La gestione della sicurezza antincendio: obblighi e responsabilità
Sulla gestione della sicurezza degli edifici e delle attività di lavoro sono stati scritti numerosi testi, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità connesse alle diverse figure coinvolte nell’organizzazione dei luoghi di lavoro.
Per i datori di lavoro delle attività più comuni (quindi non particolarmente a rischio di incendio), le responsabilità sono stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e possono essere lette in dettaglio nel decreto 10 marzo 1998 (rimandiamo al post già pubblicato su questo argomento).
Per tutti i datori di lavoro o gli esercenti di attività che sono luoghi pericolosi per incendio (cioè elencati nel decreto 16 febbraio 1982) che non sono interessati ad entrare nel dettaglio di questi approfondimenti, in forma molto sintetica possiamo ricordare le norme che regolano questa materia emanate dal Ministero dell’Interno. In particolare, la norma di riferimento è l’art. 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività - del DPR n. 37 del 1998. Il testo di questo articolo prevede che:
1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Questo articolo in sostanza stabilisce che la persona che presenta la richiesta di certificato di prevenzione incendi ha degli obblighi per tutta la gestione della sicurezza durante l’uso dell’edificio. E’ chiaro che in taluni casi possono essere attuati dei meccanismi di delega, ma solo per le attività molto complesse ed a determinate condizioni.
Nella maggior parte dei casi, invece, la responsabilità è del titolare, che quindi deve organizzare i controlli sulla buona conduzione delle misure antincendio (estintori, rilevatori di fumo ecc.), sulle nomine degli addetti e sullo svolgimento della formazione ai lavoratori e delle prove di esodo (quando sono previste) durante tutta la vita utile dell’edificio o tutta la durata dell’attività.
Alcune altre norme di riferimento per i titolari di attività pericolose (cioè elencate nel decreto 16 febbraio 1982) possono essere rintracciate nel testo dell’articolo 16 (certificato di prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 139 del 2006:
Art. 16.
Certificato di prevenzione incendi
(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e’ fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi e’ rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche’ richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21.
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

un’attività commerciale con un collaboratore ha l’obbligo di avere l’estintore?
Se ci sono lavoratori dipendenti esiste l’obbligo di avere uno o più estintori, secondo i criteri stabiliti dal DM 10 marzo 1998.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, vi chiedevo qual’è la periocità dei controlli sulle luci di emergenza?è sempre di 6 mesi come anche per gli estintori?chi deve fare questi controlli?un elettricista o la ditta che ha installato le luci?
Grazie
In generale gli impianti di sicurezza devono essere verificati almeno una volta ogni 6 mesi; vanno però tenute in considerazione le istruzioni del fabbricante dei dispositivi che compongono il sistema, che potrebbero indicare periodicità minori.
vi chiedevo un’altra delucidazione: le verifiche periodiche agli impianti di illuminazione possono essere fatte facendo riferimento alla norma CEI EN 50127 o UNI 11222 indifferentemente?perchè le periodicità stabilite per i vari tipi di controllo sono diverse. inoltre volevo sapere la verifica di funzionamento e la verifica di autonomia le può eseguire l’addetto alle emergenze o occorre chiamare un tecnico specializzato?
Essendo la ditta a cui faccio riferimento a rischio basso, per i controlli e la manutenzione degli apparecchi antincendio non posso fare riferimento solo al DM 10-03-98 che stabilisce sorveglianza effettuata dall’addetto alle emergenze e controllo semestrale da parte di personale specializzato?
grazie