Piccole attività alberghiere: deroga alla gestione della sicurezza
La gestione è uno degli aspetti più importanti della sicurezza delle piccole attività, comprese quelle alberghiere e turistico-ricettive. Per questo motivo, un problema di attuazione del decreto 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) sulla gestione della sicurezza nelle residenze turistico alberghiere con meno di 25 posti ha portato alla emanazione della nota n. 5949 del 8 giugno 2009 con cui i Vigili del Fuoco hanno stabilito come rispondere alle esigenze dei titolari delle attività.
Nella lettera dell’8 giugnoi Vigili del Fuoco hanno di fatto introdotto una deroga in via generale al punto 15 del decreto sulle attività alberghiere, in quanto accettano che, al posto di un controllo continuativo nell’attività possa essere accettato un impianto di rilevazione. Ovviamente, questa deroga vale solo per le attività più piccole, e cioè quelle non soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto con meno di 25 posti letto.
Il testo della lettera, scaricabile anche cliccando su prot_n_5949_08_06_09_sicur_antincendio_resid_turist_alberg41, è il seguente:
OGGETTO: Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.
E’ stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell’attuazione del disposto dell’articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell’articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall’articolo in parola, che riguardano essenzialmente l’attività di gestione dell’emergenza.
Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell’articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell’articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell’attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d’incendio realizzato a regola d’arte.
Tale impianto dovrà segnalare l’evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all’attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell’attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Vorrei sapere perchè non c’è controllo adeguato in Italia nelle
vecchie strutture ricettive fino a quando non accadono incidenti,
specialmente in città d’arte e storia come Firenze-Roma-Venezia-
Pisa ecc.
grazie e buon lavoro!
Non ci sembra che non ci sia controllo. Per quanto ne sappiamo, i professionisti del settore ed i VVF sono impegnati sulla sicurezza delle strutture ricettive con i progetti, i lavori ed i controlli.
La Segreteria tecnica
IN FRANCIA SONO SOGGETTE A CONTROLLO ANCHE LE STRUTTURE RICETTIVE INFERIORI A 25 POSTI LETTO. FINO A CHE NON SUCCEDE UN GRAVE INCIDENTE LO STATO VA AVENTI A DEROGHE, LA COSA PEGGIORE.
Buongiorno. Avrei bisogno di sapere se in un piccolo residence, di vecchia costruzione e in fase di ristrutturazione, con 16 posti letto, ci sia bisogno di materassi ignifughi.