parcheggi condominiali e parcheggi all’aperto

febbraio 2009
norme parcheggi all'aperto su spazi privati

norme parcheggi all'aperto su spazi privati

Non tutti sanno che i parcheggi all’aperto o sulle terrazze devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza antincendio. Le misure da adottare sono indicate nel decreto del ministero dell’interno del 1 febbraio 1986. In particolare, questo decreto stabilisce al punto 7 “autorimesse su terrazze ed all’aperto su spazi privati” che:

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza superiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenze.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

3.8.0. Pendenza.

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

7.2.1. Pavimentazione.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

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46 Risposte to “ parcheggi condominiali e parcheggi all’aperto ”

  1. maurizio on gennaio 2010 at 12:42 am

    Salve a tutti, sono condomino di un complesso di 3 palazzine per un totale di 20 appartamenti. L’edificio complessivo, costruito nel 1960 dall’INA, oggi tutti proprietari, insiste su un terreno che oltre alla sagoma dell’edificio comprende un area adibita a cortile, nel quale si accede attraverso un cancello. Detto cortile viene utilizzato sporadicamente e in occasioni particolari, così è scritto sul regolamento assembleare di recente istituzione, per parcheggiare le auto. Il cortile, che contiene più di 20 auto, una per ogni condomino, è prospiciente i giardini dei condomini a piano terreno. Si fa sempre più pressante l’idea di utilizzare il cortile per parcheggio permanente delle auto per i 20 condomini. A questo proposito, alcuni condomini, specie quelli dei giardini, vorrebbero lasciare lo spazio a cortile così come è inutilizzato. È stata fatta una assemblea dove è stato presentato il problema. Uno dei condomini dei giardini, pur non opponendosi alla realizzazione del parcheggio, sostiene che l’area per essere utilizzata alla fattispecie deve avere alcune caratteristiche e cioè, che siano rispettati i seguenti criteri:
    adeguamento delle norme igienico sanitarie;
    adeguamento delle norme antincendio;
    adeguamento della normativa 626;
    che siano mantenuti i livelli di rumorosità attuali;
    che sia mantenuta la visibilità attuale;
    che il piano del parcheggio sia posto al disotto del piano dei giardini confinanti;
    che benefici e disagi siano equamente distribuiti fra i condomini;
    che i gas di scarico siano convogliati a distanza di sicurezza dai giardini;
    che il parcheggio sia munito di due cancelli, uno in entrata uno in uscita.

    Data la conformità del terreno, con pianta a trapezio che non permette l’equa distribuzione dei disagi e la realizzazione di un altro cancello, ad esempio, alcuni criteri è impossibile soddisfarli. Ma alcuni ci sembrano giusti da osservare.
    La domanda è: per un parcheggio all’aperto e confinante con le proprietà singole, quali dei criteri suddetti devono essere rispettati e in che misura? Ed inoltre, ce ne sono altri da osservare?

  2. comitato tecnico on gennaio 2010 at 1:25 pm

    La risposta a questo problema è in un post che abbiamo già pubblicato. Comunque, in breve, le norme antincendio relative a questo tema sono previste nel DM 1/2/1986. In particolare il titolo 7. – AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL’APERTO SU SUOLI PRIVATI. ha delle previsioni specifiche:

    7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
    7.2. Pavimenti.
    7.2.0. Pendenze.Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
    7.2.1. Pavimentazione.Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccievoli e impermeabili.
    7.3. Misure per lo sfollamento in caso emergenza.Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
    7.4. Impianti idrici antincendio.Per le autorimesse sulle terrazze deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

    La Segreteria tecnica

  3. rizzo on aprile 2010 at 12:47 pm

    Mi dispiace dover dissentire.
    La legge cui si fa riferimento è stata redatta per le autorimesse e le attività affini, così come sono state chiaramente definite nell’ambito della stessa……e non si tratta certo di parcheggi condominiali.

  4. comitato tecnico on aprile 2010 at 9:30 pm

    Pur rimanendo della nostra idea, possiamo concordare sul fatto che un parcheggio condominiale non è citato espressamente nel decreto, ma è pur sempre un parcheggio, come una autorimessa può essere di tipo condominiale senza che il decreto debba specificare che si applica alle autorimesse condominiale.
    Il punto importante, comunque, è che anche se i parcheggi condominiali non ricadessero nel campo di applicazione del decreto, se si vogliono applicare dei criteri di sicurezza antincendio, gli unici reperibili nelle norme sono quelli delle autorimesse (nel punto riferito ai parcheggi all’aperto).
    Tra le altre cose, secondo noi applicare la distanza minima tra le auto e gli edifici è fondamentale per la sicurezza dei residenti.

    La Segreteria tecnica

  5. iossa on settembre 2010 at 12:28 am

    Salve, sono proprioetario di un appartamento sito in un condominio costituito da 15 unità immobiliari, nel cortile interno è stato realizzato un parcheggio (posto a pettine) lungo il perimetro della recinzione del parco. L’accesso a tale parcheggio avviene mediante un percorso carrabile di larghezza m. 2,00. Vista la difficoltà di passaggio,vorrei sapare qual’è la larghezza minima consentita per tale percorso carrabile nel rspetto delle norme antincendio.

  6. comitato tecnico on settembre 2010 at 12:30 am

    Questo aspetto dei parcheggi non è regolato dal DM 1 febbraio 1986, sui parcheggi e le autorimesse.

    La Segreteria tecnica

  7. Anonimo on settembre 2010 at 4:43 am

    Salve, sono proprietario di un box che è collocato, assieme ad altri n.24 box, al piano terra di tutto il perimetro di un palazzo condominiale costruito negli anni ‘70.
    Per uscire dal condominio, vi sono 2 strade condominiali che sfociano poi con 2 passi carrai (con cancelli rotti e dunque sempre aperti) su 2 vie pubbliche (Nord/Sud).
    Il problema è che per tutto il perimetro davanti ai box, dunque sulle aree di manovra, i condomini e anche esterni sono soliti parcheggiare auto e moto rendendo difficili le manovre; inoltre, lungo i perimetri di una delle 2 strade condominiali che conducono su pubblica via, sostano 24h/gg moto e motorini impedendo del tutto il passaggio delle auto che dunque sono costrette ad usare una sola strada.
    L’amministratore putroppo latita nel senso che si limita solo, su protesta dei proprietari dei box (me compreso), a inviare lettere generiche ai condomini chiedendo di non parcheggiare gentilmente sulle aree di manovra; la situazione pertanto è ferma da anni e lasciata alla maleducazione e alla inciviltà generale.
    Sono a chiedere pertanto se tale situazione di parcheggio selvaggio su aree di manovra e lungo la strada condominiale (che risulta difatti impraticabile per un’auto) possa essere risolta appellandosi alla normativa antincendi ovvero denunciando ai VVFF la situazione.

  8. david castagnetta on dicembre 2010 at 2:02 am

    per favore, mi interesserebbe sapere se un privato, che sostiene che uno spazio che si trova alle spalle di un edificio storico sia utilizzabile quale proprio parcheggio di autovetture, possa transitare con la macchina dall’androne condominiale, unica strada per arrivare al retro.
    ovviamente il quesito riguarda il solo profilo della sicurezza.
    chiedo anche di sapere se lo stesso androne può essere usato come parcheggio di moto ed a quali condizioni. considerate che sull’androne – ovviamente – si trovano le porte di alcuni appartamenti.
    grazie

  9. BAZZOLI FRANCO on gennaio 2011 at 1:53 pm

    chiedo se esistano obblighi di rispetto di “distanze, e di quant’altro in tema di protezione e sicurezza”, tra “autoveicoli a motore” stazionanti in una corte privata in cui non è possibile tecnicamente fare altre manovre se non di accesso e di uscita, assolutamente non agevole, dato l’esiguo spazio disponibile, ed una “consistente impiantistica gas metano” ad uso riscaldamento a servizio di una molto consistente componente immobiliare. Trattasi in particolare della presenza in cortile: dell’accesso ad una centrale termica di elevata potenza sottostante l’immobile,un grosso contatore con valvola di intercettazione rapida gas della centrale termica posto in una cabina esterna in ferro, 11 contatori gas residenziali esterni raggruppati in una cabina in ferro, molte tubazioni di adduzione gas e grossi tubi di adduzione da centrale termica al lastrico solare (alto più di 12 metri) ove ci sono vasi di espansione, tutti non protetti.

  10. comitato tecnico on gennaio 2011 at 1:54 pm

    Non ci risultano altre norme oltre quelle citate nell’articolo che abbiamo pubblicato.

    La Segreteria tecnica

  11. simonetta on febbraio 2011 at 3:34 am

    Salve,
    abito in una palazzina ed il nostro vicino ha recintato la sua area con una ringhiera a griglia nell’area rimanente di sua proprietà ha spianato la strada, asfaltato e diviso la stessa in 8 posti auto, che vuole vendere.
    Ha chiesto a noi se volevamo comprare ma l’importo è assurdo 30.000,00€ a posto, (scoperto e senza pendenze, quindi con ristagno di acqua), ora vuole venderli a terzi.
    Tra le finestre del piano terra e le future macchine parcheggiate c’è solo 1,5 metri.
    Esiste qualche norma che vieti questa assurda situazione??
    Grazie

  12. redazione tecnica on febbraio 2011 at 3:35 am

    In effetti il DM 1/2/86 ammette tale condizione dal punto di vista antincendio.

  13. rocco on marzo 2011 at 11:42 am

    abito in un condominio di 19 unita.il mio appartamento si trova a piano terra,e confina con un parcheggio comunale.ci sono persone che parcheggiano spesso fuori dalle strisce bianche soprattutto sotto le finestre di casa mia,ove ce una distanza,di circa m 1,20.ho reclamato spesso con il comune ma non mi hanno mai preso in considerazione,per me questo e un disagio,sopattutto d estate quando sono fuori in giardino.chiedo come comportarmi e ha chi rivolgermi per risolvere questo problema.sia il condominio che il parcheggio sono stati costruiti nel 2007 saluti e grazie

  14. Valerio B on aprile 2011 at 10:57 am

    Salve,
    un condominio del 1999, di 6 appartamenti su 2 piani, dispone di parcheggi in box (in numero pari ai condomini) posti sotto il livello del terreno. l’accesso agli stessi è riservato ai soli condomini e avviene tramite una rampa (aperta) che porta ad uno spiazzo adibito ad area di manovra (sempre a cielo aperto) antistante i 6 box. Mi è concesso lasciare il veicolo parcheggiato in detta area, davanti al mio box, senza incorrere nel rischio che qualcuno dei condomini si appelli a norme vvff o altro per chiedermi di rimuoverlo?
    Le manovre degli altri condomini non sono ostacolate dal veicolo in sosta.
    Rischio di incorrere in multe o sanzioni? Se dovessero intervenire i vvff quali potrebbero essere gli sviluppi?
    Grazie

  15. comitato tecnico on aprile 2011 at 11:51 am

    Se non esiste un progetto di prevenzione incendi esaminato dai VVF nel quale sono indicati i posti auto, la questione non dovrebbe porre problemi di sicurezza.

    La Segreteria tecnica

  16. Riccardo P on maggio 2011 at 6:25 am

    Ho affittato un posto auto in un parcheggio condominiale e ho firmato un regolare contratto. Un condomino si ostina a parcheggiare fuori dagli spazi assegnati ed in maniera tale da restare bloccato una volta che io ho regolarmente parcheggiato. Fino ad ora ho invitato la persona a non parcheggiare fuori dagli spazi ma ho sempre acconsentito a spostare la vettura per farlo uscire. Dal punto di vista legale corro rischi a rifiutarmi di spostare il mio veicolo e quindi a lasciare il veicolo parcheggiato abusivamente bloccato? Grazie

  17. redazione tecnica on maggio 2011 at 6:26 am

    Siamo spiacenti, ma la problematica sembra più legata ad aspetti legali che antincendio..

  18. Alessandro on maggio 2011 at 2:46 pm

    Salve. Sono proprietario di un appartamento in un condominio con relativo posto auto. Ai condomini è inoltre concessa la possibilità di parcheggiare una seconda auto di fronte al garage di proprietà di ognuno. Il mio garage però si trova al termine di una discesa. L’assemblea mi impone di parcheggiare sulla discesa stessa, proposta che trovo inaccettabile in termini di sicurezza. Posso oppugnare questa decisione?

  19. redazione tecnica on maggio 2011 at 2:47 pm

    Dal punto di vista antincendio non ci sono norme che vietino il parcheggio in prossimità dei fabbricati.

  20. Vincenzo on maggio 2011 at 10:30 am

    Salve sono proprietario di un appartamento a piano terra in un condominio , io ho il problema gli altri condomini parcheggiano le Loro auto sotto le mie finestre. Volevo sapere se esiste Qualche legge condominiale Che vieti questa insensibilita ‘Nell ‘ambito civile .in attesa di una vostra risposta distinti saluti

  21. salvatore marletta on maggio 2011 at 9:41 am

    salve sono un condomino di uno dei 4 edifici che si compone il condominio jl quesito e questo fino a 3 anni fa si poteva posteggiare chiunque anche gente fuori condominio e esistevano macchine lasciate per anni la si e fatto il cancello automatico e le macchine sono ferme sempre nello stesso posto ho fatto riferimento al mio amministratore e prt tutta risposta mi dice che essendo privato non puo fare niente io invece vorrei sapere se c,e una legge che impone ai sudetti propietari di spostare le macchine abbandonate da anni in quanto il sudetto posteggio e di tutti grazie aspetto una vostra riposta catania 20/05/2011

  22. comitato tecnico on maggio 2011 at 11:51 pm

    Se esiste una norma di questo tipo non è prevenzione incendi

    La Segreteria tecnica

  23. Cristian on maggio 2011 at 12:22 pm

    Buona sera,
    dovrei comprare un terreno da un privato ed avrei intenzione di farlo diventare un posteggio all’aperto da affittare annualmente ai residenti o a chi lavora nelle vicinanze.
    Da dove parto? Chi devo contattare? Ho bisogno di un geometra per delimitare i postegggi? Devo far qualcosa per norme di sicurezza/anti incendio?
    Ringrazio per la risposta.
    Cristian

  24. comitato tecnico on giugno 2011 at 8:49 pm

    Possiamo rispondere solo all’ultima domanda. Le pochissime regole sui parcheggi all’aperto le trova sull’articolo da cui ha fatto la domanda.

    La Segreteria tecnica

  25. redazione tecnica on giugno 2011 at 11:21 pm

    Il DM 1/2/86 all’art. 7 regolamenta le autorimesse all’aperto. In particolare le aree di parcheggio devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali. Non vi sono prescrizioni particolari per parcheggi all’aperto sopra ai 15 posti.

  26. elle on giugno 2011 at 11:30 pm

    Salve, sono amministratore di un condominio di posti auto all’aperto realizzato a suo tempo dalla lottizzazione di un giardino privato posto fra due edifici.
    Lo spazio ha concesso la realizzazione di n.15 posti auto (è possibile l’ingresso e l’uscita da una sola apertura perchè non è possibile realizzarne un’altra e così dividere le due cose)
    Da qualche tempo alcuni condomini vorrebbero lottizzare un sedicesimo posto auto in uno spazio che attualmente è poco sfruttato, ma alcuni si oppongono sostenendo che oltre i 15 posti auto all’aperto, per norme antincendio è necessario avere due aperture (una per l’entrata e una per l’uscita).
    Se fosse così, potreste darmi i riferimenti?

    Vi ringrazio, distinti saluti

  27. Stuka on giugno 2011 at 1:56 pm

    in merito al pos di “iossa on settembre 2010 at 12:28 am”.
    Mi pare che la larghezza minima della carreggiata sia fissata in m 3,5 per consentire ai mezzi antincendio di avvicinarsi allo stabile.
    Sbaglio?

  28. redazione tecnica on giugno 2011 at 1:57 pm

    l DM 1/2/86 all’art. 7 regolamenta le autorimesse all’aperto. Non vi sono indicazioni sulla larghezza degli accessi.

  29. franco on giugno 2011 at 6:23 am

    salve , sono proprietario di un appartamentoa piano terra con finetre che danno sul cortile condominiale,mi interesserebbe sapere in che distanza di metraggio dovrebbero parcheggiare per
    non recare danno , sia per le norme di sicurezza che per la visualita’ dell’appartamento.
    grazie

  30. comitato tecnico on giugno 2011 at 6:24 am

    la norma prescrive 1,5 m

    La Segreteria tecnica

  31. Corrado on luglio 2011 at 12:06 pm

    Buonasera,
    il mio quesito è semplice spero:
    sono proprietario in uno stabile dove le macchine vengono parcheggiate in garage in apposite aree delimitate,esiste una norma che specifici di che tipo devono essere le porte ( per esempio delle A60 che si chiudano da sole ) che separano questa area addibita a garage con i corridoi delle cantine da cui si ha l’accesso poi nelle due scale del palazzo?
    Attualmente esistono solo delle porte in ferro ( assolutamente non antifiamma ) tra l’altro sempre perennemente lasciate aperte.
    Vorrei presentare una protesta in assemblea supportata pero’ da codici mi potete aiutare?

    grazie

  32. Gianluca on luglio 2011 at 8:07 am

    Buonasera, si domanda se il parcheggio privato di un azienda, dotato di circa n.10 posti, deve essere soggetto alla stessa normativa relativa ai parcheggi condominiali.
    distinti saluti

    Gianluca

  33. comitato tecnico on luglio 2011 at 12:24 pm

    la norma non distingue tra condominiali e di altro tipo.

    La Segreteria tecnica

  34. teresa on agosto 2011 at 4:37 am

    mi ritrovo a scrivervi perchè ho un gran probelema condominiale che mi affligge e mi piacerebbe risolvere tranquillamente, senza scatenare polveroni. Io abito in un condominio in cui purtroppo, un condomino usa parcheggiare abitualmente la sua auto sotto il mio balcone; la mia casa è posta al piano rialzato e dista circa 2,50 metri dal suolo del cortile, la paura che mi affligge è che tale auto, possa prendere fuoco. Da aggiungere inoltre che sotto il balcone c’è un piccolo marciapiede, ed è proprio su di esso che tale condomino parcheggia la sua auto, ma io so per certo che la legge 158 del codice della strada, vieta di parcheggiarsi sopra i marciapiedi. Giungendo al termine, il mio quesito è, esiste qualche legge di pubblica sicurezza che vieti la sosta delle auto sotto i balconi posti al piano rialzato?

  35. comitato tecnico on settembre 2011 at 5:04 am

    Il rischio che un incendio di autovettura possa determinare dei rischi per gli edifici adiacenti è reale e quindi condividiamo la preoccupazione.

    Purtroppo le norme antincendio non prendono in considerazione questo problema, anche se le curve di incendio delle autovetture (che si usano normalmente nelle analisi di ingegneria antincendio) sono note e permettono di valutare i danni di un eventuale incendio di vettura all’aperto.

    La Segreteria tecnica

  36. claudio on settembre 2011 at 6:35 am

    salve, vorrei sapere se esiste per rischio incendio il divieto di parcheggiare auto in rampa carrabile privata che conduce ad autorimessa sempre privata: tre auto vengono parcate sotto il mio balcone posto a 4-5 metri dalla quota rampa mentre le altre sono ricoverate all’interno dell’autorimessa. grazie

  37. antonio on ottobre 2011 at 12:33 pm

    Salve,
    Salve abito in un palazzo storico nel cui cortile tutti i locali al pian terreno hanno le porte che da sempre si aprono verso l’esterno con la possibilità di appoggiarsi alle pareti laterali dove potrebbero essere fissate. Il condominio ha deliberato di ricavare dei posti auto che di fatto limitano l’apertura delle porte oltre che l’accesso ai locali. Uno di questi posti localizzato in prossimità dell’accesso al cortile lascia una area per il passaggio di soli due metri.
    La normativa antincendio prevede degli articoli sulla giusta apertura delle porte e sulle dimensioni della via di accesso?

  38. picci on novembre 2011 at 11:34 am

    la normativa antincendio, in riferimento alle Bocche di Lupo per la ventilazione dei locali interrati posti a filo di pavimento in un parcheggio condominiale, prevede delle distanza minime da rispettare per le auto che vi sostano?

  39. redazione tecnica on novembre 2011 at 11:35 am

    Il DM 01/02/86 indica prescrizioni solo nel caso in cui le ventilazioni dell’autorimessa prospettino verso aperture di attività commerciali superiori a 400 m2.

  40. picci on novembre 2011 at 1:48 pm

    rileggendo la sezione condomini all’indirizzo: http://www.antincendio.it/norme-antincendio/parcheggi-condominiali-e-parcheggi-allaperto/
    ho riscontrato che si fà riferimento al punto 7.1 della DM 1/2/86 come segue:

    7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza superiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.

    Per completezza stavo leggendo anche il decreto riportato all’indirizzo http://www.antincendio.it/norme-antincendio/autorimesse-norme-antincendio/ in cui al punto 7.1 però trovo:
    7. – AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL’APERTO SU SUOLI PRIVATI.
    7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.

    Quale delle due versioni è quella vera? cioè la larghezza della fascia di isolamento dev’essere superiore o inferiore a 1.5 m dai fabbricati perimetrali?

  41. redazione tecnica on novembre 2011 at 1:49 pm

    Il DM 01/02/86 riporta la dizione “minore di 1.5 mt” però secondo noi si tratta di un palese refuso … la distanza tra l’auto e la parete dove sono presenti aperture deve essere di almeno 1.5 mt.

  42. tringali sebastiano on novembre 2011 at 12:02 pm

    Salve, possiedo un box in un autorimessa con venti box al piano interrato di uno stabile costruito nel 1982.
    L’accesso avviene tramite una sola rampa di circa tre metri; vorrei sapere:
    la normativa antincendio a cui dobbiamo attenerci è sempre quella del 01/02/1986?
    Abbiamo l’obbligo di avere degli estintori e in che numero?
    Abbiamo l’obbligo di avere un attacco antincendio?
    A chi spetta nel condominio far si di adempiere alle disposizioni del D.L.
    Grazie.

  43. redazione tecnica on novembre 2011 at 12:05 pm

    La norma di riferimento è corretta e la responsabilità dell’applicazione è dell’amministratore del condominio.. Per gli altri quesiti occorre una valutazione sul posto.

  44. roberto on gennaio 2012 at 6:34 am

    vorrei sapere cosa deve fare l’amministratore di condominio che riceve dai vvff un verbale contenente l’obbligo di far rispettare il decreto 1.2.86 limitatamente al rispetto della distanza di 1,5 mt considerando il fatto che la norma è relativa ad autorimesse e non a cortili. Esistono responsabilità personali dell’amministratore in caso di non osservanza di tale decreto da parte dei condomini? E obbligatorio installare dei dissuasori oppure è sufficiente informare i condomini medesimi.
    grazie e saluti

  45. comitato tecnico on gennaio 2012 at 7:48 am

    Le responsabilità esistono, nel caso di inosservanza del provvedimento dei VVFF. Per le modalità necessarie al rispetto della norma, non ci sono soluzioni migliori di altre, dipende dal contesto in cui si devono applicare.

    La Segreteria tecnica

  46. roberto on gennaio 2012 at 12:48 am

    Mi spiego meglio: Il contesto è un parcheggio auto in un cortile condominiale. L’assemblea dei condomini non intende rispettare il verbale dei vvff in quanto da essi ritenuto inapplicabile ad un cortile condominiale malgrado che l’amm. li abbia invitati a non parcheggiare entro il limite dei 1,5 mt.
    La situazione è confusa e non riesco a valutare le singole responsabilità in merito.
    grazie
    roberto

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