Ristoranti – norme di sicurezza antincendio

ottobre 2008

Per trattare il problema della sicurezza antincendio dei ristoranti, in primo luogo si  deve puntualizzare che i ristoranti non sono elencati nel decreto 16 febbario 1982 e che, quindi, per essi non esiste l’obbligo di chiedere il certificato di prevenzione incendi.

Questo fatto è attestato anche dalla circolare del Ministero n. 36 del  11.12.1985, che prevede:
I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare 20 novembre 1982, n. 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5., del D.P.R. n. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendio i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del Decreto ministeriale citato.

Per quanto riguarda le misure tecniche di sicurezza, anche se non esistono delle norme di sicurezza antincendio studiate proprio per i ristoranti, esistono alcune norme alle quali i ristoranti si devono attenere. In particolare, le cucine costituiscono dei locali in cui sono presenti molti fornelli e che quindi sono assimilabili a centrali termiche. Per le centrali termiche, fino a 35 kW le norme di sicurezza sono stabilite per l’alimentazione a gas dalle norme UNI CIG (mentre non esiste l’analogo per le piccole centrali termiche a gasolio).

Al di sopra dei 35 kW si applicano dei decreti ministeriali (il 12 aprile 1996 per l’alimentazione a gas e 28 aprile 2005 per il gasolio).

Queste norme si applicano anche se  i fornelli complessivamente non superano i 116 kW (per una valutazione rapida si deve tenere conto che un fornello domestico disolito non supera i 10 kW). Se questa soglia è superata, la norma da rispettare non cambia ma si deve anche chiedere il certificato di prevenzione incendi.

Un altro problema  che i proprietari dei ristoranti devono controllare è la sicurezza delle persone presenti al loro interno. A questo scopo, se i fornelli sono a diretta presenza dei clienti, nel decreto 12 aprile 1996 (fornelli a gas dipotenza supertiore a 35 kW) sono indicate le precazioni da verificare, e cioè:

L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata ( p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico)
b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti.
d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m 3 /min di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

Per l’esodo e la sicurezza dei clienti sarebbe necessario sempre provvedere alla segnaletica di sicurezza, all’illuminazione di emergenza se il locale è frequentato anche di sera e ai maniglioni antipanico se l’affluenza è superiore 100 persone.

E’ anche importante evidenziare che il rispetto delle norme sull’accessibilità aiuta molto a realizzare un ambiente sicuro per le persone che hanno difficoltà motorie. Le norme sull’accessibilità non sono difficili da leggere o da applicare, per la maggior parte sono regole di buon senso.

L’elemento fondamentale da ricordare per rispettare queste norme (obbligatorie nei locali pubblici ed aperti al pubblico) è quello di eliminare al massimo i gradini ed anche le soglie (si deve sempre ricordare che anche un elemento in risalto di pochi cm può dare fastidio a chi usa le sedie a ruote o i passeggini, alle persone anziane, alle persone distratte ecc.). Per questo tema, la normativa di riferimento è il DM 236 del 1989 (che è richiamato dalla circolare n. 4 del 2002 per la parte di sicurezza antincendio delle persone disabili).

Bisogna anche aggiungere, però, che non sempre è possibile eliminare i gradini e sostituirli con rampe o piani inclinati. Nei casi in cui è impossibile farlo, la norma è abbastanza elastica e permette di prendere in considerazione delle misure alternative, che spiegheremo in un altro post.

Se, infine, il locale è usato per manifestazioni che possono essere classificate come di “pubblico spettacolo o intrattenimento” è probabile che debbano essere applicate per l’esodo le relative norme e che debba essere chiesta una specifica autorizzazione al Comune.

Molte risposte al problema di verificare la sicurezza dei ristoranti si possono trovare in questo stesso sito, in articoli e successivi commenti, ma un quadro complessivo specifico sui ristoranti si può trovare nella Guida alla sicurezza dei ristoranti; un libro poco costoso pubblicato su Lulu. Un libro particolare perché non si tratta della solita raccolta normativa, la cui utilità è limitata dalle conoscenze pregresse del lettore, ma di una raccolta completa di risposte ai problemi che si pongono nella progettazione e nella conduzione dei ristoranti, che guida concretamente all’applicazione delle norme di sicurezza a questi locali.


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106 Risposte to “ Ristoranti – norme di sicurezza antincendio ”

  1. guglielmo on novembre 2008 at 10:09 pm

    A quali normative mi devo attenere nella progettazione di un piccolo ristorante bar per quanto riguarda le paretti e le aperture della cucina.

  2. Comitato Tecnico on novembre 2008 at 3:47 pm

    I punti da controllare sono tre: la cucina, la sala ed i servizi aperti al pubblico e la sicurezza dei dipendenti.

    In realtà, per un piccolo ristorante non ci sono particolari norme da applicare, soprattutto se i fornelli sono elettrici.

    Se i fornelli sono a gas, sia per la cucina che le aperture di ventilazione e le porte di comunicazione dipendono dalla potenza termica dei fornelli. Se questi non superano i 35 kW la soluzione è relativamente semplice (al massimo si deve praticare una apertura di ventilazione di almeno 12 cm2 per ogni Kw con un minimo di 200 cm2), mentre se superano i 35kW si deve leggere con attenzione il decreto 16 aprile 1996 sia per la aperture di ventilazione (in generale, la dimensione delle aperture di ventilazione deve essere superiore al valore S > Q*10. Cioè, se il valore Q della potenza dei fornelli è di 40 kW, l’apertura deve essere superiore a 40*10 cmq = 400 cmq) sia per gli accessi.

    Per gli accessi riportiamo la norma sugli accessi:

    l’accesso può avvenire direttamente:
    - dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
    - e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purchè asservito ad un sistema di rilevazione incendi).

    Per la sala e per le parti aperte al pubblico non ci sono misure specifiche sulle caratteristiche degli arredi e delle pareti. Per il numero e la dimensione delle uscite si possono applicare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (che in ogni caso vanno rispettate perchè ci sono sempre dei lavoratori dipendenti). A questo scopo riportiamo quello che è previsto dall’art. 33 del decreto 626:

    a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;

    b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo;

    c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;

    d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.

    Altre misure per la sala sono stabilite dallo stesso decreto (sempre per cucine superiori a 35 KW):
    L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
    a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata ( p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico)
    b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
    c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti.
    d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m 3 /min di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;
    e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
    f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
    g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
    h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

    Applicate le norme che abbiamo citato si è in regola anche per la parte di sicurezza dei lavoratori.

  3. ALESSIA on luglio 2009 at 6:36 am

    A quali normative mi devo attenere nella progettazione di un ristorante bar di 380 mq ?
    grazie mille

  4. comitato tecnico on luglio 2009 at 11:21 am

    La risposta su quali norme di sicurezza si applicano a un ristorante è articolata perchè fa riferimento a diverse norme, come abbiamo cercato di evidenziare nel post.

    In generale, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme dovrebbe partire da quelle sugli impianti di produzione calore per la parte cucina e dalle norme sull’esodo per tutto il locale, soprattutto per quanto riguarda la sala.

    Cordiali saluti
    La Segreteria tecnica

  5. michele lamia on luglio 2009 at 3:03 am

    qual’è il limite di superficie e/o di coperti per un ristorante al di sotto del quale non bisogna chiedere il n.o. ai vv.ff.?
    molte grazie

  6. comitato tecnico on luglio 2009 at 11:53 am

    Un qualsiasi ristorante è soggetto ai controlli di prevenzione incendi solo in funzione della potenza termica dei fornelli (in particolare, quando superano i 116 kW). Non c’è invece un numero di coperti o una superficie massima oltre la quale si deve chiedere il parere ai Vigili del Fuoco.
    Ricordiamo sempre, però, che le norme di sicurezza vanno rispettate sempre, non solo quando c’è il controllo obbligatorio da parte dei VVFF.

    La Segreteria tecnica

  7. alessandro on settembre 2009 at 7:53 am

    Salve! sono un geometra alle prime armi, devo redarre le pratiche e seguire le lavorazioni per l’ampliamento (riguardante solo la sala, non la cucina) di un bar trattoria (capacità intorno alle 60 persone), per la normativa antincendio, a livello burocratico, da quanto leggo nei post qui sopra, non dovrebbe occorrermi nulla (o mi sbaglio?), a livello pratico che parametri devo seguire per eventuali uscite di sicurezza con maniglioni antipanico per il pubblico? c’è un numero minimo di persone o un tot di metri quadrati entro i quali devo installare, in sala, una porta d’uscita con particolari caratteristiche?
    Grazie

  8. comitato tecnico on settembre 2009 at 10:10 am

    Non essendo state emanate per i ristoranti norme specifiche, deve essere la valutazione dei rischi ad evidenziare quali sono le misure da attuare. Influiscono sulla valutazione non solo il numero di persone ma la lunghezza dei percorsi, la larghezza delle porte ecc.
    Anche per i maniglioni antipanico, il minimo di legge lo abbiamo illustrato nel post specifico, ma nulla vieta di migliorare il livello minimo di sicurezza.
    In tutti i casi il riferimento per la valutazione dei rischi è il decreto 10 marzo 1998.

    La Segreteria tecnica

  9. angelo on settembre 2009 at 11:27 am

    salve devo inserire una friggitoria nel mio negozio gia esistente circa 30 mq ,quanto è il limite massimo di kw da installare su friggitrici a gas grazie angelo

  10. comitato tecnico on settembre 2009 at 12:00 pm

    Non esiste un limite di potenza oltre il quale non si possano installare apparecchi a gas.
    A seconda della potenza termica complessiva degli apparecchi a gas (minore o maggiore di 35 kW) deve rispettare norme diverse (UNI CIG 7129 oppure DM 12 aprile 1996) e quindi diverse misure per le aperture di aerazione, la resistenza al fuoco ecc. .
    Se la potenza termica di tutti gli apparecchi supera i 116 kW, inoltre, diventa obbligatorio il controllo dei Vigili del Fuoco.
    Comunque, le norme di più facile applicazione riguardano gli apparecchi di potenza inferiore a 35 KW.

    La Segreteria tecnica

  11. Marco on settembre 2009 at 4:10 am

    Salve,
    devo progettare una soluzione per un ristorante con un’affluenza superiore alle 100 persone.
    Riguardo alle uscite di sicurezza, pensavo di prevedere un unico portoncino a 2 ante con maniglioni antipanico. La luce di passaggio prevista di ogni anta è mm. 900. E’ sufficiente? E se si la luce di passaggio è dimensionata corretta o devo portare ogni anta a mm. 1200?

    Grazie infinite.
    Marco

  12. comitato tecnico on settembre 2009 at 8:42 am

    Secondo noi per la valutazione delle vie di esodo, ai ristoranti si devono almeno applicare le norme sulla sicurezza del lavoro (in particolare, del decreto 10 marzo 1998 sulla valutazione dei rischi di incendio), che nel caso specifico prevedono almeno 2 uscite (in quanto sono presenti più di 50 persone). La larghezza minima di ciascuna porta potrà essere di 80 cm, sempre ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. La somma delle larghezze delle porte, essendo pari a 2 moduli, dovrebbe essere poi aumentata per permettere l’esodo del numero di tutte le persone presenti (ad esempio, 150 persone rendono necessari 3 moduli, quindi una porta da 80 cm e l’altra da 120).

    La Segreteria tecnica

  13. paolo on ottobre 2009 at 10:56 pm

    Nel piccolo ristorante in progetto < di 50 persone la cucina è separata dai locali del pubblico; la cucina misura 5,20×5,00=26 mq; oggi facendo il conteggio della potenza dei vari fornelli, forni ecc. siamo arrivati a 64 Kw;
    a quali norme sono soggetto per il locale?? e per l’impianto di fornitura gas??

    Grazie

    Paolo

  14. comitato tecnico on ottobre 2009 at 11:06 am

    Sia il locale cottura che l’impianto interno dovranno essere conformi al DM 12 aprile 1996. Non è necessario presentare alcuna domanda ai Vigili del Fuoco, essendo l’impianto inferiore a 116 kW:

    La Segreteria tecnica

  15. MICHELE on ottobre 2009 at 8:33 am

    BUONGIORNO IO HO UN CASO COME QUELLO DI PAOLO. CIOE’ HO UNA LINEA COTTURA PARI A 75 KW DI GAS. STIAMO INSTALLANDO UN MOTORE CON 3 CV CON FILTRO CON IMMISSIONE 750 CM QUADRATI.
    SECONDO IL DECRETO SIAMO APPOSTO, MA PER QUANTO RIGUARDA QUESTO PUNTO:
    b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
    COSA NE DITE???

  16. comitato tecnico on ottobre 2009 at 11:56 am

    La normativa di sicurezza antincendio per le cucine alimentate a gas e potenzialità complessiva superiore a 35 KW è contenuta nel DM 12/04/1996.
    Per questi impianti sono consentite due possibili soluzioni:
    la cucina è separata dalla sala di consumazione dei pasti, a mezzo di strutture e porte resistenti al fuoco;
    la cucina è installata nel locale nel quale avviene anche la consumazione dei pasti.
    Il caso descritto sembrerebbe poter essere ricondotto al punto 2, e per questo tipo di installazione, oltre a quanto citato, è previsto che:
    a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata (per es. cappa munita di aspiratore meccanico);
    b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
    c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti;
    d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni KW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti (1);
    e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
    f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
    g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
    h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

    La Segreteria tecnica

  17. Antonio on novembre 2009 at 3:36 am

    Salve,
    ho un ristorante da progettare, nella sala ho circa 60 posti e una decina di lavoratori in cucina, seguendo il DM 10 Marzo 1998 ho applicato la formula per il n° vie di uscita e ottengo 2 moduli da 0.80 m, cioè 2 vie di uscita per le persone in sala e 1 porta per da 0.90 m in cucina (dal D.Lgs 81/08).

    La mia domanda è: Una delle due vie di uscita della sala si può far coincidere con la porta d’ingresso al locale??

    la ringrazio per la disponibilità

    Antonio

  18. comitato tecnico on novembre 2009 at 10:33 am

    Certamente l’ingresso può essere usato e considerato come via di uscita, sempre che abbia i requisiti di altezza, larghezza e sia dotato del dispositivo di apertura idoneo.

    La Segreteria tecnica

  19. Rino Chiricallo on dicembre 2009 at 10:51 am

    Salve, vorrei sapere se per utilizzare una piastra a gas per crepes di potenza circa 6,4 Kw in locale pubblico senza posti a sedere ho bisogno di requisiti particolari o se ci sono norme che regolano il tutto. Il locale è sito in Bari. Grazie.

  20. comitato tecnico on dicembre 2009 at 10:11 am

    Se l’installazione è all’aperto non ci sono problemi.
    Se deve essere installato al chiuso, invece, si deve controllare il tipo di apparecchio in relazione a quanto prevedono le norme UNI CIG 7129. Infatti, per quanto ne sappiamo, apparecchi di questa potenza dovrebbero essere installati nel rispetto delle stesse misure di sicurezza che si applicano agli altri apparecchi a gas (apertura di ventilazione, cappa) ma potrebbero essere soggetti a specifiche deroghe.

    La Segreteria tecnica

  21. claudia on gennaio 2010 at 2:29 am

    salve
    sto ampliando il mio ristorante e vorrei sapere a quali norme devo attenermi.
    la superficie totale sarà di circa 70 mq e la potenza delle cucine intorno ai 60 kw (4 fuochi e un bruciatore per il forno, tutto alimentato a bombole gpl).
    a parte seguire le norme del DM 12, la mia domanda è: essendo la cucina a vista all’interno di un locale di circa 30 mq quale areazione devo prevedere?
    essendo il locale nel centro storico ci sono norme particolari da seguire?
    dove posso posizionare le bombole?
    grazie

  22. comitato tecnico on gennaio 2010 at 10:11 am

    L’aerazione, secondo il DM 12 aprile 1996, è proporzionale alla potenza termica dell’impianto secondo la formula S > Q x 10.
    Non ci risultano, invece, particolari norme per i centro storici. Per quanto riguarda le bombole, ovviamente dipende dalla quantità di gas presente. In generale, è meglio tenere le bombole in una nicchia aerata direttamente sull’esterno, ricordando sempre che non possono essere mai depositate in locali con piano al di sotto di quello di riferimento esterno.

    La Segreteria tecnica

  23. calogero on gennaio 2010 at 6:16 am

    salve ,è mia intenzione realizzare un ristorante pizzeria bar palchetto per complessi in un locale di circa 300 mq con un solo ingresso e senza finestre .pensate che oltre alla normativa relativa alla cucina potrei realizzare questo locale visto che come uscita di sicurezza non ho altre possibilità?grazie

  24. comitato tecnico on gennaio 2010 at 8:31 am

    Il numero di uscite di sicurezza in un locale come il suo (che non è soggetto a norme specifiche di prevenzione incendi) è una questione che non dipende da quante finestre sono presenti, ma dipende essenzialmente dal numero di persone previste (pubblico + dipendenti).
    Come regola generale deve tenere presente che, con una sola porta, non possono essere presenti più di 50 persone, almeno secondo le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
    Se è previsto lo svolgimento di attività che configurano il pubblico spettacolo (palchetto per musica) dovrebbe sentire anche l’ufficio comunale per i locali di pubblico spettacolo, visto che a seconda dei comuni varia l’interpretazione su questo tipo di attività e potrebbe essere richiesta anche una seconda uscita di sicurezza.

    La Segreteria tecnica

  25. fabrizio on gennaio 2010 at 8:13 am

    Ho un locale di 197 mq, sto realizzando una cucina misure 5 x 3,80 mt volevo sapere se posso realizzarla con struttura in profilati e pannelli quelli che si usano anche per box interni, evitando la muratura e inoltre devo necessariamente piastrellare le pareti della cucina formata da due pareti in muratura e due con pannelli, se si fi a che altezza montare piastrelle l’altezza utile è circa 3 mt.
    grazie

  26. comitato tecnico on gennaio 2010 at 10:56 am

    Se la cucina è per un ristorante e la potenza termica supera i 35 kW le caratteristiche delle strutture devono essere conformi a quanto previsto nel DM 12 aprile 1996.

    La Segreteria tecnica

  27. alelio on gennaio 2010 at 8:24 am

    Salve sto cercando di capire se nel seminterrato del ristornate che dovrei ristrutturare, con h.240 portabile a h.300cm e superfice pari a 25mq, areato ed illuminato artificialmente le norme antincendio e altre mi diano la possibilita di realizzare: servizi igenici del personale, servizi igenici per il pubblico, deposito merci, locali tecnici ed eventualmente anche sguatteria e dispensa?
    Esagero ipotizzando se fosse invece tutta la cucina ad essere posiziana al seminterrato con un altezza di 3.0h ovviamente?
    grazie…

  28. comitato tecnico on gennaio 2010 at 5:41 am

    Per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio dei ristoranti, abbiamo notato che è in vendita su internet una pubblicazione che risponde in pratica a tutte le numerose domande che ci pervengono su queste specifiche attività. Pertanto, data la complessità della materia, abbiamo pensato opportuno pubblicare l’indirizzo di questa pubblicazione sul post dei ristoranti.

    La Segreteria tecnica

  29. digo on febbraio 2010 at 8:59 am

    salve,
    sto progettando la ristrutturazione di un locale commerciale per trasformarlo in un ristorante di circa 60mq su due livelli, in cucina
    saranno installati 45kw di fuochi vari;
    oltre alla ventilazione S come devo trattare le pareti il soffitto (che è in legno) e la porta (che da sulla sala) dal punto di vista REI?
    la porta ho visto che deve essere almeno REI 30 ma il soffitto e le pareti anche oppure no?
    se li soffitto ed una parete danno verso un’altra proptietà cambia qualcosa?

    grazie 1000

  30. comitato tecnico on febbraio 2010 at 9:00 am

    Gli ambienti in cui sono presenti impianti termici a gas di potenza maggiore di 35 kW devono essere trattati secondo quanto previsto dal Dm 12 aprile 1996. Questa norma è abbastanza semplice, ma va letta con attenzione.
    La resistenza al fuoco deve essere garantita secondo quanto previsto nel decreto, come ha evidenziato. Il decreto, però, non fissa particolari regole quando le pareti sono di un’altra proprietà.

    La Segreteria tecnica

  31. Giovanni on febbraio 2010 at 6:00 am

    Salve,
    sto sostituendo la cucina del mio ristorante. L’ambiente cucina non è aperta al pubblico e la potenzialità max sarà di 100 kw. Secondo il D.M. 12 aprile 1996, devo prevedere la cappa di aspirazione con elettroventilatore? Grazie

  32. Giovanni on febbraio 2010 at 3:40 am

    Salve, sono Giovanni
    sto sostituendo la cucina di un piccolo ristornante con un’altra che sarà alimentata con un serbatoio Gpl. La potenza complessiva è 100 kW. la sala cucina è separata dal locale consumazione pasti attraverso una porta in legno. Per il D.M. 12 aprile 1996 è necessario dotare la cucina con una cappa e aspiratore meccanico? E se cambiassi la porta ingresso della cucina con una REI 30 è ancora necessario dotarsi di una cappa con aspiratore meccanico? Grazie

  33. comitato tecnico on febbraio 2010 at 1:12 pm

    Il DM 12/04/1996 prevede, per gli impianti di cucina, due possibili soluzioni rispetto alla sala, alternative tra loro: la separazione a mezzo di strutture e serramenti resistenti al fuoco (su porte passavivande e cc..) oppure cucina installata all’interno del locale di consumazione. In quest’ultimo caso sono necessari interventi impiantistici (sistema di aspirazione con predeterminata portata al quale deve essere asservito l’impianto di adduzuine del gas) e strutturali (in maniera da garantire, a soffitto, un contenimento dei fumi verso lo spazio occupato dai clienti).
    Si rammenta che per il serbatoio di gpl dovrà essere richiesto il certificato di prevenzione incendi al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

    La Segreteria tecnica

  34. mony on febbraio 2010 at 11:54 am

    ho un bar caffetteria di 70mq, ho un dipendente part-time. secondo il d.lgs 8108 a quali obblighi mi devo attenere? non ho cucina, solo un scalda tost, oltre alla normale attrezzatura da bar.

  35. comitato tecnico on febbraio 2010 at 11:55 am

    In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:
    - alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
    - alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
    - alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
    - alla informazione e formazione del personale dipendente;
    - all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
    Tali argomenti sono stati già trattati su alcuni posts presenti sul sito e comunque il riferimento per maggiori approfondimenti è il DM 10 marzo 1998 recante i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze”.

    La Segreteria tecnica

  36. miriam galli on febbraio 2010 at 10:51 am

    volevo chiederle come potevo fare o meglio da dove si comincia in genere, dato che sono ancora studentessa, a progettare un ristorante da 150 posti in un lotto di terreno di 50×70 m all’inteno ci dovrebbero stare anche dei parcheggi.
    se riuscisse a dirmi da dove si comincia gliene sarei grata perchè il mio professore non ha risposto a questo mio quesito

  37. comitato tecnico on febbraio 2010 at 10:52 am

    La progettazione di un ristorante è una questione che riguarda anche la sicurezza, ma non solo questa.
    Per quanto riguarda la sicurezza antincendio i ristoranti sono soggetti a diverse norme, che riguardano l’esodo, gli apparecchi di produzione calore ed i depositi o gli impianti gas.
    Come abbiamo accennato, abbiamo visto che un libro a basso costo in vendita on line riassume in modo preciso e adeguato i principali problemi del progetto di queste attività, che abbiamo affrontato anche noi in diversi post specifici.

    La Segreteria tecnica

  38. lorenzo on marzo 2010 at 7:23 am

    volevo chiedere se in un bar devo fare coimbentere tutte le tubazioni antincendio e quelle dell’impianto idraulico?
    Se si, a quale legge devo fare riferimento?

  39. comitato tecnico on marzo 2010 at 7:24 am

    Per quanto ne sappiamo, non esiste un obbligo di coibentare le condotte idrauliche per un bar, almeno ai fini antincendio.

    La Segreteria tecnica

  40. MARCO on marzo 2010 at 5:54 am

    Salve, volevo chiedere: un ristorante che si sviluppa su un unico piano e che prevede un affollamento di 100 persone max ha l’obbligatorietà di uscite di emergenza (e quindi di porta che si apra nel verso dell’esodo)? Il dubbio mi è sorto dal momento in cui ho letto dal dm 10/03/98 che le attività a rischio incendio basso (e il ristorante ricade in queste attività) non hanno bisogno di vie di uscita alternative (art. 3.3 comma a).
    Il d.lgs. 81/08 al punto 1.6 dell’allegato IV fa riferimento alle porte dei locali di lavoro e non alle porte delle uscite di emergenza.
    A quali articoli di legge bisogna quindi attenersi? Quali esplicitano l’obbligo di almeno una uscita di emergenza (porta con maniglione antipanico) anche per i ristoranti o in senso generale per le attività a rischio incendio medio e basso.

    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta, Marco.

  41. comitato tecnico on marzo 2010 at 11:46 am

    Anche se i ristoranti non sono soggetti ai controlli di sicurezza dei VVFF (a parte quando le cucine superano i 116 kW), ci sono norme precise da rispettare. Proprio per quanto riguarda l’esodo, nei pos precedenti abbiamo chiarito che si deve fare riferimento al DM 10 marzo 1998 che prevede, per locali con più di 50 persone, 2 uscite di sicurezza.
    Dato che la materia è abbastanza complessa, se non si può dare l’incarico a un tecnico noi consigliamo di leggere la pubblicazione sulla sicurezza dei ristoranti che abbiamo visto in vendita on line su internet che è abbastanza completa:
    (http://www.lulu.com/content/libro-a-copertina-morbida/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2010/8234250).

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  42. chiara da venezia on marzo 2010 at 4:56 pm

    Buongiorno a tutti! Vorrei avere una risposta gentilmente a un mio dubbio che è emerso oggi: la caldaia che riscalda le sale di un ristorante che si trova all’esterno del mio locale in una stanza a parte con un’entrata indipendente non va a fare cumulo con la somma dei kw totali? E poi se al piano di soppra ho l’appartamento dei miei genitori la cui caldaia e’ sempre in quel vano può essere soggetta al controllo delle autorità anche se non riguarda niente con l’attività?

  43. comitato tecnico on marzo 2010 at 4:58 pm

    Da quello che leggiamo sembrerebbe che, se la caldaia è in un locale con accesso dall’esterno, l’apparecchio non somma la potenza con gli altri apparecchi a servizio del ristorante, ma somma la potenza con quella dell’appartamento se sono posti nello stesso locale.
    Pertanto, qualora la somma di tali apparecchi superi i 116 kW, il controllo riguarda anche l’apparecchio a servizio del riscaldamento.

    La Segreteria tecnica

  44. vittorio on marzo 2010 at 1:59 am

    in un albergo tra cucina elettrica ( Kw 90 installata, kw 63 in contemporanea, kw 44 con sistema risparmio enbergetico) e sala ristorante
    debbo mettere porta REI 60- REI 30 o normale?
    Se REI, esistono REI scorrevoli automatizzate?
    Grazie mille
    Vittorio

  45. comitato tecnico on marzo 2010 at 8:57 am

    Se gli impianti di cottura sono elettrici non ci sono norme antincendio specifiche da applicare, ma (al massimo, dato che nel caso dell’albergo la norma non chiede misure particolari per le cucine elettriche) i criteri di valutazione del rischio e di scelta delle misure del decreto 10 marzo 1998. Non è quindi detto che si debba necessariamente installare una porta REI. Sarebbe opportuno chiedere al locale Comando VVFF un parere, visto che secondo noi la questione, pur non essendo trattata dalle norme, è importante.

    La Segreteria tecnica

  46. chris on marzo 2010 at 6:26 am

    Buon giorno,
    volevo conferma che non è necessario richiedere il CPI nel caso di ristorante con cucina a gas da 100 kW e centrale termica da 110 kW. Il fabbricato è unico, ma i 2 locali sono compartimentati e la centrale termica ha accesso diretto dall’esterno.
    Grazie
    Chris

  47. comitato tecnico on marzo 2010 at 6:27 am

    La domanda riguarda l’interpretazione della norma sulle attività soggette ed in particolare se due centrali termiche con ingressi separati e compartimentate costituiscono una sola attività soggetta.
    Premettiamo che è probabile che su questo tipo di domanda possa trovare interpretazioni diverse.
    Secondo noi è certo che per quanto riguarda l’applicazione della norma tecnica, sono due impianti diversi. Secondo noi, anche per quanto riguarda l’obbligo di CPI, non dovrebbero rientrare tra le attività da controllare. Un criterio simile lo troviamo applicato nei box che hanno l’uscita direttamente sull’esterno che, secondo un chiarimento, non costituiscono una autorimessa.

    Per quanto ne sappiamo, però, non ci sono chiarimenti simili sulle centrali termiche e quindi vale l’interpretazione che ne danno i singoli.

    La Segreteria tecnica

  48. chiara da venezia on marzo 2010 at 12:46 pm

    Salve possiedo un ristorante a conduzione famigliare attivo già dal 1930.L’ ultima data relativa all’autorizzazione sanitaria risale al 1986.Ora vorrei far richiesta di ampliamento dell’autorizzazione sanitaria, per fare cio’ devo cambiare le porte in legno che danno dalla cucina alle sale poichè non sono rei 30? o posso lasciarle così dato che la cucina non ha subito variazioni di potenza kw (100)?

  49. comitato tecnico on marzo 2010 at 12:52 pm

    La norma antincendio per le cucine a gas dei ristoranti prevede delle misure anche per le porte di comunicazione tra locale cucina ed altre parti dell’ambiente. Quindi, indipendentemente dall’autorizzazione sanitaria, dovrebbe rispettare tale norma, che prevede:
    4.4.2 Accesso e comunicazioni
    L’accesso può avvenire direttamente:
    - dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
    - e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

    Deve tenere presente che l’adeguamento è obbligatorio da anni perchè questa norma, quando è entrata in vigore, ha previsto l’adeguamento delle attività preesistenti, infatti il titolo VII prevede:
    IMPIANTI ESISTENTI
    7.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. E’ tuttavia ammesso che:
    - la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2, purché non inferiore a quella risultante dalla formula:
    S > 8,6 Q (locali fuori terra);
    S > 12, 9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m);
    S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 metri al di sotto del piano di riferimento).
    E’ consentito che l’altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l’altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.

    La Segreteria tecnica

  50. Riccardo on marzo 2010 at 3:00 pm

    Salve, io ho acquistato un’attività di bar caffetteria ( licenza dell’82 ) . ora sto ristrutturando il bar completamente . verrà dotato anche di un piccolo laboratorio per la preparazione di panini e crepes . Avrò un forno elettrico e una creperia doppia elettrica . Il locale ha in totale 87 mq ( compresi bagni , sala principale e saletta posteriore e laboratorio cucina con le dotazioni prima citate )e max 35 persone a sedere. La sala principale da sulla strada ( marciapiede ) ed è dotata di 2 ingressi-uscite da 130mm ognuna con apertura verso l’interno . Devo per forza creare un’uscita che apra verso l’esterno ( con il rischio di colpire i passanti nel marciapiede ) o posso lasciare le porte anche così come sono ? dimenticavo di dire che sia la saletta posteriore, sia il laboratotio cucina, oltre ad essere connesse alla sala principale senza ostruzioni ( il laboratorio ha uina porta a vento come da legge) hanno un’ulteriore uscita in un piccolo cortile ( chiuso ) di 12 mq .

  51. comitato tecnico on marzo 2010 at 6:03 am

    Da quello che scrive non sembra esserci motivo di aumentare o modificare le uscite di sicurezza, dato che secondo i criteri del DM 10 marzo 1998 sono più che sufficienti alle necessità.

    La Segreteria tecnica

  52. Riccardo on marzo 2010 at 9:29 am

    il mio dubbio era solo per il senso di apertura …. dato che sono tutte ad apertura verso l’interno del locale ( con maniglione a tirare, non a spingere )

  53. comitato tecnico on marzo 2010 at 10:20 pm

    la risposta riguardava anche il verso di apertura

    La Segreteria tecnica

  54. samuele on marzo 2010 at 3:31 am

    Salve, sono uno studente che sta progettando una mensa con capienza di circa 100 persone e relativa cucina per una casa dello studente.
    Volevo sapere come si calcola la potenza in Kw della cucina e se devo contare anche i fornelli a gas.
    Inoltre volevo sapere se il locale dove istallerò i fornelli deve essere all’interno di una muratura che mi garantisca la prestazione antincendio (rei 60/90/120?). grazie

  55. comitato tecnico on marzo 2010 at 3:33 am

    La potenza della cucina dipende dall’apparecchio che acquista. Poichè nel progetto deve soddisfare delle esigenze funzionali, dovrà anche controllare quale è la potenza complessiva che soddisfa tali esigenze.
    Ovviamente i singoli fornelli contribuiscono al computo del valore complessivo. Per la resistenza al fuoco, se la cucina supera i 35 kW, deve rispettare il decreto 12 aprile 1996, che prevede diverse misure di sicurezza, compresa la resistenza al fuoco delle strutture.

    La Segreteria tecnica

  56. MARIO on marzo 2010 at 11:49 am

    mi trovo spesso ad affrontare situazioni ibride fra regola tecnica relativa ai locali cucina – vedi DM 12.04.96 e prescrizioni ULSS in merito al numero di accessi/uscite dalla cucina; se mi riferisco al DM citato, mi basta un solo accesso da 90 cm REI 30 per potenze sotto i 116 KW ma non quadra con la gestione sotto l’aspetto della movimentazione delle vivande. A questo punto cosa prevedete? una o piu’ accessi/uscite? se poi in caso di pericolo la porta REI si chiude, da dove scappa il cuoco?

  57. comitato tecnico on marzo 2010 at 11:50 am

    La cosa importante da ricordare è che una porta REI non è una porta che, una volta chiusa, si blocca. Pertanto, il fatto che sia prevista per rispettare una norma di sicurezza antincendio, magari con un dispositivo di chiusura automatica, non pregiudica la sicurezza delle persone, ma serve a migliorarla.
    Per quanto riguarda la coesistenza con norme di tipo igienico-sanitario, il fatto che possano essere chieste più vani non va contro il decreto 12.04.96, se tali vani sono protetti da porte REI.

    La Segreteria tecnica

  58. boris on aprile 2010 at 3:02 am

    buongiorno devo aprire un ristorante e mi hanno parlato di una legge appena uscita sui parcheggi mi sapete dare qualche informazione?grazie mille

  59. comitato tecnico on aprile 2010 at 6:24 am

    Possiamo solo assicurare che ultimamente non sono state pubblicate nuove norme antincendio sui parcheggi. Quelle vigenti sono del 1986.

    La Segreteria tecnica

  60. Rocco on aprile 2010 at 1:25 am

    Buongiorno, ho un ristorante con una cucina a gas metano con potenzialità superiore a 116kW al piano primo che è separata dalla zona consumazione pasti da una porta REI 120. La cucina ha un montacarichi interno che comunica con un’altra cucina con potenzialità <116kW situata la piano terra , la domanda è: le porte del montacarichi devono essere REI 60 o REI 120?

  61. comitato tecnico on aprile 2010 at 1:26 am

    Non c’è una risposta univoca a questa domanda perchè molto dipende dalle caratteristiche della seconda cucina. Se questa è inferiore a 35 kW e non rispetta il DM 12 aprile 1996 ma solo le UNI CIG, sicuramente serve la compartimentazione. Se è superiore a 35 kW, dovendo rispettare il DM del 1996, probabilmente si può considerare il tutto come un unico ambiente cucina e le porte del montacarichi potrebbero non dover essere REI.

    La Segreteria tecnica

  62. mario on aprile 2010 at 1:44 pm

    Un bar caffè con meno di 10 dipendenti non ha l’obbligo di redigere il piano di emerenza, ma solo l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. (DM 10 marzo 1998 Art. 5 comma 2).
    Se nel locale ci possono essere piu di 10 persone è sempre valida la possibilità di non redigere il piano di emergenza?
    Grazie

  63. Monica on aprile 2010 at 4:45 am

    Sto progettando un ristorante all’interno di un rustico esistente da ristrutturare.Il ristorante prevede circa dai 100 ai 150 utenti. Le sale da pranzo sono ubicate al piano terra e al piano primo.Volevo sapere se è necessario prevedere una scala esterna di sicurezza.

    Grazie

  64. comitato tecnico on aprile 2010 at 9:29 am

    Tutto dipende dalla capienza delle sale e dalla larghezza delle vie di uscita. Anche in questo caso, data la complessità del tema, consigliamo il testo che abbiamo visto pubblicato su internet.

    La Segreteria tecnica

  65. Andrea on maggio 2010 at 4:49 am

    Abbiamo l’esigenza di aggiungere una lavastoviglie alla cucina di una mensa scolastica. Bisogna aggiornare il lay-out e anche i disegni degli impianti tecnici e ci sono altri eventuali adempimenti ?

    Grazie

  66. comitato tecnico on maggio 2010 at 4:50 am

    Se la lavastoviglie è ad alimentazione elettrica non dovrebbe essere necessaria una modifica alla documentazione antincendio. Nelle norme sulle cucine non si citano gli impianti elettrici, infatti. Se è a gas serve una modifica del progetto.

    La Segreteria tecnica

  67. chiara on maggio 2010 at 6:10 am

    Salve, dovrei ampliare un ristorante in un centro storico, l’ampliamento è al piano interrato, senza finestre e con una sola via di accesso.
    A quali normative devo fare riferimento oltre a quelle già sopra evidenziate per la ventilazione, aperture di sicurezza e per la potenza delle cucine installate?
    L’ampliamento consiste solo per la zona di ristoro.
    Grazie.

  68. comitato tecnico on maggio 2010 at 6:12 am

    Su questo specifico argomento non esistono norme particolari. Dovrà applicare le misure di sicurezza ed i criteri di sicurezza antincendio vigenti per i luoghi di lavoro (d.lgs 81/08 e DM 10/3/98).

    La Segreteria tecnica

  69. valentina on maggio 2010 at 12:38 am

    Salve un mion cliente mi ha chiesto di redigere un piano di emergenza ed evacuazione per il suo ristorante con 30 posti a sedere e volevo sapere se c’erano delle norme o cose particolari che devo specificare nel farlo e poi questo locale non ha le uscite di sicurezza con il maniglione antipanico è uguale????
    Saluti Valentina e Grazie.

  70. Alan on maggio 2010 at 8:16 am

    Buonasera,
    vorrei realizzare una struttura per ospitare matrimoni ed eventi. La gestione del servizio varrà affidata ad una società esperrta nel settore del catering.
    La mia domanda è: devo comunque far riferimento alle norme (comprese quindi quelle relative all’antincendio) per i ristoranti o se esiste una normativa dedicata..

  71. comitato tecnico on maggio 2010 at 8:17 am

    Non esistono norme antincendio per i ristoranti, esistono norme per le cucine e indicazioni generali per i locali soggetti ad affollamento non previsti singole norme. Per maggiori dettagli su questo tema rimandiamo ad un testo in vendita su internet:
    http://www.lulu.com/product/item/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2010/10993436

    La Segreteria tecnica

  72. Alessio on maggio 2010 at 4:09 am

    Avrei bisogno di un chiarimento relativo ad un ristorante complessivo di 400-500mq: il gestore vuole realizzare anche la musica dal vivo, ma non un semplice karaoke o con un piano bar, ma proprio una zona con possibilità di danza. Secondo me rientra nei casi per cui è necessario il CPI in quanto assimilabile a sala da ballo. Secondo voi?
    Grazie, Alessio

  73. comitato tecnico on maggio 2010 at 4:10 am

    Sembrerebbe un locale di intrattenimento, e quindi soggetto ad una procedura di approvazione da parte del Comune. Consigliamo di sentire la commissione sui locali di pubblico spettacolo. Se rientra in quei casi è anche soggetto al CPI.

    La Segreteria tecnica

  74. MC on maggio 2010 at 7:40 am

    Salve, sono in procinto di aprire un piccolo (meno di 100 mq.tot) laboratorio di pasticceria con annesso negozio. I forni installati (elettrici) hanno potenza 6.0kW e 9.3kW e vi sarà anche un piano cottura in vetroceramica a infrarossi, nel laboratorio non esistono “fiamme libere”; nella parte destinata a negozio è presente una caldaia a gas per il riscaldamento dei locali. La mia domanda è: volendo separare la parte laboratorio dalla parte negozio (aperta al pubblico) con una parete mobile realizzata in pannelli di legno (nobilitato) con porta a scorrere in vetro, che caratteristiche di resistenza al fuoco deve avere la parete stessa? Grazie
    MC

  75. comitato tecnico on maggio 2010 at 7:41 am

    Da quello che scrive si deduce che il locale non è soggetto a norme di prevenzione incendi, per cui non esiste una risposta relativa alla resistenza al fuoco della porta, a meno che la caldaia a gas abbia potenza termica superiore a 35 kW. Nel caso, deve applicare in toto il DM 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti… ), che prevede la resistenza REI 30 per le porte.

    La Segreteria tecnica

  76. MC on maggio 2010 at 2:08 pm

    Grazie, il mio dubbio, però, si riferiva soprattutto alla parete in legno….grazie!
    MC

  77. comitato tecnico on giugno 2010 at 11:11 am

    la risposta vale, ovviamente, anche per la parete.

    La Segreteria tecnica

  78. GAETANO on giugno 2010 at 12:51 am

    Buongiorno,vorrei sapere per cortesia se per dividere l’ambiente cucina dalla sala,potrei usare una porta rei del tipo “antirivieni” se esiste naturalmente ,tutto ciò per semplificare il lavoro dei camerieri.Grazie.

  79. comitato tecnico on giugno 2010 at 12:52 am

    Abbiamo dei dubbi sul fatto che possa esistere una porta REI di quel tipo. Potrebbe provare con una porta REI che si chiude in caso di incendio, però.

    La Segreteria tecnica

  80. giò on giugno 2010 at 2:06 pm

    Salve, dovrei allestire un ristorante di circa 150mq; il locale è provvisto di tre aperture, il tecnico che dovrebbe eseguire i lavori mi ha specificato che una delle tre aperture deve essere adibita all’entrata diretta ed indipendente della cucina (per l’ungresso merci).
    Mi interessava sapere se vi è una qualche normativa che stabilisca questo punto, o se al contrario posso evitare di “sacrificare” un’entrata e progettare quindi la cucina in un lato più interno del locale. Grazie.

  81. Marco on giugno 2010 at 2:30 am

    Salve, sono un accertatore delibera 40/04 AEEG, sto valutando una cucina professionale con portata termica totale di 108KW, l’apertura di aerazione calcolata secondo il DM 12/04/96 dovrebbe essere 108×10=1080cmq. Tale apertura deve essere realizzata rispettando anche il minimo imposto dal suddetto decreto di 3000cmq oppure trattandosi di una cucina e non di una centrale termica deve solo rispettare il dato di calcolo?
    Grazie

  82. alessandro on giugno 2010 at 1:57 am

    la porta diservizio di una pizzeria d’asporto che accede ad una scala comune residenziale dev’essere del tipo anticendio?
    grazie
    alessandro

  83. chris on luglio 2010 at 7:54 am

    Buon giorno,
    mi trovo in questa situazione: ho un cucina da 65 kW con 2 accessi entrambi da ambienti interni (uno verso la sala consumazione pasti ed uno verso disimpegno che porta agli spogliatoi della cucina). In questo disimpegno (che oltre alle porte verso la cucina e gli spogliatoi ha anche una porta verso la sala consumazione pasti ed un’altra porta verso l’esterno) è stata installata una caldaia da 34,6 kW, pertanto ho una cucina da 65 kW ed una caldaia da 34,6 kW in locali comunicanti.
    Secondo voi è possibile installare una porta REI con dispositivo di autochiusura per compartimentare i 2 locali (che avrebbero comunque accessi indipendenti)oppure mi conviene
    considerare cucina+disimpegno come unico locale con potenza installata 100 kW e compartimentare con porte REI tutti gli altri accessi?
    In questo caso, essendo la caldaia inferiore ai 35 kW, posso seguire le indicazioni previste per i locali cucina oppure devo ipotizzare che si tratti di centrale termica?
    Grazie
    Chris

  84. comitato tecnico on luglio 2010 at 7:55 am

    La sicurezza dei ristoranti è una questione complessa. Per questo motivo noi ricordiamo spesso che, dato che manca una norma antincendio di riferimento per queste attività (alle quali si applicano almeno 3 diverse norme) un buon riferimento bibliografico è un testo in vendita su internet (http://www.lulu.com/product/file-download/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2010/10993436).
    Nel suo caso, secondo noi, la somma delle potenze termiche è tale da rendere l’intero locale come una centrale termica a meno che i locali non siano separati da un filtro a prova di fumo. Forse, dato il possibile dubbio, è il caso di acquisire il parere dei VVF.

    La Segreteria tecnica

  85. Marco on luglio 2010 at 12:11 am

    In riferimento alla domanda, da me precedentemente posta, riguardante l’apertura di ventilazione per cucine sottoposte a DM 12/04/96, dopo aver interpellato i vigili del fuoco e lo sportello telefonico del CIG, ho capito che le aperture di ventilazione di locali adibiti a cucina professionale dovranno essere calcolate con la formula prevista nel DM (Q x 10 o Q x 15 a seconda dell’ubicazione art.4.1.2 Aperture di aerazione), senza richiedere l’apertura minima di 3000 cmq, limitata alle ct, questo perchè i locali adibiti a cucina professionale sono locali presidiati , a differenza delle CT.

  86. giulio on luglio 2010 at 8:47 am

    In un edificio di pregio deve essere realizzato un ristorante. Al piano terra sono presenti 3 sale di 60, 42, 20 mq la cucina, disimpegno e vano scala che porta alla terrazza con accesso ai servizi igienici sul pianerottolo. Si deve compartimentare il locale? Le porte che danno accesso ai servizi igienici e alla copertura devono essere porte rei? La porta di accesso alla cucina (potenza installata < 116 kW) basta rei 30? Grazie.

  87. comitato tecnico on luglio 2010 at 9:57 am

    Il tema dei ristoranti è abbastanza complesso per non consentire una risposta breve a quesiti all’apparenza semplici. Per questo motivo suggeriamo la lettura di un testo scaricabile da internet che tratta la materia: http://www.lulu.com/product/file-download/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2010/10993436

    La Segreteria tecnica

  88. carmen carabellese on luglio 2010 at 1:30 pm

    salve, a breve aprirò una gastronomia, supererò la 35 kw….. devo installare porta rei? se le porte in cucina sono più di una più porte rei? nel calcolo dei kw viene inserita anche la caldaia? grazie mille

  89. comitato tecnico on luglio 2010 at 1:31 pm

    Come nel caso precedente, anche per capire se è necessaria una porta REI (molto probabilmente si, visto che si deve applicare il DM 12/4/96 se l’alimentazione è a gas) rispondiamo dicendo che il tema dei ristoranti è abbastanza complesso per non consentire una risposta breve a quesiti all’apparenza semplici. Per questo motivo suggeriamo la lettura di un testo scaricabile da internet che tratta la materia: http://www.lulu.com/product/file-download/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2010/10993436.

    La Segreteria tecnica

  90. giulio on luglio 2010 at 1:36 am

    Il ristorante descritto nel post precedente lo posso considerara a rischi incendio basso, medio o alto? Grazie

  91. comitato tecnico on luglio 2010 at 1:37 am

    Non essendo presenti attività soggette al CPI dovrebbe essere considerato un rischio basso. Noi però faremmo una verifica anche sull’affollamento.

    La Segreteria tecnica

  92. Bruno on luglio 2010 at 2:27 am

    Buongiorno, in un locale commerciale di mia proprietà (~80 mq. la zona clienti, previsti 24 posti a sedere, 2 porte sulla strada larghe ognuna 1,2 metri – vincolato dalla sovrintendenza perchè storico) vorrei ricavare una paninoteca /piccola cucina (potenza gas 24,5 Kw, il resto tutto elettrico, cappa aspirante 2800 mc/h). Avendo il soffitto a volte (altezza min. 3,6 metri/ max 4.4 metri), pensavo di realizzare l’ambiente cucina chiudendo un angolo finestrato con pareti in cartongesso (senza soffitto) alte 2,6 metri. La cucina così ricavata avrà una porta che comunica con un corridoio accessibile alla clientela (per i servizi igienici) ed è in comunicazione con il retro del banco di servizio mediante un arco aperto largo circa 2 metri e alto 2,2 metri.
    E’ possibile tenere questo arco aperto oppure devo montare una porta?

  93. nurae on luglio 2010 at 5:36 am

    Buongiorno,
    chiedo in merito alle uscita sicurezza ristorante.
    Metratira totale circa 90 mq, posti a sedere 35-40, dipendenti massimo 4, uscite presenti: una di 90×230h apertura verso interno, un’altra di 210×250h a due ante verso esterno.
    domanda: su questa seconda è necessario installare i maniglioni antipanico?
    Il serramentista mi suggerisce eventualmente, se non vi è obbligo, di eliminare la maniglia e fare in mdo che la porta si apra direttamente con la sola spinta (togliendo anche il blocco alla seconda anta). Fattibile?
    Grazie

  94. Annalisa on luglio 2010 at 2:51 am

    Salve! ho bisogno di un vostro parere in merito ad un’attività di pizzeria d’asporto e polleria. All’interno dello stesso locale, di circa 150mq, verranno installati, da una parte, il forno a legna per la produzione delle pizze e dall’altra le attrezzature alimentate a gas gpl per la produzione di polli e patatine. La somma delle potenze delle attrezzature alimentate a gas è di 33Kw, per cui < di 35Kw e non dovrei aver bisogno di apllicare le regole tecniche (D.M. 1996). La mia domanda è se nella somma della potenza devo aggiungere quella del forno a legna per applicare o meno le regole tecniche.La potenza del forno è 26KW per cui anche sommandole siamo al di sotto di 116KW (attività non soggetta al controllo dei V.F.), ma in merito all'applicazione o meno delle regole tecniche come mi debbo comportare?Grazie

  95. alfonso on agosto 2010 at 9:17 am

    buongiorno, stiamo pensando di aprire un disco pub in un locale di 1.000mq al 2° livello.
    la struttura è un capannone prefabbricato con ingresso di unica scala con pianerottolo al 1° livello.
    la scala è di larghezza mc120, oltre ad ascensore montacarichi per kg. 900
    il locale in questione è dotato di una sola uscita di emergenza con porta dotata di maniglione con apertura verso via di fuga.
    la scala antincendio segue le norme vigenti.
    vista l’ampiezza della struttura, la quale può ospitare anche 500/700 persone, secondo voi è sufficiente una sola scala antincendio oltre la scala d’ingresso al locale descritta??

    p.s. il locale non prevede cucina a gas, prevede solo eventualmente un forno elettrico per pizze e altri cibi compatibili.
    grazie
    alfonso

  96. comitato tecnico on agosto 2010 at 9:18 am

    Un locale di pubblico spettacolo deve avere almeno tre uscite. Sono ammesse due uscite solo per locali con capienza inferiore a 150 posti. Una uscita non è prevista da nessuna norma e non è proponibile per un locale di tale tipo.

    (4.3.2 NUMERO DELLE USCITE

    Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

    Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.)

    La Segreteria tecnica

  97. alfonso on agosto 2010 at 6:21 am

    QUINDI, SE IL LOCALE SITUATO AL 2° PIANNO E’ DOTATO DI 2 USCITE DI EMERGENZA OLTRE LA SCALA D’INGRESSO COME SOPRA INDICATO, PUO’ REGOLARMENTE ESERCITARE OSPITANDO SINO AD UN NUMERO DI PERSONE PARI A 700 UNITA’????
    ALFONSO

  98. comitato tecnico on agosto 2010 at 6:22 am

    Se ci sono 3 scale larghe almeno 120 cm ciascuna distribuite lungo il perimetro, quindi non tutte vicine, può ospitare 300 persone (50 persone ogni 60 cm di porta).

    La Segreteria tecnica

  99. Dario on agosto 2010 at 6:24 am

    In base a quale norma (se esiste) è obbligatorio compartimentare una cucina direttamente a contatto con il locale somministrazione, che veda installata una potenza complessiva di attrezzature a gas superiore a 35 e inferiore 1 116 kW? Questo premettendo che in cucina e’ previsto di installare esclusivamente un apparecchio in classe A (fornelli per i quali il costruttore non prevede l’allaccio obbligatorio ad una cappa di estrazione), che è espressamente esclusa dall’applicazione del decreto 12 aprile 96
    Grazie in anticipo a chi potra’ aiutarmi!
    Dario

  100. comitato tecnico on agosto 2010 at 10:10 pm

    La compartimentazione della cucina è prevista dal DM 12 aprile 1996. Se il decreto non si applica perchè la cucina non rientra nel suo campo di applicazione la compartimentazione non è obbligatoria.

    La Segreteria tecnica

  101. enio on agosto 2010 at 4:47 am

    in un piccolo ristorante con 30 posti a sedere ,l’uscita da 120 cm puo’ essere sostituita da 2 porte da 90 cm

  102. comitato tecnico on agosto 2010 at 4:49 am

    Certamente si

    La Segreteria tecnica

  103. paolo on agosto 2010 at 5:48 am

    chiedo scusa ma non riesco a capire bene una cosa della normativa (DM 12/04/96)nel caso di cucina separata dalla sala consumazione:
    - E’ obbligatorio l’installazione di cappe di aspirazione sui fornelli ?
    - Tali cappe di aspirazione possono sostituire l’areazione naturale dei locali?
    rivolgo tali domande in quanto, per la conformazione strutturale del locale e quasi impossibile realizzare aperture senza avere delle possibili sacche di gas (trave in c.a. che non permettere di posizionare l’apertura nella parte più in alto
    grazie

  104. comitato tecnico on agosto 2010 at 10:51 am

    Secondo noi la risposta è “no” a tutte e due le domande.

    La Segreteria tecnica

  105. enio on agosto 2010 at 5:44 am

    sostituendo l’uscita da 120 in un ristorantino di 30 posti con 2 uscite da 90 ,il verso di apertura delle porte da 90 puo’ essere verso l’interno?
    grazie

  106. giulio on settembre 2010 at 8:18 am

    In una cucina di un ristorante devo considerare secondo il dm 12 4 96 solo le apparecchiature a gas per il conteggio della portata termica o devo considerara anche le apparecchiature elettriche? Grazie

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