpl,collegate tra loro.Ci siamo accorti oltretutto che i tubi di questo impianto passano sotto terra.Vorrei sapere gentilmente se è in regola con questo impianto,e dove mi posso rivolgere per eventuali contestazioni.Grazie

  157. comitato tecnico on luglio 2011 at 2:56 am

    Per una verifica sulla sicurezza dell’installazione si deve rivolgere ai VVF o alla ASL.

    La Segreteria tecnica

  158. enrico on agosto 2011 at 1:53 pm

    Salve, abito in un appartamento in affitto al primo piano di una palazzina condominiale. L’appartamento mi è stato presentato con già installate le grate (non apribili, incementate al balcone) su tutte le finestre. Avendo l’appartamento un’ unica via di fuga (la porta di ingresso), se per caso dovesse svilupparsi un incendio proprio nella zona in questione, mi ritroverei letteralmente intrappolato, non avendo altra via di fuga. Volevo chiedere, dato che l’appartamento lo possiedo solo in affitto, è comunque mio diritto richiedere la rimozione di almeno una delle grate al proprietario (senza dover per questo incepparmi in questioni condominiali) a spese sue? O sono costretto a dover pagare io la rimozione? Grazie.

  159. monica on agosto 2011 at 12:19 am

    Buongiorno,
    abito in un condominio di quattro appartamenti.
    Il mio dirimpettaio, che dispone di una stufa a legna, ha collocato una cassa piena di legna da ardere sul pianerottolo e custodisce la restante parte nel box auto.
    Vorrei sapere se detto comportamento è consentito dalla normativa sulla prevenzione incendi e a chi devo rivolgermi per eventuali controlli.
    Grazie

  160. comitato tecnico on agosto 2011 at 11:16 am

    Non esistono norme antincendio sui singoli appartamenti, per cui la questione non può essere risolta sulla base delle norme vigenti ma di un accordo tra le parti.

    La Segreteria tecnica

  161. pietro vecchio on ottobre 2011 at 4:05 am

    potete cortesemente indicarmi se vi sono regole tecniche per le cabine elettriche sotterranee?Sotto la sede stradale di una importante via centrale l’impresa di distribuzione ha installato da anni una cabina elettrica cui si accede tramite una botola presente nel marciapiede tra un bar ed un edificio di civile abitazione.La cabina da tempo crea problemi per guasti.La preoccupazione non è irrilevante sia tra i passanti sia tra gli abitanti ed i commercianti.Cordiali saluti

  162. comitato tecnico on ottobre 2011 at 4:58 am

    Possiamo confermare che non esistono regole tecniche di prevenzione incendi su questi particolari impianti.

    La Segreteria tecnica

  163. mario on ottobre 2011 at 10:25 am

    Per motivi professionali mi trovo a decifrare la seguente situazione: in un’autorimessa (due vie di esodo laterali)con più di nove posti auto, quindi soggetta al C.P.I., sono stati asportati i maniglioni antipanico dalle porte REI di compartimentazione(senso di apertura dall’autorimessa verso l’interno del solo vano ascensore)ed applicate delle serrature poiché il condominio era soggetto a furti!! Ai fini della “sicurezza” tutto ciò è accettabile?
    Inoltre nella stessa autorimessa insiste un locale tecnico soggetto a manutenzione da parte di operai esterni. Si può considerare, in quel frangente, luogo di lavoro e quindi soggetto al decreto 81.08?
    Cordiali saluti

  164. comitato tecnico on ottobre 2011 at 10:26 am

    In generale se una norma non prescrive i maniglioni antipanico, non dovrebbe essere un problema la loro assenza, anche se, una volta installati in una attività soggetta la loro rimozione dovrebbe essere segnalata ai VVF.
    Per quanto riguarda il problema dell’accesso ai locali tecnici, l’interpretazione generale ci sembra meno restrittiva, anche per evitare di applicare ovunque (anche nelle abitazioni) le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

    La Segreteria tecnica

  165. Luigi Esposito on ottobre 2011 at 3:02 am

    salve, sono un rappresentante antincendio e avrei bisogno di un Vs. parere :l’amministratore di un condominio mio conoscente ha deciso di installare degli estintori portatili nello spazio- box di un condominio da lui amministrato, trovando però l’opposizione di un condomino, il quale sostiene che non esiste una normativa in proposito che ne obblighi l’adozione: premettendo che i suddetti box sono interrati al di sotto delle due palazzine facenti parte il parco condominiale, e che il loro numero è in totale di 40, sapreste darmi chiarimenti in proposito, indicandomi magari la fonte cui attingere per rispondere esaurientemente? Grazie

  166. redazione tecnica on ottobre 2011 at 1:55 pm

    Il DM 1/2/86 sulla sicurezza antincendio delle autorimesse, reperibile e commentato in vari post all’interno del sito..

  167. francesco on ottobre 2011 at 5:11 am

    Amministro uno stabile di 15 piani uso abbitativo con 60 famiglie vorrei sapere se è obbligatorio istallare gli estintori o è sufficiente le bocchette antincendio grazie distinti saluti

  168. Piero Bullini on ottobre 2011 at 1:43 am

    Avrei un quesito da porre, sperando sia questo il modo ed il luogo. Grazie.
    Possono essere aperte nuove finestre e nuove porte di ingresso di appartementi al piano terra di un edificio condominiale esattamente sopra le griglie di aereazione dell’autorimessa interrata di un condominio?
    Sono un tecnico antincendio (legge 818). Il buon senso mi dice di no, ma non trovo risposta precisa nella normativa.
    Grazie.

  169. Francesco on ottobre 2011 at 1:43 pm

    Il portone di esodo da un edificio per civili abitazioni si apre verso l’interno: deve essere modificato (aprendo nel verso dell’uscita)in ogni caso o solo se l’edificio ha altezza antincendio superiore a 12 mt. o 24 mt. ?
    Mi sembra che il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 non dica nulla in merito.

    Nel caso nell’edificio per civili abitazioni vi sia anche un’attività alberghiera (limitatamente ad alcuni piani), il portone dovrà avere necessariamente l’apertura verso l’esterno ed essere dotato di maniglione antipanico ?
    Grazie

  170. Andrea on ottobre 2011 at 3:51 am

    Buon giorno
    avrei un quesito da porre in merito ad un edificio ante 1987 di categoria “c” con altezza antincendio superiore ai 32 m, ed in particolare volevo sapere se al punto 8.0 COMUNICAZIONI del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 si fa riferimento “solo” alle comunicazioni tra VANI SCALE/ASCENSORI e LOCALI CANTINATI oppure se per COMUNICAZIONI si intendono anche quelle tra i VANI SCALE e le ABITAZIONI.
    Per un edificio degli anni ‘60, con altezza antincendio superiore ai 32 m, è obbligatorio che il vano scale sia di tipo “almeno a prova di fumo interna” ed REI90 o può essere anche di tipo protetta con porta RE 30?
    Grazie

  171. Livio Trevisan on novembre 2011 at 1:13 am

    Buongiorno a tutti
    vivo in un condominio con garage sotterraneo, cuoi si accede dall’esterno tramite rampa.
    E’ stata appena installata una sbarra che regola l’accesso ai posti auto esterni, motivo per il quale ci siamo dotati tutti di telecomando. Tutti tranne un condomino, che per motivi suoi ha deciso di non avvalersi di tale telecomando, motivo per il quale non solo non parcheggia in garage ma lascia l’auto sempre parcheggiata aldiquà della sbarra, nella zona di manovra giusto alla sommità della rampa di cui sopra. Le nostre auto hanno giusto lo spazio per passare ed utilizzare il garage, ma mi chiedo, in caso di emergenza, cosa accadrebbe? Nessun mezzo più largo di una utilitaria potrebbe passare, men che meno veicoli dei vigili del fuoco o simili.
    Ci sono regolamenti specifici che vietano tale comportamento?

    Grazie

  172. maurizio on novembre 2011 at 10:09 pm

    nel mio pellegrinare nel quartiere africano adiacente via libia non ho riscontrato nessun palazzo che abbia fatto il sistema antincendio da voi tanto declamato o scusate il decreto.comunque bando alle polemiche l’amministratore pochi giorni fa’ci ha annunciato che bisogna fare questo benedetto impianto perche’ mai dovesse succedere qualcosa ne risponderebbe in 1 persona.ma se la memoria non mi inganna ci sono le assicurazioni pagate per questo. Il tecnico ha aggiunto che oltre le manichette al piano bisogna installare un serbatoio di 5metricubi di acqua,ma il solaio di questo edificio lo potra’ sopportare? cordiali saluti

  173. pietro vecchio on novembre 2011 at 6:45 am

    sia consentito rispondere al sig. maurizio:in caso di incendio non solo l’amministratore risponderà in sede giudiziaria penale ma anche i condomini non avranno il rimborso dei danni subiti,almeno non in misura totale poichè la compagnia assicuratrice correttamente eccepirà l’esimente dal rimborso e nella migliore ipotesi ( per voi) il rimborso sarà modesto.in relazione alla vaca di 5 metri cubi questa sarà necessaria soltanto se la pressione non rispetterà quanto indicato nelle disposizioni transitorie del d.m. 1987

  174. Federica Stefanoni on novembre 2011 at 1:22 am

    Buongiorno,
    volevo sapere che misura doveva avere l’areazione di un vano scale per un edificio nuovo di altezza compresa tra 32 e 54 mt. di circa 12 piani. Grazie

  175. redazione tecnica on novembre 2011 at 1:23 am

    Il vano scala (del tipo a prova di fumo) deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommita’ non inferiore ad 1
    m². Nel vano di aerazione e’ consentita l’installazione di dispositivi per la protezione degli agenti
    atmosferici.

  176. Antonello Giacci on novembre 2011 at 12:58 pm

    Buonasera,
    vorrei sottoporre alla Vs attenzione il seguente quesito: abito in palazzo degli anni 40 5 piani, su una strada con un dislivello, da una parte l’altezza e >24 dall’altra 24>32, la strada permetterebbe ai VVFF di di muoversi in agibilità poichè la strada è più larga di 3,50 m;l’altezza libera è di4,00 m;ed il raggio di volta è maggiore di13,00 m con pendenza non superiore al 10%. Le scale soddisfano i requisiti richiesti, sono presenti ampi pianerottoli, impianto elettrico a norma secondo la 46/90. Tuttavia manca l’impianto antincendio. Inoltre per il punto 8 – Norme transitorie. Cito testualmente il punto “8.2 – Impianti antincendio Per gli edifici di tipo «b», esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n° 246/1987.” Secondo Voi, per tutto quanto scritto si potrebbero installare due estintori a piano senza costruire un antincendio con idrante con attacco 45 UNI 804? E se sì che genere di estintori consigliate?
    Vi ringrazio anticipatamente

  177. comitato tecnico on novembre 2011 at 1:00 pm

    In questo caso, trattandosi di una interpretazione, deve essere chiesto il parere ai locali VVF.

    La segreteria tecnica

  178. Guglielmo on novembre 2011 at 9:45 am

    Buongiorno.

    Abito in una casa del 1930 di quattro piani con due alloggi per piano. Tra una rampa e l’altra della scala esiste una finestra affacciata sul cortile. Da tempo la finestra della scala dell’ultimo piano (fra III e IV) è stata bloccata da un inquilino per evitare intrusioni dal tetto. Chiedo cortesemente se ciò è legale o se contravviene alle norme generali antincendio.

    Ho bisogno della Vostra cortese consulenza prima di adire alle vie legali per sbloccare tale vano.

    Grazie

  179. comitato tecnico on novembre 2011 at 1:09 pm

    Le finestre non sono considerate vie di esodo. Il Dm sugli edifici civili prevede però in alcuni casi l’accessibilità a tutti i piani attraverso autoscale.

    La segreteria tecnica

  180. Angelo on novembre 2011 at 2:47 am

    Salve, chiedo delucidazioni sul seguente quesito:
    Stabile composto da p.t., 6 piani fuori terra e piano attico, anno di costruzione 1971, piano attico condonato nel 2011 con rischiesta del 1985. Altezza di gronda al 6 piano 24,50 m + 1 m di parappetto, accesso con scala antincendio da strada pubblica ove è prospiciente il terrazzo dell’attico (Edificio di tipo a ai sensi del dpr 246/87).
    Chiedo se tale stabile è soggetto a CPI e la relativa norma di riferimento in quando il DPR 246/87 ha come campo di applicazione gli edifici di nuova costruzione o con importanti ristrutturazioni e nelle norme di transizione obbliga gli edifici esistenti dei punti b,c,e,f.
    Grazie

  181. comitato tecnico on novembre 2011 at 3:16 am

    Si, è soggetto in quanto supera i 24 m di altezza compare al punto 77:
    Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
    La Segreteria tecnica

  182. Marco on dicembre 2011 at 2:11 am

    Buongiorno,

    ho un dubbio circa la possibilità, in edifici residenziale di nuova costruzione, di realizzare una rampa di scale con meno di tre gradini (nel caso specifico uno o massimo due seguiti da pianerottolo e successiva rampa). La scala, filtrata a prova di fumo, costituisce compartimento a parte e via di esodo. Mi sembra che la norma anticendio che prescrive la necessità di avere rampe con non meno di tre gradini riguardi esclusivamente i locali di pubblico spettacolo e i fabbricati ad uffici. Esistono indicazioni morfologiche per le scale di edifici di civile abitazione più dettagliate di quelle indicate nel punto 2.4 del DM 246/87?

    Grazie.

  183. comitato tecnico on dicembre 2011 at 1:31 pm

    Non ci risulta che esistano norme diverse dal DM 246.

    La segreteria tecnica

  184. m.g. on dicembre 2011 at 12:42 pm

    Nel 2008 ho acquistato un appartamento al piano terra di un piccolo condominio di sei unità (Dia del 2007 – fine lavori 2008 – abitabilità concessa con silenzio assenso).
    A fine novembre è divampato un incendio dalla canna fumaria dell’appartamento sovrastante il mio, creando diversi danni tra cui la distruzione di buona parte del tetto.
    Successivamente il Comune ha notificato un ordinanza a ciascuno dei proprietari intimando la verifica di tutte le canne fumarie (in totale tre di cui una distrutta dall’incendio) e fornire entro 45 gg le copie dei certificati di conformità delle stesse rilasciate da ditte specializzate, ovvero di provvedere a farli fare (chi potrebbe essere disposto a rilasciarli??).
    Non sono in possesso di alcun certificato anche perchè in sede di rogito notarile le certificazioni che ora il Comune richiede non erano fra quelle previste e nella mia ‘ignoranza’ non sapevo ci fosse l’obbligo di averle visto anche che il mio appartamento non confina direttamente con il tetto.
    Vorrei sapere a chi spettava l’onere di richiederle, di rilasciarle ed ora a chi si può chiedere di rilasciarle (con il venditore siamo in causa per questi ed altri vizi ed a parte le mille ‘tutele’ che la legge sembra dare ai compratori di immobili residenziali, nella realtà risulta molto difficile riuscire a far valere i propri diritti e la propria buona fede).
    Grazie

  185. comitato tecnico on dicembre 2011 at 1:42 pm

    Per questo tipo di immobile non esistono norme di prevenzione incendi, per cui non esistono riferimenti sulle certificazioni obbligatorie e su chi ricade l’onere relativo.

    La Segreteria tecnica

  186. Mauro on febbraio 2012 at 2:32 am

    Salve sono Mauro e avrei una domanda precisa da fare,
    In un edificio civile di circa 24 metri non vi è una rete idrica sulle scale, è possibile installare degli estintori? Se si, su tutti i pianerottoli?
    Grazie
    RISPOSTA
    E’ sempre possibile farlo, però non è obbligatorio.

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