Motocicli e motorini nelle autorimesse

febbraio 2010

(motorbikes in car parks)

La lettera circolare Ministero dell’Interno n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000, (Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse) tratta la problematica del parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse.

La presenza di motorini, moto e simili nelle autorimesse era un problema di prevenzione incendi perchè la norma vigente (il Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili“) cita unicamente il termine autoveicolo e non richiama mai le altre tipologie di veicoli, mentre il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285,  riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

In questo contesto, dato che la questione è importante perchè non è logico pensare che un’autorimessa che può ospitare un dato numero di automobili possa ospitare lo stesso numero di motocicli, i Vigili del Fuoco  hanno stabilito, con la lettera  del 25 luglio 2000 che per i motocicli si possa accettare una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate. Si accetta, quindi,  un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

In altre parole, nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi , si deve indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli, con un’apposita clausola che specifichi la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

La lettera, infine, stabilisce che  il  criterio di equivalenza 1:4 trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi. Pertanto, un’autorimessa che ospita 40 motorini è assoggetabile ai controlli in quanto equivale ad una autorimessa che ospita 10 autovetture.

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15 Risposte to “ Motocicli e motorini nelle autorimesse ”

  1. gabriella beretta on febbraio 2010 at 6:50 am

    Buongiorno. Sto acquistando un locale deposito, che mi viene venduto come box, e si trova accanto ad altri 13 box ed ha una parete confinasnte con un box auto. La porta è in ferro rei ed è identico,come materiale di fabbricazione, agli altri box auto già venduti. Non possiede la certificazione incendi per cui vi chiedo:
    dato che verranno parcheggiate 2 moto di miei nipoti con rispettive biciclette, assolutamente non auto, è indispensabile tale certificazione? Se si,come posso ottenerla?
    Grazie infinite per una vostyra risposta.

  2. comitato tecnico on febbraio 2010 at 8:16 am

    Ai fini della domanda fa una grande differenza se i box si affacciano tutti su uno spazio aperto abbastanza ampio (per cui complessivamente non costituiscono una autorimessa) oppure, al contrario, fanno parte di una unica autorimessa.
    Nel primo caso non serve la certificazione antincendio (CPI). Nel secondo caso dovrà essere chiesto per l’intera autorimessa il certificato di prevenzione incendi e dovrà essere chiesto dal responsabile del condominio, non dai singoli proprietari.
    In sostanza, quindi, nel box possono essere parcheggiate anche delle auto, ma deve tenere presente che l’obbligo del certificato dipende da come è realizzato il complesso dei box auto e non dai veicoli che si parcheggiano al suo interno.

    La Segreteria tecnica

  3. Alberto on maggio 2010 at 7:00 am

    Buongiorno. Non mi è chiara una cosa: se dovessi installare una semplice tettoia sul mio terreno costituita da un’inteialatura metallica ed una copertuta impermeabile per proteggere i veicoli (supponiamo superiori a 9 unità) dalle intemperie, mantenendo però almeno tre lati aperti, rientrerebbe nella categoria autorimessa? Se non vi rientra quali accorgimenti dovrò adottare per rispettare le normative antincendio?
    Grazie anticipatamente per la risposta.

  4. comitato tecnico on maggio 2010 at 7:01 am

    Una tettoia, come specificato nel decreto sulla sicurezza delle autorimesse, non è una autorimessa e non esistono norme di sicurezza a riguardo. In questi casi, quindi, è il proprietario che deve quindi valutare il rischio e individuare le misure più idonee.

    La Segreteria tecnica

  5. Giuseppe on giugno 2010 at 10:16 am

    10 autorimesse da 1 auto caduna, poste sotto il piano cortile in comune tra 2 edifici in condominio, oltre ad un’area sottostante ad uno dei due condomini, della capacità di 2 auto, accessibili dal cortile attraverso una rampa molto ripida.
    Altezza delle autorimesse e della zona di manovra di cm. 182.
    Esiste una qualche deroga che possa renderle agibili?
    Ringrazio e porgo distinti saluti.
    Giuseppe – 22.6.2010

  6. giuseppe on luglio 2010 at 3:30 am

    nel condominio dove abito vi è un androne a corridoio largo circa due metri che finisce con la scala che porta ai piani.
    un condomino posteggia il suo scooter al lato di questa scala, e malgrado i nostri ripetuti inviti è intenzionato a continuare a posteggiare li il suddetto scooter.
    tutti gli altri condomini, me compreso posteggiamo le nostre moto altrove in garage a pagamento.
    di questo condominio io sono l’amministratore, e mi chiedo: posso fare una denuncia perchè un’androne non ha i requisiti di sicurezza antincendio e quindi diffidare il condomino in questione?
    e cosa rischio in questo caso io come capocondominio?

  7. comitato tecnico on luglio 2010 at 3:31 am

    I locali nei quali sono parcheggiati veicoli a motore (comprese le moto) devono possedere determinati requisiti, indicati nel dm 16 febbraio 1982. Se i requisiti non sono rispettati si deve ritenere che il rischio di incendio sia superiore a quello prevista dalle norme, con le conseguenti responsabilità da parte del titolare (dell’amministratore nel caso di un condominio).

    La Segreteria tecnica

  8. Donatella on luglio 2010 at 5:32 am

    N. 11 box interrati con accesso da rampa lato strada pubblica. La discussione con l’amministratore riguarda il parcamento ed il rilascio CPI. Essendo 11 i box, il cpi si deve richiedere indipendentemente dal numero di veicoli/moto parcheggiate? O se vi sono 7/8 auto il CPI non è necessario? Cosa si intende per capacità superiore ai 9 autoveicoli? 9 box o 9 auto/moto? Ringrazio.

  9. comitato tecnico on luglio 2010 at 7:35 am

    Non conta quante auto si parcano ma quante ne può contenere l’autorimessa, per cui il CPI è obbligatorio.

    La Segreteria tecnica

  10. Simone on agosto 2010 at 12:04 pm

    Nel condominio dove abito devono passare i VVF per il collaudo dell’autorimessa contenente 12 box. Molti dei condomini hanno attrezzato i stessi con scaffalature frighi etc.,quali sono i limiti di utilizzo dei box per il buon esito del collaudo? Grazie

  11. comitato tecnico on agosto 2010 at 12:05 pm

    Le norme sui box e sulle autorimesse sono chiare, per cui la verifica dovrebbe non essere favorevole.

    La Segreteria tecnica

  12. Antonio De Gennaro on agosto 2010 at 6:28 am

    Nel condominio dove abito tutti i condomini in possesso di un box auto ne fanno un uso promisquo,cioè oltre alla macchina ricoverano anche una nedia di 2 motorini per box e lo usano anche come deposito di materiale vario come vernici,olio,bombole di gas cariche etc.Alcuni hanno anche realizzato un soppalco in legno.Ai fini delle norme che regolano la sicurezza,tutto ciò è possibile o in caso di controllo dei VVF verrà sospesa l’idoneità?

  13. comitato tecnico on agosto 2010 at 6:29 am

    Come abbiamo scritto in diverse risposte, la situazione rappresentata è contraria alle norme di prevenzione incendi sulla sicurezza delle autorimesse (DM 1 febbraio 1986). In caso di controllo dovrebbe essere segnalata la pericolosità della situazione.

    La Segreteria tecnica

  14. Giovanni Gasparini on agosto 2010 at 12:55 am

    Per i limiti di parcamento autoveicoli ex attività 92 si parla sempre e soltanto di autorimesse o di box e mai di esposizione per la vendita in locali chiusi. Quindi vien da pensare che un autosalono con 12 (ad esempio) autoveicoli (ovvero 45 motoveicoli) esposti non sia considerata attività soggetta ai controlli dei VF! Personalmente non sono dello stesso parere: è la concentrazione in luogo chiuso e nello stesso spazio che fa scattare l’attività 92. Grato per un Vs. chiarimento, porgo cordiali saluti.

  15. comitato tecnico on agosto 2010 at 4:29 am

    L’interpretazione potrebbe essere corretta, ma secondo noi, tra la tante soluzioni ragionevoli, in casi come questi valgono solo le definizioni del Ministero.

    La Segreteria tecnica

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