parcheggi condominiali e parcheggi all’aperto

febbraio 2009
norme parcheggi all'aperto su spazi privati

norme parcheggi all'aperto su spazi privati

Non tutti sanno che i parcheggi all’aperto o sulle terrazze devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza antincendio. Le misure da adottare sono indicate nel decreto del ministero dell’interno del 1 febbraio 1986. In particolare, questo decreto stabilisce al punto 7 “autorimesse su terrazze ed all’aperto su spazi privati” che:

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza superiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenze.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

3.8.0. Pendenza.

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

7.2.1. Pavimentazione.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

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4 Risposte to “ parcheggi condominiali e parcheggi all’aperto ”

  1. maurizio on gennaio 2010 at 12:42 am

    Salve a tutti, sono condomino di un complesso di 3 palazzine per un totale di 20 appartamenti. L’edificio complessivo, costruito nel 1960 dall’INA, oggi tutti proprietari, insiste su un terreno che oltre alla sagoma dell’edificio comprende un area adibita a cortile, nel quale si accede attraverso un cancello. Detto cortile viene utilizzato sporadicamente e in occasioni particolari, così è scritto sul regolamento assembleare di recente istituzione, per parcheggiare le auto. Il cortile, che contiene più di 20 auto, una per ogni condomino, è prospiciente i giardini dei condomini a piano terreno. Si fa sempre più pressante l’idea di utilizzare il cortile per parcheggio permanente delle auto per i 20 condomini. A questo proposito, alcuni condomini, specie quelli dei giardini, vorrebbero lasciare lo spazio a cortile così come è inutilizzato. È stata fatta una assemblea dove è stato presentato il problema. Uno dei condomini dei giardini, pur non opponendosi alla realizzazione del parcheggio, sostiene che l’area per essere utilizzata alla fattispecie deve avere alcune caratteristiche e cioè, che siano rispettati i seguenti criteri:
    adeguamento delle norme igienico sanitarie;
    adeguamento delle norme antincendio;
    adeguamento della normativa 626;
    che siano mantenuti i livelli di rumorosità attuali;
    che sia mantenuta la visibilità attuale;
    che il piano del parcheggio sia posto al disotto del piano dei giardini confinanti;
    che benefici e disagi siano equamente distribuiti fra i condomini;
    che i gas di scarico siano convogliati a distanza di sicurezza dai giardini;
    che il parcheggio sia munito di due cancelli, uno in entrata uno in uscita.

    Data la conformità del terreno, con pianta a trapezio che non permette l’equa distribuzione dei disagi e la realizzazione di un altro cancello, ad esempio, alcuni criteri è impossibile soddisfarli. Ma alcuni ci sembrano giusti da osservare.
    La domanda è: per un parcheggio all’aperto e confinante con le proprietà singole, quali dei criteri suddetti devono essere rispettati e in che misura? Ed inoltre, ce ne sono altri da osservare?

  2. comitato tecnico on gennaio 2010 at 1:25 pm

    La risposta a questo problema è in un post che abbiamo già pubblicato. Comunque, in breve, le norme antincendio relative a questo tema sono previste nel DM 1/2/1986. In particolare il titolo 7. – AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL’APERTO SU SUOLI PRIVATI. ha delle previsioni specifiche:

    7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
    7.2. Pavimenti.
    7.2.0. Pendenze.Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
    7.2.1. Pavimentazione.Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccievoli e impermeabili.
    7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
    7.4. Impianti idrici antincendio.Per le autorimesse sulle terrazze deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

    La Segreteria tecnica

  3. rizzo on aprile 2010 at 12:47 pm

    Mi dispiace dover dissentire.
    La legge cui si fa riferimento è stata redatta per le autorimesse e le attività affini, così come sono state chiaramente definite nell’ambito della stessa……e non si tratta certo di parcheggi condominiali.

  4. comitato tecnico on aprile 2010 at 9:30 pm

    Pur rimanendo della nostra idea, possiamo concordare sul fatto che un parcheggio condominiale non è citato espressamente nel decreto, ma è pur sempre un parcheggio, come una autorimessa può essere di tipo condominiale senza che il decreto debba specificare che si applica alle autorimesse condominiale.
    Il punto importante, comunque, è che anche se i parcheggi condominiali non ricadessero nel campo di applicazione del decreto, se si vogliono applicare dei criteri di sicurezza antincendio, gli unici reperibili nelle norme sono quelli delle autorimesse (nel punto riferito ai parcheggi all’aperto).
    Tra le altre cose, secondo noi applicare la distanza minima tra le auto e gli edifici è fondamentale per la sicurezza dei residenti.

    La Segreteria tecnica

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