spettacolo viaggiante – norme di sicurezza

ottobre 2008

approfondimenti1I circhi, i luna park, le giostre e lo spettacolo viaggiante in genere sono soggetti al rispetto di norme di sicurezza antincendio. Queste misure sono quelle indicate nel decerto 19 agosto 1996 sui locali di pubblico spattacolo e intrattenimento. Un decreto del Ministero dell’interno, però, stabilisce anche le altre misure di sicurezza che queste attività devono rispettare. Pertanto, per lo spettacolo viaggiante, ai fini antincendio vale il decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni quando rientra fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (si veda l’art. 1 del medesimo decreto ministeriale). Per le altre misure di sicurezza si applica sempre il decreto 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante” (Pubblicato sulla GUSG n. 136 del 14 giugno 2007). Riportiamo di seguito integralmente il testo di questo decreto:

IL MINISTRO DELL’INTERNO

  • Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  • Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
  • Visto l’allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
  • Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
  • Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita’ di erogazione di contributi in favore delle attivita’ di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento;
  • Rilevata la necessita’ di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attivita’ dello spettacolo viaggiante a cui e’ condizionata l’attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;
  • Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
  • Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
  • Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da
osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita’ dello spettacolo
viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto
previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive
modifiche ed integrazioni per le attivita’ dello spettacolo
viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo di cui all’art. 1 del medesimo decreto ministeriale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attivita’ di spettacolo viaggiante: attivita’ spettacolari,
trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o
installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di
divertimento. Tali attivita’ sono quelle classificate per tipologia
con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, ai
sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attivita’ dello spettacolo viaggiante
compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale
(autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attivita’ esistente: attivita’ di spettacolo viaggiante
compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge
18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale
prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti
ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle
tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo
1968, n. 337, destinato allo svago, alle attivita’ ricreative e
ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e’ prevista
una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attivita’ di
spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarita’ della licenza di
cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita’ del
presente decreto, e’ equiparato al gestore, il direttore tecnico o
responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o
del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla
conduzione o al controllo di conduzione di una o piu’ attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del
funzionamento della attivita’ quando questa e’ posta a disposizione
del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le
istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un
sicuro utilizzo dell’attivita’, incluse quelle relative al
montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di
emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell’attivita’: registro che contiene tutte le
informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della
attivita’ a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo
ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio,
l’elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile,
l’esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive
verifiche annuali nonche’ delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie e l’annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
Art. 3.
Requisiti tecnici delle nuove attivita’ di spettacolo viaggiante
1. Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli
adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita,
collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o
europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta
validita’.
Art. 4.
Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita’
1. Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, prima di essere
posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui
ambito territoriale e’ avvenuta la costruzione o e’ previsto il primo
impiego dell’attivita’ medesima o e’ presente la sede sociale del
gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal
medesimo Comune.
2. L’istanza di registrazione e’ presentata al Comune di cui al
comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e
certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici
di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attivita’,
redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle
relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla
manutenzione;
b) copia del libretto dell’attivita’.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attivita’
devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio’ risulti
impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente
all’atto di registrazione della attivita’ deve essere inviato, a cura
del Comune, al Ministero per i beni e le attivita’
culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte
della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione
della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche
avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l’idoneita’ della documentazione allegata all’istanza
di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato,
direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo
di certificazione accreditato;
b) sottopone l’attivita’ ad un controllo di regolare
funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e
all’accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da
professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di
organismo di certificazione accreditato.
5. E’ fatta salva la facolta’ della commissione comunale o
provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di
espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di
vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la
registrazione dell’attivita’ e le assegna un codice identificativo
costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo
dell’attivita’ e dall’anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull’attivita’ tramite apposita
targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione
visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di….;
Denominazione della attivita’….;
Codice / ;
Estremi del presente decreto…., art. 4.
8. Nel caso in cui l’attivita’ appartenga ad una tipologia non
ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4
della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione
comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attivita’ istruttoria
prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attivita’, il
gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la
registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di
dismissione, il gestore dovra’ consegnare anche la targa ovvero
certificarne l’avvenuta distruzione.
10. Per l’utilizzo di un’attivita’ esistente da parte di un nuovo
gestore, oltre al cambio di titolarita’ della licenza, lo stesso deve
ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di
assegnazione del codice identificativo.
Art. 5.
Registrazione e codice identificativo delle attivita’ esistenti
1. Ai fini della prosecuzione dell’esercizio, le attivita’
esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e
il connesso codice identificativo di cui all’art. 4 entro due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza e’
presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e’
presente la sede sociale del gestore medesimo, o e’ in corso
l’impiego dell’attivita’, corredata da un fascicolo tecnico in lingua
italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture
principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico
abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del
fascicolo afferenti almeno alla idoneita’ delle strutture portanti,
degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti
elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art.
7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attivita’.
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le
attivita’ esistenti in altri Stati membri dell’Unione europea, in
Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono
ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui
all’art. 4. La relativa istanza puo’ essere presentata dal gestore,
oltre che al Comune nel cui ambito territoriale e’ presente la sede
sociale del gestore medesimo, a quello in cui e’ previsto il primo
impiego dell’attivita’ sul territorio nazionale. Essa e’ corredata
dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore
documentazione:
a) certificato di origine dell’attivita’ o altro atto
equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione,
con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di
primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di
incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della
attivita’ da parte del richiedente;
c) attestazione dell’ente governativo del Paese di origine o di
ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che
l’attivita’ ha gia’ legalmente operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita
certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del
fascicolo tecnico e della documentazione allegati all’istanza di
registrazione e per l’assegnazione del codice identificativo e’
trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione
dell’autorita’ preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 4, comprese quelle
relative all’acquisizione del parere della commissione comunale o
provinciale di vigilanza.
Art. 6.
Dichiarazione di corretto montaggio
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivita’
devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal
costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attivita’ deve essere
attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore,
purche’ in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da
professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di
sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in
tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati
ove sia gia’ presente un impianto di terra e l’erogazione
dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attivita’, da apposito
quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l’interruttore
differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui e’ presente
il solo contatore della societa’ erogatrice, la dichiarazione di
corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di
conformita’ dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attivita’,
a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di
corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell’attivita’ deve
frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione
teorico-pratica, le cui modalita’ di svolgimento sono stabilite con
decreto del Ministero dell’interno, che puo’ prevedere
differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda
del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivita’ di
spettacolo viaggiante.
Art. 7.
Verifiche periodiche
1. Ogni attivita’, successivamente al primo utilizzo, deve essere
oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e,
in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico
abilitato sulla idoneita’ delle strutture portanti, degli apparati
meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto
rilevante ai fini della pubblica e privata incolumita’. Le risultanze
delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul
libretto dell’attivita’. Il manuale di uso e manutenzione e il
libretto dell’attivita’ devono essere a disposizione degli organi di
controllo locali.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana

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2 Risposte to “ spettacolo viaggiante – norme di sicurezza ”

  1. SERVICE.CIRKUS@GMAIL.COM on dicembre 2010 at 2:26 am

    NELLA VS. ESPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON VIENE RILEVATO QUAL’E’ L’AUTORITA’ CHE EFFETTUA I CORSI PER LEGITTIMARE LA PERSONA A SOTTOSCRIVERE IL CORRETTO MONTAGGIO

    INOLTRE POICHE’ IL BAU-BUCK (LIBRO TCNICO DELLA COSTRUZIONE DEL CIRCO O ALTRO) HA VALIDITA’ IN TUTTI I PAESI EUROPEI SI VUOL SAPERE SE E’ VALIDO ANCHE IN ITALIA VISTO CHE IL MINISTERO DELLO SPETTACOLO NON CI HA SAPUTO DARE INFORMAZIONI IN MERITO DICENDO DI RIVOLGERSI AI COMUNI CHE NON SANNO NULLA NEANCHE LORO
    GRAZIE SERVICE,ZIRKUS

  2. comitato tecnico on dicembre 2010 at 2:27 am

    Anche per noi questa materia sembra necessitare ancora di qualche chiarimento normativo.

    La Segreteria tecnica

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