Prime direttive sulla S.C.I.A. per l’antincendio

agosto 2010

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Il Ministero dell’Interno –  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 5 agosto 2010 ha fornito le prime indicazioni sulla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai Comandi VVF per garantire l’uniformità di azione amministrativa nella prevenzione incendi. In particolare, con riferimento all’art. 49 comma 4-bis della legge 122/2010, sono state fornite le seguenti direttive:

1. l’attivazione della procedura semplificata della SCIA è una scelta opzionale da parte dell’interessato. Pertanto, si può continuare a presentare le domande per i diversi procedimenti di prevenzione incendi (parere di conformità, CPI, deroga, rinnovo del CPI) secondo le procedure tuttora vigenti stabilite dal DPR 37/98. Per le procedure ordinarie, i procedimenti proseguiranno l’iter nel rispetto dei tempi previsti dal DPR stesso senza nessuna modifica di termini o di procedure;

2. la SCIA può essere chiesta solo nei casi di attività per la quale esiste una norma di riferimento, dato che essa presuppone che esista un atto autorizzativo il cui rilascio dipende dall’accertamento di requisiti o presupposti stabiliti per legge. Poichè, quando non esiste una regola tecnica, i criteri generali emanati (il DM 10 marzo 1998) devono essere modulati caso per caso, il Ministero ha ritenuto che non sia compatibile un procedimento autocertificato con l’applicazione di soli criteri generali di prevenzione incendi;

3. analogo ragionamento vale per le deroghe, che quindi sono escluse dalla possibilità di autocertificazione.

In sostanza, quindi, la formulazione involuta della previsione di legge, forse anche contraddittoria in alcuni punti (in quanto prima sembra eliminare tutti i procedimenti autorizzativi e sostituirli con l’autocertificazione e poi resuscita i regolamenti dei procedimenti stessi, chiedendone un aggiornamento entro dodici mesi), ha costretto il Ministero a fornire delle valutazioni che, seppure non suffragate da riferimenti normativi specifici, sono almeno ragionevoli.

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9 Risposte to “ Prime direttive sulla S.C.I.A. per l’antincendio ”

  1. Kant58 on agosto 2010 at 1:34 am

    poi valuteremo il resto. A presto.”Prime direttive sulla SCIA per l’antincendio
    agosto 2010 – Il Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 5 agosto 2010 ha fornito le prime indicazioni ai Comandi VVF”.

    Adesso, se permettete, lo dico io “FINALMENTE” e spero di non sbagliarmi nell’interpretare la direttiva in questione come il monito del Ministero a “non scindere” ciò che è squisitamente tecnico da ciò che presuppone la legittimità giuridica.

    Tanto per cominciare è bene individuare chi è “l’interessato”, poi valuteremo il resto. A presto.

  2. sergio on agosto 2010 at 6:40 am

    mi sembra abbastanza corretto

  3. Kant58 on settembre 2010 at 11:46 am

    Prendiamo ad esempio un caso:
    - il rilascio del CPI per un locale garage con capienza maggiore di 15 auto, seminterrato sotto un condominio di 16 appartamenti, costruzione ante 1980 (idoneità mai richiesta), NON tutti i proprietari di appartamento sono anche proprietari di box auto.
    I proprietari dei box auto (e NON tutti) che vogliono “adeguare” il locale garage commissionano la fattibilità per il rilascio del relativo certificato ad un tecnico.
    Il tecnico presenterà il progetto “con deroga” (poichè il seminterrato non riveste i requisiti prescritti dalla norma) e, salvo eventuali aggiustamenti, sarà approvato dai VV.FF. i quali si limiteranno a valutarne la regola tecnica e ne daranno l’approvazione.
    Fino a qui tutto regolare.
    Il punto è – secondo me – che, sia chi è incaricato di redigere il progetto, sia chi è tenuto ad approvarlo, dovranno primariamente tenere in considerazione sia chi ha richiesto l’adeguamento dei garage, sia chi è titolato a richiedere la “deroga” (a mio avviso tutti i condomini proprietari a prescindere se siano anche proprietari di parte di garage).
    In atto può accadere che, sia il tecnico, sia i VV.FF. si limitano a verificare che il progetto è idoneo. Magari per superare “deficit tecnici” si inventano metodologie e sistemi di sicurezza più stravaganti per “superare” l’intoppo che verosimilmente impedirà loro di avere il certificato.
    Tutto questo favorirebbe certamente i condomini richiedenti il certificato e, sicuramente, anche i tecnici “estrosi” capaci di “superare” ogni ostacolo.
    Tutto questo però, altre a porre a rischio la credibilità dell’istituto della tanto osannata “sicurezza”, sicuramente danneggerebbe irrimediabilmente quei condomini proprietari che, pur se disposti ad accettare che i locali seminterrati sotto le loro proprietà vengano “messi a norma”, NON sono disposti a “concedere” alcuna deroga alla norma generale.
    Ma questi indifesi ed ignorati proprietari “interessati” chi li interpellerà ?
    Con le ultime direttive forse si potrà anche palesare una qualche responsabilità.
    Scritto e non riletto, scusatemi. Kant58

    Volentieri pubblichiamo commenti sul tema verificando con piacere l’interesse e la vivacità di chi ci scrive; di solito ci asteniamo dall’intervenire direttamente, ma in questo caso ci sembra giusto precisare che l’istituto della Deroga non nasce per ottenere “sconti” sulla sicurezza ma solo per permettere di disegnare, in casi particolari, delle soluzioni alternative ma di pari (o superiore) livello di sicurezza a quelle proposte dalle norme di tipo prescrittivo.
    L’argomento è importante e sarà oggetto di futuri post, ma le norme di tipo prescrittivo (ad esempio il DM 1/2/86 per le autorimesse citato nell’esempio) sono assolutamente fondamentali (ed anche facili da utilizzare, cosa sicuramente positiva) ma, di fatto definendo degli standard, possono risultare di difficile o impossibile applicazione in alcuni casi .. La deroga nasce per permettere la valutazione e l’approvazione, da parte dei VVF, di soluzioni alternative, di pari o maggiore livello di sicurezza. Questo, a nostro parere, risulta di fondamentale importanza, specie nel nostro paese nel quale gli edifici storici, e comunque in generale il riuso degli edifici sono molto diffusi; del resto spesso anche nuovi importanti edifici nascono con soluzioni architettoniche tali da rendere praticamente impossibile l’applicazione delle regole tecniche che, come già detto, nella loro fondamentale importanza nascono per i casi “standard”. L’uso corretto di moderne tecnologie oggi a disposizione, quali l’ingegneria antincendio, permette di valutare soluzioni alternative e più praticabili, costituendo a nostro parere un importante requisito per un moderno progettista della sicurezza.

  4. Francesco on settembre 2010 at 12:52 am

    Scusate, ma la circolare dove si può leggere? Sul sito dei Vigili del fuoco non la ho trovata. Si potrebbe avere un link per accedere al testo ufficiale? Grazie.

  5. comitato tecnico on settembre 2010 at 12:55 am

    Non si tratta di una circolare, ma di un messaggio inviato ai Comandi VVF.

    La Segreteria tecnica

  6. Anonimo on settembre 2010 at 8:55 am

    Non ho ancora avuto modo di chiedere chiarimenti a riguardo al Comando Provinciale dei VV.F. col quale opero da anni, anche se stamattina una cliente mi ha chiesto se anche la sua pratica poteva essere risolta con una “autocertificazione” (cioè con la SCIA).
    Nel caso della mia cliente si tratta di una pratica aperta da alcuni anni, discussa con tre diversi tecnici, ma mai presentata per la richiesta di P.F. in quanto piuttosto complicata, perchè l’adeguamento ai fini della P.I. é piuttosto oneroso e cambiando il tecnico si scopre che gli interventi richiesti sono diversi, ma sempre costosi. Si tratta di un’azienda di esposizione di arredi, acquistata da un precedente proprietario che ha realizzato insieme l’edificio e l’attività, senza adeguarla alle norme (che avrebbe potuto rispettare in fase di edificazione, visto che si trattava di un ingegnere), ma ha pensato bene di scaricare i problemi a qualcun’altra.
    Da quanto ho letto in questi ultimi mesi riguardo alla SCIA, ritengo che questo caso, così come tanti altri casi che sfuggono in qualche modo alle leggi vigenti, in quanto non risultano inquadrabili in maniera chiara, vanno risolti rispettando le normali procedure di richiesta di Parere di Conformità o di Deroga, a meno di affrontare una discussione particolareggiata della pratica col tecnico assegnato, prima della sua presentazione: io in genere seguo questa procedura sempre, in quanto in tal caso una volta presentata la pratica, la risposta dei VV.F. non può riservare grandi sorprese; procedendo in questo modo ritengo che si possa senz’altro richiedere la SCIA.

  7. sergio on settembre 2010 at 8:30 am

    Attenzione però che prima di fare LA SCIA devi avere il parere favorevole in mano in quanto con la scia sei tu come tecnico che autocertifichi la rispondenza alle norme.
    INOLTRE non ti fidare dei clienti “frettolosi” perchè se farai la SCIA ed autocertificherai, e nei 60 giorni arrivano i controlli e non sei conforme, vai in galera per falso in atto pubblico. Inoltre poi se le autorità preposte ti chiudono l’attività, magari il tuo cliente frettoloso, TI CHIEDE PURE I DANNI
    ECCO che subisci anche la beffa.
    SECONDO ME E TANTI ALTRI TECNICI, questa SCIA è un GRAN PASTROCCHIO E BASTA.

  8. ASCENZI LUANA ARCHITETTO on ottobre 2010 at 6:47 am

    Salve a tutti. Ho trovato molto interessante il vs. sito che … ho incrociato quasi per caso cercando notizie sulla cosidetta SCIA. Io opero professionalmente in tutta la Toscana ed ho uno studio tecnici in provincia di Pisa.
    Mi impegno a contattare periodicamente questo sito che permette – a tutti, nessuno escluso – di conoscere sempre meglio il quadro normativo (a volte sufficientemente ingarbugliato) e di dare anche suggerimenti a chi non trova la risposta.
    A proposito di risposte, mi ha incuriosito il quesito del tecnici che interessa l’autorimessa interrata con oltre 9 posti auto/box (ricordo l’equivalenza tra 4 moto (o frazione)= 1 auto equivalente:

    - hai provato a verificare se la Lettera Circolare del Min. Interno del 29.08.1995 “Deroghe in linea generale” (rilasciate direttamente dal Comando in sede di approvazione) ti permette di superare alcune difficoltà (tieni presente che essa si applica non solo alle autorimesse esistenti ma anche a quelle nuove … anche se questo può – in prima analisi – sembrare strano);
    - di norma, gli interventi per le autorimesse di potenzialità 4 unità immobiliari. L’Amministratore pone il problema in Assemblea .. ma se la risposta è “picche” lui rimane per buona parte l’unico soggetto perseguibile per legge.

    Cordiali saluti a tutti. Disponibile per nuove chiaccherate

  9. Gera on ottobre 2011 at 12:35 am

    Una volta presentata la SCIA (si ha già il progetto approvato dai VV.F)qunto tempo si ha per realizzare le opere di adeguamento? Grazie

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