Nuove Procedure di Prevenzione Incendi – Prime Informazioni

marzo 2011

(new fire protection procedures) Sono stati resi noti i contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi che modificherà le attuali procedure per la presentazione dei progetti e le relative approvazioni. Il regolamento non è ancora una legge, perchè deve essere pubblicato, ma pare che il testo presentato durante una conferenza stampa sia quello definitivo.
Il titolo
Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I principali scopi del nuovo regolamento
Lo schema di regolamento modifica i procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Questi procedimenti servono alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. Il nuovo regolamento serve a coordinare le precedenti procedure di controllo con la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta dall’articolo 19 della legge 241/1990 e ripresa dall’articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Il nuovo schema di regolamento serve a raggiungere due obiettivi:

1) semplificazione
2) salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa .

Infine, il nuovo regolamento serve anche a raccordare la prevenzione incendi con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), per assicurare certezza e uniformità all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Cosa prevede il nuovo regolamento
In primo luogo, tutte le attività potranno essere avviate solo dopo la presentazione della SCIA. La principale novità riguarda l’elenco delle attività soggette, che cambia e sarà sostituito da un altro elenco. Ci saranno delle modifiche alle attività soggette, perchè il nuovo elenco presenta quasi tutte (ma non tutte) le 97 attività del decreto del 1982 (alcune saranno nuove). Un’altra grande novità riguarda il fatto che, a seconda della classificazione dell’attività, ci sarà un procedimento amministrativo diverso. Tali classificazioni sono:

  • a) Per queste attività, quelle più semplici e con una norma di riferimento, si applicano le procedure stabilite per l’autocertificazione (quindi quelle della SCIA);
  • b) Per queste attività si applica una procedura di parere di conformità, con controllo a campione;
  • c) Per queste attività si applica la procedura che vale attualmente per tutte le attività soggette, quindi il parere di conformità il controllo per il rilascio del CPI obbligatorio.

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9 Risposte to “ Nuove Procedure di Prevenzione Incendi – Prime Informazioni ”

  1. simone on marzo 2011 at 12:27 pm

    Dubito fortemente che il termine di 60 giorni possa essere rispettato poiche’, ove le istruttorie siano complesse e ove le pratiche prevenzione incendi siano numerose,i tempi,penso si dilateranno anche di parecchio.

  2. Lorenzo on marzo 2011 at 3:24 am

    Controlli a campione… Uno su quanti? Praticamente le attività all’interno delle categorie A e B non verranno mai controllate.
    Una specie di “processo breve” della prevenzione incendi…
    Evidentemente le ultime tragedie causate dal fuoco non hanno insegnato proprio un bel niente…

  3. ARCHITETTO LUANA ASCENZI on marzo 2011 at 1:12 am

    Ritengo sia una concreta riduzione del “livello di sicurezza” generale nella gran parte di aziende (certamente nelle piccole e medie, classificate come A e B). Siamo in Italia, con la cultura della sicureazza dell’italiano medio, e la proposta certamente non va bene.
    La SCIA del tecnico sarà certamente una cosa seria … ma limitata a quei primi minuti a “valle” della sua certificazione.
    Poi interverranno tante modifiche (non dichiarate !) che certamente peggioreranno le caratteristiche di sicurezza facendo lievitare (e non poco) il “rischio residuo” che (da accettabile) diviene inaccettabile.
    Speriamo bene. Saluti a tutti

  4. Marco on marzo 2011 at 3:39 am

    Se si vivesse in un paese civile e responsabile, probabilmente sarebbe piu’ accettabile, ma ricordiamoci quante persone disoneste, anche tecnici che per due soldi certificano “tutto REI e tutto conforme”. Progetti falsi depositati, dichiarazioni mendaci, specialmente per le A e B…..mha. Purtroppo, oltre che per i lavoratori delle aziende in questione, o semplici condomini di una “piccola” centrale termica da 349 Kw, i rischi saranno anche per i vigili del fuoco durante l’intervento. Spero qualcuno si ravveda.

  5. Maurizio on aprile 2011 at 9:17 am

    PER SIMONE: forse non ti sei accorto che nel vecchio DPR 37/98 c’era il “silenzio diniego”, che nel nuovo schema di DPR non c’è più, quindi, dopo 60 giorni, silenzio assenso !

    PER LUANA: La SCIA sostituisce il parere solo per la categoria A, mentre, per la B e la C, è analoga alla vecchia DIA VVF, anche prima, a valle della DIA VVF e del CPI, intervenivano le modifiche “non dichiarate”; questo mal costume italiano sarà debellato quando sanzioneranno seriamente i titolari delle attività e i “certificati facili”, altrimenti, FSE per tutti (così c’è l’SGSA e non si scappa).

    PER TUTTI: Attenzione: le avete viste le sanzioni per la SCIA in caso di falso ? Andate a vedere l’art. 19 della Legge 241/1990 /ad esempio su normativa.it) : c’è il carcere per davvero !! Non è come il reato di falso ideologico o il falso in certificazione, che si paga un’ammenda e via. Questa volta non mi sembra che il legislatore abbia scherzato.
    Comunque, lo schema di DPR è perfettibile, perchè alcune cose non vanno davvero: c’è il raccordo con il SUAP ma, come sempre, si dimentica il SUAE (attività edilizia) del DPR 380/2001, dove c’è il “CPI a vista” per l’edilizia non soggetta a titolo che non si sa ancora cos’è.
    Per ultimo, qualcuno non gioisce per l’abbassamento della soglia di assoggettamento degli uffici da 500 “addetti” a 300 “persone presenti” ???? tanto lavoro per tutti.
    PER MARCO: Progetti e certificazioni devono essere fatti da tecnici iscritti ad Ordini e Collegi Professionali. Le avete lette le norme istitutive degli Ordini come, ad esempio, quello degli Ingegneri ? Si parla di vera e propria “Magistratura Professionale”, con potestà giurisdizionale, ossia, con il potere e il dovere di sanzionare. Gli ordini non sono associazioni di categoria, sono enti pubblici. Prima si inizia, prima si fa funzionare il sistema. Guardate che gli strumenti ci sono, ma non vengono usati. Usiamoli, e facciamo vedere che siamo bravi.

  6. francesco on giugno 2011 at 1:25 pm

    Commenti interessanti, interessati?
    Alcuni sembra non si rendano conto dell’incredibile quantita’ di balzelli spese e complicanze varie che imprese davvero piccole
    (alberghi con 15 20 stanze) sono costrette a sopportare; col risultato che alcune di queste non sono in grado di rinnovare
    la loro struttura. Conseguenze? minor sicurezza per tutti e lento
    allontanamento dal mercato con il risultato di impoverire
    ulteriormente il nostro paese.
    Certo siamo in italia ed in alcune regioni tecnici compiacenti facilitano la vita ad alcuni, ma non per questo i “virtuosi”
    devono essere penalizzati con una quantita’ di norme impossibili
    da rispettare se non a prezzo di un molto probabile fallimento.
    meditate gente meditate..

  7. Claudio Novi on agosto 2011 at 8:04 am

    iN DATA 12/09/2002 HO RICEVBUTO PARERE FAVOREVOLE RELATIVAMENTE AD UN PROGETTO PRESENTATO.
    IN DATA 16/10/2002 HO RICHIESTO IL RILASCIO DEL CPI – FINO AL GIORNO 05/08/2011 NON HO AVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE.
    IN DATA 026/08/2011 E’ STATO EFFETTUATO IL SOPRALUOGO DA PARTE DEI VV.F.
    E’ GIUSTO CHE SIA PASSATIO COSI’ TANTO TEMPO?
    GEOM. CLAUDIO NOVI

  8. anna on agosto 2011 at 5:22 am

    Salve a tutti
    Non è possibile semplificare un certificato di prevenzione incendi, anzi dovevano essere prese maggiori misure di sicurezza, adesso nessuno farà niente. Questa è l’ Italia!!!
    I tecnici specializzati sulla prevenzione incendi cosa faranno? E’ una vergogna. VERGOGNATEVI!

  9. Gerry Di Masi on settembre 2011 at 4:30 am

    Egregio geometra,
    Lei si duole del lasso temporale francamente incredibile trascorso tra la richista e la data in cui è stato effettuato il sopralluogo. Ma Lei ha mai sentito parlare di solleciti presso l’ufficio Prevenzione che è istituito presso tutti i Comandi Provinciali. Se ci si rende parte attiva, forse le cose possono migliorare, o no? Non voglio assumere il ruolo di difensore d’ufficio di nessuno, mi occupo, infatti, della materia soltanto perchè mi capita di dover collaborare con gli addetti ai lavori, sono un R.S.P.P. – Quanti sanno del malvezzo di alcuni professionisti del ramo che si limitano ad inoltrare il progetto e una volta ottenuto il benestare dal Comando Provinciale competente territorialmente, d’accordo o meno con il committente, lasciano “imputridire” la pratica? Occorrerebbe, questo sì, che il professionista fosse obbligato alla presentazione della richiesta di verifica “motu proprio” presso il Comando che ha rilasciato il parere positivo. Con sanzioni anche severe a carico dello stesso professionista incaricato. Tanto perchè non si esima…dal compito. Inoltre sarebbe opportuno rammentare ad alcuni cosidetti “imprenditori” che l’ottenimento del semplice benestare al progetto, li lascia completamente scoperti nei confronti delle società di assicurazione in caso di sinistro.

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