Motocicli e motorini nelle autorimesse
(motorbikes in car parks)
La lettera circolare Ministero dell’Interno n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000, (Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse) tratta la problematica del parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse.
La presenza di motorini, moto e simili nelle autorimesse era un problema di prevenzione incendi perchè la norma vigente (il Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili“) cita unicamente il termine autoveicolo e non richiama mai le altre tipologie di veicoli, mentre il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
In questo contesto, dato che la questione è importante perchè non è logico pensare che un’autorimessa che può ospitare un dato numero di automobili possa ospitare lo stesso numero di motocicli, i Vigili del Fuoco hanno stabilito, con la lettera del 25 luglio 2000 che per i motocicli si possa accettare una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate. Si accetta, quindi, un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.
In altre parole, nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi , si deve indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli, con un’apposita clausola che specifichi la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
La lettera, infine, stabilisce che il criterio di equivalenza 1:4 trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi. Pertanto, un’autorimessa che ospita 40 motorini è assoggetabile ai controlli in quanto equivale ad una autorimessa che ospita 10 autovetture.

Buongiorno. Sto acquistando un locale deposito, che mi viene venduto come box, e si trova accanto ad altri 13 box ed ha una parete confinasnte con un box auto. La porta è in ferro rei ed è identico,come materiale di fabbricazione, agli altri box auto già venduti. Non possiede la certificazione incendi per cui vi chiedo:
dato che verranno parcheggiate 2 moto di miei nipoti con rispettive biciclette, assolutamente non auto, è indispensabile tale certificazione? Se si,come posso ottenerla?
Grazie infinite per una vostyra risposta.
Ai fini della domanda fa una grande differenza se i box si affacciano tutti su uno spazio aperto abbastanza ampio (per cui complessivamente non costituiscono una autorimessa) oppure, al contrario, fanno parte di una unica autorimessa.
Nel primo caso non serve la certificazione antincendio (CPI). Nel secondo caso dovrà essere chiesto per l’intera autorimessa il certificato di prevenzione incendi e dovrà essere chiesto dal responsabile del condominio, non dai singoli proprietari.
In sostanza, quindi, nel box possono essere parcheggiate anche delle auto, ma deve tenere presente che l’obbligo del certificato dipende da come è realizzato il complesso dei box auto e non dai veicoli che si parcheggiano al suo interno.
La Segreteria tecnica
Buongiorno. Non mi è chiara una cosa: se dovessi installare una semplice tettoia sul mio terreno costituita da un’inteialatura metallica ed una copertuta impermeabile per proteggere i veicoli (supponiamo superiori a 9 unità) dalle intemperie, mantenendo però almeno tre lati aperti, rientrerebbe nella categoria autorimessa? Se non vi rientra quali accorgimenti dovrò adottare per rispettare le normative antincendio?
Grazie anticipatamente per la risposta.
Una tettoia, come specificato nel decreto sulla sicurezza delle autorimesse, non è una autorimessa e non esistono norme di sicurezza a riguardo. In questi casi, quindi, è il proprietario che deve quindi valutare il rischio e individuare le misure più idonee.
La Segreteria tecnica
10 autorimesse da 1 auto caduna, poste sotto il piano cortile in comune tra 2 edifici in condominio, oltre ad un’area sottostante ad uno dei due condomini, della capacità di 2 auto, accessibili dal cortile attraverso una rampa molto ripida.
Altezza delle autorimesse e della zona di manovra di cm. 182.
Esiste una qualche deroga che possa renderle agibili?
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Giuseppe – 22.6.2010
nel condominio dove abito vi è un androne a corridoio largo circa due metri che finisce con la scala che porta ai piani.
un condomino posteggia il suo scooter al lato di questa scala, e malgrado i nostri ripetuti inviti è intenzionato a continuare a posteggiare li il suddetto scooter.
tutti gli altri condomini, me compreso posteggiamo le nostre moto altrove in garage a pagamento.
di questo condominio io sono l’amministratore, e mi chiedo: posso fare una denuncia perchè un’androne non ha i requisiti di sicurezza antincendio e quindi diffidare il condomino in questione?
e cosa rischio in questo caso io come capocondominio?
I locali nei quali sono parcheggiati veicoli a motore (comprese le moto) devono possedere determinati requisiti, indicati nel dm 16 febbraio 1982. Se i requisiti non sono rispettati si deve ritenere che il rischio di incendio sia superiore a quello prevista dalle norme, con le conseguenti responsabilità da parte del titolare (dell’amministratore nel caso di un condominio).
La Segreteria tecnica
N. 11 box interrati con accesso da rampa lato strada pubblica. La discussione con l’amministratore riguarda il parcamento ed il rilascio CPI. Essendo 11 i box, il cpi si deve richiedere indipendentemente dal numero di veicoli/moto parcheggiate? O se vi sono 7/8 auto il CPI non è necessario? Cosa si intende per capacità superiore ai 9 autoveicoli? 9 box o 9 auto/moto? Ringrazio.
Non conta quante auto si parcano ma quante ne può contenere l’autorimessa, per cui il CPI è obbligatorio.
La Segreteria tecnica
Nel condominio dove abito devono passare i VVF per il collaudo dell’autorimessa contenente 12 box. Molti dei condomini hanno attrezzato i stessi con scaffalature frighi etc.,quali sono i limiti di utilizzo dei box per il buon esito del collaudo? Grazie
Le norme sui box e sulle autorimesse sono chiare, per cui la verifica dovrebbe non essere favorevole.
La Segreteria tecnica
Nel condominio dove abito tutti i condomini in possesso di un box auto ne fanno un uso promisquo,cioè oltre alla macchina ricoverano anche una nedia di 2 motorini per box e lo usano anche come deposito di materiale vario come vernici,olio,bombole di gas cariche etc.Alcuni hanno anche realizzato un soppalco in legno.Ai fini delle norme che regolano la sicurezza,tutto ciò è possibile o in caso di controllo dei VVF verrà sospesa l’idoneità?
Come abbiamo scritto in diverse risposte, la situazione rappresentata è contraria alle norme di prevenzione incendi sulla sicurezza delle autorimesse (DM 1 febbraio 1986). In caso di controllo dovrebbe essere segnalata la pericolosità della situazione.
La Segreteria tecnica
Per i limiti di parcamento autoveicoli ex attività 92 si parla sempre e soltanto di autorimesse o di box e mai di esposizione per la vendita in locali chiusi. Quindi vien da pensare che un autosalono con 12 (ad esempio) autoveicoli (ovvero 45 motoveicoli) esposti non sia considerata attività soggetta ai controlli dei VF! Personalmente non sono dello stesso parere: è la concentrazione in luogo chiuso e nello stesso spazio che fa scattare l’attività 92. Grato per un Vs. chiarimento, porgo cordiali saluti.
L’interpretazione potrebbe essere corretta, ma secondo noi, tra la tante soluzioni ragionevoli, in casi come questi valgono solo le definizioni del Ministero.
La Segreteria tecnica
Buongiorno
Abito in una trifamigliare, una in fianco all’altra. Vorrei aprire una porta dal box auto al soggiorno, E’ obbligatoria la porta REI e se si quale (60-90-120)?.
Ringrazio per quanto potrete fare.
salve. ho il seguente quesito. sto per acquistare un appartamento. Il palazzo si trova sopra a due grosse autorimesse. Un autorimessa è usata per l’ingresso delle auto, l’altra viene riempita con le auto meno utilizzate dai clienti del garage. Mi sto iniziando a preoccupare, dal momento che penso che in caso di corto circuito o incidente qualsiasi il palazzo possa esplodere o crollare. Il proprietario del garage mi ha detto che la seconda autorimessa (quella riempita da tantrissime auto) è protetta da impianto per cui se succede qualcosa il locale si riempe di acqua in ogni dove. Sono troppo esagerato o ci sono rischi per la sicurezza? posso chiedere della documentazione per stare tranquillo? grazie carlo
Le autorimesse private con più di 9 autoveicoli e quelle pubbliche devono essere autorizzate dai VVF e quindi devono essere in possesso di CPI. Potrebbe chiedere l’accesso agli atti dei VVF come persona interessata ai sensi della legge 241/90 e verificare se le attività sono in regola.
La Segreteria tecnica
Vi ringrazio per la risposta che mi avete dato. Sono sicuro che i VVF hanno fatto le opportune verifiche. Nell’ipotesi in cui tutte le attività siano state posse in essere, si può stare tranquilli avendo un autorimssa sotto il palazzo in cui si vive?
grazie, carlo s
Buonasera abito in un parco di cui in una locale sottostante abbiamo 20 box auto uno accanto all’altro poco lo spazio per manovra ma cè un unica rampa da accesso. Secondo voi è a norma ? Io da persona incompetente penso che sia molto pericoloso in caso di incendio avendo una sola rampa. datemi notizie
Buongiorno,
vorrei sapere se alcuni locali adibiti a deposito biciclette devono essere compartimentati con strutture REI come se fossero delle cantine e se tali superfici possono essere considerate nella superficie totale dell’autorimessa ai fini del calcolo della superficie di parcamento.
Cordiali saluti,
Ci sembra di capire leggendo le norme che i depositi di biciclette non sono depositi di veicoli.
La Segreteria tecnica
buongiorno, sto acquistando un box di 13,63 m2 interrato accatastato come box moto , per la legge posso metterci un’auto oppure posso avere dei problemi con il condominio o per eventuali controlli dei vvff
Salve amministro un condominio con 20 box sottostanti il fabbricato, disposti in due corsie indipendenti.Per i 10 box del primo blindor è obbligatorio il cpi. Nel secondo blindor 2 dei 10 box hanno una superficie di 5 mq. qiundi dei depositi. E’ obbligatorio anche per il secondo blindor il cpi.
In attesa di risposta certa, cordialente ringrazio.
Le autorimesse sono soggette al rilascio del CPI se superano i 9 posti auto.. Dovrebbe essere verificato se le due aree possono essere considerate, ai fini antincendio, indipendenti.. Consigliamo di recarsi presso il locale Comando P.le VVF con una piantina per avere indicazioni, o rivolgersi ad un tecnico specializzato.
salve, sono inquilino in un condominio di ex appartamenti ater. L’Isituto ha provveduto alla vendita tuttora parziale degli immobili ad uso abitativo, ma ci sono presenti anche dei locali aperti da un lato con accesso all’area comune del cortile condominiale “chiamati dall’amministratore PILOTY o PILOTIS” che ancora fanno parte di proprietà dell’ATER COMUNE DI ROMA, il quale non ha mai destinato ancora all’uso e ne alla vendita. Come molti inquilini e condomini senza titolo parcheggiamo un discreto numero di motocicli pari a 20 con capienza sufficiente e aerazione superiore al 70% senza frazionamenti interni con possibilità di manovra oltre i 180°; regolarmente disposti consentendo a tutti un rapido e facile accesso senza arrecare alcun disturbo. Da qualche tempo , precisamente con la costituzione del condominio alcuni condomini hanno proposto di chiudere (senza alcun permesso) l’accesso o servitu’ di passaggio a questi locali con dei muretti di cemento alti circa 80cm, lasciano un passetto di circa 1m ad un o di essi (totale entrate 4 per uno spazio superiore ai 500 m2) per il passaggio di un veicolo a trazione elettrica ad uso di un anziano con problemi di mobilità. L’amministratore ha indicato che tali locali di propriètà ATER devono essere interdetti al parcheggio dei motocicli in quanto possono creare problemi causa incendi. (premetto che in 35 anni che vivo qui mai nessuno motoveicolo ha preso fuoco e per di piu all’ingresso del locali GARAGE/PILOTIS l’ATER ha fatto installare manichette antincendio in pressione da 45mm. Per concludere L’Amministratore afferma che il quorum dei condomini proprietari ha deciso così e non vuole far vedere agli inquilini l’estratto del verbale di assemblea che approva alla maggioranza tale decisione; inoltre ha decretato che gli inquilini sempre per voce dei condomini non hanno titolo a dare espressione nelle assemblee. Studiando la normativa antincendio DM. 01.02.86 e letter del 2000 sulle motorimesse sono giunto al punto che detti locali sono esenti dal CPI ( confermato telefonicamente da un funzionario ATER); prego di poterci aiutare. Cordiali Saluti. Francesco.
Il parcheggio di moto sotto un piano pilotis si configura, in effetti, come un’autorimessa. Nel caso in esame, dove si hanno al massimo 20 moto, non sussiste l’obbligo di CPI in quanto di considera l’equivalenza tra 1 auto e 4 moto (10 auto corrispondono a 40 moto). Vanno comunque rispettate le indicazioni date dal DM 16/2/82 per le autorimesse con numero di auto inferiore a 9, in particolare per quanto attiene le porte (metalliche piene con autochiusura) e la resistenza al fuoco delle strutture e del solaio (R-REI 30). In generale, date queste condizioni ed in particolare quella delle porte, rimane difficile prevedere parcheggi nei piani pilotis. La situazione dovrebbe comunque essere meglio valutata anche richiedendo al locale Comando P.le VVF un parere.
E’ consentito il parcheggio di moto e biciclette negli spazi di manovra, peraltro di dimensioni ridotte (4,20 m. di larghezza per
2.20 m. d’altezza)nelle autorimesse condominiali. Cordiali saluti
Errico
secondo noi no.
La Segreteria tecnica
in una autorimessa a box con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli, nei box ai fini del CPI è ammesso il parcheggio di bici e barche?
Salve, nel ns. palazzo vi sono due pilotis aperti rispettivamente occupati, da sette ed otto posti auto certificati al catasto. alcuni condomini, nel postoauto di loro proprietà inseriscono l’auto (talvolta si tratta di auto di dimensioni medio-grandi) più uno o due scooteroni. Talvolta la presenza contemporanea di questi mezzi ostruisce il passaggio ad alcuni tratti condominiali.
Di fatto, quanti mezzi possono essere presenti in ogni proprietà? Qual’è la normativa antincendio di riferimento?
Grazie per l’attenzione.