Attività soggette ai controlli e norme di prevenzione incendi
(Fire protection standards and Fire safety controls in Italy)
Una delle distinzioni che devono essere capite fin dall’inizio per comprendere il mondo della prevenzione incendi è quella tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e quelle soggette alle norme di sicurezza.
Si deve premettere che quando si parla di attività soggette ai controlli dei VVFF si intendono quelle attività che sono pericolose (in quanto elencate nel DM 16 febbraio 1982) e per le quali, ai sensi della legge n. 966 del 1965, richiamata anche nel decreto legislativo n. 139 del 2006, i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere e poi del certificato di prevenzione incendi.
Pertanto, i controlli di prevenzione incendi svolti dai VVFF sono obbligatori per tutte le attività e gli edifici considerati a particolare rischio (in quanto elencati nel DM 16 febbraio 1982). Questo elenco comprende 97 tipologie di edifici o impianti. Non tutti questi, però, hanno una norma di riferimento. Quelli più diffusi (autorimesse, centrali termiche, depositi di gas ecc.), infatti, sono soggetti a delle norme specifiche, mentre le altre attività (lavanderie industriali, officine di grandi dimensioni ecc.) non hanno una norma di riferimento. Le misure di sicurezza, in questi casi, devono essere individuate dal tecnico ed approvate dai Vigili del fuoco caso per caso.
Fatta questa necessaria premessa, un’attività produttiva può ricadere in una delle quattro possibilità:
- non è soggetta ai controlli dei VVFF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un piccolo negozio – sotto i 400 m2, una piccola officina meccanica). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco e non dovrà verificare nessuna norma, tranne i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- è soggetta ai controlli dei VVFF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un locale in cui si vernicia con prodotti infiammabili con oltre 5 addetti). In questo caso si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco ma non dovrà verificare nessuna norma specifica, tranne i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- non è soggetta ai controlli dei VVFF ed è soggetta ad una norma (ad esempio un impianto di produzione calora a gas di potenza termica pari a 100 kW). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco ma si dovrà verificare il rispetto della norma, il decreto 12 aprile 1996;
- è soggetta ai controlli ed è soggetta ad una norma, (ad esempio, una autorimessa con più di 9 posti auto). In questo caso di dovrà presentare la domanda ai VVFF in cui è dimostrato il rispetto del decreto 1 febbraio 1986.
Da questo breve elenco si capisce che in molti casi (soprattutto quando esiste una norma) il titolare deve ricorrere ad un tecnico per verificare la sicurezza. Il tecnico, comunque, diventa obbligatorio quando si tratta di presentare le domande ai vigili del Fuoco.
Il decreto 16 febbraio 1982 può essere scaricato da questo post:

Sono un tecnico che ha avviato l’attività inerente alla gestione della sicurezza (Coord.Sicurezza e ASPP) per conto di una società.
La Società per cui opero si occupa di discariche e impiantistica realizzata all’interno dei siti.
Tra questi impianti due tipologie mi danno qualche perplessità:
- Impianto di captazione biogas con torcia di combustione; in tale impianto il biogas prodotto nelle vasche di discarica viene convogliato fino ad una torcia di combustione, in cui viene bruciato per essere eliminato.
- Impianto di produzione energia elettrica da biogas; il biogas viene convogliato e trasportato fino all’impianto, che trasforma tramite combustione il gas in energia elettrica.
Le mie domande sono le seguenti:
Detti impianti sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco?
Quali adempimenti devo svolgere per regolarizzare la situazione?
E’ necessario richiedere il CPI?
Ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti
L’impianto di captazione del biogas, qualora la produzione del gas risulti superiore a 50 Nmc/h, rientra al punto 1 del DM 16/02/1982, mentre la produzione di energia elettrica a mezzo di gruppo elettrogeno rientra al punto 64 dello stesso decreto.
In questi casi è necessario attivare la procedura per l”ottenimento del parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del DPR 37/98 e successivamente richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi.
Per quanto riguarda la regolarizzazione della struttura possiamo ricordare che non esistono norme tecniche per l’impianto di captazione del biogas (quindi dovrà proporre nel progetto i dispositivi ed i presidi antincendio più idonei), mentre per i gruppi generatori alimentati a gas o ad altri combustibili c’è una norma specifica, alla quale abbiamo dedicato un post nel nostro sito.
La Segreteria tecnica
cosa vuol dire essere in regola con la normativa antincendio e di sicurezza?
occorre il certificato prevenzione incendi o basta la dia del legale rappresentante
grazie
Essere in regola con la normativa antincendio vuol dire aver rispettato le norme di sicurezza che lo Stato ha emanato. Questo obbligo riguarda qualsiasi attività di lavoro e alcuni edifici o depositi particolari.
Ci sono, poi, tra i luoghi di lavoro o gli edifici, alcune attività che sono considerate cosi’ pericolose da rendere obbligatoria la richiesta del certificato di prevenzione incendi, il cui rilascio attesta che le norme sono rispettate.
La Dia, in tutto questo, è uno dei passi previsti dalle procedure, perchè permette di lavorare prima del controllo dei Vigili del fuoco sulla base della dichiarazione che tutte le norme sono state rispettate. La Dia antincendio è obbligatoria solo per le attività più pericolose, mentre per le altre non è richiesta.
La Segreteria tecnica
Dovrei aprire un parco giochi indoor con annessa una pizzeria.
Il locale è di lotre 400 mq (esattamente 591 mq totali) e dovrebbe poter ospitare più di 100 persone. Leggendo l’elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, la mia attività vi rientra al punto 83 (capienza superiore a 100 posti) e al punto 85 (superficie superiore ai 400mq). Dovranno rilasciarmi un parere di conformità e un sopraluogo per entrambi i punti o uno per ogni punto??
Sarà un’unico costo o la somma di entrambi??
La sua attività potrebbe essere compresa al solo punto 83 del DM 16/02/1982 qualora nella stessa si configuri lo svolgimento di manifestazioni riconducibili a quelle di pubblico spettacolo (elencate nel DM 19/08/1996). In questo caso oltre alla pratica per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dovrà essere anche ottenuta l’agibilità da parte della Commissione Comunale Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Ovviamente dovrà essere valutata anche la potenzialità degli impianti di cottura ed il tipo di alimentazione per verificare che non vi siano altri impianti o depositi che necessitano dell’autorizzazione antincendio.
La Segreteria tecnica
Sono proprietario di un locale commerciale al piano terra di m2 450 circa. Mi è stato chiesto in locazione per una attivita commerciale di vendita di articoli casalinghi.
Nel richiedere l’autorizzazione amministrativa i tecnici comunali l’hanno negata perchè il locale ha una superficie superiore ai 400 mq., riferendo che è necessario un certificato di prevenzione incendi da parte dei VVFF. In tal caso quali sono le caratteristiche che il locale deve avere per ottenere il CPI? Grazie per la risposta
Le normative al momento in vigore per i locali di esposizione e vendita sono le circolari del Ministero dell’Interno n. 75/67 e 5210/4184 del 17/02/1975; è disponibile (anche sul sito) inoltre una bozza di norma sull’edilizia commerciale, quindi non ancora emanata, quale possibile riferimento.
Oltre a rispettare le norme citate, dato che il locale supera i 400 m2, deve chiedere il parere ai Vigili del Fuoco. Nel chiedere questo parere ricordiamo che le misure applicabili al caso (resistenza al fuoco, sistema di esodo, impianti elettrici, antincendio e di sicurezza) devono essere valutate in sede di predisposizione del progetto (a firma di tecnico abilitato), che è poi necessario per il successivo ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi .
La Segreteria tecnica
Buongiorno, sono un architetto e devo presentare una pratica VVf relativa ad un autorimessa interrata completamente meccanizzata.
-Innanzitutto vorrei sapere se devo presentare un parere di conformità o che altro.
-Trattandosi poi di un edificio residenziale con 3 piani fuori terra (probabilmente ha tamponamenti in legno), anche la parte ft deve passare dal nulla osta dei VVf oppure no?
-Inoltre Vorrei sapere se negli elaborati si deve semplicemente indicare il posizionamento di idranti e ascensori oppure vanno anche dimensionati gli impianti.
Se l’autorimessa ha più di 9 posti macchina è una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, quindi in quel caso si deve presentare la domanda di parere di conformità. L’edificio, invece, diventa soggetto sopra i 24 m. Questo non toglie che nel suo caso nel progetto dell’autorimessa si devono indicare le parti in comune con l’edificio.
Il progetto di prevenzione incendi deve essere redatto secondo quanto prevede un decreto (4 maggio 1998) che indica tutta la documentazione e i dettagli da indicare nei progetti da presentare ai VVFF. Il decreto non prevede il dimensionamento degli impianti in fase di parere di conformità, ma che siano almeno dichiarate le prestazioni (ad esempio, per un impianto idranti: portata, riserva idrica, pressione).
La Segreteria tecnica
salve. sono il titolare di un’azienda che produce manufatti in cemento e commercializza pochi prodotti x l’edilizia, quali i legnami per casseformi. per il rifornimento dei ns mezzi di lavoro, ho anche una cisterna per il gasolio (contiene circa 2000lt), che credo non sia a norme! vorrei sapere se questo tipo di attività ha bisogno di un sistema antincendio valido, ossia bastano gli estintori? o c’è bisogno di un progetto particolare? da notare che il lavoro grosso viene fatto all’aperto, nel deposito vengono messi i mezzi alla sera e c’è la cisterna con il gasolio. ho grosse perplessità per il capannone dove c’è il legname, lì credo non bastino gli estintori… è da qualche settimana che ci sto pensando, ma sinceramente non so da dove iniziare. vi ringrazio
E’ possibile utilizzare per la distribuzione del gasolio dei serbatoi mobili, omologati in base al D.M. 19 marzo 1990, anche se certamente non all’interno di locali, a maggior ragione destinati a deposito di legname.
Infatti, per i contenitori – distributori mobili (omologati dal M.I. ai sensi del D.M. 19/03/1990 fino a 9000 litri), a servizio di macchine non targate e non circolanti su strada in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non occorre il C.P.I. (D.M. 19/03/1990); le norme tecniche contenute nel predetto DM 19/03/1990 devono comunque essere osservate sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività; l’installazione dei contenitori distributori in oggetto è consentita presso altre attività produttive (diverse da quelle indicate al precedente punto 1) esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; per tale tipologia occorre il C.P.I. (L.C.M.I. P322/4113 del 09/03/1998) per l’attività n. 15 del D.M. 16/02/1982; il DM 12/09/2003 disciplina invece l’installazione e l’esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica fino a 9 mc, in contenitori – distributori rimovibili per il rifornimento di mezzi destinati all’attività di autotrasporto e quindi in possesso di apposita licenza per tale tipo di attività; tale installazione è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi configurandosi analogamente all’attività 18 del DM 16/02/1982. Con lettera circolare prot. n 857 del 17/03/2009, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione Incendi, ha chiarito, sentito la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intcrmodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consultata sull’argomento, che “sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l’attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne: il settore del trasporto merci, imprese iscritte ali ‘Albo degli autotrasportatori conto terzi; il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di lìnea, noleggio con conducente e taxi”.
Per impianto di distribuzione carburanti si deve intendere qualsiasi sistema per il rifornimento di veicoli (compreso i serbatoi per caduta e simili); le tipologie di impianto ammesse, conformi alla normativa di sicurezza, sono comunque esclusivamente quelle riconducibili ai casi citati (con l’impiego quindi di contenitori distributori omologati in base al DM 19/03/1990) o, in alternativa, impianti realizzati a mezzo di serbatoio interrato e colonnina erogatrice (DM 31/07/1934); in questa ultima circostanza si configura l’attività 18 del DM 16/02/1982, ed è quindi necessario ottenere il C.P.I..
L’edificio industriale utilizzato come deposito di legname risulta soggetto a rilascio di CPI se di dimensioni superiori a 1.000 mq o se i quantitativi di legno in deposito superano i 500 q.li. In ogni caso è necessario, in caso di presenza di lavoratori dipendenti, dimostrare il rispetto del DM 10/3/98.
La Segreteria tecnica
Salve sono il presidente di un associazione culturale musicale;abbiamo nella nostra sede 3 stanze insonorizzate di circa 25Mq cadauna adibita a sala prova musicale e studio di registrazione. non abbiamo partita iva ma solo codice fiscale, non siamo appunto una soceta’ di lucro e operiamo esclusivamente con i nostri soci.Abbiamo intezione di dotarci di estintori a co2 per ogni stanza ma non sappiamo e nessuno sa dirci se siamo obbligati a fare un contratto di manutenzione degli estintori oppure no, visto che la carica del co2 dura ci dicono 18 anni. il discorso per noi ha una certa valenza economica in quanto 3 estintori possiamo comprarli ad un prezzo onesto in un negozio ma se dobbamo per legge avere un contratto di manutenzione i costi per il medesimo prodotto sono 5 volte superiori!!!
non abbiamo dipendenti,il circolo non e’ aperto al pubblico ma escusivamente ai sosi tesserati.gradiremmo un aiutino in merito.
grazie tante!!
Alessandro Tortone
Come responsabile dell’associazione, deve tutelare la sicurezza di chi entra nei suoi locali. Poichè non esistono norme antincendio specifiche per tale tipo di uso, deve essere il responsabile a valutare le misure di sicurezza da applicare, compreso il numero ed il tipo di estintori.
Per quanto riguarda la manutenzione, la norma sugli estintori fissa il termine entro cui devono essere controllati, ma non obbliga a stipulare un contratto di manutenzione. Dovrebbe verificare quindi la possibilità di recarsi presso chi fa la manutenzione e chiedere quanto costa tale operazione.
Riportiamo il post sulla manutenzione degli estintori.
In tutti i luoghi di lavoro in cui sono installati degli estintori, in caso di mancato rispetto delle scadenze della manutenzione, sono previste delle sanzioni penali (D. Lgs n. 81/2008, D.lgs 758 del 1996). Pertanto, la manutenzione degli estintori deve essere seguita molto seriamente.
Come svolgere la manutezione è scritto nella norma UNI 9994 (Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Manutenzione). Questa norma definisce le varie fasi della manutenzione e contemporaneamente ne indica le scadenze:
Sorveglianza: misura preventiva finalizzata alla verifica della presenza, dell’integrità e dell’accessibilità dell’estintore. Viene eseguita da personale istruito presente sul posto. Consiste in un semplice esame visivo e pertanto non sostituisce le operazioni in seguito riportate, queste ultime devono essere svolte da personale abilitato e con apposite attrezzature. La sorveglianza si esegue con cadenza mensile.
Controllo: operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell’apparecchio. Il controllo consiste in un esame visivo esterno dell’estintore, e nella verifica della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica, e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificate tramite misura del peso, poiché per vari motivi si preferisce non far riferimento alla pressione.
Revisione: operazione atta a verificare l’efficienza e lo stato di conservazione dell’estintore e di tutti i suoi componenti, comprende la sostituzione dell’estinguente. La revisione richiede lo smontaggio del gruppo valvola e l’ispezione interna del serbatoio. La frequenza dell’operazione dipende dal tipo di estinguente (schiuma o idrico: 18 mesi; polvere: 36 mesi; CO2: 60 mesi; idrocarburi alogenati: 72 mesi).
Collaudo: verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell’operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell’obbligo della marcatura CE.
La Segreteria tecnica
Magazzino per deposito corsetteria per più di 50 q.li (attività 48) e centrale termica (attività secondaria 91) esistente di cui devo ottenere cpi. Dovrei inserire box office con superficie vetrata (con presenza continuativa di persone) all’interno del magazzino. Come la tratto? Essendoci il vetro non posso compartimentarla. C’è qualche riferimento normativo?
Grazie mille.
Saluti e buoni giornata
La centrale termica è soggetta a norme specifiche che non permettono la comunicazione diretta del locale caldaia con un altro locale interno.
Per quanto riguarda il magazzino, non esistendo norme di prevenzione incendi, è il professionista a decidere cosa fare sulla base della valutazione dei rischi antincendio. Questa dovrà indicare, quindi, se serve la compartimentazione ed il successivo progetto a evidenziare come (eventualmente) realizzarla.
La Segreteria tecnica
Salve, ho appena ricavato un locale commerciale di mq. 485 lordi da un capannone commerciale di mq.800. Questo immobile non necessitava di PCI essendo al di sotto dei 1000 mq adibito alla vendita solo all’ingrosso. Volevo sapere questa nuova unità che verrà adibita a deposito di abbigliamento di che certificati o autorizzazzioni da parte dei VVFF necessita. Vi ringrazio in anticipo. Teresa
I negozi di superficie superiore a 400 m2 devono essere autorizzati dai VVf attraverso una procedura che parte dalla presentazione del progetto. Nel suo caso, se realizza un negozio (anche all’ingrosso) è soggetta a questa procedura e quindi il progetto deve essere firmato da un tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e deve mostrare che il negozio è conforme alle norme vigenti, che sono quelle del 1967 e del 1975 (Circolare n° 75 del 03/07/1967 “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.” e lettera circolare 17 febbraio 1975 “Chiarimenti riguardanti l’applicazione del punto 97 dell’elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 – Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio 1967.)
Una volta realizzato il negozio si può chiedere il sopralluogo di verifica per ottenere il CPI.
Se, al contrario, deve realizzare un deposito, essendo inferiore a 1000 m2, non è soggetto alla procedura descritta, ma deve in ogni caso accertarsi direttamente che è garantita la sicurezza dei lavoratori.
La Segreteria tecnica
Salve, sotto il mio palazzo di 2 piani,composto da 4 appartamenti, + un locale seminterrato 75m2 a incastro nella parte laterale,attraversando tutto il edificio sottostante le camere da letto i soggiorni de due degli appartamenti, il locale ha tutta una parte laterale coperta per il terreno.
il proprietario che non abita nel palazzo vuole aprire un officina meccanica, è possibile?
Dal solo punto di vista della sicurezza antincendio una autorimessa potrebbe essere aperta nella situazione che descrive. Non esistono norme specifiche in materia e molto probabilmente non si tratta nemmeno di una attività per cui deve essere chiesto il certificato di prevenzione incendi.
La Segreteria tecnica
Ancora io, mi scusi
come condomini possiamo chiedere verifica VVF?
la ringrazio per la sua gentilezza
Le pratiche di prevenzione incendi possono essere chieste solo dall’amministratore del condominio.
Una verifica per un eventuale rischio dovuto a irregolarità nella sicurezza antincendio può essere chiesto da chiunque, tramite una richiesta ai VVF.
La Segreteria tecnica
Salve a tutti sono un Ingnere e mi occupo si sicurezza sul lavoro, volevo sapere la vostra interpretazione della frase “superiore a 5 dipendenti” al punto 8 delle attività soggette a CPI.
Come lo intendete voi??? Superiore a 5 in generale…compresa la segretaria..??..ho letto su internet un po di notizie e un articolo pubblicato sul sole 24 ore parla di persone presenti nell’ area di rischio…ma se la mia azienda come piu o meno penso tutte ha anche dei cantieri esterni..in generale posso dire che nn sono mai 6 persone (e quindi >5) presenti in officina, ma se il giorno che succede qualcosa piove, sono tutti dentro e supero il limite…???
Grazie
Paolo
L’assoggettabilità al punto 8 dell’allegato al DM 16/2/82 deriva dalla presenza contemporanea di oltre 5 persone addette alle operazioni di saldatura con gas infiammabili
La Segreteria tecnica
Salve,sono un ingegnere e mi son trovato ad occuparmi della progettazione di una scala antincendio esterna, desideravo conoscere che caratteristiche devono avere queste scale e, se è possibile avere qualche riferimento normativo sul quale trovare tali specifiche,
distinti saluti e complimenti per la vostra chiarezza espositiva
Su questo argomento abbiamo pubblicato un post, che riportiamo:
Una scala di sicurezza esterna è un elemento costruttivo che serve a favorire l’esodo da un piano fuori terra di un edificio. Di solito, si realizzano le scale esterne quando per qualche motivo non è possibile realizzarle all’interno, protette o a prova di fumo.
Dato che una scala esterna deve essere abbastanza protetta dal fumo, deve essere distante dalle aperture dell’edificio, da cui potrebbero uscire i prodotti della combustione che la rendono impraticabile.
Una norma di riferimento per la realizzazione di scale esterne è il decreto 19 agosto 1996 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) che prevede al punto 4.5.4 Scale di sicurezza esterne:
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
c) la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
Questa norma è stata riportata quasi integralmente dal decreto sulla sicurezza degli ospedali ( 18 settembre 2002) che prevede:
Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
Vorrei sapere se è obbligatorio fare il calcolo prestazionale (art. 2 comma 1D.M. 9.5.2007) per una cupola in acciaio e vetro di copertura di un’area comune a dei negozi posti in un centro commerciale di oltre 400 mq. Grazie
L’uso dei metodi di cui al decreto 9 maggio 2007 è facoltativo. Non esistono casi in cui sia obbligatorio, anche se in molte situazioni l’approccio prestazionale è l’unico in grado di fornire delle risposte concrete.
La Segreteria tecnica
vorrei sapere se per una cucina di un ristorante con carico di fuoco inferiore a 116KW occarre il parere preventivo dei vigli del fuoco. Grazie
Nel caso di potenza inferiore a 116 kW di tutti gli impianti termici a gas presenti nel locale, non è obbligatorio il parere preventivo.
La Segreteria tecnica
Salve, sono un geometra e mi occupo generalmente di Sicurezza lavoro (81/08), ho avuto un incarico di coordinamento per un parco fotovoltaico e sono curiso di sapere se il tipo di attività è soggetta a CPI, ho già visto nella tabella delle attività soggette e l’unica un po più attinente era la n. 63, ma essendo un cosa un po nuova non sono sicuro sia alla stessa stregua.
Saluti
Questa attività non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi
La Segreteria tecnica
PS
L’impianto è di 20,40 MW ed è su una superficie di 545000 mt.
Grazie ancora
Salve, vorrei sapere se una centrale termica inferiore ai 116 kw ma installata in una scuola rientrante nell’attività n° 85, è soggetta al rilascio del cpi ?(anche se non rientra nel punto 91).
Seconda domanda , quando vi sono più attività nello stesso stabile (esempio scuola att. 85 e centr term 91) il cpi deve essere unico o ogni attività ha il suo?
Mi è capitato in una scuola di adeguare la centrale termica al D.M. 12/04/1996 ma la scuola in generale non era in regola e il comando dei vigili del fuoco non ha rilascio il cpi per l’attività 91 ,in auanto mi hanno detto che deve essere unico non bloccandomi il saldo del lavoro.
grazie anticipatamente per le risposte.
Confermiamo che il CPI deve essere unico e deve prendere in considerazione anche le centrali termiche al di sotto della soglia dei 116 kW.
La Segreteria tecnica
Salve,
vorrei sapere se in un immobile in cui sono presenti più attività, normate da rispettive regole tecniche, che prevedono tutte l’installazione di naspi per il calcolo della riserva idrica bisogna utilizzare il fabbisogno della sola attività più gravosa o la somma di tutte.
Grazie.
Non abbiamo trovato dei chiarimenti ministeriali su questo tipo di problema. A nostro parere, se le attività sono separate con strutture REI si puo’ ipotizzare che un incendio possa riguardare solo una di esse e che, quindi, una riserva dimensionata per l’attività piu’ gravosa possa essere adeguata. Però si deve anche considerare il problema delle responsabilità. La gestione di questa riserva, infatti, dovrebbe essere a carico di tutti coloro che la possono usare.
La Segreteria tecnica
Salve,
sono il presidente di un associazione culturale che si occupa dell’insegnamento di danza, yoga e teatro.
al momento la nostra sede è di 210 mq, ma si profila la possibilità di comprare altri 220 mq nello stesso piano.
il capannone non ha scale antincendio, sono obbligatorie anche se non dovessimo mai avere 100 persone nello stesso momento?
chi dovrei contattare per info dettagliate?
Grazie mille!
Le norme sulle uscite di sicurezza si basano sul numero di persone e non sulla superficie dei locali. Per informazioni più dettagliate sull’argomento abbiamo notato che un testo in vendita su internet sulla sicurezza antincendio dei ristoranti (Editore Lulu) ha una buona sezione sulle vie di esodo, che potrebbe chiarirvi diversi dubbi.
La Segreteria tecnica
Sono un Per. Ind. che si occupa di progettazione di prevenzione incendio al momento seguo la progettazione di un edif. per civili abitazioni e mi è sorto un dubbio ” nelle norme di prev. incendio su edif. per civili abitazioni nella tab. A per massima sup. di competenza di ogni scala cosa si intende: la sup. di piano esclusa dei balconi quindi solo la sup. racchiusa dalle pareti perimetrali dell’ edificio? Se si per superficie di piano si intende quella al netto dello spessore dei muri perimetrali o compreso lo spessore dei muri?
La ringrazio anticipatamente per l’ attenzione che presterà al mio quesito. Saluti
Non ci risultano chiarimenti sul problema evidenziato. Di conseguenza, conviene chiedere al locale Comando VVF, tenendo conto che é probabile che sia presa in considerazione l’ipotesi più sfavorevole.
La Segreteria tecnica
Salve,sto aprendo una macelleria di circa 80mq,mi servirebbe sapere se oltre l’agibiltà mi serve qualche altro certificato da parte dei vigili del fuoco.
Nel caso non ci fosse bisogno di niente,cambia qualcosa la presenza di una cucina a gas?
La ringrazio anticipatamente
La macelleria è un’attività di vendita e non è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco al di sotto di 400 m2.
La cucina a gas se è sotto i 100 kW non è soggetta ai controlli, ma deve pur sempre rispettare le norme di sicurezza sugli impianti a gas.
La Segreteria tecnica
complimenti per la chiarezza
Salve,
vorrei chiedere se risulta essere soggetta a CPI anche una piccola azienda agricola con due soli dipendenti che si occupano della raccolta e vendita al dettaglio di olio d’oliva. (l’attività di molitura è svolta da terzi).
Tale materia prima è stoccata in due silos (cisterne) con una capienza complessiva di circa 3.600 quintali, negli stessi locali aziendali che subiscono idonei controlli sanitari.
Nei locali ad oggi sono presenti già estintori ed aspiratori, è necessario altro? Sottolineo il fatto che si tratta di un semplice deposito utilizzato per la vendita diretta.
GRAZIE.
I depositi di olio costituiscono un’attività pericolosa e quindi per questi deve essere chiesto il CPI. Per le misure di sicurezza è opportuno acquisire il parere dei VVF.
La Segreteria tecnica
Salve,
devo presentare un progetto per un impianto di cogenerazione a biomassa per la produzione di energia con potenza elettrica di 1000 kw, quale normativa prevenzione incendi devo seguire?
Le attivita’ sono 46-63-64 o anche la 91?
GRAZIE
Buongiorno richiedo se vi è l’obbligo di realizzare una riserva idrica e di quali dimensioni per garantire le prestazioni dettate dalla normativa per 3 naspi presenti in un istituto di formazione di tipo 1 attività 85(fino a 300 presenze). ho letto che le prestazioni devono essere garantite per 60 min per almento il 50% dei naspi presenti ovvero 2. è possibile ometterla inserendo solo una stazione di pompaggio? l’acquedotto dovrebbe almeno garantire che la riserva è inesauribile. questo può aiutae? grazie in anticipo
salve,
la mia richiesta è la seguente:
un’attività artigianale (officina per la manutenzione di infissi di alluminio senza saldatura con n°2 addetti) operante su una superficie di circa 435mq è soggetta al rilascio del CPI.
Se il forno è a gas o a gasolio e supera la potenza termica di 116 kW è sicuramente soggetto al CPI. Anche per quanto riguarda i solventi ed il gasolio deve verificare le quantità previste con i limiti stabiliti nelle voci del dm 16 febbraio 1982.
La Segreteria tecnica
Salve,
sono un artigiano che intende aprire una auto carrozzeria per riparazione veicoli senza dipendenti e soci.
Vorrei chiedere se risulta essere soggetta a CPI?
Il capannone ha una superficie di circa 400mq. ed al suo interno vi sono forno di verniciatura con annesso riscaldatore ed aspiratore con scarico all’esterno; magazzino per vernici e solventi privo di aperture verso l’esterno di sup. max 25mq. (deve avere strutture REI?); fusti per raccolta oli usati e polveri di carteggiatura – contenitore batterie esauste – cisterna gasolio inferiore ai 1000 mc (devono avere dei locali specifici?), saldatrice a filo continuo.
Grazie in anticipo.
sono il titolare di un azienda artigiana che sta presentando il progetto per l’ottenimento del CPI.
L’azienda è stata suddivisa in 2 :
attività87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
attività88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2
Abbiamo proposto un locale con 2 porte rei di collegamento tra le 2 attività ma ci è stato risposto che le due attività devono essere separate e non possono avere un collegamento interno.
Ci sembra strano che non si possano avere comunicazioni interne tra diverse attività.
Ci sono normative precise al riguardo?
Le informazioni fornite non sono esaurienti per dare una risposta univoca.
Due diverse attività con diverse ragioni sociali non vengono generalmente messe in comunicazione tra loro per ridurre la reciproca probabilità di trasmissione dell’incendio; quando non espressamente vietato dalle normative specifiche o regole tecniche di prevenzione incendi la comunicazione potrebbe essere ammessa a condizione che vi sia un unico responsabile delle due attività, con rilascio di un unico Certificato di Prevenzione Incendi.
Per l’attività 87 deve essere verificata l’applicabilità delle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno n. 75/67 e 5210/4184 del 17/02/1975.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, sono un ingegnere che si occupa di sicurezza sul lavoro; ancora un quesito relativo ad un negozio: sull’autorizzazione all’esercizio è specificata una superficie netta di vendita inferiore a 400 mq, mentre quella lorda li supera. Il negozio si estende su due piani: terra e seminterrato. Da qui, tramite due porte rei separate da un corridoio che costituisce filtro a prova di fumo – seppur attulamente privo di tubazione che dia sfogo sull’esterno – si accede ad un deposito/garage con ulteriore accesso all’esterno tramite saracinesca. E’ a causa di quest’ultimo locale che si superano i 400 mq. L’attività 87 da DM 16/02/82 si riferirebbe alla superficie adibita a negozio copmprensiva di deposito, quindi siamo soggetti a rilascio CPI, oppure è possibile distinguere le due aree come negozio inferiore ai 400 mq e deposito inferiore ai 1000?
Nel caso in cui questa distinzione non fosse possibile, per non dover richiedere il cpi, dovrebbe esserci una parete al posto delle porte rei (in modo che il locale adibito a negozio ed il deposito non comunichino tra loro)? Grazie
La risposta dipende dall’interpretazione locale della norma, per cui dovrebbe rivolgersi al locale Comando dei vigili del Fuoco.
Anche secondo noi il collegamento con il locale autorimessa lo rende parte dell’attività. In caso di separazione con pareti REI non dovrebbero esserci problemi a identificare l’attività come inferiore a 400 m2.
La Segreteria tecnica
Per un’attività commerciale la superficie lorda ai fini della prevenzione incendi come viene calcolata? è comprensiva dei muri, scale e metà pareti di confine con altra proprietà?
Il problema della superficie di riferimento per l’applicazione della norma di solito è risolto utilizzando la superficie lorda, come si legge nella maggior parte delle norme di prevenzione incendi.
La Segreteria tecnica
Per svolgere una attività di trattenimento con ballo e somministrazione cibi e bevande per meno di 200 persone, zona all’ aperto adiacente bar-ristorante, mesi estivi due giorni a settimana, è necessario il rilascio del CPI? Si possono usare i servizi igienici del bar ?
Possiamo confermare che i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone sono soggetti al controllo della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed anche al CPI.
La Segreteria tecnica