Porte REI: obblighi di manutenzione
Per le porte ed i serramenti resistenti al fuoco ad oggi non è presente alcuna norma di riferimento cihe specifichi termini e modalità di effettuazione dei controlli, per cui, in questo caso, è necessario fare riferimento alle istruzioni del produttore (contenute nel manuale di uso e manutenzione che deve essere fornito all’acquisto) nel quale sono quindi indicate tipologia e periodicità dei controlli necessari, caso per caso.
Noi consigliamo di leggere attentamente tale manuale in quanto è possibile, ad esempio, che gli interventi sui dispositivi di autochiusura siano riferiti al numero di cicli di apertura del serramento e quindi, in relazione all’uso, la frequenza delle operazioni manutentive possa essere inferiore ai sei mesi genericamente previsti dalla normativa.
Il riferimento per l’attività di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio è contenuto in più dispositivi normativi:
- l’allegato VI al DM 10 marzo 1998, che definisce come:
Sorveglianza : controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico : insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione : operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
Manutenzione ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
Manutenzione straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
- l’articolo 5 del DPR 37/98, comma 1, il quale stabilisce che:
Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi …… .
E’ quindi necessario, in assenza di diverse indicazioni contenute nel Certificato di Prevenzione Incendi, sottoporre a controllo le porte resistenti al fuoco almeno ogni sei mesi, controllo che dovrà essere compiuto da parte di personale competente e qualificato.
Per i luoghi di lavoro il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio, ed è quindi chiamato a realizzare un sistema per l’attuazione della sorveglianza, del controllo e della manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
Le misure di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione, e relativa cadenzatemporale, per la maggior parte delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio sono espressamente previste da specifiche norme di manutenzione (es. UNI 9994 per gli estintori portatili di incendio, UNI EN 11222 per gli impianti di illuminazione di sicurezza, ecc..); per le porte ed i serramenti resistenti al fuoco ad oggi non è presente alcuna norma di riferimento, per cui, in questo caso, è necessario fare riferimento alle istruzioni del produttore (contenute nel manuale di uso e manutenzione che deve essere fornito all’acquisto) nel quale sono quindi indicate tipologia e periodicità dei controlli.
Si consiglia di leggere attentamente tale manuale in quanto è possibile, ad esempio, che gli interventi sui dispositivi di autochiusura siano riferiti al numero di cicli di apertura del serramento e quindi, in relazione all’uso, la frequenza delle operazioni manutentive possa essere inferiore ai sei mesi genericamente previsti dalla normativa.

Più che un commento avrei una domanda, se posso.
Abito in una villetta con garage annesso all’abitazione. La porta che divide gli ambienti è “marcata” REI 60. Però sia sopra la porta che sotto passa luce (e quindi aria). Interpellati sia il fornitore che l’installatore dicono, loro, che è del tutto normale.
A me non sembra.
Esiste una normativa di riferimento dettagliata e non generica che mi possa aiutare, oppure, secondo Voi è normale.
Grazie.
Effettivamente anche a noi appare poco normale. Tenga conto che una porta REI in caso di incendio non deve far passare fumi e gas.
Possiamo aggiungere che di solito l’installatore deve firmare una dichiarazione in cui attesta che la posa in opera è avvenuta secondo le regole dell’arte.
La Segreteria tecnica
buona sera sono un tecnico manutentore antincendio, mi occupo anche di porte rei, nelle fessure dove passa aria, tra la porta e il telaio devono essere presenti le guarnizioni che in caso
di incendio con il calore si espandono sigillano il perimetro della porta evitando al fumo e alle fiamme di passare dal garage all’ abitazione. sul battente della porta, deve essere presente la targhetta di certificazione.
salve, sono un tecnico manutentore e lavoro per una ditta antincendi nel comune di Belluno. volevo avvalorare il pensiero di Giovanni e dare un’indicazione sull’altezza della porta dal pavimento che possa essere “accettabile” in modo chiaramente indicativo; il Sig. Enrico dovrebbe dotarsi di una penna dal diametro di circa 1cm e passarla sotto la porta. se la penna passa facilmente da un lato all’altro allora la porta risulta essere “alta” da terra e sicuramente la posa in opera nn è stata svolta correttamente; sottolineo anke il fatto che la dichiarazione di corretta posa in opera è legalmente dovuta e deve essere obbligatoriamente richiesta, ma nn è sufficente in caso di controversia; l’unico mezzo è conoscere di cosa stiamo parlando (in questo caso porte R.E.I.) e mettere le cose in chiaro prima di pagare il conto.
buon giorno , volevo sapere se esiste una legge che obbliga a tenere chiusa la porta rei che divide l’autorimessa dalla parte abitativa in un condominio.
Grazie
Se una norma prevede una porta REi è chiaro che quella porta deve essere tenuta chiusa, a meno che non si usino sistemi che la fanno chiudere automaticamente in caso di incendio.
La Segreteria tecnica