Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi

novembre 2011

Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:

  • al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
  • sopra le 100 persone e fino a 200  i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

Quali sono le norme di riferimento? In questo momento non esistono norme specifiche per i centri sportivi, se non il decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi per le parti applicabili. Per le altre zone, il progettista dovrà avvalersi delle linee guida per la valutazione del rischio di incendio stabilite con il DM 10 marzo 1998 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

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14 Risposte to “ Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi ”

  1. Alessandro on novembre 2011 at 1:52 am

    La capienza delle 100 persone sulle palestre come deve essere valutato? In base al numero degli iscritti?

  2. Elisabetta on novembre 2011 at 6:07 am

    scusate, ma la tabella allegata al decreto mette fino alle 200 persone in cat. B, e oltre in categoria C.
    non è inoltre chiara la valutazione sui mq di riferimento (superiori a 200) in rapporto al numero di persone: cosa succede se ho più di 200 mq ma meno di 100 persone?

  3. comitato tecnico on novembre 2011 at 6:09 am

    Grazie della segnalazione, abbiamo provveduto a modificare il post.
    L’obbligo, secondo noi, si applica nel caso ricorra anche una sola delle due condizioni.

    La segreteria tecnica

  4. Giovanni Conti on novembre 2011 at 6:49 am

    Quale dovrà essere la densità di affollamento per le palestre/Centri sportivi che consentirà di calcolare il maasimo affollamento e dunque determinare la categoria di appartenenza della attività?

  5. comitato tecnico on novembre 2011 at 6:55 am

    Probabilmente si dovrà usare il numero di persone presenti, ma dipende dalle interpretazioni dei singoli.

    La segreteria tecnica

  6. Donato on dicembre 2011 at 7:20 am

    Scusate ma per quanto riguarda i circoli privati sapete darmi informazioni se rientrano in tale normativa o meno? nel senso delle 3 categorie sui soci,metri quadri o persone presenti?

  7. Giancarlo Pinzuti on gennaio 2012 at 7:18 am

    Se solo una delle condizioni deve essere valida per poter essere assoggettati a norma di prevenzione incendi, volevo chiedere, nel caso di un campo da tennis di un centro sportivo che nella stagione invernale viene coperto è da assoggettare alla norma?
    E poi in primavera quando è viene rimossa la copertura non è più soggetto?

    RISPOSTA
    questo punto può essere risolto solo dai VVF. Secondo noi dipende dall’interpretazione dei singoli.

  8. Teresa on gennaio 2012 at 4:55 pm

    BuOngiorno. Una ASD con sede 300 mq e 200 persone nel locale cosa deve avere e fare x essere a norma. E che cosa non deve fare? Molto confusa la situazione. Grazie

  9. comitato tecnico on gennaio 2012 at 10:53 pm

    Purtroppo mancano le norme, per cui si devono applicare i criteri del DM 10 marzo 1998.

    La Segreteria tecnica

  10. Renato46 on febbraio 2012 at 2:28 am

    A mio parere, alcuni quesiti sembrano artificiosi. E’ vero che la normativa è spesso non chiara però, da tecnico, mi sento di poter affermare:
    a) la capienza del locale palestra, a meno di specifica dichiarazione sottoscritta dal titolare/responsabile, va determinata in base all’indice di affollamento previsto, ai fini progettuali, in base alla Tab. III della norma UNI 10339, che fornisce anche le indicazioni circa i volumi d’aria esterna per il benessere;
    b) dico “a meno di specifica dichiarazione sottoscritta” perché, come nel caso degli Edifici Scolastici, è il numero di persone presenti che determina la categoria e quindi il pacchetto di norme da applicare ai fini antincendio;
    c) il problema VERO, semmai, riguarda l’adeguamento delle numerosissime “palestre” (leggi “fitness”) oggi operative, ubicate in ambienti ricavati spesso ai piani interrati e/o seminterrati, per i quali occorrerà <> le Uscite di Sicurezza.
    Grazie per l’ospitalità.

  11. zeno on febbraio 2012 at 5:13 am

    E’ obbligatorio mettersi a norma anche per palestre già aperte da più di 10 anni o solo per le nuove strutture ?

    RISPOSTA
    Tutte le palestre sono soggette ai controlli se superano le soglie stabilite dal DPR 151

  12. Stefano on febbraio 2012 at 6:56 am

    ma in caso di palestra con sale pesi, sale fitness, ma anche locali per solarium e locali per massaggi, corridoi. quele è la superficie da considerare? l’intera superficie o solo quella adibita ad attività sportiva (quindi solo sale pesi e fitness)? in alcuni casi questo è determinante per determinare se fare o meno la pratica VV.F.
    saluti

    RISPOSTA
    La voce del DPR 151 non specifica nulla in proposito. Nel dubbio secondo noi dovrebbe essere considerata la superficie lorda.

  13. andrea_tosto on febbraio 2012 at 4:29 am

    Buongiorno,
    ho una palestra di 600 m2, con picchi massimi di clientela pari a 60/70 persone. Visto che quest`estate dovrei ristrutturare volevo sapere se nel mio locale servono solo gli estintori o anche la porta antincendio?

  14. J on febbraio 2012 at 2:49 am

    Buongiorno,

    i Centri sportivi in quanto attività (ex)83 [Parere Min.Int. Prot n: P975/4109 del 21/09/2000] per la mia esperienza sono assoggettati al DM 19 AGOSTO 1996 Locali di Pubblico Spettacolo.

    Taluni tecnici nei comandi accettano l’applicazione del DM 18 MARZO 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esecizio degli Impianti sportivi, benchè il campo di applicazione sia per centri iscritti e regolamentati dal CONI. Ma purtroppo è ad interpretazione ed a rischio qualora il tecnico istruttore sia diverso da chi va a rilasciare il CPI.

    Con il DM 19/08/96 si è al riparo da qualsiasi interpretazione, magari facendo riferimento al DM 18/03/1996 per assimilabilità in alcuni aspetti specifici dell’attività sportiva.

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