Se non c’è l’obbligo di CPI non serve nessuna misura di sicurezza?

febbraio 2010

(No fire certificate no safety features?)

Uno degli errori in cui incorrono i titolari o i datori di lavoro di alcune attività più piccole  è quello di pensare che, se non serve il certificato di prevenzione incendi, non si devono attuare nemmeno delle misure di sicurezza minime. E’un pò come dire che i limiti di velocità si osservano solo se c’è il controllo o l’autovelox.

Purtroppo, così come è sbagliato pensare che le leggi si rispettano solo se c’è un controllo, è altrettanto errato pensare che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente scelta delle misure di sicurezza si debbano attuare solo se poi c’è la possibilità che avvenga un controllo. A parte il fatto che un controllo può sempre verificarsi, si deve ricordare soprattutto che la responsabilità della sicurezza è a carico del titolare del luogo di lavoro e che, con pochi provvedimenti, a volte economici, si possono risolvere facilmente molte situazioni.

Per mettere in atto questi provvedimenti la guida è un decreto, il DM 10 marzo 1998 (scaricabile anche da questo sito) che con termini accessibili a tutti permette di individuare i rischi di incendio nella propria attività. Ad esempio, verificare se esistono depositi di infiammabili, o posti in cui possono esesre frequenti gli inneschi (sigarette, scintille ecc.) è banale per chi conosce il luogo, ma è essenziale per valutare la sicurezza.

Fatto questo, si deve cercare di limitare al massimo i rischi (ad esempio, ridurre le quantità di combustibili o di infiammabili presenti e le possibili fonti di innesco) e poi controllare se le vie di esodo sono adeguate. Nella maggior parte dei luoghi per essere a norma sarà sufficiente che sia presente la cartellonistica, che la porta sia apribile dall’interno e che sia raggiungibile con un percorso non troppo lungo (15-20 m).

I luoghi a rischio di incendio maggiore sono certamente quelli soggetti ad affollamento. Per questi si deve ricordare che, oltre le 50 persone presenti, serviranno almeno 2 uscite di sicurezza diverse.

Ci sono poi altre verifiche da compiere ed azioni da mettere in pratica (informazioni sulla sicurezza, controlli periodici) ma il complesso delle cose da fare per le piccole attività non è eccessivo e può essere risolto anche in proprio, dedicando qualche attenzione alla lettura del decreto 10 marzo 1998.

Argomenti: ,

3 Risposte to “ Se non c’è l’obbligo di CPI non serve nessuna misura di sicurezza? ”

  1. filippo on marzo 2010 at 4:27 am

    sono genericamente d’accordo, ma sono convinto che anche le attività con meno di 10 dipendenti debbano ademperie, ai fini delle tutela non solo dei dipendenti ma soprattuto della clientela, agli obblighi previsti dal Dlgs 81/08. E’ assurdo pensare che un esercizio commerciale di 350 mq. a conduzione familiare / senza dipendenti possa possa “cavarsela” con una autocertificazione….

  2. giorgio on giugno 2010 at 4:35 am

    vorrei sapere se all’interno di un aeroporto di dimensioni medie, una Sala Operazioni di 36mq circa,non dotata di un sistema automatico di estinzione incendi,situata al 1° piano di un edificio addossato ad un piccolo Hangar, raggiungibile tramite scala a chiocciola in cemento di 1m di larghezza e frequentata saltuariamente (max 1h) da non più di 12-14 persone (equipaggi di volo),necessita di una uscita supplementare di emergenza e/o per lo meno di un estintore portatile adeguato.Qual’è la regolamentazione specifica che prevede o meno questa dotazione?
    Grazie per l’eventuale risposta.

  3. comitato tecnico on giugno 2010 at 4:36 am

    Non esistono norme antincendio specifiche per gli aeroporti. Si applicano i criteri generali per le vie di esodo nei luoghi di lavoro, di cui al DM 10 marzo 1998.

    La Segreteria tecnica

Scrivi un commento