impianti sportivi – utilizzo per pubblico spettacolo

ottobre 2008

approfondimenti11L’utilizzo degli impianti sportivi per attività di pubblico spettacolo è frequente e per questo ha dato luogo ad una lunga serie di norme e di interventi di chiarimento. Il più recente di questi chiarimenti è contenuto nella nota Prot. P 729/4139 sott. 6/II.R.6.del 6 giugno 2007, che ha per oggetto:  Art. 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i. – Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.

Il testo di questa lettera è il seguente: Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l’individuazione della capacità di deflusso.
Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 9 del DM 6 giugno 2005, che ha modificato il secondo comma dell’art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.. Il novellato art. 12 testualmente recita “Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l’impianto sportivo, … per gli impianti al chiuso la
capacità di deflusso delle diverse zone dell’impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo”, con ciò stabilendo che la capacità di deflussoprevista ordinariamente per gli impianto sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall’ampliamento dello spazio riservato agli spettatori
ovvero dall’estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell’allegato al DM 19 agosto 1996.
Pertanto, qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, la capacità di deflesso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.
Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento.
L’interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciatosi sulla questione nella riunione dello scorso 3 aprile.
Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell’impianto.

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