uffici – norme antincendio del DM 22 febbraio 2006

ottobre 2008

Gli uffici non sono considerati luoghi particolarmente pericolosi sotto il punto di vista della sicurezza in caso di incendio. Infatti, essi rientrano tra le attività obbligate a chiedere il certificato di prevenzione incendi solo quando superano le 500 persone presenti nello stesso complesso (si deve tenere conto però del fatto che anche se non si supera questo limite possono essere presenti altre attività soggette ai controlli, come le autorimesse con più di 9 posti auto, le centrali termiche ecc.). Quando si vuole valutare la sicurezza di un ufficio di dimensioni normali non esiste una norma specifica di riferimento (solo quando in uno stesso edificio sono presenti più di 500 persone, si applica una norma apposita, e cioè il decreto 22 febbraio 2006). Pertanto, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro per attuare la valutazione dei rischi prevista dal d.lgs 81/08  possono fare riferimento solo ai criteri di sicurezza stabiliti dal decreto 10 marzo 1998.

La norma  di riferimento per gli uffici che, nello stesso edificio, ospitano più di 500  persone è il decreto 22 febbraio 2006:

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento

dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina

delle tariffe, delle modalita’ di pagamento e dei compensi al Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente

attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento

dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”, e successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,

n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione incendi;

Rilevata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni di

prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale

tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come

modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica

10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.

98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di

prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e

l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25

persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione

diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di

attivita’ industriali e/o artigianali.

2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell’allegato al presente

decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di

cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali

esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli

edifici e/o locali esistenti gia’ adibiti ad ufficio alla data di

entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di

interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano

presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per

le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata

in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche

sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione

edilizia secondo la definizione riportata all’art. 3 (L), comma 1,

lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in

locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,

non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non

ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali

e’ richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del

decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,

recante “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,

concernente la determinazione delle attivita’ soggette alle visite di

prevenzione incendi”, compresi quelli in possesso di nulla osta

provvisorio in corso di validita’ rilasciato ai sensi della legge

7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al

Titolo IV dell’allegato al presente decreto entro cinque anni

dall’entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti

ai controlli di prevenzione incendi, non e’ richiesto alcun

adeguamento qualora:

a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,

adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto

approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli

obiettivi di incolumita’ delle persone e tutela dei beni, i locali

destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di

assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio

all’interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali

contigui;

e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali

indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di

operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’

approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al

presente decreto.

Art. 4.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione

europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti

all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari

dell’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o

regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire

un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,

equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,

possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal

presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni complementari e finali

1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500

addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale

osservanza delle disposizioni di cui all’allegato al presente

decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale

dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per

l’ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento

ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e’ rimessa

alla diretta responsabilita’ del titolare dell’attivita’. Le

modalita’ di presentazione della domanda devono essere conformi a

quanto stabilito all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno

4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante “Disposizioni relative

alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per

l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche’

all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei

vigili del fuoco”, fatta eccezione per i riferimenti relativi alla

trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o

interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra

tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’importo dovuto

e’ calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Ministro: Pisanu

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA

COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD

UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.

Titolo I

GENERALITA’

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si

rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell’interno

30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e’

possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio

cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un

corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o

fino al piu’ prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel

calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche

il percorso d’esodo in unica direzione all’interno di locali ad uso

comune;

piano di riferimento: piano ove avviene l’esodo degli occupanti

all’esterno dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano

della strada pubblica o privata di accesso;

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con

una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve

costituire intralcio alla fruibilita’ delle vie di esodo e deve avere

caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con

ridotte o impedite capacita’ motorie in attesa dei soccorsi;

edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed

eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,

strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con

strutture di fondazione comuni;

edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di

esodo indipendenti;

scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto

al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata

secondo i criteri sotto riportati:

i materiali devono essere incombustibili;

la parete esterna dell’edificio su cui e’ collocata la scala,

compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza

pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni

lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In

alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti

dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle

protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di

resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;

presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti

contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento

ipotizzabile;

archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del

materiale di ufficio ove normalmente non vi e’ presenza di persone.

Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in

pianta non eccedente 1,5 m2.

2. Classificazione.

1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi

nelle seguenti tipologie:

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;

tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;

tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;

tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;

tipo 5: con oltre 1000 presenze.

Titolo II

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE

3. Ubicazione.

3.1. Generalita’.

1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel

rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni

vigenti, da altre attivita’ che comportino rischi di esplosione o

incendio.

2. Gli uffici possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;

b) in edifici a destinazione mista, purche’ sia fatta salva

l’osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;

3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza

antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i

requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.

4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra

del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino

alla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali

ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m devono essere

protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono

disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi

sicuri dinamici.

3.2. Accesso all’area.

1. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili

del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono

avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse

anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).

2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi

superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilita’ di

accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco,

almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purche’

cio’ consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi

interni al piano.

3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti

devono essere adottate misure atte a consentire l’operativita’ dei

soccorsi.

4. Separazioni – Comunicazioni.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di

prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:

a) possono comunicare direttamente con attivita’ ad essi

pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi

del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;

b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di

caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attivita’

soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la

suddetta limitazione non si applica alle seguenti attivita’ ad uso

esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche

disposizioni previste nella presente regola tecnica:

vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del

decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;

archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del

Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;

c) sono vietate le comunicazioni con altre attivita’ ad essi

non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai

sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982), dalle

quali devono essere separati mediante elementi costruttivi di

resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se

richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. Per le attivita’ accessorie di cui al successivo punto 8,

soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del

decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, si applicano le

disposizioni riportate allo stesso punto.

5. Caratteristiche costruttive.

5.1. Resistenza al fuoco.

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono

garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI

secondo quanto riportato:

piani interrati: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e

REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad

esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di

resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico

di incendio.

3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree

a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione

incendi all’uopo emanate nonche’ quanto stabilito dalla presente

regola tecnica.

4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi

strutturali e di compartimentazione nonche’ delle porte e degli altri

elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in

conformita’ al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998

(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).

5.2. Reazione al fuoco.

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di

classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno

10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono

essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste

al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di

reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell’interno

15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).

2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di

seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle

rampe, e’ consentito l’impiego di materiali di classe 1 in ragione

del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +

soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti

devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel

caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti

interne mobili, e’ consentito adottare materiali in classe 1 di

reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a

condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento

automatico;

b) in tutti gli altri ambienti e’ consentito che le

pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne

mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento

siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di

spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti

ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche’ i

materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),

ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti

in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo

spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste

alla precedente lettera a), e’ consentita l’installazione di

controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche’ di materiali di

rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza

agli elementi costruttivi, purche’ abbiano classe di reazione al

fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle

effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili

fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le

facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco

non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante

direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione

al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,

con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono

ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali

isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere

incombustibili. E’ consentita l’installazione di materiali isolanti

combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi

realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco

almeno REI/EI 30.

3. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono

prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire

conformemente a quanto previsto all’art. 4 del decreto del Ministro

dell’interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i

prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto

del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche

ed integrazioni.

4. E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle

pareti e dei soffitti, purche’ opportunamente trattati con prodotti

vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le

modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro

dell’interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo

1992).

5.3. Compartimentazione.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su

piu’ piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente

tabella.

=====================================================================

| Attivita’ di cui al | Attivita’ di cui al

Altezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,

metri) | lettera a) (in m2) | lettera b) (in m2)

=====================================================================

sino a 12…. | 6.000 | 4.000

———————————————————————

da 12 a 24…. | 4.000 | 3.000

———————————————————————

da 24 a 54…. | 2.000 | 1.500

———————————————————————

oltre 54…. | 1.000 | 1.000

6. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

6.1. Affollamento.

1. Il massimo affollamento ipotizzabile e’ fissato in:

a) aree destinate alle attivita’ lavorative: 0,1 pers/m2 e

comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti

incrementato del 20%;

b) aree ove e’ previsto l’accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;

c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a

sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le

persone con ridotte od impedite capacita’ motorie.

6.2. Capacita’ di deflusso.

1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita’ di

deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu’ o meno

1 m rispetto al piano di riferimento;

b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu’ o

meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;

c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di

sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

6.3. Sistema di vie di uscita.

1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita,

dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle

capacita’ di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deve

essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti

all’esterno dell’edificio. Il percorso puo’ comprendere corridoi,

vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e

passaggi.

2. L’altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. La

larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo

l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli

estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle

uscite, va eseguita nel punto piu’ stretto della luce. Tra gli

elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un’altezza

superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che

possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono

avere superfici sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d’esodo non devono

essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla

direzione dell’uscita. Le superfici trasparenti devono essere

idoneamente segnalate.

5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite

capacita’ motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere

previsto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono essere

dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle

normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli

elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno

pari a quelle richieste per l’edificio.

6.4. Numero delle uscite.

1. Il numero di uscite dei singoli piani dell’edificio non deve

essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente

contrapposta.

6.5. Larghezza delle vie di uscita.

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla

del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza

totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e’

determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacita’

di deflusso del piano.

2. Per gli uffici che occupano piu’ di due piani fuori terra, la

larghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro

all’aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di

due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore

affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate

anche le porte d’ingresso, quando queste sono apribili verso

l’esterno.

6.6. Lunghezza delle vie di uscita.

1. La lunghezza massima del percorso di esodo e’ fissata in:

45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure

l’esterno dell’attivita’;

30 m per raggiungere una scala protetta.

2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di

uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto

degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.)

sino a luogo sicuro o scala protetta.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a

15 m.

6.7. Porte.

1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso

dell’esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sono

aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di

sicurezza, possono anche essere:

di tipo girevole, se accanto e’ installata una porta apribile a

spinta verso l’esterno;

di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se

possono essere aperte a spinta verso l’esterno (con dispositivo

appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando

manca l’alimentazione elettrica.

3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente

sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Le

superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da

materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.

6.8. Scale.

1. I vani scala, in funzione dell’altezza antincendi degli

edifici, devono essere:

di tipo protetto: fino a 24 m;

a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.

2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani

fuori terra.

3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere

conformi a quanto stabilito al punto 5.1.

4. Le rampe delle scale utilizzate per l’esodo devono essere

rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non

meno di tre gradini e non piu’ di quindici. I gradini devono essere a

pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non

superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non

rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno

ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm

misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione

in sommita’ (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1

m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia

automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante

dispositivo posto in prossimita’ dell’entrata alle scale, in

posizione segnalata.

6.9. Impianti di sollevamento – scale mobili.

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento

debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di

prevenzione incendi.

2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non

devono essere utilizzati in caso d’incendio ad eccezione degli

ascensori antincendio e di soccorso.

3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini

del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso

di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale

mobili, nonche’ il riporto degli ascensori al piano di riferimento.

4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di

fumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere

almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione

dell’altezza dell’edificio.

6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.

1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri

devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da

poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri,

in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti

ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni

locale dei singoli piani.

7. Aerazione.

1. L’edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di

aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia

possibile l’aerazione naturale si puo’ fare ricorso a quella

meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di

funzionare anche in caso di emergenza.

8. Attivita’ accessorie.

8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.

1. Fatta salva l’osservanza delle disposizioni relative ai locali

di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al

pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a

riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l’attivita’

adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.

8.1.1. Ubicazione.

1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra

del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino

alla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti

locali, se ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m, devono

essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono

disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi

sicuri dinamici.

8.1.2. Parti comunicanti.

1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente

regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative

alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti

comunicazioni:

a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione

diretta con altri ambienti dell’attivita’;

b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al

pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di

comunicazione con altri ambienti dell’attivita’, di caratteristiche

di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.

1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei

materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di

pubblico spettacolo.

8.1.4. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

1. L’affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le

persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e

settori, e’ determinato dal numero di posti; negli altri casi viene

fissato pari a quanto risulta in base ad una densita’ di affollamento

non superiore a 0,7 persone/m2 da dichiarare a cura del titolare

dell’attivita’.

2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie

d’esodo avente le seguenti caratteristiche:

a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere

serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi

alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la

meta’ di tali uscite devono addurre direttamente all’esterno o in

luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema

di vie di esodo del piano;

b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone

devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia

conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di

pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del

piano;

c) i locali con capienza inferiore a 50 persone e’ ammesso che

siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m,

che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;

d) i locali con capienza fino a 25 persone e’ ammesso che siano

serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m,

senza l’obbligo di apertura della porta nel verso dell’esodo.

8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.

1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la

distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti

disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse

particolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del

caso, purche’ non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo

sfollamento delle persone in caso di emergenza.

8.2. Locali per servizi logistici.

1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti

con annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie

alimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere

rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.

2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di

25 posti letto purche’ rispondenti alla specifica normativa di

prevenzione incendi per attivita’ ricettive, separate dagli ambienti

adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60.

L’eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi

costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno

REI/EI 60 e puo’ comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di

dispositivo di autochiusura.

8.3. Archivi e depositi.

8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie

fino a 15 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali

combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche

privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di

dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di

resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio

collegati all’impianto di segnalazione e allarme;

all’esterno del locale, in prossimita’ della porta di accesso,

deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica

minima pari a 6 kg e capacita’ estinguente non inferiore a 21A 89B;

il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.

8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie

fino a 50 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali

combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle

seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di

dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di

resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore

ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere

per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e’

ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi

ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,

sempreche’ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari

almeno al 25% di quella richiesta. L’aerazione naturale puo’ essere

ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio

collegati all’impianto di segnalazione e allarme;

sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimita’

della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore

portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita’ estinguente

non inferiore a 34A 144B;

il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.

8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie

superiore a 50 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali

combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1�� e 2��

interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:

la superficie lorda di ogni singolo locale non puo’ essere

superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani

interrati;

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di

dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di

resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque

almeno REI/EI 90;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore

ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere

per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e’

ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi

ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,

sempreche’ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari

almeno al 25% di quella richiesta; l’aerazione naturale puo’ essere

ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il deposito deve essere protetto da impianto automatico di

rivelazione, segnalazione ed allarme;

all’interno di ogni locale deve essere previsto un congruo

numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e

capacita’ estinguente non inferiore a 34A 144B;

il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.

2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2

ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le

seguenti ulteriori condizioni:

l’accesso deve avvenire dall’esterno, attraverso spazio

scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall’interno, tramite

filtro a prova di fumo;

l’aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere

ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali

interrati, su intercapedine antincendi;

il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento

automatico.

8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell’edificio. E’

consentito detenere, all’interno del volume dell’edificio, in armadi

metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi

infiammabili, strettamente necessari per le esigenze

igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali

deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

8.4. Autorimesse.

1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle

specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

9. Servizi tecnologici.

9.1. Impianti di produzione di calore.

1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati

a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di

prevenzione incendi.

2. E’ fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili

funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei

locali; sono altresi’ vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di

calore a fiamma libera.

9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.1. Generalita’.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono

essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono

possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti

obiettivi:

non alterare le caratteristiche degli elementi di

compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri

gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si

diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,

anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti

vengono realizzati a regola d’arte e conformemente a quanto di

seguito riportato.

9.2.2. Impianti centralizzati.

1. Le unita’ di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non

devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di

produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi

locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di

resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente

dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,

munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi

frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal

costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non

inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi

frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi

refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono

essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi

caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate

a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi

termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare

le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di

produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non e’ consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da

cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere

conformi al decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 (Gazzetta

Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003).

2. Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di

scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare

quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con

strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed

intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe

caratteristiche.

4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che

delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in

corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza

al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata

automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale

serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e

segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d’incendio.

5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno

alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile

senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

9.2.4. Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando

manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l’arresto

dei ventilatori in caso d’incendio.

2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di piu’

compartimenti, devono essere muniti, all’interno delle condotte, di

rivelatori di fumo che comandino automaticamente l’arresto dei

ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.

3. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella

centrale di controllo.

4. L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non

deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza

l’intervento manuale dell’operatore.

9.2.5. Schemi funzionali.

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema

funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;

l’ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l’ubicazione delle macchine;

l’ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

lo schema di flusso dell’aria primaria e secondaria;

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in

emergenza.

9.2.6. Impianti localizzati.

1. E’ consentito il condizionamento dell’aria a mezzo di singoli

apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non

infiammabile e non tossico. E’ comunque escluso l’impiego di

apparecchiature a fiamma libera.

9.3. Impianti elettrici.

9.3.1. Caratteristiche.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita’

alla legge n. 186 del 1�� marzo 1968. In particolare, ai fini della

prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di

alimentazione e possibilita’ di intervento individuate nel piano

della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo

durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria d’incendio o di

esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di

propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della

membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione

d’uso dei singoli locali;

d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio

per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti

norme di buona tecnica;

e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non

provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);

f) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in

posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si

riferiscono.

2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di

sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione;

e) ascensori antincendio;

f) ascensori di soccorso;

g) impianto di diffusione sonora.

3. L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad

interruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di

rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore

o uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso,

impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il

dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo

automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L’autonomia minima e’ stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;

c) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto

diversamente previsto al successivo punto 10;

d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.

4. L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme

alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.

5. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare,

lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5

lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole

lampade con alimentazione autonoma, purche’ assicurino il

funzionamento per almeno un’ora.

6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione

facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.

10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di

estinzione incendi nonche’ con impianti di tipo conforme a quanto di

seguito indicato.

2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi

devono essere realizzati e installati a regola d’arte ed in

conformita’ a quanto di seguito indicato.

10.1. Estintori.

1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili

conformi alla normativa vigente; il numero e la capacita’ estinguente

degli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al

punto 5.2 dell’allegato V al decreto del Ministro dell’interno

10 marzo 1998 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del

7 aprile 1998), con riferimento ad attivita’ a rischio di incendio

elevato.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente

accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell’area da

proteggere; a tal fine e’ consigliabile che gli estintori siano

ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita’ delle aree e impianti

a rischio specifico.

10.2. Impianti di estinzione incendi.

10.2.1. Reti naspi/idranti.

1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti

secondo quanto nel seguito precisato.

2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita’

di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le

alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle

tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.

3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono

quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con

riferimento al livello di rischio 3.

4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la

protezione esterna.

5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da

spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo’ essere correlata al

numero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purche’ le

eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati

o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in

corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di

compartimentazione conformi al punto 5.1.

10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere

installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di

ambienti con carico d’incendio superiore a 50 kg/m2, fatto salvo

quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.

2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili

con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali

e le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati

ed installati a regola d’arte secondo le vigenti norme di buona

tecnica.

11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

11.1. Generalita’.

1. Negli uffici deve essere prevista l’installazione in tutte le

aree di:

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale

opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita’

delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli

incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio

d’incendio.

11.2. Caratteristiche.

1. L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte

secondo le vigenti norme di buona tecnica.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei

rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di

allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata

in ambiente presidiato.

3. L’impianto deve consentire l’azionamento automatico dei

dispositivi di allarme posti nell’attivita’ entro:

a) un primo intervallo di tempo dall’emissione della

segnalazione di allarme proveniente da 2 o piu’ rivelatori o

dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione

d’incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall’emissione di una

segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,

qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e

segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in

considerazione della tipologia dell’attivita’ e dei rischi in essa

esistenti, nonche’ di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l’impianto di

rivelazione puo’ consentire l’attivazione automatica di una o piu’

delle seguenti azioni:

chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute

aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e’ pervenuta

la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di

chiusura;

disattivazione elettrica degli eventuali impianti di

ventilazione e/o condizionamento;

attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici

(estinzione, evacuazione fumi, etc.);

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle

canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento

riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme

in posti predeterminati nel piano di emergenza.

5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico

d’incendio e’ superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e’

superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di

ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche

essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non

direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo

diretto nonche’ intercapedini comprese nei controsoffitti e nei

pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che

possano determinare rischi di incendio.

12. Sistema di allarme.

1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in

grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo

in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di

emergenza nonche’ alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine

devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente

ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti

dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La

diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad

altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme

devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

13. Segnaletica di sicurezza.

1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di

sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di

cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

2. In particolare la cartellonistica deve indicare:

le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d’esodo;

i punti di raccolta e gli spazi calmi;

l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed usare fiamme libere;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con

esclusione di quelli antincendio;

i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;

i pulsanti di allarme.

3. Alle attivita’ a rischio specifico si applicano le

disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle

relative normative.

14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita

la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, con particolare

riferimento a:

riduzione della probabilita’ di insorgenza di un incendio;

controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature

antincendio al fine di garantirne l’efficienza;

formazione e informazione del personale;

pianificazione e gestione dell’emergenza in caso di incendio.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere

riportati in un apposito registro dei controlli.

3. E’ fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano,

in prossimita’ degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto

necessario, precise istruzioni relative al comportamento del

personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da

planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i

percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e

l’ubicazione delle attrezzature antincendio.

Titolo III

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

FINO A CINQUECENTO PRESENZE

15. Uffici di tipo 1.

1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso

civile serviti da scale ad uso promiscuo.

2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro

dell’interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti

prescrizioni:

a) gli elementi portanti e separanti devono avere

caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i

piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;

b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di

almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri

dinamici;

c) gli impianti devono essere realizzati in conformita’ alla

regola dell’arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;

d) le attivita’ accessorie devono essere conformi alle

disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.

3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al

titolo II, punti 10.1, con riferimento ad attivita’ a rischio basso,

13 e 14.

16. Uffici di tipo 2.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della

presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova

realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al

fuoco puo’ essere ridotta di una classe a condizione che sia

installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta

l’attivita’; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella

prima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in

edifici esistenti e’ consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e

6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti

nell’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998;

7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita’ a rischio di incendio

basso; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 1

previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione

esterna; 11; 12; 13 e 14.

17. Uffici di tipo 3.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della

presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova

realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al

fuoco puo’ essere ridotta di una classe a condizione che sia

installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta

l’attivita’; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita’

a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete

naspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con

esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.

Titolo IV

UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI

DI PREVENZIONE INCENDI

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della

presente regola tecnica:

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non

inferiori ai seguenti valori:

piani interrati: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e

REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.

E’ consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti gia’

utilizzati nell’attivita’ alla data di entrata in vigore della

presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti

previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del

punto 5.2.

c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

=====================================================================

| Superficie massima dei compartimenti

Altezza antincendi (in metri)| (in m2)

=====================================================================

sino a 12…. | 8.000

———————————————————————

da 12 a 24…. | 6.000

———————————————————————

da 24 a 54…. | 4.000

———————————————————————

oltre 54…. | 2.000

d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per le

caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori

riportati nella precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la

tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:

edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo

protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un

luogo sicuro all’esterno con un percorso di esodo di lunghezza non

superiore a 45 metri;

edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di

fumo o esterne.

E’ consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e

dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia

installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio

esteso all’intera attivita’ e che i materiali installati lungo tali

percorsi siano tutti incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che

almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, e’ consentito che le

restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non

inferiore a 0,90 m, purche’ conteggiate pari ad un modulo di uscita.

e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d);

10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a

naspi/idranti gia’ installati, a condizione che siano assicurate le

caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la

protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello

di rischio 2; in caso di difficolta’ di accesso alle aree da parte

dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista

anche la protezione esterna.

f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12;

13 e 14.

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