La documentazione di progetto degli impianti di protezione attiva antincendio

luglio 2009

Gli impianti di protezione attiva antincendi (reti idriche, sprinkler, rivelazione e segnalazione automatica di incendio, evacuazione fumo e calore, ecc..) nel loro complesso costituiscono una delle  misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi.

In particolare tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell’incendio a mezzo della sua rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo.

In considerazione pertanto dell’importanza che essi rivestono, il Ministero dell’Interno con la circolare n. 24 del 26 gennaio 1993, ha fornito indicazioni in merito agli aspetti da valutare e la documentazione da acquisire in sede di esame dei progetti e di rilascio dei certificati di prevenzione, da correlare, ad oggi, con quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti.

Fra la documentazione allegata all’istanza di approvazione preventiva dei progetti tecnico progettista dovrà produrre al Comando competente per territorio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi – il progetto particolareggiato degli impianti antincendio previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell’art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 per attività non normate.

Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell’arte ove presente.
Per varie attività soggette a controllo (alberghi, locali di pubblico spettacolo, scuole, strutture sanitarie, ecc..) il Ministero dell’Interno ha nel tempo provveduto ad emanare normative relative a tipi di impianto, a caratteristiche generali e a prestazioni specifiche, mentre in assenza di regole tecniche di prevenzione incendi requisiti prestazionali e modalità di realizzazione sono definiti dalle norme UNI esistenti (ad esempio UNI 10779 per le reti ad idranti, UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler, UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, UNI 9494 per gli impianti di evacuazione di fumo e calore, ecc..).

Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione degli impianti antincendio che lo costituiscono quali:
- schema a blocchi dell’impianto con rappresentazione delle parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l’ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell’impianto, con specifico riferimento ai singolo ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.

Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia contenuta nel D.M. 30 novembre 1983 e debitamente firmati da professionisti regolarmente abilitati nell’ambito delle specifiche competenze.

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7 Risposte to “ La documentazione di progetto degli impianti di protezione attiva antincendio ”

  1. Lucia on aprile 2010 at 10:35 am

    Salve
    avrei bisogno per la mia tesi sul rischio incendio e il rilascio del Certificato Prevenzione incendi di capire a quale Decreto Minsteriale far riferimento,perchè vorrei sapere per ogni attività (sempre tra quelle soggette a CPI secondo il dm 16febbraio1982)i requisiti minimi di sicurezza richiesti(es: numero estintori,numero idranti,scale antincendio,uscite di sicurezza ecc.) per l’ottenimento di tali certificati per i condomini, oppure fabbricati industriali,ecc.
    Spero di essere stata chiara non avendo molta padronanza della materia.Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta
    Distinti Saluti

  2. comitato tecnico on aprile 2010 at 10:36 am

    Purtroppo non tutte le attività per cui si deve chiedere il CPI hanno una norma di riferimento.
    Ad esempio, i condomini hanno una norma quando gli edifici sono alti più di 12 m (ma sono soggetti al CPI se sono alti piu’ di 12 m), gli edifici industriali possono essere o non essere soggetti al CPI ma non hanno norme di riferimento. In sostanza, deve verificare ogni volta se l’attività o l’impianto ha un riferimento normativo.
    Nei casi in cui non esiste una norma il progettista deve seguire dei criteri, come ad esempio quelli stabiliti nel DM 10 marzo 1998.

    La Segreteria tecnica

  3. thomas on settembre 2010 at 1:20 am

    Buongiorno, sto iniziando un’attività di deposito in magazzino di materiale finito (indumenti tessuto e qualche oggetto pvc). sicuramente supero i 5.000 kg di stoccaggio.
    sto scegliendo ancora il capannone: tutti inferiori ai 1000 mq di superficie
    1 è alto 9 mt da quale altezza del materiale devo obbligatoriamente mettere sprinkler?
    il secondo è alto 4,5
    il terzo 6,5
    Quale distanza devo rispettare PER LEGGE dal sottotrave
    nella pratica essendo io ina ffitto non vorrei sobbarcarmi la spesa sprinkler quindi preferisco avere una superficie grande e non sfruttare l’altezza pur di evitare lo sprinkler ovviamente rimanendo in sicurezza e entro la normativa.
    grazie

  4. comitato tecnico on settembre 2010 at 1:21 am

    Non esistono norme per i depositi, quindi nemmeno un obbligo di realizzare uno sprinkler.
    Se il deposito supera i 1000 m2 puo’ chiedere al Comando VVF di esprimersi sul progetto di sicurezza, in caso contrario deve decidere sulla base della valutazione del rischio le misure da adottare.

    La Segreteria tecnica

  5. Eliana on novembre 2010 at 2:40 am

    Salve, la scuola primaria frequentata dai miei figli è di tipo 0 (secondo la classificazione del D.M. 26/08/92) ed essendo su 2 piani dovrebbe avere oltre la scala principale anche una scala interna antifumo o una esterna di sicurezza (che al momento non esiste). Il D.M. del 10/03/98 all’art. 3.6 dice che gli edifici di altezza antincendi non sup. ai 24 metri (è il nostro caso) possono essere serviti da una sola scala.
    Ma allora, la seconda scala, in questo caso, è obbligatoria o no?
    Ringraziando vivamente per la risposta, porgo cordiali saluti.

  6. Eliana on novembre 2010 at 12:23 am

    nessuno conosce la risposta?

  7. vincenzo giordano on gennaio 2011 at 9:50 am

    Ho un locale commerciale di 1000 mq circa.
    Per ottenere il certificato di idoneeta’ dai vigili del fuoco senza fare grossi impianti, quali articoli posso commercilizzare? ed in quali quantita?
    Grazie

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