stadi e impianti sportivi – sicurezza antincendio
Il principale problema di sicurezza degli stadi non è costituito dal rischio di incendio. Anche nella maggior parte degli impianti sportivi, il rischio di incendio non è particolarmente rilevante, almeno guardando le statistiche degli incendi in Italia ed all’estero. Le norme di sicurezza vigenti per queste strutture, però, considerano insieme i problemi antincendio e quelli di ordine pubblico.
Le norme relative sono stabilite con il decreto 18 marzo 1996, sugli impianti sportivi, che è stato integrato dal decreto 6 giugno 2005. MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi “coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 2005.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;1
VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; 1
VISTE le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi; 1
VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante”Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza”; 2
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”; 1
VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 2
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 2001; 2
VISTA la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005; 2
VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002; 2
——————-
VISTE le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;2
RILEVATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’Interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell’ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all’attivitàsportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio; 2
RAVVISATA l’opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi; 2
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 per gli aspetti di prevenzione degli incendi; 2
1 Così modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
2 Aggiunto dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
Decreta:
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono .soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli
impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, gia’
adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei
quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali,
eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31
lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attivita’ sportive regolate dal C.O.N.I.
e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell’allegato, ove e’ prevista la presenza di spettatori in
numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati
impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti
disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove e’ prevista la presenza di
spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le
disposizioni di cui al successivo art. 20.
ART. 2
DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli
grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al
decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti
ulteriori definizioni:
Spazio di attivita’ sportiva
Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o piu’
attivita’ sportive; nel primo caso lo spazio e’ definito monovalente,
nel secondo polivalente; piu’ spazi di attivita’ sportiva contigui
costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.
—————————————
Zona di attivita’ sportiva
Zona costituita dallo spazio di attivita’ sportiva e dai servizi
di supporto.
Spazio riservato agli spettatori
Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione
sportiva.
Zona spettatori
Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli
spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali
spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all’attivita’ sportiva o
alla presenza di pubblico.
Spazi e servizi accessori
Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al
pubblico o dallo stesso fruibili.
Impianto sportivo
Insieme di uno o piu’ spazi di attivita’ sportiva dello stesso
tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e
servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni
sportive.
L’impianto sportivo comprende:
a) – lo spazio o gli spazi di attivita’ sportiva;
b) – la zona spettatori;
c) – eventuali spazi e servizi accessori;
d) – eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all’aperto
Impianto sportivo avente lo spazio di attivita’ scoperto.
Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato
agli spettatori coperto.
Impianto sportivo al chiuso
Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli
impianti all’aperto.
Complesso sportivo
Uno o piu’ impianti sportivi contigui aventi in comune
infrastrutture e servizi; il complesso sportivo e’ costituito da uno
o piu’ impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.
Complesso sportivo multifunzionale
Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica 3
Area di servizio annessa
Area di pertinenza dell’impianto o complesso sportivo recintata
per controllarne gli accessi.
Area di servizio esterna
Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.4
Zona esterna
Area pubblica circostante o prossima all’impianto o complesso
sportivo che consente l’avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento
di servizi pubblici o privati.
Spazi di soccorso
Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro
sosta e manovra.
Via d’uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello
spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attivita’ sportiva
all’area di servizio annessa o all’area di servizio esterna.
Spazio calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire
intralcio alla fruibilita’ delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacita’ motorie in attesa dei soccorsi.
Percorso di smistamento
Percorso che permette la mobilita’ degli spettatori all’interno
dello spazio loro riservato.
Strutture pressostatiche
Coperture di spazi di attivita’ sostenute unicamente da aria
immessa a pressione.
Capienza
Massimo affollamento ipotizzabile.
3Inserito dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
4 Così modificato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 3
NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O
MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attivita’ sportiva
con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare
al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1)- una planimetria rappresentante l’impianto o il complesso
sportivo, l’area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
esterna;
2)- piante ai vari livelli rappresentanti l’impianto sportivo con gli
spazi o lo spazio di attivita’ sportiva, la zona spettatori con
disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di
supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie
d’uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3)- sezioni longitudinali e trasversali dell’impianto sportivo;
4)- documento da cui risulti che il proprietario dell’impianto ha
diritto d’uso dell’area di servizio dell’impianto stesso;
5)- dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l’impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonche’ un titolo che
dimostri la proprieta’ dell’impianto da parte del locatore nel
caso di domande presentate dal locatario;
6)- parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2
febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
7)- relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonchè alla presente regola tecnica 5
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di
Vigilanza, per l’esercizio da parte di quest’ultima delle
attribuzioni di cui all’art. 80 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la
conformita’ dell’impianto alle presenti norme.
Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a
lavori ultimati il richiedente e’ tenuto a presentare al Comune per
la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione
di idoneita’ statica ed impiantistica, nonche’ agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di
constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere
di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all’art.
80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all’art. 19
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di
agibilita’.
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i
casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali
dell’impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le
strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal
certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneita’
statica dell’impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo
consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
5 Aggiunto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 4
UBICAZIONE
L’ubicazione dell’impianto o del complesso sportivo deve essere
tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso
e la possibilita’ di sfollamento verso aree adiacenti.
L’area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in
modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il
rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di
concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione
tale da non costituire ostacolo al deflusso.
Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia
possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve
essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre
di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni 6.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione
incendi per le specifiche attivita’, gli impianti al chiuso possono
essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attivita’
di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del
Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982.
La separazione da tali attivita’ deve essere realizzata con
strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri
a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attivita’
sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a
7,50 m rispetto al piano dell’area di servizio o zona esterna
all’impianto.
Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere
assicurata la possibilita’ dell’accostamento all’edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o
balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto,
negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di
altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono
essere rispettivamente protette e a prova di fumo.
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso gli accessi
all’area di servizio annessa all’impianto, di cui al successivo art.
5, devono avere i seguenti requisiti minimi:
- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non
inferiore a 20 t.
Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l’ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, sia all’esterno del volume degli impianti che all’interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:
a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonchè dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
b) il carico d’incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 Kg/mq di legna standard equivalente;
c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell’intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonchè a dispositivo di azionamento manuale;
2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400°C;
3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
5) alimentazione di emergenza per almeno 60′ in caso di mancanza dell’energia elettrica ordinaria;
6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d’uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell’impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati. 7
6 Così integrato dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
7 Aggiunto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 5
AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL’IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono
avere un’area di servizio annessa all’impianto costituita da spazi
scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al
deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non
superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall’impianto e di
superficie tale da poter garantire una densita’ di affollamento di 2
persone a metro quadrato. La delimitazione dell���area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell���impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonch�� avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall���impianto tenuto conto delle diverse capacit�� di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.8
Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori,
ove non fosse possibile disporre dell’area di servizio annessa
all’impianto, dovra’ essere definita un’area esterna di analoghe
caratteristiche.
La disponibilita’ di tale area durante l’uso per le manifestazioni
dovra’ risultare da apposito atto legalmente valido.
8 Cos�� modificato dall���art. 5 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 6
SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI
E ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Spazio riservato agli spettatori
La capienza dello spazio riservato agli spettatori e’ data dalla
somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in
piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati
di superficie all’uopo destinata; il numero dei posti a sedere e’
dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di
continuita’, cosi’ come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo
sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e
numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le
determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi
destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno
essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilita’
dell’area destinata all’attivita’ sportiva, conformemente alla norma
UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza
fino a 500 spettatori ed in quelli all’aperto con capienza fino a
2.000 spettatori.
Negli impianti all’aperto contrassegnati nell’allegato con
l’asterisco, e’ consentito prevedere posti in piedi.
Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti
in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio di attivita’ sportiva
La capienza dello spazio di attivita’ sportiva e’ pari al numero
di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attivita’
sportive.
Lo spazio di attivita’ sportiva deve essere collegato agli
spogliatoi ed all’esterno dell’area di servizio dell’impianto con
percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato
agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello
dell’attivita’ sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per
i campi di calcio dovra’ essere conforme alla norma UNI 10121; queste
ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza
minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso
di necessita’ possano essere aperti su disposizione dell’autorita’ di
pubblica sicurezza verso la zona attivita’ sportiva.
ART. 6-BIS.
SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI 9
E ZONA ATTIVIT�� SPORTIVA
La separazione tra la zona spettatori e la zona attivit�� sportiva �� realizzata dalle societ�� utilizzatrici dell���impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l���installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondit�� non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attivit�� sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121���2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivit�� sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 ��� 2 o equivalenti.
Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attivit�� sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un���altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L���elevazione dei separatori �� realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed �� stabilita di volta in volta dal Questore, nell���ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell���ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, pu�� essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti pu�� essere disposta la perimetrazione della zona di attivit�� sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unit�� ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unit��. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attivit�� sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.
9 Articolo aggiunto dall���art. 6 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 7
SETTORI10
Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all���aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non pu�� essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all���aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:
a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all���altro;
b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all���interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d���uscita.
La finalit�� di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l���istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 ��� 2 o equivalenti. La finalit�� di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti;
b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all���accoglienza, all���indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle societ�� organizzatrici della manifestazione sportiva.
La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
Negli impianti all���aperto indicati nell���allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non �� necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l���osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo.
10 Articolo cos�� sostituito dall���art. 7 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 8
SISTEMA DI VIE DI USCITA
Zona riservata agli spettatori
L’impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie
di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della
capacita’ di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il
sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere
indipendente da quello della zona di attivita’ sportiva.
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora
gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli
stessi non va computata nel calcolo delle uscite.
Deve essere sempre garantito l’esodo senza ostacoli dall’impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d’uscita deve essere non
inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite
deve essere dimensionata per una capacita’ di deflusso non superiore
a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all’aperto ed a 50
(1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso
indipendentemente dalle quote; le vie d’uscita devono avere la stessa
larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli
spettatori.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel
sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si
rimanda alle disposizioni del Ministero dell’Interno per i locali di
pubblico spettacolo.
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per
ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve
essere inferiore a 2.
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli
impianti all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve
essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di
smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o
segnalazione di incendi realizzati in conformita’ alle disposizioni
di cui all’art. 17.
Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a
rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull’abbattimento
delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli
spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.
Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali
congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco
richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con
percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilita’ di scelta
fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere
non superiori a 30 m.
Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e
pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non
inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere
rettilinee, avere non meno di tre gradini e non piu’ di 15; i
pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza
allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli
raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed
uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non
oltre le tolleranze ammesse; le estremita’ di tali corrimano devono
rientrare con raccordo nel muro stesso.
E’ ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa,
purche’ questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per
scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di
Vigilanza puo’ prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12%
con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri
di sviluppo della rampa.
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle
tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal pi-
ano di calpestio.
E’ ammesso l’uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno
computate nel calcolo delle vie d’uscita.
Zona di attivita’ sportiva
Il sistema di vie d’uscita e le uscite della zona di attivita’
sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona
riservata agli spettatori.
ART. 8-BIS.
AREE DI SICUREZZA E VARCHI. 11
Nel rispetto del dimensionamento e della finalit�� delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall���articolo 8, devono essere realizzate, a cura della societ�� utilizzatrice dell���impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all���impianto, cosi strutturate:
a) ���Area di massima sicurezza���, comprende l���impianto sportivo e l���area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all���impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 ���2 o equivalenti;
b) ���Area riservata���, realizzata nell���ambito dell���area di servizio esterna, di cui all���articolo 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all���interno della quale �� consentito l���accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovr�� essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; �� ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all���interno dell���area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall���organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 ��� 2 o equivalenti.
Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell���area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un���ora e mezza prima dell���inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all���effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarit�� del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall���esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all���impianto.
I varchi di ingresso all���area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all���ingresso, nonch�� di tornelli ���a tutta altezza��� che permettono l���accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all���avvenuta verifica della regolarit�� del titolo di accesso.
I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.
I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d���uscita di cui all���articolo 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell���area riservata.
Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 �� comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia.
11 Articolo aggiunto dall���art. 8 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 9
DISTRIBUZIONE INTERNA
I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a
1,20 m e servire piu’ di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file
di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file
stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; e’ consentito non
prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono
direttamente alle vie di uscita.
I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore
a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed alzata dei gradoni deve essere
non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani
orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.
Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da
barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di
500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati
in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su
gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.
I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini
delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con
una alzata non superiore a 25 cm e una pedana non inferiore a 23 cm;
il rapporto tra pedana e alzata deve essere superiore a 1,2; e’
ammessa la variabilita’ graduale dell’alzata e della padana tra un
gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.
Tra due rampe consecutive e’ ammessa una variazione di pendenza a
condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa
larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo
restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedana
e alzata.
ART. 10
SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati
per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni
gabinetto deve avere porta apribile verso l’esterno e accesso da
apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di
piu’ locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i
servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua
potabile deve essere ubicata all’esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500
spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un
gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona
spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in
ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due
gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno
negli impianti al chiuso e due in quelli all’aperto.
I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima
di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il
dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di
calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri;
l’accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di
esodo del pubblico.
Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di
aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda
dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di
ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore
a 5 volumi ambiente per ora.
I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona
spettatori che nell’area di servizio annessa dell’impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori
deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000
spettatori; nel caso in cui l’impianto sia suddiviso in settori di
capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere
garantito l’accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con
capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso,
che comunque deve essere previsto, puo’ essere adibito anche ad altri
usi compatibili dal punto di vista sanitario.
Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono,
di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una
scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole
comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla
viabilita’ esterna all’impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori
e’ necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un
presidio medico e l’ambulanza in corrispondenza di un pronto
soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori,
lungo il sistema di vie d’uscita e nell’area di pertinenza
dell’impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere inte-
grate nell’ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari,
prescritti dalle autorita’ preposte in base alle caratteristiche
dell’impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali
l’impianto stesso e’ destinato.
ART. 11
SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono
essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle
prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive
Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attivita’
sportiva.
Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori
durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con
la zona esterna e con lo spazio di attivita’ sportiva devono essere
delimitati e separati dal pubblico.
ART. 12
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E’ ammessa l’utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a
condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni
d’uso delle varie zone dell’impianto, secondo quanto previsto ai
precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attivit�� sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l���impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all���aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacit�� di deflusso delle diverse zone dell���impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.12
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti
sportivi permanenti la scelta dell’ubicazione deve perseguire
l’obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei
praticanti l’attivita’ sportiva secondo i principi stabiliti nel
presente decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e
della zona di attivita’ sportiva deve essere sottoposto dal titolare
dell’attivita’ al parere preventivo degli organi di vigilanza,
secondo quanto previsto dall’art. 3.
12 Cos�� modificato dall���art. 9 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 13
COPERTURE PRESSOSTATICHE
L’impiego di coperture pressostatiche e’ consentito negli impianti
ove e’ prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in
numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere
realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non
superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro
dell’Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni
in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di
caduta di pressione; in alternativa possono essere installati
dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti
eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento
o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.
Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve
essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro
la caduta accidentale.
Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non
inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente
intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del
pallone, l’ostruzione dell’uscita.
Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di
idoneita’ statica a firma di tecnico abilitato attestante l’avvenuta
verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma
precedente.
ART. 14
PISCINE
Lo spazio di attivita’ sportiva di una piscina e’ costituito dalle
vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse
circostanti, definite aree di bordo vasca; l’area di bordo vasca deve
essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in
materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m
e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
La densita’ di affollamento di una piscina deve essere calcolata
nella misura di 2 m2 di specchio d’acqua per ogni bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un
assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente
presenti nello spazio di attivita’ e’ superiore alle 20 unita’ o in
vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto
servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti
per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero
degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle
vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovra’ essere aggiunto un assistente
bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento
della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di
idoneita’ per i salvataggi in mare rilasciato da societa’ autorizzata
dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza
agli stessi puo’ essere svolto dall’istruttore o allenatore in
possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
ART. 15
STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il
coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 “Norme tecniche relative
alle costruzioni sismiche” e successive modificazioni ed
integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei
locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le
prescrizioni e le modalita’ di prova stabilite nella circolare del
Ministero dell’Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal
tipo di materiale costituente l’elemento strutturale stesso (ad
esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi dei suddetti materiali, nonche’ la classificazione
dei locali stessi secondo il carico d’incendio, vanno determinati con
le tabelle e con le modalita’ specificate nella circolare n. 91
sopracitata e nel Decreto del Ministro dell’Interno 6 marzo 1986
“Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno”.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all’aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
impiegati devono essere le seguenti:
a)- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe
e nei passaggi in genere, e’ consentito l’impiego di materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle
scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di
classe 0 (non combustibile);
b)- in tutti gli altri ambienti e’ consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c)- ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a)
e’ consentita l’installazione di controsoffitti nonche’ di
materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi
costruttivi, purche’ abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco.
In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono
essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non
imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi
combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.
I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere
omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 26 giugno
1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984).
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le “attivita’
sportive”, all’interno degli impianti sportivi, sono da considerare
attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai
fini della reazione al fuoco; non e’ consentita la posa in opera di
cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l’insorgere o
il propagarsi di incendi all’interno di eventuali intercapedini
realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.
Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano
estese alle zone di attivita’ sportiva, la classificazione della
pavimentazione ai fini della reazione al fuoco e’ comunque
necessaria.
Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno
ovviamente computate nel carico d’incendio ai fini della valutazione
dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli
impianti sportivi.
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle
condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di
rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a
pioggia, potra’ consentirsi l’impiego di materiali di classe di
reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2
precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei
controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi
costruttivi per i quali e’ ammessa esclusivamente la classe 1, e dei
sedili per i quali e’ ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in
vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al
fuoco. E’ consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed
interni.
ART. 16
DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 m2, destinati a
deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a
qualsiasi piano dell’impianto; le strutture di separazione e le porte
devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di
dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere
limitato a 30 Kg/m2. La ventilazione naturale non deve essere
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie
predetto, e’ ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata
di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza,
purche’ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al
25% di quella prevista. In prossimita’ delle porte di accesso al lo-
cale deve essere installato un estintore di capacita’ estinguente non
inferiore a 21 A.
I locali, di superficie superiore a 25 m2 destinati al deposito di
materiale combustibile, possono essere ubicati all’interno
dell’edificio ai piani fuori terra o al 1 e 2 interrato. La
superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere
superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani 1
e 2 interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso,
dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere
caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio
deve essere limitato a 50 Kg/m2; qualora sia superato tale valore, il
deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L’aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del
locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un
estintore di capacita’ estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m2
di superficie.
Per i depositi con superficie superiore a 500 m2, se ubicati a
piani fuori terra, e 25 m2, se ubicati ai piani interrati, le
comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite
disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al
fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.
Qualora detto disimpegno sia a servizio di piu’ locali deposito,
lo stesso deve essere aerato direttamente verso l’esterno.
I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di
fuori del volume del fabbricato. E’ consentito detenere all’interno
del volume dell’edificio in armadi metallici, dotati di bacino di
contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari
per le esigenze igienico-sanitarie.
ART. 17
IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita’
alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli
locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
“protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui
si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione,
allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli
impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all’aperto per i quali e’ previsto
l’uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi
all’aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di
sicurezza.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole
lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento
per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio per
consentire di porre fuori tensione l’impianto elettrico
dell’attivita’.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si
rimanda alle specifiche norme del Ministero dell’Interno.
E’ vietato utilizzare elementi mobili alimentari da combustibile
solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi
Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a
1.000 e negli ambienti interni degli impianti all’aperto con numero
di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l’installazione
di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di
incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attivita’.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica
ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di
allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di
pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell’impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall’incendio;
il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve
essere posto in ambiente presidiato, puo’ inoltre essere previsto un
secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal
precedente che non presenti particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area
da proteggere, ed e’ comunque necessario che alcuni si trovino:
- in prossimita’ degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l’individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacita’ estinguente non
inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
- distribuiti in modo da consentire l’intervento in tutte le aree
dell’attivita’;
- collocati in ciascun piano negli edifici a piu’ piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile.
- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino
l’individuazione a distanza
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all’interno delle
scale in modo da non ostacolare l’esodo delle persone. In presenza di
scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l’intervento dei
Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all’interno dei
filtri a prova di fumo.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e
fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo
deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola
d’arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purche’
questa sia in grado di alimentare, in ogni momento,
contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi ubicati in
posizione idraulicamente piu’ sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 35 1/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30
min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva,
capace di fornire le medesime prestazioni.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000
e quelli all’aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono
essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d’arte.
L’impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con
colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in
corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45;
la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e
qualora non metalliche dal fuoco.
L’impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una portata minima di 360 1/min per ogni colonna montante e nel caso
di piu’ colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l’erogazione ai 3 idranti in
posizione idraulica piu’ sfavorita, assicurando a ciascuno di essi
una portata non inferiore a 120 1/min con una pressione al bocchello
di 2 bar.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.
L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto
pubblico.
Qualora l’acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto
precedente, dovra’ essere realizzata una riserva idrica di idonea
capacita’.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di
riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una
motopompa con avviamento automatico.
Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000
spettatori e in quelli all’aperto con capienza superiore a 10.000
spettatori deve essere prevista l’installazione all’esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un
idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili
del Fuoco. Tale idrante dovra’ assicurare una portata non inferiore a
460 1/min per almeno 60 min.
ART. 18
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all���aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l���osservazione della zona spettatori e dell���area di servizio annessa all���impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell���impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivit�� sportiva e della zona spettatori.13
Il Prefetto ha la facolta’ di imporre l’adozione dei dispositivi
di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la
necessita’ sentito il parere della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
L���impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell���Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attivit�� Culturali e dell���Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell���articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.14
13 Cos�� come sostituito dall���art. 10 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
14 Aggiunto dall���art. 10 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 19
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 15
I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell���interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante ���Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell���emergenza nei luoghi di lavoro���.
Il titolare dell���impianto o complesso sportivo, ovvero, la societ�� utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l���esercizio dell���attivit�� sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
a) disciplinare le attivit�� di controllo per prevenire gli incendi;
b) prevedere l���istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull���uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all’art. 18;
e) garantire la perfetta fruibilit�� e funzionalit�� delle vie di esodo;
f) garantire la manutenzione e l���efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
g) garantire la manutenzione e l���efficienza o la stabilit�� delle strutture fisse o mobili della zona di attivit�� sportiva e della zona spettatori;
h) garantire la manutenzione e l���efficienza degli impianti;
i) contenere l���indicazione delle modalit�� per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
l) prevedere l���istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all���efficienza degli impianti elettrici, dell���illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell���osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell���attivit�� ove tale limitazione �� imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonch�� dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All���ingresso dell���impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
a) delle scale e delle vie di esodo;
b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell���elettricit��;
d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
g) degli spazi calmi.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d���orientamento, in prossimit�� delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimit�� dell���uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l���attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l���altro:
a) l���organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell���emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalit�� delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell���emergenza, nonch�� quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell���Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l���esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell���impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all���articolo 4, comma terzo, ed all���articolo 19- ter, comma terzo, lettera a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all���aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall���esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell���impianto ed all���esterno, nonch�� di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilit�� di diffondere comunicati per il pubblico. Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell���ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All���interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonch�� quant���altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. All���interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell���intera struttura riportanti l���ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l���indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l���elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l���esercizio delle manifestazioni sportive da personale all���uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell���emergenza, gli appartenenti alle Forze dell���ordine ed ai Vigili del fuoco.
15 Articolo cos�� sostituito dall���art. 11 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 19-BIS
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI 16
I complessi sportivi multifunzionali hanno l���obbligo di istituire l���unit�� gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell���intero complesso, ai fini dell���attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
Il titolare esercita anche attivit�� di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attivit�� all���interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivit��.
Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attivit�� diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.
Il titolare, ai fini dell���attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, pu�� avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l���esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
Il piano di emergenza generale di cui all���articolo 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivit�� del piano stesso, in modo da garantire l���organicit�� degli adempimenti e delle procedure.
In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.
16 Articolo aggiunto dall���art. 12 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 19-TER.
GESTIONE DELL���ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALL���INTERNO DEGLI IMPIANTI DOVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO 17
Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, �� istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:
a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell���impianto della societ�� sportiva;
c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all���interno dello stadio;
f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza �� ritenuta necessaria.
Il G.O.S., che si riunir�� periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avr�� cura di:
a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell���evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societ�� utilizzatrice;
c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticit��, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.
Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell���evento e la tutela dell���ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della societ�� utilizzatrice dell���impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:
a) un locale con visibilit�� sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attivit�� sportiva, che dovr�� ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall���Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d���intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l���emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
c) spazi idonei per l���informazione agli spettatori (cartellonistica – schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del ���regolamento d���uso��� dell���impianto che dovr�� riguardare le modalit�� di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonch�� gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l���avvertenza che la loro inosservanza comporter��:
1) l���immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
2) l���applicazione delle previste sanzioni da parte dell���Organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all���interno dell���impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.
17 Articolo aggiunto dall���art. 13 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 19-QUATER.
GESTIONE DELL���IMPIANTO SPORTIVO 18
Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell���impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le societ�� utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:
a) predisporre l���organigramma dei soggetti incaricati dell���accoglienza e dell���instradamento degli spettatori e dell���eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumit��, nonch�� dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
b) predisporre un piano per l���informazione, la formazione e l���addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumit�� prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell���impianto.
Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumit�� impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potr�� essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.
Le attivit�� di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell���ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che pu�� avere riflessi sull���ordine e la sicurezza pubblica.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell���impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
18 Articolo aggiunto dall���art. 14 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
ART. 20
COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE
A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L’indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita’ del
titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri
edifici ove si svolgono attivita’ di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell’Interno 16
febbraio 1982; la separazione con tali attivita’ deve essere
realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse
tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco.
L’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui
almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la
seconda uscita e’ consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere
superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di
smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle
disposizioni contenute nell’art. 15, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche
attivita’.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi
alle disposizioni dell’art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita’
alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m
di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti
all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacita’ estinguente non
inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati
per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso
l’esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno
(anti WC) eventualmente a servizio di piu’ locali WC, nel quale
devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno
un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata
all’esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli
uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie
di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio;
appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attivita’ sportiva si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 6 e nell’ultimo comma dell’art. 8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell’art.
14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle
disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I.
e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell’allegato.
ART. 21
NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza
e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo
statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve
essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al
Comune, un certificato di idoneita’ statica dell’impianto, rilasciato
da tecnico abilitato.
Gli impianti e complessi sportivi gia’ agibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli
articoli 18 e 19 entro due anni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi
integralmente alle presenti disposizioni.
ART. 22
DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti
articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17
afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le pro-
cedure di cui all’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio,
sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere
chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facolta’ di
concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l’adozione
di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di
sicurezza equivalente a quello risultante dall’applicazione integrale
delle presenti disposizioni.
ART. 23
COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della
Comunita’ Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originali di
Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali e’
richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche’ ai prodotti
per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco, si
applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della
Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell’Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e’ richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di
chiusura ai quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI19
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio
1989, n. 13, relative alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
Le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005 ��� 2006
Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il Prefetto pu�� autorizzare proroghe del termine di cui al precedente comma per un periodo non superiore a sei mesi. 19
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo del Decreto Ministeriale 18 giugno 1996, coordinato con le modificazioni e le integrazioni apportate con Decreto ministeriale 6 giugno 2005, sar�� pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell���interno, sulle riviste���RIVISTA DI POLIZIA���, ���POLIZIA MODERNA��� e ���OBIETTIVO SICUREZZA���, nonch�� sui siti web www.interno.it, www.poliziadistato.it e www.vigilfuoco.it..19
19 Articolo cos�� integrato dall���art. 15 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
Roma, 18 marzo 1996
Il Ministro
ALLEGATO
SPORT FEDERAZIONE APERTO CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO X
VOLO A VELA Ae.C.I. X
PARACADUTISMO SPORTIVO X
AEROMODELLISMO X
PARAPENDIO X
DELTAPLANO X
AUTOMOBILISMO * X
piste permanenti (circuiti) X
piste non permanenti (circ. cittadini) A.C.I. X
RALLY * X
KARTING * X
ATLETICA LEGGERA X X
gare di corsa su pista X X
gare di corsa su percorso stradale * X
gare di corsa campestre * F.I.D.A.L. X
gare di marcia X X
gare di salto X X
gare di lancio X X
ORIENTAMENTO (disciplina associata)* X
ARRAMPICATA SPORTIVA F.A.S.I. X X
BASEBALL X
SOFTBALL F.I.B.S. X
BOCCE * X X
BILIARDO U.B.I. X
BOWLING X
CANOA * X
KAYAK * F.I.C.K. X
CANOTTAGGIO * F.I.C. X
CICLISMO X X
corse su pista (velodromi) X X
corse su strada * F.C.I. X
corse campestri (ciclocross)* X
GINNASTICA X
TWIRLING (disciplina associata) F.G.I. X
TRAMPOLINO ELASTICO (disc.ass.) X X
GOLF * F.I.G. X
CALCIO X
CALCIO A 5 F.I.G.C. X X
SPORT FEDERAZIONE APERTO CHIUSO
PALLAMANO X X
PALLONE ELASTICO F.I.G.H. X
(disciplina associata)
HOCKEY SU PISTA X X
PATTINAGGIO X X
gare di corsa (percorso su pista o F.I.H.P. X X
su strada)
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista X X
HOCKEY SU PRATO F.I.H.Pr. X
HOCKEY INDOOR X
LOTTA X
PESISTICA X
JUDO F.I.L.P.J. X
KARATE (disciplina associata) X
TAEKWONDO (disciplina associata) X
MOTOCICLISMO * X
MOTOCROSS * F.M.I. X
TRIAL * X X
MOTONAUTICA * F.I.M. X
NUOTO X X
PALLANUOTO X X
TUFFI F.I.N. X X
NUOTO SINCRONIZZATO X X
NUOTO PER SALVAMENTO X X
PALLACANESTRO F.I.P. X X
PENTHATLON MODERNO * X X
equitazione * X X
scherma F.I.P.M. X X
tiro * X X
nuoto X X
corsa * X X
TETRATHLON * X X
scherma; nuoto; tiro e corsa. X X
TRIATHLON (disciplina associata) X X
scherma; nuoto e corsa X X
PESCA SPORTIVA * X X
ATTIVITA’ SUBACQUEE * F.I.P.S. X X
NUOTO PINNATO X X
PUGILATO F.P.I. X X
RUGBY F.I.R. X
SCHERMA X
KENDO (disciplina associata) F.I.S. X
SCI NAUTICO * F.I.S.N. X
HOCKEY GHIACCIO X X
PATTINAGGIO SU GHIACCIO F.I.S.G. X X
velocita’ – artistico X X
CURLING X X
EQUITAZIONE F.I.S.E. X X
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE X X
(disciplina associata)
SCI * X
alpino e di fondo * X
SALTO CON GLI SCI * X
SLITTINO * X
BOB * X
TENNIS X X
BADMINTON (disciplina associata) X
SQUASH (disciplina associata) F.I.T. X
PALLA TAMBURELLO (disciplina associata) X
TENNIS TAVOLO F.I.Te.T. X
SPORT FEDERAZIONE APERTO CHIUSO
TIRO CON L’ARCO * F.I.T.ARCO X X
TIRO A SEGNO * U.I.T.S. X X
TIRO A VOLO * F.I.T.A.V. X
VELA * F.I.V. X
SCACCHI F.S.I. X
(disc. ass. al C.O.N.I.)
FOOTBALL AMERICANO F.I.A.F. X
(disc. ass. al C.O.N.I.)
ARRAMPICATA SPORTIVA * F.A.S.I. X X
(disc. ass. al C.O.N.I.)
BRIDGE F.I.G.B. X
(disc. ass. al C.O.N.I.)
DAMA F.I.D. X
(disc. ass. al C.O.N.I.)
GARE DI TROTTO *
GARE DI GALOPPO * U.N.I.R.E. X
(non e’ una
F.S.N.
riconosciuta
dal C.O.N.I.)
* = sono previsti anche posti in piedi.
