Ennesima proroga sulla sicurezza antincendio degli alberghi
Con il provvedimento milleproroghe è stato prorogato al 31 marzo 2011 (termine che potrà slittare fino al 31 dicembre prossimo) l’obbligo di adeguare alle norme di prevenzione incendi gli alberghi e le altre strutture ricettive che rientrano nel campo di applicazione del decreto del 9 aprile 1994 (quindi, con oltre 25 letti).
Altri due anni e la sequenza di slittamenti, differimenti e proroghe coinciderà con il ventennale del decreto sulla sicurezza degli alberghi (aprile 1994), che alcuni titolari hanno rispettato ed altri disapplicato in parte o in tutto, confidando nella serie di proroghe di cui il decreto legge 216/11 è il più recente e forse nemmeno ultimo esempio.
Considerando che in media gli alberghi in Europa non sono certo più sicuri di quelli italiani, non sarebbe il caso di studiare una nuova norma sostenibile sul piano degli oneri e che tenga conto dello standard di sicurezza reale delle attività dei paesi europei?
DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(GU n. 302 del 29-12-2011 )
Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno. 2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita’, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “sino al 31 dicembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2012″. 7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
