negozi – norme antincendio
ATTENZIONE ARTICOLO SUPERATO PER LE ATTIVITA’ CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 400 m2!
I negozi e le piccole attività commerciali a quali norme di sicurezza antincendio devono essere adeguati? Non esistono, in realtà, norme di sicurezza in senso stretto per le attività commerciali. Esistono solo dei criteri, che valgono poi solo per gli esercizi di superficie superiore a 400 m2. Al di sotto di questo limite i locali non solo non sono soggetti ai controlli di sicurezza, ma non hanno nemmeno dei riferimenti normativi certi. Per queste attività minori, quindi, l’unico provvedimento applicabile è il decreto 10 marzo 1998, che riguarda la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Tale valutazione è obbligatoria anche in queste attività, nelle quali normalmente il numero di dipendenti è inferiore a quello del pubblico presente.
Per le attività di maggiore superficie, invece, le disposizioni vigenti sono quelle del decreto 27 luglio 2010, pubblicato nell’articolo


sono un geometra un cliente che ha un’attività commerciale ,inail lo ha scritto e a chiesto che nel suo negozio di circa 40 mq va fatto il piano di sicurezza e che viene nominato un responsabile per la sicurezza, chiedo che documenti devo fare e il responsabile della sicurezza puo essere lui proprietario dell’attività? fatemi sapere il mio numero è 3392493990
Egregio Geometra,
in relazione al suo commento possiamo provare a fornire un breve quadro della situazione. In particolare, le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:
alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
alla informazione e formazione del personale dipendente;
all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.
valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.
designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.
informazione e formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:
i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
la posizione delle uscite di sicurezza;
la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
la posizione degli estintori;
la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
le procedure da attuare in caso di incendio.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).
adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Cordiali saluti
La Segreteria tecnica
I negozi/depositi di mobili, anche se di dimensioni inferiori a 400mq, non potrebbero rientrare fra le attività soggette al CPI per i quantitativi in essi contenuti?
Saluti
F.M.
Se si tratta solo di negozi e non di altre attività connesse, il limite per il certificato è di 400 m2 (per i depositi il limite è di 1.000 m2), indipendentemente dal carico di incendio.
Rimane sempre valido il fatto che, con o senza obbligo di richiesta del CPI, il titolare deve mettere in atto tutte le misure che assicurano un livello di sicurezza adeguato ai rischi che l’attività presenta.
La Segreteria tecnica
Buongiorno ,un negozio di abbigliamento ,senza dipendenti ,di 40mq ha obblighi di estintori ? e nel caso quanti ?
grazie
Per le attività senza dipendenti la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998 – criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro) non sono cogenti. Per queste attività inoltre non vi sono specifiche disposizioni di prevenzione incendi applicabili in quanto le norme attualmente in vigore riguardano grandi magazzini, empori e simili.
In questi casi, dove comunque è opportuno una protezione dai rischi di incendio a tutela della propria attività, trovano applicazione i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del d.lgs n. 139/2006 per cui si rende necessaria l’installazione di mezzi di estinzione.
In relazione alla superficie dell’attività può essere sufficiente un solo estintore (del tipo a polvere, a CO2 o idrico) di capacità estinguente non inferiore a 13A 89B.
La Segreteria tecnica
Come si può interpretare la norma che regola l’affollamento max negli uffici con presenza di addetti >100.
Il D.M. 22-2-2006 stabilisce che l’affollamento max è di 0,1 per/mq e comunque pari al nr degli addetti presenti incrementati del 20%.
Vuol dire che oltre allo 0.1pers/mq posso farci stare un 20% in più?
Grazie
Il calcolo dell’affollamento non è altro che il calcolo del numero di persone rispetto al quale dimensionare le uscite di sicurezza.
Quindi deve considerare quante persone lavoreranno in quel dato ambiente, aumentare il numero del 20% e calcolare la larghezza delle uscite rispetto al numero di persone risultante.
Ad esempio, se nell’ambiente lavorano 35 persone, le uscite dovranno essere dimensionate come se fossero presenti 39 persone (cioè 35 + aumento del 20%). Se, però, il locale ha una superficie (ad esempio) di 550 m2, il calcolo deve essere svolto rispetto a tale valore (550 * 0,1 persone/m2) e derivano 55 persone.
La Segreteria tecnica
Buongiorno , vorrei sapere se un’attività commerciale di circa 200 mq. ma in ogni caso al di sotto dei 400 soggetti a richiesta di CPI , debba ottemperare in ogni caso al discorso delle uscite di emergenza o se è un discorso a discrezione della ditta al fine di garantire in eccesso la sicurezza in caso di incendio.
Il fatto che una qualsiasi attività non sia controllata dai VVVFF non deve far pensare che non si debbano garantire le misure di sicurezza. Nel vostro caso non esistono nemmeno delle norme, ma esistono dei criteri generali di sicurezza nei luoghi di lavoro, che trattano argomenti di sicurezza antincendio quali la dimensione minima delle uscite, la lunghezza dei percorsi ed il numero di estintori.
Poichè ogni locale è diverso dagli altri, per capire le misure di sicurezza più idonee è bene farsi aiutare nella valutazione dei rischi da un esperto tenendo presente, però, che per la valutazione dei rischi il decreto 10 marzo 1998 è scritto in modo abbastanza semplice da poter essere applicato anche dai “non addetti ai lavori”.
La Segreteria tecnica
Buon giorno, se possibile, vorrei sapere quali certificazioni occorre avere e presentare per una attività di tipo bar/ristorante con annessa una sala adilita a feste/musica. Il locale ha superfice complessiva inferiore ai 400mq e il numero dei dipendenti massimi non supera le 10 persone.
Precedentemente si parlava della redazione di uno specifico documento che credo faccia proprio al mio caso, vorrei capire di che cosa si tratta, se esiste un modello di questo ed a quale ufficio si deve consegnare.
Grazie mille!
In primo luogo bisognerebbe capire se si vuole utilizzare la sala annessa per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Queste attività, infatti, presuppongono il rispetto di norme di sicurezza molto precise. Per capirlo dovrebbe sentire l’ufficio comunale che segue i locali di pubblico spettacolo oppure il Comando dei Vigili del fuoco. Questi uffici dovrebbero fornirle l’elenco dei documenti che servono nel caso la vostra attività sia soggetta a quella disciplina.
Nel caso più semplice, di un locale che non svolge attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, dovrà redarre il documento di valutazione dei rischi e tenerlo custodito per le eventuali verifiche.
Ricordiamo che, in presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, e provvedere anche ad altre incombenze quali:
- alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- alla informazione e formazione del personale dipendente;
- all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi non pressuppone la compilazione di un modello, ma è un’analisi, anche semplificata, dei rischi a cui sono esposte le persone dentro il locale. Come sempre, consigliamo di leggere direttamente il decreto 10 marzo 1998 (scaricabile da questo sito) per capire quali sono gli elementi più importanti da analizzare per la parte di sicurezza antincendio.
La Segreteria tecnica
Grazie per la risposta! Ho avuto modo di parlare con un tecnico del Comando dei Viglili del Fuoco e mi ha specificato che: essendo una stanza dedicata ad intrattenimento con capienza superiore a 100 persone e non essendoci pagamento di biglietti di ingresso posso far fede al D.M. 19/08/1996. Il mio problema principale è che il fabbricato in questione si trova in un centro storico, con annessi tutti i vincoli strutturali e dei beni culturali. Comunque il Comando dei vigli del fuoco mi ha detto di presentare una pratica sia a loro che al Comune di apparteneza, con indicati gli interventi che si effettueranno per rendere il locale idoneo a spettacoli di intrattenimento.
Leggendo in D.M. 19/08/1996 nell’allegato 19 viene specificato che si devono adeguare solo gli impianti e si deve tenere conto di tutte le disposizioni della sicurezza sempre dello stesso D.M. (titolo XVIII).
Da questo vorrei sapere cosa effettivamente si dovrebbe fare, perchè seguendo quello scritto sul D.M. non dovrei effettuare dei veri e propri lavori che necessitano di particolari permessi.
Ci fa piacere essere stati utili.
Non possiamo entrare nel merito dei lavori che deve fare, ma possiamo almeno evidenziare che i decreti di prevenzione incendi dovrebbero essere abbastanza flessibili per consentire di raggiungere il livello di sicurezza necessario attraverso misure diverse, proprio per consentire di limitare al massimo gli interventi onerosi o quelli che necessitano di permessi.
La Segreteria tecnica
salve,vorrei chiedervi, se possibile, alcune delucidazioni sul tipo di scale da usare, nel rispetto delle norme antincendio, per edifici a destinazione mista. Più nello specifico, mi trovo a dover progettare un edificio di 4 piani fuori terra ( h complessiva 16 m, s.l.p. di piano 388.8 mq) di cui al p.t. e al 1 piano è previsto un centro commerciale di (sup.>400mq), mentre per i restanti due piani superiori la destinazione è ad uffici con un numero massimo di impiegati-lavoratori presenti >25.in base alle prescrizioni del D.M. 10/03/98. e dalla circolare 75 del 03-07-1967 ho dimensionato il numero delle uscite che la larghezza delle scale ( due uscite di piano e due corpi scala a partire dal 1 p.f.t.), solo che per il centro commerciale la circolare citata impone che almeno la metà di dette scale sia a prova di fumo, mentre per gli uffici è sufficiente la presenza di scale protette. Ora siccome i corpi scala che servono le uscite di piano sono contenuti nel medesimo corpo, a rigore, mi ritrovereri scale protette per gli ultimi due piani e scala a prova di fumo per il 1 p.f.t.cosa che mi riulta parecchio strana. Alla luce di ciò cosa conviene fare? tenere scale a prova di fumo per tutti e quattro i piani? spero possiate aiutarmi.Grazie.
Poichè le scale a prova di fumo garantiscono un livello di sicurezza maggiore di quelle protette, secondo noi la sua interpretazione è quella più corretta.
La Segreteria tecnica
Buon giorno, il mio cliente è proprietario di un bar, una pizzeria e due negozi di nuova costruzione, tutti ubicati al piano terra di una palazzina. A completare i due negozi troviamo due magazzini di 40 mq ciascuno al piano interrato
Vorrebbe che tutte le suddette attività fossero in comunicazione tra loro durante gli orari di apertura.
Se sommo la superficie delle attività(bar, pizzeria e negozi) supero i 400 mq (In totale sono 480 mq). Ma come classifico il bar e la pizzeria? devo considerarle vendita e quindi assimilare tutto ad attività 87? o sono comunque due attività differenti,per cui i negozi sono inferiori a 400 mq e il bar e ristorante non sono soggetti per n. persone e potenzialità dei fuochi?
Secondo noi, ai fini della norma da applicare ed anche delle attività da controllare ai sendi del DM 16 febbraio 1982, non è corretto sommare le superfici di bar, pizzeria e negozi, perchè le attività sono distinte tra loro, pur essendo comunicanti (cosa che non va contro le norme sui locali commerciali).
In sostanza, quindi, dovrà essere compiuta una valutazione dei rischi per individuare le misure di sicurezza più idonee, fermo restando che devono essere applicate le norme sugli apparecchi a gas (sempre che il negozio non superi i 400 m2, nel quale caso esiste una norma di riferimento).
Per i ristoranti rimandiamo alla pubblicazione a cui abbiamo fatto cenno nel post apposito, che tratta il problema in modo secondo noi esaustivo.
La Segreteria tecnica
Salve, sono neofita della materia,io sto aprendo una cartolibreria la quale superficie è di mq 50 e non ho dipendenti. Volevo sapere di quanti estintori avevo bisogno e di che genere.
Grazie dell’aiuto
Secondo noi può bastare un solo estintore, del tipo che, se usato, danneggia di meno i beni che ha nel locale.
Maggiori ragguagli su come definire il numero e il tipo di estintori li trova sul decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza in caso di incendio dei luoghi di lavoro.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, in merito ad un negozio con superficie netta di vendita inferiore a 400 mq, mentre la superficie lorda supera i 500 mq (sono infatti compresi i locali destinati a laboratori, uffici,magazzini, servizi ecc.)si rientra nell’attività 87?
Se si, poiché tale superficie è disposta su 2 piani, è possibile ovviare alla richiesta del cpi compartimentandoli? Grazie
Secondo noi:
1 – la sua attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto supera i 400 m2;
2 – deve rispettare le norme vigenti (che si applicano alle attività superiori a 400 m2) ed eventualmente compartimentare la struttura, se ritenuto necessario, ma questo non è motivo di sottrazione all’obbligo del CPI. Per non dover chiedere il CPI dovrebbe separare il locale in due attività non comunicanti tra di loro.
La Segreteria tecnica
Gentile Segreteria tecnica,
stiamo progettando una farmacia la cui superficie totale è di circa 140 mq, di cui 85 mq sono dedicati all’esposizione/ricezione dei clienti e circa 55 mq sono dedicati al solo personale (deposito,laboratorio ufficio..).Mi chiedo se le farmacie siano soggette alle norme relative agli esercizi commerciali o se siano soggette a normative differenti(più restrittive).
Cordiali Saluti
Grazie
Le farmacie sono considerate ai fini della prevenzione incendi come le altre attività commerciali, dato che non esistono atti in cui si prevede il contrario. Per questo motivo sono soggette al CPI solo se superano i 400 m2, mentre non sono soggette a norme di prevenzione incendi specifiche.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
per quanto riguarda dei mini residence ( 16 miniresidence in un palazzo storico ) c’è l’obbligo di impianto antincendio?
Grazie
Per quanto riguarda un negozio di profumi di circa 60 mq.con soppalco per deposito merce è necessaria un’uscita di sicurezza?
Grazie
Salve, vorrei sapere se possibile, una cartolibbreria di mq 110,00 senza impiegati quanti esintori ha bisogno, se servono, e a quali normative anticendio è sottoposta.m Grazie.
Non esistendo norme sui piccoli negozi si puo’ richiamare la normativa sui luoghi di lavoro o il buonsenso. Infatti, se non ci sono dipendenti, esiste almeno la necessità di garantire la sicurezza dei clienti. Secondo noi, applicando i criteri del Dm 10 marzo 1998, sarebbe opportuno tenere almeno un estintore.
La Segreteria tecnica
Salve
dovremmo aprire un asilo ludoteca di mq 244.
e necessario avere un impianto antincendio?
le porte devono essere con maniglione antipanico con apertura all’esterno, e necessario avere il sopra della porta con apertura vasistas?
ho chieto vigili del fuoco e al mi geometra ma non mi hanno saputo rispondere?
grazie
Ci sembra strano che i VVF non abbiano saputo rispondere. Comunque, per rispondere si deve tenere conto che le misure di sicurezza dipendono dal numero di persone previste, non solo dalla superficie.
La Segreteria tecnica
salve,ho un videonoleggio automatico e lo sto dividendo per aprire all’interno una piccola pizzeria solo da asporto.dato che devo suddivdere il fondo di circa 70mq per realizzare magazzino film,dispensa e antibagno volevo sapere se le pareti in cartongesso devono essere rei 120 oppure no, e se devo utilizzare delle porte tagliafuco.premetto che il forno è elettrico e sono da solo a lavorare. grazie :)
Poichè non esistono norme antincendio per questa specifica attività e per gli impianti di cottura elettrici, anche la resistenza al fuoco delle pareti dipende solo dalla sua valutazione del rischio, che nel suo caso non è nemmeno obbligatoria in quanto non sono presenti dipendenti.
Quindi, nel suo caso dovrebbe compiere il calcolo del carico di incendio per verificare se il valore di 120 è adeguato o se possono bastare pannelli e porte di resistenza minore.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
sto progettando l’ampliamento di una farmacia. Non mi è chiaro il riferimento alla superficie lorda rispetto la normativa antincendio: è calcolata all’interno dei muri perimetrali compreso di tutti i tavolati? Per quanto riguarda le scale interne e il vano ascensore, vanno considerati nella superficie lorda?
Grazie, Cordialità
ho un negozio suddiviso in tre ambienti con una superfice di 430mq….a cosa mi devo attenere ?? premetto che solo da poco tempo supero la fatidica quota 400 mq in quanto ho acquisito un locale attiguo che è sotto tutela delle belle arti.
Grazie
Per le misure di sicurezza deve veriificare il rispetto di una (vecchissima) circolare, che riguarda i negozi di superficie superiore a 400 m2. La circolare è del 1967 e la trova pubblicata anche su questo sito. Dovrà anche attivare, però, la procedura per ottenere il certificato di prevenzione incendi oppure presentare i documenti ed autodichiarare con la procedura appena introdotta, chiamata SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
La Segreteria tecnica
Sono la titolare di un negozio di circa 45 mq compreso il retro e il bagno. In negozio ho il parquet e come merce di vendita tratto carta, oltre all’estintore mi serve un’uscita di sicurezza alternativa all’entrata (nel retro, dove non c’è il parquet)o il negozio è cmq a norma di legge?
Grazie
Non essendo vigente nessuna norma sui negozi piccoli, deve valutare il rischio e decidere quali misure adottare. In generale possiamo dire che non dovrebbe servire per una superficie di 45m2.
La Segreteria tecnica
buongiorno, devo eseguire delle opere di manutenzione straordinaria ad un’unità ad uso commerciale (esercizio di vicinato)al piano terra costituita da due fondi comunicanti in parte adibiti a zona vendita ed in parte a magazzino e servizi di circa mq 380 di superficie lorda (compresi i muri) oltre a due locali posti al piano primo di mq 40 lordi, raggiungibili da scala posta al piano terra, e ad un ampio locale posto al piano terra e raggiungibile tramite corte interna e quindi non collegato direttamente agli altri della superficie lorda di mq 40. Ai fini della prevenzione incendi rientro al punto 87 negozi superiori a 400 mq, in quanto la superficie lorda è di mq 460 ?, cosa devo fare?
possiedo un negozio di ferramenta di circa 270 mq di esposizione e circa 220 di magazzino.ho 2 porte con luce da 96 cm sempre apribili a mano nell’ orario di apertura (c’e’ in ogni porta una molla per la richiusura) mi hanno detto che devo farle aprire in fuori entrambe ed inoltre devo mettere un maniglione ciascuna .e corretto? se sono apribili sempre a cosa serve il maniglione?cordialita’.
Attività commericale al primo piano fuori terra che supera i 400 mq, deposito al piano seminterrato comunicante con autorimessa per 8 posti auto.
Tutte le strutture verticali ed orizzontali sono REI 120 minimo, vi sono porte REI 120 nelle zone di comunicazione. Presso il deposito adiacente all’autorimessa vi sono esclusivamente materiali ferrosi e tubi in geberit, piccole quantità di materiale cartaceo, ma con un carico di incendio irrisorio.
Sono presenti, manichette antincendio ed estintori sia presso l’autorimessa che il deposito. Presso l’autorimessa è stato installato anche un impianto splinker.
All’interno del deposito vi è un magazziniere e qualche dipendente.
Quali sono i vincoli antincendio da rispettare? Considerando che è una struttura in fase di ultimazione, si fa riferimento al decreto 27 luglio 2010? Anche l’area autorimessa e deposito supera i 400 mq, ma non vi sono stoccati prodotti infiammabili o esplosivi
Consigliamo di prendere contatto con il Comando VVF locale, dato che alcuni di questi aspetti sono soggetti all’interpretazione delle norme vigenti.
La Segreteria tecnica
Quale normativa si applica per:
1) un negozio di vendita occhiali di 125 mq. con due dipendenti
2) due piccoli studi oculistici con ingresso e bagno ( massimo 70 mq.)
3) un’attività di copisteria di 145 mq con due soci che vi lavorano?
Devono avere gli estintori? Quanti e quale tipo?
I conduttori devono adeguarsi alla normativa pena sanzioni?
Grazie per l’aiuto.
1) 2) e 3): non esistono norme, quindi valutazione dei rischi ai sensi del DM 10 marzo 1998
Gli estintori dipendono dalla valutazione dei rischi.
La Segreteria tecnica
buongiorno vorrei sapere norme antincedio per negozio mq.300 circa
Buongiorno.
vorrei sapere se c’è qualche normativa specifica da rispettare per una sala giochi di circa 100 mq (+servizi igienici)con capienza massima teorica di 66 persone. ci sarà anche una sala fumatori all’interno. serve più di un’uscita di sicurezza? sarà realizzata al piano primo di uno stabile ad uso commerciale. grazie
Buongiorno, sto per aprire un agenzia di scommesse sportive di 65 mq circa con annessa una zona per slot machine di 20 mq.
Ho già fatto installare due estintori tramite azienda fornitrice, e era già installata a muro anche la manichetta.
Sopra le porte d’entrata sono affisse le segnalazioni di uscita. Secondo Voi necessito di altro ancora? Uscita di sicurezza con maniglioni antipanico? C’è da considerare che come titolare sarò l’unico per ora a lavorare all’interno. Grazie
Salve, siccome mi sto accostando alla materia antincedio e vorrei evitare errori di interpretazione della normativa vorrei conforntarmi con voi per chiarificare una situazione e valutare la corettezza del mio ragionamento:
dovrei valutare le modifiche da apportare ad un negozio di circa 400mq (la sup. lorda “dovrebbe” essere inferiore…), che allo stato attuale non presenta alcun sistema antincendio, non ha porte REI, ma 2 porte da 90 cm in vetro che danno direttamente all’esterno, e nel quale si vorrebbe trasformare una superficie di 50mq, al suo interno, “da deposito a zona vendita” (praticamente eliminando una parete in cartongesso. E’ un negozio di calzature.
Secondo quanto ho potuto capire dalla normativa dovrei:
- innanzitutto accertarmi esattamente che la superficie lorda sia al di sotto dei 400mq e di conseguenza non ci fosse un precedente CPI. Il negozio é quadrato 20mx20m, dunque, a meno di qualche mq DOVREI RIENTRARE nel caso suddetto;
- in tal caso, fare un’autocertificazione sulla valutazione del rischio di incendio, che però, in questo caso non dovrebbe essere aumentato, visto che la quantità di materiale diminuisce e anche precedentemente non c’era compartimentazione del deposito. Direi, dunque, RISCHIO BASSO, considerando il divieto di fumo nei locali pubblici, e quindi bassissime probabilità di innesco a meno di considerare tutto il cablaggio elettrico;
- verificare le distanze delle uscite di sicurezza, che in questo caso sono 2 contrapposte, distanti 20 m l’una dall’altra e raggiungibili in 20m da ogni parte del negozio e apribili nella direzione dell’esodo; ritengo si possano considerare A NORMA, considerando l’indice di affollamento 0,1 per i negozi di calzature secondo al UNI 10339, dunque 40 persone da evacuare e la larghezza delle porte di 90 cm/cad e siamo al piano terra;
- indicare le uscite con l’apposita segnaletica e lasciare liberi i percorsi di esodo;
- essendo un ambiente unico e ben visibile, non occorrono strumenti di rivelazione elettrica (automatici o manuali) d’incendio. Sarà SUFFICENTE UN ALlARME DATO A VOCE;
- inserire 4 estintori da 6 kg 13A-89B(1 ogni 100mq) per incendi di tipo A, collocandone 2 vicino alle uscite e 2 nelle restanti zone;
- informare il datore di lavoro del suo DOVERE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE del personale, che in questo caso é in numero inferio di 10 unità (3-4);
- predisporre un piano di emergenza, che in questo caso pu essere ridotto ad UN AVVISO SCRITTO E COLLOCATO NEL NEGOZIO;
- informare il datore di lavoro della necessità di partecipare ad un corso di 4 ore per ATTIVITA’ A RICHIO BASSO D’INCENDIO (corso A); visto il numero esiguo dei dipendenti il DATORE DI LAVORO, potrà desiganre se stesso come incaricato nell’attuazione delle misure di sicurezza.
Non sono sicuro di avere tralasciato qualcosa di importante, per cui nel caso, vi chiederei la cortesia di farmene nota.
Un’ultima riflessione la farei a riguardo dell’impianto di condizionamento. Infatti, all’interno del locale, sopra la zona bagni (in un doppio volume…) ma non compartimentata, ho un UTA elettrica in pompa di calore che mi garantisce il condizionamento dell’edificio. Questa zona non é compartimentata, in quanto non c’è porta tagliafuoco, ma non essendoci presenza di gas, RITERREI NON CE NE SIA STRETTA NECESSITA’, purché sia ben manutenuta. E’ una valutazione corretta?
In conclusione, considerato tutto, riterrei che per la modifica in questione, non siano necessarie ulteriori aggiunte per la protezione antincendio, se non quelle sopradescritte…
POTETE CONFERMARMELO???
Grato della vostra disponibilità, e nella speranza di avere contribuito anche a chiarire dubbi simili ad altri colleghi ingegneri, in attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.
Manuel
Buonasera, se le porte che mettono in comunicazione negozio- magazzino-ufficio, sono REI 120e la superficie totale di questi supera i 400mq si rientra comunque nell’attività 87?
Buongiorno, vorrei sapere se per un negozio commerciale che vende materiale elettrico dove lo spazio vendita è 30mq con annesso deposito di 200 mq con i 2 proprietari del negozio che lavoro all’interno e con un piccolo spazio per vendita colori è necessario il documento di valutazione rischi?
Grata della vostra disponibilità e in attesa di vostro riscontro vogliate gradire cordiali saluti Melita
Sono la titolare di una ditta individuale che svolgo con l’aiuto di mio marito (coadiuvante senza reddito); l’attività commerciale comprende la vendita di generi di monopolio (tabaccheria), giornali e riviste (edicola) e la somministrazione di bevande (bar tipologia 1). Il locale è di 27 mq. Detto ciò vi chiedo:
> devo avere nel locale un estintore?
> devo fare dei corsi inerenti alla sicurezza sul lavoro?
Grazie
Claudia
Buongiorno. Io e mia cognata abbiamo aperto un piccolo negozio di circa 20 mq (giochi e libri per bambini)e malgrado NON abbiamo dipendenti ci è stato detto che siccome siamo in DUE (abbiamo fatto una SNC per la nostra attivita’) siamo soggetti a tutti gli obblighi di legge previsti dalla 626… e che quindi dobbiamo fare il documento valutazione rischi, e dobbiamo anche frequentare i 3 corsi sulla sicurezza ….. voi cosa ne pensate?
Buon giorno
Vorrei prgerVi una domanda
Vorrei aprire un attività commerciale di vendita pneumatici , con superficie su 70 mq , dei quali 50 utilizzabili per l’attività, e con un peso di pneumatici di circa 2000/3000 kg.
Premetto che il locale è dotato di due vetrine antistanti e di una uscita sul retro.
Ad una assemblea formale dove presenziavano unicamente i consiglieri dello stabile , mi è stato detto che il regolamento di condominio ” VIETA DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI ”
Faccio presente che questo regolamento è stato redatto nell’anno di costruzione dello stabile nel lontano 1965, e che pertanto non posso svolgere tale attività.
Faccio inotrte presente di aver comunicato l’inizio di attività presso il comune ( settore commercio ) e di essere in possesso di una dichiarazione , redatta da geometra ,per quanto concerne i VIGILI DEL FUOCO .
Alla luce di tutto quanto su esposto , può il codominio o chi per esso proibirmi di intraprendere tale attività ?
Rimango in attesa di una Vs. risposta e colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti
Grazie anticipatamente
Michelangelo
In prevenzione incendi, la parola “infiammabile” si riferisce solo ai liquidi che emettono vapori in grado di prendere fuoco (decreto 31 luglio 1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) . Quindi i materiali quali i pneumatici non sono infiammabili, ma combustibili.
La cosa migliore, visto che manca una norma di sicurezza antincendio sui piccoli negozi, è adottare qualche misura di sicurezza (ad esempio, porte REI, estintori ecc.) anche per tranquillizzare i condomini.
La Segreteria tecnica
Ho un locale commerciale di mq. 30 (STO APRENDO UNA SANITARIA)
Avendo una sola porta per l’entrata e l’uscita, desidero sapere se sono obbligato ad esporre il cartello USCITA DI EMERGENZA.
Per quanto riguarda l’ESTINTORE…è sufficiente averne uno?
Cordiali saluti
Sembrerebbero misure adeguate, dato che non esiste una norma sui piccoli esercizi commerciali.
La Segreteria tecnica
I casi in cui è necessario il dispositivo antipanico sono spiegati nell’articolo che abbiamo pubblicato.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
siamo un’agenzia di assicurazioni con un locale inferiore a 400 mq. ed un un’unica uscita con porta a vetri che si affaccia su strada e che si apre verso l’interno. Vorremmo cortesemente sapere se è a norma o se dovremmo dotarla di maniglione antipanico.
Precisiamo che siamo 4 persone a lavorare all’interno di cui 2 dipendenti.
Cordiali saluti
ciao a tutti sono nico,vorrei sapere se aprendo una pizzeria d’asporto all’ingresso la porta deve essere antipanico?
L’affollamento non dovrebbe essere tale da richiedere il maniglione antipanico.
La Segreteria tecnica
Buongiorno. Volevo sapere se un edificio su due piani oltre soffitta e cantina, adibito all’esposizione di bagni (piastrelle, sanitari e rubinetterie)ed avente una superficie lorda di 360 mq. sui piani terra e primo oltre 80 mq. di soffitta e 30 mq. di cantina, rientra nei disposti del DM 27 luglio 2010. Se sì, ho l’obbligo di compartimentare il vano scala (unico) anche se da qualsiasi punto del piano primo garantisco una distanza minore a 30 m. dalle due uscite del piano terra?
Grazie
buongiorno,
volevo sapere se un locale adibito a negozio di parrucchiere di modeste dimensioni abbia oneri di sicurezza, in particolare riguardo alle uscite di sicurezza.
ne è presente una che dà su un cortile, ma la porta è una normale porta di legno con maniglia standard.
E ancora in caso di concessione del locale in locazione, l’onere di adeguamento secondo la normativa grava sul locatore o sul conduttore? grazie.
Il numero di porte dipende da quante persone possono essere presenti al massimo. Nel vostro caso una porta dovrebbe essere sufficiente.
La Segreteria tecnica
Buona sera il mio quesito è questo:
Dovrei installare in un negozio(superficie inferiore a 400 mq ma che fa parte di un centro commerciale con superficie lorda maggiore di 400mq) un pannello in velluto delle dimensioni di 7.00 m x 1.80 m. La mia domanda è, deve avere una classe di resistenza al fuoco? Se si, quale?
Grazie
Dario
Il negozio è soggetto al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi e al DM 27/07/2010 che richiede precise caratteristiche di reazione al fuoco (non si tratta in questo caso di resistenza ma di reazione al fuoco) all’art. 3.2 della regola tecnica allegata al DM.
LA classe di rezione al fuoco del materiale dipende dal luogo di installazione (vie di esodo, atrii, scale, passaggi o altro) e posizione (a pavimento, a parete o a sofffitto..)
Salve volevo un in formazione per quanto riguarda la sicurezza di un supermercato.Superficie inferiore a 400mq,non dispone di uscite di sicurezza,se non una scala al lato dell’entrata principale.Assenza di parcheggio,posizione in una curva su una strada provinciale.Occupazione 2 dipendenti piu’ 2 proprietari.
Per il negozio è comunque necessario disporre di almeno un’uscita di sicurezza munita di maniglione antipanico; potrebbe essere necessaria una seconda (ai sensi del DM 10/3/98) in funzione della dimensione dell’uscita e della lunghezza del percorso per raggiungerla (se inferiore a 15 mt dovrebbe poter essere ammessa una sola uscita, di dimensioni di 1.20 mt). Come accennato, comunque, la situazione va valutata nel caso specifico, con maggiori informazioni..
Quale normativa si applica per:
1) un negozio di vendita prodotti per bambini( per lo più pannoloni e salviettine) di 230 mq, con un dipendente e 2 soci che ci lavorano.
2) un ufficio più bagno diviso dal negozio da una parete di cartongesso.
3) un magazzino che deve essere realizzato all’interno delle metrature del negozio con una parete di cartongesso.
Devo mettere una porta Rei comeporta del magazzino o ne basta una normale?
Devono avere gli estintori? Quanti e quale tipo?
Devo fare il corso antincendio?
I conduttori devono adeguarsi alla normativa pena sanzioni?
Grazie per l’aiuto.
Cordiali Saluti
salve
sto predisponendo l’esame progeto vvf per un supernercato con area di vendita di circa 1550 mq oltre a locai preparazione e deposito (2000 mq circa in tutto) con strutture in legno. Alla luce del dm 27-7-2010 sto valutando la necessità di realizzare impianto sprinkler (preferirei di no): se faccio riferimento al programma claraf trovo che il carico di incendio specifico per attività di vendita di alimenti è 700MJ/mq, ma mi chiedo se esistano altri riferimenti in letteratura, che magari tengano anche conto dei locali di preparazione (macelleria, pescheria, gastronomia), per riuscire a definire un carico di incendio inferiore. andando in gro non ne vedo poi così tanti di sprinkler nei supermercati…
grazie mille
Secondo noi il programma claraf è un ottimo riferimento per il calcolo del carico di incendio, ma questo non toglie che non possa prevedere tutte le situazioni particolari, per le quali potrebbe indicare valori diversi giustificati sulla base dei calcoli svolti per le singole aree con minore carico di incendio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
in merito ai corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendio chiedevo quali fossero i soggetti riconosciuti a tenere tali corsi, anche in relazione al livello dfi rischio delle attività.
grazie per la gentile risposta.
Non ci sembra che siano mai stati definiti i requisiti per la formazione alla sicurezza antincendio.
La Segreteria tecnica
salve ho una gelateria artigianale di 47 m2 e 3 apprendisti + mio marito come coadiuvante volevo sapere se e’ obbligatorio l’estintore e quali corsi di prevenzione anticendio bisogna frequentare se necessario grazie
Sono proprietario di un fondo di 60mq attualmente in locazione ad una società che esercità un’attività artigianale. Tale fondo confina con un’altro (fa angolo -|)in cui viene esercitatà un’attività commerciale, in particolare di ristorazione.
Circa 2 anni fa il ristorante ha posizionato diversi tavoli di fronte al locale (circa 30 coperti) e precisamente ad una distanza di circa 60-70 cm dall’ingresso del fondo di mia proprietà. Inoltre qualche giorno fà ha disposto una “recinsione” in vetro, removibile, attorno a tutto il perimetro esterno.
Mi chiedo: sono rispettate le norme antincendio??
Purtroppo per i ristoranti non esistono norme antincendio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
mia moglie ha un negozio di parrucchiera, a Roma, di circa 50 mq dove lavora con un socio e un’apprendista. La commercialista le ha comunicato che deve frequentare corsi per la sicurezza e far stilare un DVR, c’è molta confusione, vorrei capire cos’è obbligatorio di legge per un’attività come la sua.
Grazie
una mia amica farmacista sta per aprire una nuova farmacia.
vorrei sapere se facendosi un bagno per sua comodità all’interno della farmacia debba farlo tenendo conto dei disbili? come nei pubblici esercizi? vorrei anche sapere se la porta d’ingresso deve essere antipanico, grazie per la risposta.
buongiorno
per l’apertura di un negozio di parrucchiere di circa 79 mq lordi è necessario avere un certficato prevenzione incendi?
servono degli estintori? bisogna indicare l’uscita di sicuezza? il locale è inserito all’interno di un condominio al primo piano
grazie
Non serve il CPI e non esistono norme, per cui se ci sono dipendenti si deve valutare la sicurezza e determinare le misure sulla base del DM 10 marzo 1998.
La Segreteria tecnica
Salve.
Avrei bisogno di sapere se per un negozio di vendita di autoricambi e accessori per auto e macchinari agricoli(compresi olii) di circa 150 mq con soppalco per deposito merce, senza dipendenti, è possibile prevedere solo un estintore, dovendo applicare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, previste dal DM 10 marzo 1998.
(considerando ovviamente la presenza di olii o liquidi simili, che mi hanno riferito possono essere un problema per la incolumità di chi ci lavora per l’infiammabilità).
Premetto che l’ingresso è unico. E’ necessaria la seconda uscita di emergenza?
E per quanto riguarda il parere dei vigili del fuoco, rientra tra le attività per le quali è necessario farne richiesta?
Grazie.
Sono affittuario di un bar in un piccolo centro commerciale in roma nord, le cassette delle manichette sono accessibile a chiunque ed in alcune sono poste i vetri crash (gialli) in altre no, in quelle ove mancano siamo stati già oggetto di episodi di manomissione, che hanno anche provocato dei danni, dietro mia richiesta ho interessato l’amm. di condominio, facendo presente alla ditta manutentrice che l’impianto in quelle condizioni non e’ in regola,e quindi di porlo tale. Questa risponde all’amm. il contrario, ovvero che le cassette debbono essere accessibili in caso di incendio. Essendo io certo delle mie ragioni, dato che si contrapporrebbe a quanto detto dalla ditta manutentrice, il fatto che le cassette che hanno ancora i vetri crash andrebbero rimosse di tali protezione, per renderle tutte a loro dire a norma, quindi, mi sapreste indicare l’articolo o gli articoli ai quali attenersi per l’esatta tenuta di un’impianto antincendio in un luogo pubblico?
In effetti gli idranti posti all’esterno devono essere protetti, anche per garantirli dalle azioni atmosferiche. La norma di riferimento è la EN 671-2 che stabilisce come devono essere costruite le cassette (sportello chiuso o vetro frangibile).
Buongiorno,
per un’agenzia di viaggi di 50 mq senza dipendenti è necessario avere un estintore e una cassetta di sicurezza con i medicinali?
E qualora voglia assumere qualcuno deve fare la valutazione dei rischi?
Grazie
L’estintore è obbligatorio se ci sono dipendenti (DM 10 marzo 1998). La valutazione dei rischi secondo noi deve essere svolta sempre, se poi ci sono dipendenti va fatta secondo il DM 10 marzo 1998.
La Segreteria tecnica
buonasera, ho un negozio di 40 mq, vendo videogiochi della ps3,xbox360 ecc….
in più ho una tv collegata a una console che uso x prova…
volevo chiedere se x caso sono obbligato ad avere un estintore??
xchè oggi pomeriggio è passato un rappresentate che ma detto che ero obbligato prenderlo, perfino il mio commercialista ha detto di si.
io lo preso… ma non so il xchè mi sento preso in giro…. mi serve un consiglio se ho fatto bene o no
LA risposta può essere analoga a quella del post pubblicato appena prima… L’estintore è utile anche in casa e la valutazione del rischio è comunque essenziale. Se vi sono lavoratori dipendenti o assimilati diventa un obbligo di legge ed il riferimento è il 10/3/98.
Salve,volevo chiedere se per un negozio di circa 100 mq di fumetti con sala ricreativa per ragazzi adibita per giochi di ruolo e di carte sono previsti Estintori e/o un piano di sicurezza antincendio.
Grazie
Saluti
La sala ricreativa potrebbe essere considerata come locale di intrattenimento. Comunque sia, gli estintori secondo noi andrebbero previsti, insieme ad una verifica delle vie di esodo.
La Segreteria tecnica
Salve, dovendo aprire un capannone della superficie inferiore ai 400 Mq. Quale normativa va rispettata considerando che la merceologia di prodotti e la vendita di prodotti vernicianti ?
Grazie.
Essendo la superficie lorda dei locali inferiore ai 400 mq non si configura l’attività soggetta a controllo obbligatorio n. 87 (allegato al DM 16/2/82); deve essere verificato se siano presenti altre attività soggette a controllo, verificando l’elenco delle attività soggette (ad esempio un quantitativo di vernici con solventi infiammabili superiore a 500 kg – attività n. 20 dell’elenco allegato al DM 16/2/82.
In assenza di attività soggette a rilascio del CPI il riferimento per la valutazione del rischio in questo caso è il DM 10/3/98.
salve e grazie per il servizio che fornite, prezioso chiaro ed esauriente
mi accingo a rendere consulenze specificatamente tecnico amministrative per l’esecuzione di lavori edili per l’allestimento di un negozio di mobili con esposizione sow room (senza produzione nè deposito oltre al materiale esposto); considerato che la superficie sarà composta relativamente al totale complessivo di mq. 450 circa (al lordo delle murature perimetrali, altezza strutturale ml. 4,00 e secondo le previsioni di progetto con la prossima applicazione di controsoffitti in cartongesso circa ml. 3,30) di unico locale in piano terra ma che secondo il progetto in previsione sarà composto da:
1. mq. 300,00 per l’esposizione e vendita ivi comprese le postazioni o box (scrivanie e posti a sedere per un totale di n. 4 addetti alle vendite e quindi contestuali n. 4 famiglie acquirenti);
2. mq. 150,00, fisicamente separati dalla zona ut supra, da dedicare ad uffici amministrativi in carico alla stessa P.IVA della vendita al punto 1., con un numero massimo di impiegati pari a n. 3;
tutto ciò considerato chiedo cortesemente i seguenti orientamenti:
a. se per tale attività è sufficiente procedere con la sola SCIA, sia per un regolare svolgimeto delle opere edili per l’allestimento del negozio (considerata l’attuale destinazione di tipo commerciale acquisita alla genesi dell’immobile), logicamente oltre ad attivare tutte le procedure previste per legge in materia di cantieri (sicurezza ecc.);
b. se è anche possibile collegare la zona vendita (mq. 300,00) con la zona uffici amministrativi (mq. 150,00) senza dover recepire il CPI; in tal caso quali sarebbero le prescrizioni da adottare per tale ipotesi (idonea porta tagliafuoco e/o zona bussola di cuscinetto per non avere il diretto passaggio tra le due zone.
in ogni caso ci accingiamo ad ADOTTARE LE SEGUENTI PRESCRIONI MINIME:
1.saranno installate n. 3 porte antipanico per la zona vendita e n. 1 per gli uffici;
2. saranno esguiti intonaci o manto di cartongesso al soffitto per aumentare la classe di resistenza al fuoco essendovi a partire dal piano primo sovrastante tale futuro negozio appartamenti per civili abitazioni; quale classe bisogna raggiungere perchè sia idonea, REI ????
3. saranno installati in numero idoneo estintori, quali e quanti ne consigliate?
4. alla luce del fatto che i locali a piano terra in questione confinano con vano scale portone e gabbia acsensore in c.a., tali pareti di confine vanno trattate per maggiorare la classe di resistenza al fuoco, REI ???
vi ringrazio per la disponibilità e colgo l’accasione per porgere distinti saluti e l’augurio di buon lavoro ed i complimenti per i preziosi consigli!
Il negozio, essendo di 450 m2, secondo noi ai sensi della recente circolare dei VVF, ricade tra quelli presentabili con la SCIA (tra 400 e 600 m2).
Pertanto, senza entrare nel merito delle domande, il progetto deve dimostrare che ogni punto del decreto sui negozi è stato ottemperato.
La Segreteria tecnica
grazie per la risposta ma gradirei orientamenti sulla necessità o meno per il CPI considerato che il negozio sarà di 300 mq. e gli uffici indipendenti ed a confine (separati e con ingressi indipendenti). grazie mille arrivederci
Pregiatissimi.
Chiedo cortesemente se, in applicazione del D.L.vo 81-2008 e s.m.i. , in una attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio auto, moto e scooter, ubicata nel Comune di Roma, svolta in un negozio da 200 mq.circa , al p.terra e sotto un edificio di civile abitazione di 6-7 piani, è necessario procedere alla valutazione del richio incendio. Vi prego di indicarmi eventuali proroghe. Nel frattempo sono stati collocati gli estintori in prossimità delle numerose scaffalature dove sono depositati gli oggetti per la vendita ed il negozio ha una uscita di sicurezza con maniglione antipanico. Le persone che solitamente operano nel negozio sono 3 (datore di L. e 2 dipendenti). Abbiamo messo i cartelli di divieto di fumo, cartelli tra gli scaffali che indirizzano verso la via d’esodo e le luci di emergenza che illuminano ovunque garantendo 5 lux in caso di mancanza energia elettrica. Dobbiamo prevedere un sistema di rilevazione fumi ? c’è una legge che ci obbliga ? ci sono deroghe a cui riferirci in caso di visite ispettive degli enti di controllo ?
Vi ringrazio per la Vs. preziosa collaborazione.
La valutazione dei rischi è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro, che siano soggetti o meno ai controlli di prevenzione incendi.
Se una attività non è soggetta al CPI, però, la valutazione deve comprendere tutti i rischi di incendio, cosa che non è prevista completamente per le attività soggette perchè la pratica per il CPI ne svolge alcune parti e le sottopone al controllo dei VVF.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
scusate l’igoranza in materia ma devo chiedere delle delucidazioni, perche leggendo il vostro forum non riesco a trovare la soluzione.
Un negozio di profumeria su strada di circa 60 mq deve installare estintori? Vengono spesso i fornitori di materiale antincendio e mi sollecitano di mettermi in regola, io chiedo quale? loro rispondo con sigle e codici ad es. CPI che cosà è ?
Dove posso trovare legge scritta di cosa devo fare? e secondo voi?
Fiducioso di un vostro cortese riscontro Vi ringrazio anticipatamente
Distinti Saluti
La norma è il d.lgs n. 81 del 2008 (che rimanda al DM 10 marzo 1998), sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Al suo interno trova degli obblighi tra i quali quello dell’estintore, sempre che ci siano lavoratori dipendenti nel locale.
Tenga conto che non esistono norme antincendio per i piccoli negozi e che quindi, se non ci sono dipendenti,mettere degli estintori è facoltativo.
La Segreteria tecnica
Salve
devo aprire un ingrosso di articoli per tabaccheria,ovviamente tra gli articoli da trattare ci saranno accendini.
il capannone di circa 120m2
come devo comportarmi? a parte tenere estintori grazie per il vostro aiuto
Salve, sto aprendo un agenzia di affari per la vendita conto terzi ed il locale misura 426mq. Solamente 396 mq sono adibiti alla esposizione ed al bancone reception, mentre i restanti 30 sono separati da un muro e una porta chiusa ed il pubblico non può entrarvi. Io utilizzo lo spazio chiuso come piccolo deposito. Ho bisogno del CPI oppure bastano gli estintori? Se bastassero gli estintori, mi sapete indicare la norma dove posso leggerlo?
Ho un problema con il vigile urbano…
Grazie
Secondo noi, dato che esiste una comunicazione (una porta, anche se chiusa) , il locale supera i 400 m2, con i conseguenti obblighi di CPI e rispetto del DM sulle attività commerciali. Se non ci fosse la comunicazione tra i due ambienti, secondo noi la questione sarebbe diversa.
La Segreteria tecnica
Salve, sto aprendo un agenzia di affari per la vendita conto terzi ed il locale misura 400 metri piu c’e’ un soppalco di 70 metri
devo fare il cpi?
Non ci sembra che rientri tra i locali di esposizione e vendita ma di un ufficio.
La Segreteria tecnica
Gentili Signori, ho intenzione di aprire una libreria in un locale in affitto cat. C1 che si presenta nel seguente modo: accesso sotto i portici con entrata di 12 mq. con un’ampia scala che porta al piano ammezzato di 150 mq., dove si svolgerebbe l’attivita commerciale di vendita al pubblico. L’ammezzato è diviso in 4 stanze ma non ha uscite al piano, solamente finestre. L’unica uscita è la scala sopra descritta che arriva dal piano terreno. E’ possibile che ci siano problemi per la sicurezza e l’antincendio e mi neghino l’apertura?
Grazie
Distinti Saluti
buon giorno,
- avendo un supermercato con superficie lorda inferiore a 400 mq bensi di 380 mq con un deposito di circa mq 60 non annesso al predetto supermercato ma separato da una corsia carrabile ad uso condominiale di circa 5 mt volevo sapere se dovevo considerare per superficie lorda la somma del supermercato di 380mq + i 60mq del deposito?
- riguardo la stessa situazione volevo sapere inoltre quali pratiche dovrei svolgere ai fini dell’antincendio, se l’attività commerciale superi i 400mq o se non.
Fiducioso di un vostro cortese riscontro Vi ringrazio anticipatamente
Distinti Saluti
1. è una domanda soggetta all’interpretazione del locale Comando VVF;
2. le procedure partono con la domanda di parere di conformità a firma del titolare e corredata del progetto formata dal professionista.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
abbiamo un magazzino con gli scaffali che fanno da pareti laterali per raggiungere le uscite di sicurezza (tipo tunnel).
Ci viene richiesto di costruire delle gabbie metalliche che proteggano il percorso per raggiungere le uscite di sicurezza , in modo che in caso di incendio il materiale non cada sulle vie di fuga impedendone l’uso.
Pensavamo ad una struttura con rete metallica sopra ed ai due lati, esistono delle caratteristiche perticolari che tali strutture devono rispettare?
Grazie fin d’ora.
Davide
Non sapremmo come rispondere, dato che ci sembra una prescrizione curiosa. Secondo noi, se l’incendio è talmente sviluppato da determinare la caduta degli scaffali, probabilmente il locale ormai non permette più la presenza di persone e quindi questa misura è inutile.
La Segreteria tecnica
Questo locale non ha norme di riferimento nè è soggetto a CPI, per cui deve valutare il rischio, magari con il DM 10 marzo 1998.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
ho una libreria in stazione ferroviaria con contratto di vicinato e non come centro commerciale (non vorrei che ci fosse una normativa diversa), 120 mq il negozio + 60 mq magazzino e 100 mq piano superiore non utilizzato. In seguito ad un’ispezione mi hanno contestato di aver ostruito la via di fuga per la porta di emergenza (porta sul lato binario che tengo sempre chiusa), ma io sono obbligato ad averla? o potrei usare la porta d’ingresso (90cm)? Grazie mille
Non esistendo una norma sui negozi inferiori a 400 m2 le uscite dipendono dalla valutazione dei rischi.
La segreteria tecnica
Buongiorno,
sono il titolare di un edicola chiosco di circa 40 metri quadri, nella quale lavoriamo in 2 soci. oggi è passato un rappresentante di estintori che mi ha detto che siamo obbligati a tenere un estintore e la cassetta di primo soccorso proprio perchè la nostra è una società, anche se non abbiamo dipendenti. è vero? e se si, che tipo di estintore dovrei mettere?
grazie.
salve, ho un salone di parrucchiera in sardegna vorrei sapere se a una nuova normative antiincendio, se devo un corso? grazie
Salve sto’ avviando una attivita commerciale di materiale per edilizia e lavorazioni e ristrutturazioni con un socio che sostera’perennemente in negozio senza ulteriori addetti per il contatto con il pubblico ,il negozio è in citta’ ed è di 300mq con showroom(200mq) e magazzino(150)che conterra vernici,solventi e similari e sacchetti di cementi e polveri vari.Immagino di nonessere soggetto al CPI essendo meno di 400mq ed 1 solo dipendete /socio ma essendo disinformato del settore per mettermi in regola cosa devo fare data la natura del materiale in magazzino?attualmente sto ‘aspettando agibilita’ e permessi per aprire!grazie
Sotto i 400 m2 non è soggetto ai controlli.
La Segreteria tecnica
Salve,
vorrei sapere a quale classe di rischio appartiene un’attività di parrucchiera di media grandezza(60-70mq: rischio basso,medio?
Vorrei saperlo per decidere quale corso antincendio frequentare.
Grazie mille!
Rischio basso secondo il DM 10 marzo 1998.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,alla luce del nuovo decreto del 7 ottobre 2011 vi espongo il seguente quesito:
1 – Ho un locale con metratura di 600 mq al pian terreno e 700 mq all’interrato che vorrei aprire.
L’interrato è esclusivamente magazzino con carico d’incendio minimo, il piano terra è per metà magazzino e per metà vendita diretta al pubblico.
Il nuovo decreto (ma questo anche il vecchio) stabilisce che necessitano di CPI i locali adibiti a vendita all’ingrosso e al dettaglio superiore a 400 mq di superficie lorda comprensivi di servizi e depositi.
Sono tenuto a fare il CPI? E’ la dicitura “depositi” che implica il coinvolgimento anche del magazzino nel calcolo della superficie?
Ringrazio per il vostro utilissimo servizio!
ho un negozio di estetica di ca.50mq e nel quale lavoro sola,ho
l’obbligo all’adeguamento al dlgs 81/08 grazie
Buongiorno,
vorrei fare una domanda anch’io per cortesia: ho intenzione di mettere le gomme auto di cambio stagione inverno/entate nel box di casa.Vorrei sapere se bisogna seguire delle precise norme antincendio.
Grazie,
Giuseppe Bolleri
Buongiorno,
Ho un deposito di 560 m² di cavi e materiale elettrico, all’interno del quale è ricavato un angolo di 60 m² destinato alla vendita. Il deposito è interdetto all’acceso di personale estraneo.
Ricadrei pertanto all’interno dell’attività 47 “.. deposito e rivendita cavi elettrici”. La superficie commerciale è pertanto molto limitata.
Vorrei sapere se nella richiesta dell’ Esame Progetto, devo anche indicare l’attività 69 “Esposizione e vendita”, data la limitata estensione dell’area di vendita ed il limitato affollamento.
Se così fosse sorgerebbe il problema che adiacente al deposito, separato con parete REI 120 vi è un laboratorio dove fanno sacchetti di polietilene bollinato ricadente nell’attività 44, il che è incompatibile con l’attività 69, essendo all’interno di uno setesso fabbricato, seppure indipendenti.
Avete qualche consiglio?
Ringrazio calorosamente.
Secondo noi l’attività 69 è presente.. potrebbe essere proposta una istanza di deroga..
Buongiorno, devo realizzare un centro commerciale a due piani di 400 mq per piano e un edificio destinato a centro commerciale a piano terra ed attività amministrativa a primo piano con una superficie per piano di 570 mq. Che normativa devo seguire in entrambi i casi? Grazie mille.
Le regole tecniche, per come descritta l’attività sono il DM 27/7/2010 (attività commerciali) eventualmente il DM 22/2/2006 (uffici) ed il DM 10/3/98 (sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il D.M. 27 Luglio 2010 art. 4 comma 1 lettera b) esonera, dall’applicazione della regola tecnica, le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Le indicazioni di cui all’art. 4 del D.M. 27 Luglio 2010 circa l’applicazione delle procedure, lasciano adito ad interpretazione in quanto non è chiaro che cosa si intende per attività esistente e pertanto emergono forti dubbi sull’applicabilità o meno della nuova normativa; in particolare se per “attività commerciali esistenti” si intende l’ attività già in esercizio nel senso più generico del termine allora si può considerare non applicabile la nuova normativa mentre se si considera esistente ai fini della disciplina antincendio, la sua esistenza è determinata dalla presenza del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto senza tale autorizzazione l’attività, ai soli fini antincendio, non può essere esercitata; secondo questa ultima ipotesi con riferimento alla lettera b) art. 4 DM 27 Luglio 2010, le attività esistenti esonerate dall’applicazione della normativa sono quelle esistenti (con CPI) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Chiedo cortesemente un parere in merito.
Grazie.
Di solito, per esistente si intende ciò che è stato oggetto di qualche domanda dai VVF., Però si tratta di una interpretazione, che quindi può variare con gli organi a cui si pone la domanda.
La segreteria tecnica
Buonasera,
mio fratello ha un’attività di posatore di parquet.
Il suo deposito di circa 300 mq si trova in un condominio di 16 unità.
Sul catasto il locale è nominato come DEPOSITO, vorrei chiedere se esistono delle norme antincendio da dover rispettare, in quanto sono presenti in piccole quantità latte di vernice ad acqua – legno – automezzi.
E’ in possesso di nr.4 estintori, sono sufficienti?
Se mettesse le latte di vernice in un mobile ignifugo è a norma?
Attendendo un gentile riscontro, cordialmente saluto.
Non esistono norme per questo tipo di locale. Gli estintori potrebbero essere sufficienti, comunque non serve alcuna pratica da presentare ai VVF. Se l avernice è a base d’acqua non serve una protezione per le latte.
La segreteria tecnica
Buongiorno,
per uno showroom di Moda e piccoli eventi di 60 MQ+ grande terrazza di 60 MQ (di cui 20 coperti da una struttura in vetri tipo “serra”) è necessaria un’uscita di sicurezza con maniglione antipanico? C’è solo una porta di accesso, piuttosto piccola (originariamente era un appartamento).
Può bastare un estintore, debitamente indicato (zero rischi legati a materiali infiammabili)?
C’è un limite di numero di persone presenti ad una presentazione/evento? Si applica nel picco di presenze o è sufficiente una media per unità di tempo (per esempio: 80 persone presenti in 2 ore)?
Grazie e buona giornata
Buongiorno,
vorrei sapere quali obblighi ha una Tabaccheria di circa 24 mq. relativamente alla normativa antincendio.
Deve avere un estintore? Cos’altro?
Non ci sono dipendenti. Solo il titolare e il collaboratore familiare.
Grazie mille
Stefania
RISPOSTA
in assenza di dipendenti non c’è obbligo di installare estintori, anche se di solito è alquanto opportuno averli.
Buonasera.
Sto aprendo un negozio di gadget all’interno di un nuovo, grande centro commerciale (due piani, cento negozi). I direttori dei lavori mi obbligano a compartimentare il magazzino, di circa 14 mq su una superficie totale di 72. Si appellano alla regola tecnica 5.3.2 allegata al D.M. luglio 2010, che dice che
“È consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell’ambito dell’area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 mq, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.”
Mi sembra fin troppo evidente che i centri commerciali, per cui c’è l’apposito art. 6, debbano essere considerati unitariamente come struttura superiore ai 400 mq, ed espressamente ai fini del certificato prevenzione incendi “ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali” vuole secondo me dire che, semmai, dovrà essere il centro commerciale a calcolarsi i suoi metri quadri complessivi, quelli destinati a magazzini e vedere se raggiunge o no il 20%. Vorrei una opinione, grazie.
RISPOSTA
Questa norma può essere interpretata in diversi modi. Pertanto, sarebbe più utile acquisire il parere dei VVF.
Buongiorno,
vi ringrazio per le risposte che date.
Però non ho trovat risposte per la mia situazione, spero mi possiate essere d’aiuto: sto collaborando con una azienda che realizza rivestimenti in resina che possiede uno showroom (con esposti e posati questi tipi di rivestimenti) di 250 mq su due piani. Questo locale viene anche utilizzato come location per eventi, circa due al mese, come press-day o esposizione di quadri, con permanenza massima di 100 persone contemporaneamente.
Non ci sono dipendenti.
E’ sufficiente riferirmi al decreto 10 marzo 1998? Non ci sono porte antipanico, ma tutte le porte aprono verso l’esterno, quindi l’uscita.
Spero di essere stata chiara.
Grazie
RISPOSTA
Le attività che svolgete sono diverse, quindi andrebbero rispettate norme diverse. Poiché sembrano tutte attività al di sotto dei limiti delle singole norme, dovrebbe essere verificato il rispetto del DM 10 marzo 1998.
salve,
sto aprendo un negozio automatico di circa 15 m2 al pubblico, aperto 24H su 24h senza alcun dipendente. All’interno sono collocati una serie di distributori automatici. Volevo sapere se esistono delle normative specifiche riguardo all’obbligo di collocare estintori, cartelli di sicurezza ecc. Inoltre se le pareti in cartongesso e le porte necessitano di determinate caratteristiche.
grazie per la disponibilità
Marco