Sicurezza antincendio nei luoghi di culto
I luoghi di culto non rientrano tra le attività soggette ai controlli di sicurezza antincendio. I controlli, infatti, sono obbligatori per le attività elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, che non accenna a questi edifici, che non hanno nemmeno una norma di riferimento. Pertanto, visto anche il fatto che (secondo quanto stabilisce il decreto 10 marzo 1998) i locali che non sono elencati nel decreto 16 febbraio 1982 sono classificati automaticamente a rischio basso, tali edifici (a meno che non abbiano centrali termiche oltre i 116 kW ):
- non sono soggetti ai controlli di sicurezza antincendio;
- non possono fare riferimento a norme specifiche antincendio;
- se possono essere considerati come luoghi di lavoro, rientrano tra quelli a rischio basso.
In base a queste considerazioni, se si vuole svolgere una valutazione del rischio di incendio in una chiesa, una sinagoga, una moschea o un tempio di altra confessione, si dovranno applicare i criteri stabiliti dal decreto 10 marzo 1998.
Si deve aggiungere che le norme che abbiamo citato si applicano per la tutela delle persone. Molti luoghi di culto sono realizzati in edifici storici, che costituiscono di per sè dei beni da tutelare. In questo caso, quindi, potrebbero essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi come “edifici pregevoli per arte e storia” (punto 90 del decreto 16 febbraio 1982). Dato che per la tutela delle persone si applicano i criteri del decreto 10 marzo 1998, per la tutela antincendio degli edifici e dei beni in essi contenuti non esistono norme di riferimento. Nella valutazione, quindi, si può fare riferimento solo all’esperienza ed alla cultura del professionista, che in molti casi dovrebbe fare uso dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio ( o ai criteri stabiliti, ad esempio, nella norma NFPA 914).
Un’altra attenzione che deve essere prestata per la sicurezza delle persone riguarda i casi in cui un luogo di culto è usato per alcune manifestazioni con presenza di pubblico. Quando questo tipo di attività è considerabile come “intrattenimento o pubblico spettacolo” (pagamento di un biglietto, oltre 100 persone presenti, pubblicità dell’evento ecc.), si deve chiedere il permesso al Comune o alla Prefettura (a seconda della capienza), verificando che siano rispettate le misure di sicurezza previste per i locali di pubblico spettacolo (che riguardano essenzialmente il numero e la dimensione delle vie di esodo).

buongiorno,
dopo aver letto quanto scritto, ho un quesito: abito in un piccolo condominio di due piani (piano terra e primo piano). Al primo piano c’è un immobile di circa 200 mq con destinazione d’uso C/3 che viene utilizzato da … come luogo per le adunanze pubbliche quindi decine e decine di persone che si riuniscono tra cui donne, bambini nel passeggino e persone anziane. Per raggiungere l’immobile c’è la scala condominiale, vecchia scala con gradini in cemento, larga circa 80 cm e come unico punto di accesso/uscita hanno una porta da 80 cm all’interno della quale hanno messo un maniglione antipanico. A detta del mio legale, i signori in questione non sono a norma con la sicurezza/antincendio perchè dovrebbero avere + uscite e scale antincendio. Inoltre, essendo situati al primo piano la portata del solaio dovrebbe essere maggiore visto che si radunano decine di persone (nei loft sottostanti si sono formate crepe e si sente il solaio scricchhiolare e muoversi). Che ne pensa? :-)
Grazie mille
Max
Stando alle norme vigenti, se il condominio non è per qualche motivo anche un luogo di lavoro, non ci sono riferimenti normativi relativamente alla dimensione delle vie di esodo. Questo perchè i luoghi di culto non sono citati esplicitamente in nessuna norma e perchè il Ministero ha chiarito che non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
L’unica osservazione che possiamo fare è che, se fossero equiparati a luoghi di lavoro, il caso rappresentato potrebbe consentire la riunione di non più di 50 persone.
Non entriamo, ovviamente, nel merito del problema della sicurezza statica.
Cordiali saluti
Il Comitato Tecnico
Buongiorno,
il condominio è di per se un condominio fatto di abitazione, al piano terra tutti loft abitati e al primo piano il luogo di culto, luogo aperto al pubblico, chiunque può entrare e partecipare alle adunanze.
Grazie
Pike
Premesso quello che abbiamo scritto nella precedente risposta, come regola generale si può ricordare che un locale che ospita delle persone deve essere in grado di garantirne la sicurezza. Nel caso dei luoghi di culto, che sono assimilabili alle attività aperte al pubblico, non esistono norme di riferimento (nè controlli obbligatori), per cui il proprietario dovrebbe compiere una valutazione del rischio e determinare le misure più adeguate al caso.
Come abbiamo già scritto, non essendo state emanate in Italia norme di nessun tipo (negli USA si può fare riferimento alla NFPA 909 -2005: Protection of Cultural Resource Properties–Museums, Libraries, and Places of Worship), se si vuole sviluppare il calcolo di verifica, si possono usare come riferimento, i criteri validi per i luoghi di lavoro (il decreto ministeriale 10 marzo 1998), ma potrebbero essere usati anche altri criteri, la cui scelta, in ogni caso, ricade sotto la responsabilità del proprietario .
La Segreteria Tecnica
Buongiorno,
leggendo ulteriormente il vostro sito ho visto letto l’articolo relativo alle norme antincedio per disabili. Ora mi è venuto questo dubbio: il luogo di culto all’interno del condominio è di per sè un luogo aperto al pubblico, chiunque può accedervi, anche un disabile su sedia a rotelle o stampelle o qualsiasi altra cosa. L’unico modo per raggiungere il luogo di culto è una vecchia scala condominiale con scalini smussati, non c’è ascensore, le scale non sono antincendio, non c’è l’attrezzatura per eventualmente caricare una sedia a rotelle e trasportarla fino al prmo piano. In questo caso è possibile intervenire secondo il DM 236/89?
Grazie mille
Massimiliano
Buongiorno,
stavo navigando nel vostro sito e ho trovato un articolo molto interessante relativo al DM 236/89 relativo alle persone disabili. Nel DM il punto 5.4 si riferisce ai luoghi di culto in generale i quali devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dello stesso DM. Ora, in base a questo DM e alla luce della mia situazione condominiale esposta nei mesi precedenti, il luogo di culto da me descritto può rientrare in questo DM? Nel decreto non si fa nessun riferimento al tipo di immobile usato (chiesa, capannone, appartamento, etc) ma semplicemente si parla di luogi di culto.
Grazie mille per la risposta.
Buona giornata.
Pike
Rispondiamo ad entrambe le domande con una sola risposta.
Fondamentalmente, il DM 236/89 non ha effetto sulle norme di sicurezza antincendio e, per quanto ne sappiamo, non prevede che un organo di controllo ne verifichi l’applicazione. Di conseguenza, risulta difficile invocare il mancato rispetto di questo decreto per la parte sicurezza, mentre non esiste (a parte il Comune) nessuno che controlli il rispetto di queste norme.
Aggiungendo che i luoghi di culto non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, direi che l’unica possibilità di evidenziare una situazione che potrebbe essere di rischio potenziale è quella di chiedere un intervento del Comune per valutare se il mancato rispetto del DM 236 ed i rischi di sicurezza connessi non impongano interventi migliorativi della sicurezza.
La Segreteria tecnica
Grazie, ho letto tutto il DM, diciamo che non è relativo solo alla normativa antincendio ma alla visitabilità del luogo di culto. Infatti nel DM si afferma che un luogo di culto deve essere accessibile anche da parte di un portatore di handicap o che utilizza una sedia a rotelle, e quindi deve avere un bagno conforme alle regole, etc. Inoltre, essendo questo luogo di culto posto al primo piano senza ascensore, il dm riporta che le scale devono avere due scorrimano, i gradini devono essere antisdrucciolo, il pianerottolo davanti alla porta di ingresso deve permettere la manovrabilità di una sedia a rotelle, la porta deve consentire l’accesso di una sedia a rotelle e cosi via …
che ne pensate?
Grazie
massimiliano
Proprio alla luce del suo approfondimento possiamo solo confermare che su una norma sull’accessibilità sono presenti previsioni di sicurezza che sono affidate in toto all’autocertificazione e che può controllare solo l’autorità comunale, non essendo previsto dalla legge nessun altro organo di controllo.
La Segreteria tecnica
Perfetto,
allora chiederò al comune e alla ASL Dip di igiene edilizia
grazie
Dovremmo adeguare un salone di 250mq sottostante una chiesa parrocchiale, in passato utilizzato come teatrino della parrocchia, in maniera che possa essere fruito come spazio per le varie attività della parrocchia e come luogo di culto; quindi ci sarebbe l’esigenza di non avere delle sedute fisse; occasionalmente il salone potrebbe avere una capienza di circa 300 persone anche per attività non liturgiche (es.conferenze o sinodi).
Tale situazione, a vostro parere, è soggetta alle norme di pubblico spettacolo o potrebbe effettivamente essere considerata come luogo di culto e quindi non soggetta al CPI. Grazie
Se il locale viene utilizzato per attività che si configurano come Pubblico Spettacolo (teatro, ballo, concerti, conferenze ecc..) deve seguire le procedure previste dal DPR 151/11; in questo caso si configurerebbe un’attività 65 di cat. B e quindi soggetta all’approvazione di un progetto da parte dei VVF (che dimostri il rispetto del DM 19/8/96) ed ai successivi adempimenti.