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	<title>Commenti a: Vie di esodo: una incongruenza nelle norme?</title>
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	<description>Informazioni su prevenzione incendi, normativa di sicurezza antincendio e adempimenti</description>
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		<title>Di: giuseppe de dominicis</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/vie-di-esodo-una-incongruenza-nelle-norme/#comment-1051</link>
		<dc:creator>giuseppe de dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:40:51 +0000</pubDate>
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		<description>Quesito: in quale modo influiscono le maniglie sulle porte considerate vie di fuga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quesito: in quale modo influiscono le maniglie sulle porte considerate vie di fuga?</p>
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		<title>Di: comitato tecnico</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/vie-di-esodo-una-incongruenza-nelle-norme/#comment-1057</link>
		<dc:creator>comitato tecnico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:39:43 +0000</pubDate>
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		<description>La domanda è poco chiara. Le maniglie per l&#039;apertura delle porte sono molto importanti soprattutto nei luoghi pubblici e in quelli affollati ed una norma stabilisce con esattezza quando sono abbligatorie quelle omologate.

&lt;em&gt;Riportiamo il testo del post che abbiamo pubblicato al riguardo: 
DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:

    * i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125)  oppure;
    * le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).

In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità.

Le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 3 del decreto del 2004:

Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
&lt;/em&gt;

La Segreteria tecnica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda è poco chiara. Le maniglie per l&#8217;apertura delle porte sono molto importanti soprattutto nei luoghi pubblici e in quelli affollati ed una norma stabilisce con esattezza quando sono abbligatorie quelle omologate.</p>
<p><em>Riportiamo il testo del post che abbiamo pubblicato al riguardo:<br />
DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:</p>
<p>    * i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125)  oppure;<br />
    * le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).</p>
<p>In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità.</p>
<p>Le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 3 del decreto del 2004:</p>
<p>Art. 3. – Criteri di installazione<br />
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.<br />
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:<br />
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:<br />
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;<br />
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;<br />
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:<br />
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;<br />
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;<br />
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.<br />
</em></p>
<p>La Segreteria tecnica</p>
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