Vie di esodo: una incongruenza nelle norme?
(means of egress: a prescriptive approach incongruity?)
E’ possibile che una porta di locale (dimensionata in base alle indicazioni contenute nel punto 1.6 dell’All.III D.Lgs 81/08) debba essere più grande di quella richiesta per l’uscita di emergenza (dimensionata in base al DM 10.3.98 come indicata nel punto 1.5.5 dell’ All.III del D.Lgs 81/08) qualora il locale occupi, ad esempio, 30 persone?
Questa possibilità deriva dal fatto che la porta di locale non viene considerata come porta installata lungo le vie di esodo.
Effettivamente nel caso della presenza in un locale di un numero di persone compreso tra 25 e 50 (come nel caso in esame, nel quale si ipotizza una presenza in un singolo locale di 30 persone) il D.Lgs 81/08 evidenzia la necessità di avere per il locale una porta di almeno 1.20 mt con apertura nel senso dell’esodo, mentre il D.M. 10/3/98 prescrive per lo stesso locale in caso di uscita di sicurezza verso l’esterno o verso il vano scale una uscita di 0.80 mt.
In effetti anche il DM 22/02/2006 relativo alla sicurezza antincendio per gli uffici, all’articolo 8.1 richiede misure analoghe a quelle indicate dal D. Lgs. 81/08.
A nostro avviso, salvo l’opportunità di discutere con il locale Comando P.le VVF l’interpretazione normativa anche sulla distinzione tra la definizione di porte e di uscite di sicurezza, stante la generale regola di evitare restringimenti delle vie di esodo, sembrerebbe opportuno mantenere la larghezza di 1.20 mt anche in corrispondenza dell’uscita di sicurezza di piano e relative scale.
Interpretazioni diverse, anche se plausibili dal punto di vista strettamente normativo, potrebbero a nostro avviso a rischiare successive contestazioni. Si evidenzia che questo tipo di problematiche è a nostro avviso tipico di un corpo normativo di tipo prescrittivo, ampio e a volte contraddittorio. Un approccio di tipo prestazionale (ingegneria antincendio detta anche FSE – fire safety engineering) permetterebbe di valutare meglio le effettive condizioni di sicurezza legate allo specifico caso.

La domanda è poco chiara. Le maniglie per l’apertura delle porte sono molto importanti soprattutto nei luoghi pubblici e in quelli affollati ed una norma stabilisce con esattezza quando sono abbligatorie quelle omologate.
Riportiamo il testo del post che abbiamo pubblicato al riguardo:
DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:
* i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure;
* le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).
In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità.
Le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 3 del decreto del 2004:
Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La Segreteria tecnica
Quesito: in quale modo influiscono le maniglie sulle porte considerate vie di fuga?