(motorbikes in car parks)
La lettera circolare Ministero dell’Interno n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000, (Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse) tratta la problematica del parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse.
La presenza di motorini, moto e simili nelle autorimesse era un problema di prevenzione incendi perchè la norma vigente (il Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili“) cita unicamente il termine autoveicolo e non richiama mai le altre tipologie di veicoli, mentre il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
In questo contesto, dato che la questione è importante perchè non è logico pensare che un’autorimessa che può ospitare un dato numero di automobili possa ospitare lo stesso numero di motocicli, i Vigili del Fuoco hanno stabilito, con la lettera del 25 luglio 2000 che per i motocicli si possa accettare una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate. Si accetta, quindi, un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.
In altre parole, nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi , si deve indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli, con un’apposita clausola che specifichi la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
La lettera, infine, stabilisce che il criterio di equivalenza 1:4 trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi. Pertanto, un’autorimessa che ospita 40 motorini è assoggetabile ai controlli in quanto equivale ad una autorimessa che ospita 10 autovetture.
Tags: autorimesse, box, box auto
Buongiorno. Sto acquistando un locale deposito, che mi viene venduto come box, e si trova accanto ad altri 13 box ed ha una parete confinasnte con un box auto. La porta è in ferro rei ed è identico,come materiale di fabbricazione, agli altri box auto già venduti. Non possiede la certificazione incendi per cui vi chiedo:
dato che verranno parcheggiate 2 moto di miei nipoti con rispettive biciclette, assolutamente non auto, è indispensabile tale certificazione? Se si,come posso ottenerla?
Grazie infinite per una vostyra risposta.
Ai fini della domanda fa una grande differenza se i box si affacciano tutti su uno spazio aperto abbastanza ampio (per cui complessivamente non costituiscono una autorimessa) oppure, al contrario, fanno parte di una unica autorimessa.
Nel primo caso non serve la certificazione antincendio (CPI). Nel secondo caso dovrà essere chiesto per l’intera autorimessa il certificato di prevenzione incendi e dovrà essere chiesto dal responsabile del condominio, non dai singoli proprietari.
In sostanza, quindi, nel box possono essere parcheggiate anche delle auto, ma deve tenere presente che l’obbligo del certificato dipende da come è realizzato il complesso dei box auto e non dai veicoli che si parcheggiano al suo interno.
La Segreteria tecnica