Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco

marzo 2010

ATTENZIONE, QUESTO ARTICOLO E’ SUPERATO
IL DM 16 FEBBRAIO 1982 E’ STATO ABROGATO ED E’ VIGENTE IL DPR 151DEL 2011, CON IL NUOVO ELENCO DI ATTIVITA’ SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE INCENDI.

(activities and buildings subject to fire certificate)

Riportiamo di seguito l’elenco delle attività (decreto 16 febbraio 1982) per cui è necessario chiedere ai VVFF il parere sul progetto antincendio e poi il certificato di prevenzione incendi (CPI):

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h .

2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h .

3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
- per capacità complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti e liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg .

4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
- per capacità complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3
- per capacità complessiva superiori a 2 m3 .

5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3 .

6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi im­pianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.

7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.

8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili.

10) Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi.

11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas.

12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 .

13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3.

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili.

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3 .
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3 .

16) Depositi e/o rivendite infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3 .

17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3 .

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg .

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1.000 kg
- con quantitativi superiori a 1.000 kg .

21) Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
- con capacità da 0,2 a 10 m3
- con capacità superiore a 10 m3 .

23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 .

24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici.

25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

27) Stabilimenti di impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrato di ammonio, di metalli alcalini e alcalino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.

28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.

29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.

30) Fabbriche e depositi di fiammiferi.

31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.

32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.

33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10 t .

34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.

35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità superiori a 20 t e relativi depositi.

36) Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiori a 50 t di prodotto essiccato.

37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.

38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 50 t .

40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 10 t .

41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50 t .

42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 50 t .

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 5 t .

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 10 t.

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg .

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 metri misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da 50 a 100 t
- superiori a 100 t .

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
- da 5 a 100 t
- oltre 100 t .

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
- da 5 a 100 t
- oltre 100 t .

49) Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti
- oltre 75 addetti.

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiore a 5 t .

51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.

52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.

53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.

54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 t .

55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 10 t .

56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.

57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 5 t .

58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 5 t .

59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 50 t .

61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi conduttori elettrici isolati.

62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10 t .

63) Centrali termoelettriche.

64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW .

65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.

67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.

68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.

69) Cantieri navali con oltre 5 addetti.

70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti.

71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti.

72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per la lavorazione a freddo con oltre 25 addetti.

73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti.

74) Cementifici.

75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860 e articolo 102 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).

76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).

77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materiali fissili in speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall’art. del D.P.R. 30-12-1965, n. 1704).

78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.

79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31-12-1962, n. 1860).

80) Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati.

81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

82) Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti.

83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto.

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2 .

89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.

90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n.1564.

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili.

93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti.

94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24-5-1979, n. 886.

97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm .

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60 Risposte to “ Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ”

  1. Fausto Carella on dicembre 2010 at 8:28 am

    Buongiorno.
    Scrivo per esprimere il seguente quesito. In un’attività 56, il deposito di materiale ferroso, adiacente al repparto lavorazione, ed oggi comunicante attraverso aperture dirette, deve essere compartimentato rispetto alla lavorazione medesima?
    Inoltre a quale norma devo far riferimento circa l’obbligo o meno di impianti quali:
    Impianti d’allarme
    - Impianto manuale
    - Impianto automatico di rivelamento
    - Impianti speciali di spegnimento

    Un ringraziamento.

  2. comitato tecnico on dicembre 2010 at 10:08 am

    Non esistendo una norma per questa specifica attività, deve svolgere una valutazione dei rischi secondo quanto stabilito dal DM 10 marzo 1998. Tale valutazione riguarda tutti i punti citati nella domanda.

    La Segreteria tecnica

  3. Giovanni on gennaio 2011 at 12:35 am

    Salve, il mio questito é il seguente:

    se un immobile ubicato al PRIMO Piano avente superficie netta di circa 415 mq Open Space, di un fabbricato di 3 piano fuori terra, intendo adibirlo ad laboratorio di produzione di vestiti e alla vendita all’ingrosso degli stessi, secondo il DM 16/02/1982, in quale attività ricado? nella n.48 o nella n.87?

    INOLTRE, indipendentemente dalle suddette attività, nel caso in cui occorra avere il CPI, é necessario, ovvero obbligatorio, installare una scala esterna di emergenza? Ribadisco che l’attività di lavorazione tessile si troverà al PRIMO PIANO di un classico edificio in stile RESIDENZIALE.

    Grazie, e buon lavoro

  4. comitato tecnico on gennaio 2011 at 12:36 am

    Questo domanda dovrebbe essere rivolta al locale Comando VVF, perchè secondo noi è una questione molto legata all’interpretazione dei singoli.
    In generale secondo noi le due attività dovrebbero essere separate, e quindi non ci dovrebbero essere dubbi sulle eventuali attività soggette.
    Per le scale esterne, tutto dipende da quante persone devono accedere e dalle scale che sono già realizzate. Nell’articolo che abbiamo pubblicato ci sono dei riferimenti in materia.

    La Segreteria tecnica

  5. David on febbraio 2011 at 9:16 am

    Buonasera,vi scrivo per chiedere come un piccolo negozio di abbigliamento usato si possa dichiarare a norma di legge in base alle normative antincendio,grazie,distinti saluti.

  6. giuseppe on febbraio 2011 at 8:28 am

    quesito: materiali speciali,
    la salle in valle d’aosta,
    in una rimessa per 13 auto 1°piano interrato h 240-270, con bocche di lupo per aereazione , casa di 4 piani fuori terra + massarda.
    vorrei sapere cosa sono identificati come materiali speciali ?
    vorrei sapere se all’interno del posto auto della rimessa ,potrei tenerci della legna da ardere ? in quale quantità? ringrazio anticipatamentela preziosa collaborazione.
    distinti saluti. giuseppe

  7. redazione tecnica on febbraio 2011 at 8:29 am

    Il Decreto 1/2/86 non ammette di depositare materiali combustibili nei box auto.

  8. Tommaso on febbraio 2011 at 11:13 am

    Salve, l’attività di termoidraulica legata alla taratura di valvole di sicurezza e controlli non distruttivi è soggetta al controllo dei VV. FF. ? In sostanza l’attività consiste nello smontare presso i clienti le valvole dei bomboloni di GPL e tararle con l’uso di un compressore o di azoto in bombole, presso l’opificio in cui, si precisa, non esistono depositi di gas o altro materiale corburente o infiammabile, tranne dell’azoto liquido in quantità ridotte (1-2 bombole) funzionali alla taratura.Grazie per l’aiuto.Cari saluti.

  9. comitato tecnico on febbraio 2011 at 11:55 am

    Non ci sembra che sia un’attività soggetta.

    La Segreteria tecnica

  10. FRANCESCA on febbraio 2011 at 12:20 am

    SALVE SONO UNA ARTIGIANA CHE PRODUCE E VENDE CAPI DI ABBIGLIAMENTO. LA SUPERFICIE DEL LABORATORIO E` DI 600 MQ UBICATO IN UN INTERRATO, A PIANO TERRA 300 MQ PER ESPOSIZIONE E 1 PIANO VENDITA SEMPRE DI 300 MQ.(I 3 PIANI SONO COLLEGATI TRA DI LORO TRAMITE UNA SCALA)
    DESIDERAVO SAPERE SE IO APPARTENTO ALLA ATTIVITA` N° 87 D.M. 16-02-82 PER QUANTO RIGUARDA LA PREVENZIONE INCENDI VISTO CHE IL TESTO RECITA SOLO ATTIVITà DI ESPOSIZIONE E VENDITA?
    GRAZIE.

  11. comitato tecnico on febbraio 2011 at 12:21 am

    E’ difficile esprimersi sulla base di questa descrizione. Comunque, sembrerebbe trattarsi di un’attività n. 87, se il pubblico può accedere a locali di superficie superiore a 400 m2.

    La Segreteria tecnica

  12. CATERINA on febbraio 2011 at 1:28 am

    Ho saputo che non è più possibile tenere in sede una cisterna per gasolio da autotrazione per un’attività che non sia l’auotrasporto.
    Noi abbiamo attività diversa ma avendo 5 furgoni ed un camion avevamo acquistato una cisterna da 3000lt ed inoltrato la richiesta in comune. Ci è stato detto che al massimo possiamo tenere 500 lt… E’ vero?

  13. comitato tecnico on febbraio 2011 at 1:29 am

    La norma sui serbatoi mobili è sempre la stessa dal 1990. Anche per quelli fissi le cose non sono cambiate.

    La Segreteria tecnica

  14. Luigi on marzo 2011 at 6:21 am

    Ho un deposito di materiali vari di mq. 300 con annessa area esterna, posso installare un serbatoio di gasolio per rifornimento dei miei furgoni privati? e di che capacità massima?

  15. NINO on marzo 2011 at 5:43 am

    non sono riuscito a verificare se in un locale artigianale di max 85 mq,con max due-tre addetti,sono necessari o obligatori i maniglioni anti panico ed i dispositivi anticendio?

  16. redazione tecnica on marzo 2011 at 5:44 am

    Dipende dal livello di rischio di incendio.. Se il livello è basso ed il locale non è aperto al pubblico non serve il maniglione antipanico. Come dispositivo antincendio serve sicuramente almeno un estintore portatile anche se la valutazione dei rischi, redatta in conformità al DM 10/3/98, deve essere il documento che risponde in modo certo alle sue domande.

  17. Marco on marzo 2011 at 7:18 am

    buongiorno,

    E’ possibile installare tubi radianti a gas (apparecchi in class B) in ambiente adibito a magazzino carta e materie plastiche, con carico incendio superiore a 100 kg/mq, per un totale di 50 ton ??

    molte grazie

  18. comitato tecnico on marzo 2011 at 7:19 am

    Solo se conformi alle previsioni del decreto sulle centrali termiche a gas.

    La Segreteria tecnica

  19. Paola on marzo 2011 at 9:25 am

    Salve.
    Progetto un Centro Diurno per disabili con meno di 25 utenti.
    Superficie mq 280. L’attività è soggetta a controllo VVFF e rilascio CPI?
    Le bussole interne dovranno essere del tipo REI?

  20. comitato tecnico on marzo 2011 at 9:26 am

    Questa attività non ci sembra comparire tra quelle soggette ai controlli dei VVF e quindi al CPI.
    Per le misure di prevenzione incendi da applicare, si potrebbe fare riferimento al titolo IV del decreto
    19 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

    18.2 – STRUTTURE DI SUPERFICIE FINO A 500 M2
    1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
    - strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;
    - misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all’allegato III del D.M. 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;
    - impianti realizzati in conformità alla normativa vigente;
    - aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del Titolo II.
    2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.
    3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.

  21. Arch. Ferdinando Granata on marzo 2011 at 4:59 am

    Gentilisimi esperti vorrei sapere se un lovale che vende/noleggia/assistenza autocarri è soggetto al parere preventivo o C.P.I.

  22. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:43 am

    Se nel locale sono anche parcheggiati i veicoli in numero superiore a 9 secondo noi potrebbe essere soggetto, ma questa interpretazione è nostra e dovrebbe essere verificata con i VVF.

    La Segreteria tecnica

  23. fabio corvo on marzo 2011 at 2:12 pm

    Gentili esperti,
    scrivo per ua questione riguardante una struttura assistenziale (comunità terapeutica assistita) per malati neurologici. In sostanza si tratterebbe di una struttura avente 20 posti letto ed una superficie complessiva maggiore di 500 mq.
    Il quesito è:” è necessario dotare l’edificio che accoglierà il CTA di due scale oppure è sufficiente una sola scala protetta?”

  24. Francesco Varrasso on marzo 2011 at 1:22 am

    Gentili ingegneri esperti in CPI

    Ho suddiviso un capannone ad usi deposito da un locale adibito ad uso ufficio con blocchetti gasbeton – REI 120 – e porte tagliafuoco.

    La superficie del capannone è 450 metri quadri ed il deposito riguarda materiali non infiammabili. E’ necessaria procedere con la verifica con i VVF per il capannone? devo far certificare solo il muro che compartimenta il capannone dagli uffici?

    Grazie

  25. maurizio on marzo 2011 at 11:49 pm

    ho un deposito di 350 mq2 di shoppers di carta gia’ allestite. volevo sapere dato che ho un 1000 scatoli e ho un addetto sono soggetto all’antincendio. il pubblico lo ricevo in un altro locale adiacente allo stesso depoito ma non all’interno.

  26. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:55 pm

    I depositi di carta sono soggetti al CPI quando:
    43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 5 t .
    Pertanto, deve valutare il peso totale della carta depositata.

    La Segreteria tecnica

  27. alice on marzo 2011 at 6:01 am

    qual’e’ la normativa in merito al magazzino di un grossista che tratta anche accendini? GRAZIE

  28. comitato tecnico on marzo 2011 at 10:35 am

    Non esistono norme di prevenzione incendi sui depositi, nemmeno quelli sugli accendini.

    La Segreteria tecnica

  29. Stefano Gandolfi on aprile 2011 at 2:23 am

    Nell’elenco attività al 48) si trova:

    Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
    - da 5 a 100 t
    - oltre 100 t .

    rientrano anche cassoni telonati collocati all’aperto in cui sono stoccati indumenti in attesa di essere trasportati a destinazione? (La quantità può superare le 5 t e i cassoni possono rimanere anche 15-20 giorni in attesa del trasporto)

    Grazie dell’attenzione

  30. comitato tecnico on aprile 2011 at 12:04 pm

    Se si tratta di deposito all’aperto non siamo sicuri che si debba considerare come stabilimento e quindi non dovrebbe essere soggetto al CPI, ma è necessario verificare il parere dei VVF locali.

    La Segreteria tecnica

  31. salvatore on aprile 2011 at 6:08 am

    salve
    sono intenzionato ad aprire una casa alloggio per persone anziani per 12 posti letto. volevo sapere se sono obbligato a richiedere il cpi ?? nel caso che non occorra il cpi cosa prevede la normativa ??
    anticipatamente ringrazio

  32. comitato tecnico on aprile 2011 at 12:03 pm

    Il CPI non è richiesto e non esiste nemmeno una norma di riferimento. Secondo noi la norma più vicina a quello che serve è quella degli alberghi, togliendo le diverse deroghe che gli sono state apportate dopo il 1994.

    La Segreteria tecnica

  33. Maria on aprile 2011 at 12:18 am

    30 aprile 2011
    Salve

    Vorrei cortesemente sapere se, uno stabilimento ed impianto di gas combustibili, comburenti (quantità >50Nmc/h) per produzione con contenitori fissi di sostanze: (ossigeno liquefatto di 21,6 MC, argon 5,52 MC, biossido di carbonio 3,18 MC, azoto 10,34 MC, acetilene in bombole 75 KG,) inseriti in un capannone adibito ad uso artigianale industriale, (non Zona industriale), perchè il comune dove abito non ha una Zona industriale, possa essere stato inserito un impianto di produzione di queste sostanze a meno di 20 metri dalla mia abitazione (Zona C1A), anche se questa attività è inserita nell’elenco del D.M. 16/02/82 non penso che per distanze dalle abitazioni sia in regola, perchè i contenitori fissi non sono di utilizzo ma di produzione, vorrei sapere qualcosa in merito, ringrazio anticipatamente, distinti saluti.

  34. redazione tecnica on aprile 2011 at 12:19 am

    Risulta impossibile rispondere in base ai dati forniti e senza valutare sul posto le raeli condizioni… Consigliamo di rivolgersi al locale Comando P.le VVF.

  35. pietro on maggio 2011 at 8:29 am

    Lo stoccaggio provvisorio di oli e grassi vegetali esausti è soggetto alla normativa antincendio? Esistono dei limiti quantiativi di esonero?

  36. redazione tecnica on maggio 2011 at 8:31 am

    L’attività che sembra più adatta a descrivere il deposito indicato sembra la n. 17 dell’allegato al DM 16/2/82 “Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3″.

  37. francesco on maggio 2011 at 5:35 am

    In un deposito per liquidi infiammabili di grandi dimensioni, che ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi per l’attività n. 22 (deposito liquidi infiammabili > 10 mc) si possono stoccare, insieme ai liquidi infiammabili anche dei materiali combustili?

    Preciso inoltre che la quantità di materiale combustibile sommata agli infiammabili stoccati non raggiungerebbe il carico di incendio massimo presentato nella pratica CPI per l’attività n. 22.

    Inoltre se, nell’ipotesi di cui sopra, il quantitativo di materiale combustibile (materiale cartaceo da archivio) supera i 50 q.li debbo richiedere il CPI per questa nuova attività o sono esonerato per il fatto che l’attività n. 22 è molto più restrittiva?

  38. redazione tecnica on maggio 2011 at 5:36 am

    Ogni variazione significativa a quanto valutato nell’esame progetto deve essere sottoposta a nuova approvazione da parte del Comado P.le VVF.. L’aggiunta di materiale combustibile rappresenta, a nostro giudizio, una variazione tale da rendere necessario un nuovo esame di progetto. Eventualmente potrebbe essere conveniente richiedere al locale Comando P.le VVF un parere, indicando lay out ed i quantitativi in gioco.

  39. Enzo on maggio 2011 at 1:16 am

    vorrei sapere le bombole GPL che vengono posizionate all’interno dei campeggi quante se ne possono tenere? all’interno del campeggo posso poi avede un box specifico per il deposito bombole piene e bombole vuote e se si in che quantità; per ogni boungalow o casa mobile quante bombole posso tenere?

    sicuro di una vs. risposta colgo l’occasione per porre Distinti Saluti

  40. comitato tecnico on maggio 2011 at 11:29 am

    La questione non è normata e potrebbe essere soggetta ad interpretazioni diverse. Dovrebbe quindi sentire il Comando VVF competente.

    La Segreteria tecnica

  41. Berardino Bonomo on giugno 2011 at 3:09 am

    Salve, chiedo se è necessario il parere dei VV.FF. per un intervento di sostituzione edilizia di una sola parte (magazzino e servizi igienici di circa 50 mq) di un laboratorio pre-esistente (condonato qualche anno fa e senza particolari accorgimenti costruttivi allo stato attuale) adibito ad attività agro-apiaria (produzione di miele). Grazie

  42. Alessandra on giugno 2011 at 7:03 am

    salve, dovrei realizzare un piccolo stabilimento per la produzione e l’imbottigliamento di vino, vorrei sapere se quest’attività è soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
    sicura di un positivo riscontro porgo Distinti Saluti

  43. comitato tecnico on giugno 2011 at 7:04 am

    No, non è soggetta.

    La Segreteria tecnica

  44. ENZO on giugno 2011 at 2:06 am

    Vorrei sapere quali autorizzazioni dei VV.FF. sono necessarie per aprire un agriturismo CON 10 POSTI LETTO.
    Grazie

  45. comitato tecnico on giugno 2011 at 12:17 pm

    Non sono previste autorizzazioni dei VVF.

    La Segreteria tecnica

  46. cristiano on giugno 2011 at 7:47 am

    per una farmacia di 80 mq al piano terra destinata al pubblico ed un piano interrato di circa 120mq destinato a deposito con un piccolo laboratorio ove non si fanno preparazioni pericolose ed un piccolo ufficio privato e’ necessario il parere di conformita’ antincendio?
    i due locali sono collegati da un elevatore e da una piccola scala privata
    grazie

  47. comitato tecnico on giugno 2011 at 7:48 am

    No, essendo inferiore a 400m2.

    La Segreteria tecnica

  48. Stefano on luglio 2011 at 7:56 am

    per una farmacia di 170 mq. al piano terra destinata al pubblico ed un piano seminterrato di 300 mq.destinato a deposito ed ufficio è necessario il CPI?
    PS: i due locali sono collegati da un elevatore e da una scala di servizio separata dal locale deposito da una porta tagliafumo.

  49. Claudio on luglio 2011 at 7:44 am

    Nel caso ci si trovi ad affrontare la prevenzione incendi di un magazzino che ricada nell’attività 15 del DM 16 2 82 qual’è la normativa alla quale bisogna fare riferimento?
    grazie

  50. Luciano on ottobre 2011 at 7:49 am

    buon giorno
    vorrei gentilmente sapere se è regolare depositare grandi quantitativi di gomme usate presso un locale sito al piano terra di una palazina di 8 appartamenti.
    Preciso che che il locale adibito a gogmmista è di circa 80mq e ogni 15 giorni viene leteralmente stippato di gomme usate( oltre 500) destinate alla vendita come gomme d’occasione.
    Visto che esiste la possibilita di un eventuale innesco di incendio che potrebbe causare danni gravi ai cittadini
    ( soprattutto a chi abita al piano superiore) e all’ambiente circostante si chiede se esistono delle morme che regolano queste situazioni?
    grazie

  51. comitato tecnico on ottobre 2011 at 1:06 pm

    Sarebbe opportuno segnalare la cosa ai VVF.

    La Segreteria

  52. Gigi on ottobre 2011 at 1:57 am

    Salve, il miei due quesiti sono questi:

    per la realizzazione di una nuova attività commerciale per la produzione, confezionamento in M.A.P., etichettatura e vendita, sia al dettaglio che per la grande distribuzione, di pasta fresca artigianale, di prodotti alimentari ed imballaggio di prodotti già confezionati, in un locale con aspetti dimensionali di mq 195,00 a Piano Terra e mq 85,00 al Piano Ammezzato, con un laboratorio per la produzione di pasta fresca di mq 33,50 (produzione giornaliera max 100 kg), vano confezionamento di mq 76,00, punto vendita di mq 40,00 ed i restati mq con destinazione di depositi.

    1. occorrerà il rilascio del parere preventivo dei VVFF?

    2.se non occorrerà, qual’è la dichiarazione del tecnico (indicarla possibilmente) che dovrà produrre per la presentazione della S.C.I.A., che attesti la non necessaria verifica di un parere preventivo dei VVFF?

  53. paola on ottobre 2011 at 11:12 pm

    buongiorno,
    nel mio palazzo nel secondo seminterrato ci sono magazzeni per complessivi 1000mq, attualmente sono vuoti e sfitti. i proprietari sono tre persone fisiche(io sono una di essi. io valutavo la vendita ma un dei due proprietari mi ha detto che sono invendibili in quanto non più a norma…??? il palazzo è degli anni 70-75.
    io sono proprietaria di tre magazzeni adiacenti ma separati da tramezzi e chiusi da serrande a scorrimento quindi indipendenti tra essi. la distanza rispetto ai magazzini degli altri proprietari corrisponde alla larghezza della strada di accesso che credo sia larga 5 metri.
    quindi per visualizzare la situazione posso dire che la strada di accesso è centrale e a fondo cieco, sui lati di essa si trovano le serrande dei vari magazzeni, i miei sono lungo un lato della strada di accesso. per essere venduti devono essere messi a norma secondo qualche normativa recente, e nel caso, quale??
    ringrazio per ogni indicazione possiate darmi.
    paola

  54. Francesco on ottobre 2011 at 12:47 am

    Gentile segreteria tecnica,
    un amico che ha una piccola fabbrica di mobili mi ha chiesto di verificare se sia necessario il cpi per la sua attività; sono in dubbio se ricada nell’attività 47 o 49. cosa cambia nelle opzioni “da5 a 100 tonnellate”, “oltre 100 tonnellate” e “da 25 a 75 addetti”, “oltre 75 addetti”? sotto queste soglie non è necessario il cpi? grazie mille

  55. Christian on ottobre 2011 at 4:25 am

    Salve, vorrei porre alla vostra attenzione il seguente quesito:
    un locale a piano terra di circa 36 mq adibito a laboratorio di ricariche estintori e relativa manutenzione è soggetto al nulla osta del VV.FF.?
    Grazie per la cortese attenzione

  56. comitato tecnico on ottobre 2011 at 10:46 am

    Non ci sembra che questa attività, che tratta solo sostanze incombustibili, possa ricadere nell’elenco del decreto 151/2011.

    La Segreteria tecnica

  57. ARCH. A. ROMANO on ottobre 2011 at 3:32 am

    Per una filiale bancaria con una superficie lorda di circa 420 mq., per la quale si ritiene che debba interpretarsi come uffici, con un numero di addetti inferiore a 500 addetti, pari a 20 addetti, vi chiedevo se rientrasse tra le attività soggette al parere sul progetto antincendio e poi il certificato di prevenzione incendi (CPI).

  58. Paolo on febbraio 2012 at 12:02 am

    Salve , vorrei esporre un vs. parere su questo quesito ..
    Da quasi un anno svolgo l’attività commerciale di vendita itinerante di bombole di gpl con un camion adibito al trasporto in ADR e con regolare licenza al trasporto conto proprio ,vivendo in un isola ed avendo considerevoli spese sul traghetto ,carico sempre dentro i limiti della legge e del trasporto il mio camion ,che pero data la stazza e grandezza x alcune consegne del centro storico uso un mezzo più piccolo ( Porter ) con regolare licenza itinerante al domicilio del consumatore ed in esenzione ADR perchè carico meno di 300Kg.. Mi viene contestato dai vigili urbani il trasbordo tra un mezzo all’altro perchè si ritiene che al momento del trasbordo il camion in questione diventa deposito surrettizio . Preciso che quando il mezzo piccolo va in consegna ,anche quello grande vende in un altro posto .Siccome il trsbordo avviene gomma su gomma senza che la merce tocchi terra a mio avviso si avvale , il primo con la legge e specifiche ADR ed il secondo con specifiche del codice della strada , dove a mio avviso non vi e nessun divieto in merito .
    Vorrei un vostro parere in merito , ringraziandovi saluti

    RISPOSTA
    Il quesito è interessante, ma non riguarda le norme antincendio e non possiamo dare una risposta adeguata

  59. Bruno on marzo 2012 at 2:44 pm

    Buonasera, essendo un amministratore di condominio, vi chiedo se è in regola con l antincendio, un condomine che deposita cartoni pieni di indumenti sia nella sua cantina, nel box privato e nel posto auto. Il tutto è situato sotto la palazzina, all interno delle autorimesse sotterranee. Vi preciso che il condomine è un commerciante, pertanto i posti dove tiene il materiale, SON colmi. Non vorrei che se scoppia un incendio, dovuto al suo materiale, ci vada di mezzo io in qualità di responsabile del condominio. Attendo risposta, ringrazio.

    RISPOSTA
    certamente non è possibile nelle autorimesse

  60. Dott. Bordo on agosto 2012 at 3:48 am

    Salve,
    vorrei sapere che tipo di norme si dovrebbero adottare in un parco didattico di archeologia sperimentale le cui attività sono rivolte a scolaresche e che vengono svolte all’aperto o in strutture in legno.
    Certo di un Vs. celere riscontro porgo cordiali saluti

    RISPOSTA
    Le attivitá didattiche all’aperto non sono soggette a norme di prevenzione incendi, solo gli edifici adibiti a tale attività. Dovrebbero essere adottate le normali cautele dei luoghi di lavoro a rischio basso.

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