sicurezza persone disabili: strutture ricettive
La sicurezza delle persone con disabilità è presa in considerazione da diverse norme. Infatti, oltre alla circolare n. 4 del 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili“, che fissa le linee guida per valutare il rischio che incombe sulle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, le norme antincendio sulle strutture ricettive, quelle sui locali di pubblico spettacolo, sugli uffici, sugli impianti sportivi, contengono delle previsioni specifiche. Se si prendono in considerazione in particolare le strutture ricettive, però, si deve tenere conto che esite una norma che obbliga a predisporre un numero minimo di posti destinati a chi ha esigenze specifiche soprattutto in relazione alla propria mobilità. Tale norma è il Decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 236 del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche“, che prevede:
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
Questa norma, quindi, stabilisce i valori minimi delle stanze o degli spazi da riservare alle persone con difficoltà motorie. Le misure di sicurezza, invece, sono stabilite dal decreto 9 aprile 1994 e dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994”o, per i casi non contemplati da questo decreto (come ad esempio i campeggi), si possono individuare con la valutazione del rischio svolta secondo quanto dettato dalla circolare n. 4 del 2002.
