Maniglioni antipanico: scaduti i termini per la loro sostituzione
I maniglioni antipanico installati e sprovvisti di marcatura CE devono essere improrogabilmente sostituiti entro il 12 Febbraio 2011.
E’ quanto stabilisce il decreto del 3 novembre 2004, che fissava il termine per la sostituzione in sei anni dall’entrata in vigore del decreto stesso (di cui riportiamo il testo di seguito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Ritenuta la necessita’ di provvedere all’emanazione di norme e criteri per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1. Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo’ configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo’ essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo’ svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso puo’ essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Art. 3. Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 e’ prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 9 persone;
b.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con piu’ di 5 lavoratori addetti.
Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attivita’:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attivita’ di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attivita’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra’ comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originaria e dovra’ essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.
Roma, 3 novembre 2004

Mi è giunta notizia da un produttore di serramenti che da quest’anno per i maniglioni antipanico non basta più la certificazione CE, ma bisogna che venga certificato tutto l’insieme (porta+maniglione).
Non trovo riscontro di questa indicazione in nessuna circolare/norma.
Mi potete confermare o meno?
Ringrazio in anticipo
e adesso …? Ho fatto una piccola indagine ed ho scoperto che tantissime ditte, aziende, fabbriche, SCUOLE, OSPEDALI (statali), municipi ecc. NON hanno cambiato i maniglioni…i loro CPI sono “decaduti”? Possono incorrere in sanzioni ? Quante centinaia di migliaia di euro (SE NON MILIONI) dovrebbe investile lo Stato per cambiarsi (ai suoi fabbricati) tutti i maniglioni (compresi quelli di m olti comandi provinciali dei VV.F….) .
Poi…se smonto un maniglione vecchio da una porta tagliafuoco…questa è ancora …TAGLIAFUOCO ? E se ne rimonto un’altro su quella porta e faccio buchi su buchi,,,cosa mi dicono i VV.F. ?
…in risposta ad Andrea….
per quanto riguarda la sostituzione dei maniglioni si dovrebbe procedere in questa maniera:
1. Rilevare sulla targa della porta REI il nominativo del produttore della stessa, anno di costruzione della porta e matricola;
2. Contattare il produttore ed inviargli i dati di targa rilevati;
3. Il produttore della porta REI, figura giuridica che omologa “quella porta REI” fornirà le caratteristiche tecniche ed il “modello del maniglione a marchio CE” da installare in sostituzione del vecchio, oltre al relativo prezzo di acquisto.
La logica è che i produttori di porte REI saranno, anzi sono, coloro a cui ci si deve rivolgere per l’acquisto dei nuovi maniglioni. Tale procedura tecnica-commerciale farà sì che la porta REI installata, sempre se rispondente alle caratteristiche dettate dal M.I., manterrà l’omologazione.
Buon lavoro a tutti
…in risposta a Massimo Zucchiatti….
il fare buchi su buchi su una porta REI, come solitamente si trova in giro, oltre che anche alle SALDATURE, non si puo fare.
Qualsiasi manomissione, fori sulle porte, fori su porte chiusi con rivetti in alluminio, fa decadere l’omologazione della porta stessa. Danneggiamenti, ruggine, ecc. anche queste situazioni, se presenti, fanno decadere l’omologazione.
In una visita ispettiva VV.F., ASL ecc. l’ispettore (il quale è nelle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria)e rileva oggettivamente lo stato della porta con le situazioni citate, verbalizza, prescrive e sanziona.
Buon lavoro a tutti
buon giorno, mi è giunta voce che c’è stata un’ulteriore proroga per la sostituzione dei maniglioni non marchiati correttamente. è vero?
grazie, saluti alberto
buon giorno, un paio di giorni fà mi è giunta voce che per installare i maniglioni antipanico occorra una particolare abilitazione, è vero?
grazie.
X Andrea – I riferimenti sulla voce che hai sentito sono i seguenti: UNI EN 14351-1. Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco.
Questa norma indica che la marcatura CE di porte sulle vie di fuga è in sistema di attestazione 1, e non 3 come per una porta “non su via di fuga”, su una nuova porta non è sufficiente quindi installare un dispositivo secondo EN 1125 o EN 179. Bensì l’insieme della porta è certificato e la produzione (FPC) verificato ta un organismo notificato, l’azienda (fabbricante) deve quindi essere certificata per la produzione di porte sulle vie di fuga.
Sono escluse: le porte interne, le porte tagliafuoco/tagliafumo.
X Alberto e Francesco – La sostituzione dei dispositivi antipanico non marcati CE (EN 1125 o EN 179), come da decreto del DM 3 novembre 2004 doveva avvenire entro 16 Febbraio 2011.
Sembra che, a posteriori, il termine sia stato prorogato di 24mesi “http://www.confcommerciomodena.it/news_int.php?n=343″
Magari poi la deroga si ripeterà, e non è proprio un buon esempio, chi si è messo in regola rimane il “solito” a pagare.
Stiamo parlando di sicurezza delle persone per evitare anche questo: “http://www.corriere.it/cronache/11_aprile_15/sentenza-thyssen_2bfaa79a-6771-11e0-82d9-fefb5323b337.shtml”
Sembra che non si impari nulla dalla storia.
In riferimento a Luca F: Il comitato centrale tecnico scentifico ha solo proposto una proroga di 24 mesi per la sostituzione, ma poi è il Ministero dell’Interno che deve decidere e per ora tale proroga non è ancora in vigore.
Purtroppo dico io…..
per l’installazione di una porta tagliafuoco occorre un installatore specializzato oppure è sufficiente la posa in opera da parte di impresa edile di costruzioni?
nel caso della installazione ad opera di personale specializzato qual è la normativa di riferimento che lo sancisce?
grazie
Rif. Matty.
Grazie per il chiarimento tra “proposta del comitato centrale tecnico scientifico” del Ministero dell’Interno e decisione a carico del “Ministero dell’Interno”.
Dal suo scritto, mi sembra di intendere che spera in una proroga.
Se ho capito bene, perché secondo lei, dopo essere passati 5 anni di tempo per mettersi in regola, una proroga a posteriori, e che va a sfavore della sicurezza sarebbe un bene ?
Non è un brutto esempio, che insegna: non ti mettere in regola che tanto poi ci sarà una proroga.