Officine riparazione auto e autosaloni: sicurezza antincendio
Le officine di riparazione sono soggette a norme di sicurezza antincendio. In particolare, il punto 8.1.0. Officine di riparazione del DM 1 febbraio 1986 prevede che le officine di riparazione annesse alle autorimesse con lavorazione a freddo possono essere situate all’interno dell’autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
Inoltre, la superficie occupata dalle officine annesse non pur comunque essere superiore al 20% della superficie dell’autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l’uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all’interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall’autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all’interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 metri cubi, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2. Uffici – Guardiania – Alloggi custode.
E’ consentita l’ubicazione di uffici e guardianie all’interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L’alloggio del custode dovrà essere compitamente isolato dai locali dell’autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
Per quanto riguarda gli autosaloni o saloni di esposizione, essi devono rispettare le norme per le autorimesse quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

Salve, vorrei porre un quesito riguardante la necessità di avere o meno il Certificato Prevenzione Incendi per una azienda metalmeccanica, una Lattoneria nello specifico, con meno di 5 addetti. Non possiede deposito di lubrificanti è svolge la sua attività in un capannone di 1600 mq circa.
Grazie
Diego
Dalle caratteristiche che ha descritto non sembra che sia una attività prevista dal decreto 16 febbraio 1986, per cui non dovrebbe essere soggetto al CPI.
La Segreteria tecnica
Salve, io vorrei aprire un salone d’auto usate. Il locale ha un piano seminterrato di mq 213 adibito ad uso magazzino-deposito ed un piano terreno di mq 114 adibito ad uso commerciale. In questo locale c’è pure un cortile, non coperto, di mq 216. Il locale in questione non si trova in un condominio, ma al piano superiore c’è un appartamento. Quante auto posso mettere in esposizione, in deposito e in cortile? Per avere il locale a norma che cosa devo fare? Grazie dell’aiuto e buon lavoro.
Salve, vorrei chiedervi un quesito in merito alla Richiesta del Certificato di prevenzione incendi per un’officina di riparazioni di autoveicoli (attività 72 del DM 16/02/1982).
In particolare volevo sapere da cosa si ricava la capienza di autoveicoli che può avere un’officina.
Dipende dalla superficie dell’attività o da altri parametri ?
Grazie dell’aiuto.
Non sappiamo se esistono risposte a quesiti specifici. Nel dubbio dovrebbe chiedere ai Vigili del fuoco, ma potrebbe essere richiesto la valutazione secondo i criteri del decreto 10 febbraio 1986.
La Segreteria tecnica