Autorimesse e garage condominiali: chi attesta la conformità?
Come noto, le attività sotto la soglia dei controlli non devono essere oggetto di domanda ai Vigili del Fuoco. A questo riguardo, con la lettera n. P368 del 10 aprile 2003 (Parcamento dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. – Quesito) il Ministero ha precisato che le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all’emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell’Amministratore del condominio.
L’attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

COSA CONCERNE LE AUTORIMESSE CONDOMINIALI POSTE SOTTO L’AREA DI SEDIME DELLO STABILE, CHE HANNO CIRCA 30 POSTI AUTO ?
Le misure di sicurezza sono stabilite dal decreto ministeriale 1 febbraio 1986 (che è pubblicato nel nostro sito) nel quale è spiegato più o meno chiaramente cosa si deve fare.
La Segreteria tecnica
Gentili signori,
sono proprietario di un appartamento in un condominio di 14 unità (ad uso esclusivamente privato) con atrettanti posti auto in un garage semi-interrato, la cui costruzione è stata terminata nell’anno 1974.
Mi permetto di sottoporvi il seguente quesito: le norme di sicurezza antincendi previste dal decreto ministeriale 1° febbraio 1986 hanno vigore retroattivo anche per una tale costruzione e vi devono essere effettuati degli adeguamenti o meno ?
Ringraziando per una gentile risposta porgo distinti saluti.
La domanda si riferisce alle norme da applicare nelle autorimesse realizzate prima dell’entrata in vigore del decreto del 1986.
Secondo noi, dato che la norma vigente non contempla misure per le autorimesse realizzate prima della sua entrata in vigore, deve essere rispettata.
Riportiamo a questo riguardo il testo di un post già pubblicato che riguarda argomenti analoghi.
La Segreteria tecnica
La scadenza di validità dei NOP sta sollecitando il passaggio delle ultime attività in possesso del nulla osta provvisorio al regime difinitivo. Il problema del passaggio è stato già affrontato nel post relativo al decreto 29 dicembre 2005 (Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2006.
Relativamente al problema delle autorimesse, i Vigili del Fuoco hanno emanato la lettera n. 5551 del 29 maggio 2009, avente per oggetto: “D.M. 29 dicembre 2005 – Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.”
Questa lettera riguarda l’interpretazione del punto 1.2.0 del decreto 01/02/1986 sulla sicurezza delle autorimesse, ed in particolare sulla possibilità di adeguamento secondo la previsione di tale decreto.
Il testo della lettera è il seguente (scaricabile anche cliccando su: prot_n_5551_29_05_2009_dm_29_12_2005_chiarimenti)
Con l’approssimarsi del termine previsto dall’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2005 (01 giugno 2009), recante direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio, pervengono richieste di chiarimento in merito alle misure tecniche di prevenzione incendi da attuare per l’adeguamento delle autorimesse in possesso di NOP ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Pertanto, al fine anche di fornire gli indirizzi applicativi che dovranno essere adottati da codesti Comandi per le prescrizioni impartite in occasione dei controlli o dei pareri di conformità relativamente alle attività in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Come noto per tale specifica attività l’articolo 2 del citato D.M. 29 dicembre 2005, considerato che la regola tecnica di settore, ossia il D.M. 1° febbraio 1986, non contempla disposizioni transitorie da applicarsi alle autorimesse preesistenti, rimanda all’Allegato A per l’individuazione delle misure tecniche da realizzare.
A sua volta il punto 1 dell’allegato A richiama le disposizioni di prevenzione incendi di cui all’allegato al D.M. 1° febbraio 1986, fatta eccezione per alcuni punti inerenti requisiti dimensionali o prestazionali, ritenuti difficilmente attuabili in attività esistenti sin dal 1984.
E’ stato tuttavia evidenziato che tra le parti dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986 di cui viene esclusa l’applicazione non è riportato il punto I -2.0 che recita testualmente:
“Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superfìcie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.”
Tale circostanza ha ingenerato dubbi in merito all’eventualità di poter adeguare le autorimesse in possesso di NOP in corso di validità (ed in quanto tali esistenti al 10/12/1984) alla normativa previgente al D.M. 1° febbraio 1986, ivi compreso il D.M. 31 luglio 1934 per quelle realizzale in epoca antecedente al 1981.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che il D.M. 29 dicembre 2005, tramile il menzionato Allegato A. la riferimenlo espressamente alle sole disposizioni tecniche del D.M. 1° febbraio 1986 per individuare gli adeguamenti necessari al fine dell’ottenimento del CPI.
Pertanto il punto 1.2.0, che costituisce di fatto il campo di applicazione del D.M. 1° febbraio 1986. sebbene non espressamente escluso, risulta comunque superato dalla finalità stessa del D.M. 29 dicembre 2005 e quindi nella sostanza non applicabile.
Buongiorno, sono un tecnico e sto effettuando per la prima volta una richiesta di cpi per autorimessa. Premesso che il progetto è già stato visionato da un tecnico dei VV.FF. e considerato corretto, mi trovo ora a dover scrivere la relazione tecnica, senza però aver nessun consiglio su cosa scrivere. Mi potete aiutare, magari con un esempio da cui prendere spunto.
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
La sua relazione deve spiegare a parole quello che è indicato nel disegno, dimostrando che i singili punti della norma sulla autorimesse sono stati rispettati.
Ad esempio: punto 3.7.0. Ingressi. Il punto è rispettato perchè è ricavato su parete attestata su via pubblica…
Il Decreto 4 maggio 1998 fornisce le spiegazioni su come deve essere presentata la documentazione ai VVFF, comprese le relazioni tecniche.
La Segreteria Tecnica
Buon giorno vorrei delle lucidazioni riquardante le normative condominiali per i locali cantina e box al coperto.
ringraziamdovi anticipatamente
Le poche disposizioni di sicurezza sulle cantine le trova solo nel decreto del 1987 sugli edifici di civile abitazione, nelle quali sono citate per il problema della comunicazione con gli altri locali. Qualche accenno al problema delle comunicazioni tra cantine e autorimesse può trovarlo, indirettamente, anche nel decreto 1 febbraio 1986 sulle autorimesse.
Per i box, invece, deve fare riferimento al decreto 1 febbraio 1986. Sui box, in particolare, abbiamo pubblicato numerosi post nei quali dovrebbe trovare le informazioni necessarie.
La Segreteria tecnica
Buongiorno a tutti …
A casa nuova, una villetta a schiera di due piani fuori terra ed un piano taverna, potro’ accedere direttamente dal box alla casa. Il costruttore ha previsto un piccolo disimpegno di circa 1,5m*1,5 m con due porte REI120 che separano la mia taverna dal mio box che, a sua volta, affaccia sul corsello box condominiale ed e’ chiuso da una normale basculante in alluminio.
Domande:
a) per aumentare la sicurezza,vorrei far installare sulla porta REI120 piu’ esterna una serratura con chiave a cassaforte: e’ possibile?
b) il disimpegno compreso tra le due porte REI deve obbligatoriamente avere una apertura verso l’esterno per poter evacuare i fumi in caso di incendio?
c) il costruttore deve rilasciarmi qualche documento e/o dichiarazione relativa alle porte REI?
Grazie in anticipo,
a) se non è una via di esodo ma solo una comunicazione tra locali, secondo noi la serratura può essere installata;
b) il disimpegno non deve essere necessariamente ventilato verso l’esterno, anche se è opportuno;
c) dipende dagli accordi tra costruttore e acquirente.
La Segreteria tecnica
Buongiorno ,sono il propretario di un appartamento situato in un recidence con 2 accessi di porta carraia ad un tunnell da cui si accede ai singoli garage.Premesso che il cosidetto tunnel e a forma rettangolare e alto m 2,20 e largo m 5 l’anno di costruzione 1990 e dotato di regolari estintori Non capisco perche l’amministratore voglia far fare un rivestimento sul cemento ignifugo per il rilascio del CPI .Non vorrei essere malizioso ma ,eventualmente, dovrebbero essere le autorimesse ad essere protette anche se ci sono 2 porte REJE a separaci dall’abbitazione . Seconodo voi e giusto?
Non abbiamo dati sufficienti per rispondere a questa domanda. La resistenza al fuoco delle autorimesse dipende dalla loro dimensione, però di solito i setti in cemento armato presentano un buon livello di protezione.
La Segreteria tecnica
Buon Giorno! si chiede informazioni per installare un impianto di controllo accessi sulle porte rei dei corselli dei box di un palazzo di 6 piani, per aumentare la sicurezza di intrusioni da parte di terzi non graditi. la domanda è la seguente: si possono installare dei riscontri elettrici sulle porte rei esistenti, per far si che non si possa accedere al palazzo di chicchesia? Essendoci comunque installata una centrale anntincendio noi si era pensato, in caso di incendio, di far si che i riscontri elettrici lasciassero libere le porte rei essendo comandate da un’uscita della centrale antincendio.
nell’aspettare una Vs gentile risposta invio cordiali saluti.
Per installazioni particolari dovreste chiedere ai produttori delle porte, ma per quanto ne sappiamo le porte REI non possono essere modificate, pena la perdita di validità della certificazione REI.
La Segreteria tecnica
Buonasera. Sono proprietario di un appartamento in una palazzina costruita nel ‘64, di 4 piani f.t..Al P.T. sono posti 12 boxes tutti con accesso diretto sul corsello esterno.Al piano interrato, corrispondente ai piani soprastanti, un proprietario di un box ha realizzato una autorimessa per 9 auto, e come accesso ha utilizza- to il proprio box al P.T. con l’ausilio di un montacarichi.Il “costruttore”sostiene di non aver nulla da denunciare ai VVFF in quanto le auto non sono superiore a 9. Ma se l’interrato fa parte dell’intero fabbricato, i 9 boxes non dovrebbero sommarsi ai 12 FT,
pur se di altra proprietà, ed essere soggetti a denuncia?Cose ne pensate? Grazie in anticipo
In questo caso è difficile dare un parere, perchè in effetti sembra che si tratti di una autorimessa e di 12 box. Probabilmente ha ragione il costruttore, ma sarebbe bene sentire cosa ne pensano i Vigili del fuoco.
La Segreteria tecnica
Spett.le redazione abito in un condominio (ultimato luglio 2008) dove tra i box e la rampa di scale per accesso alle abitazioni non è separata da porta tagliafuoco. ci sono 6 box nel seminterrato sottostante lo stabile ed altri 9 box nel seminterrato sottostante il cortile adiacente lo stabile. Domanda: è obbligatoria la porta antincendio? Se si, è’ un dovere dell’amministratore o dei condomini installarla?
Secondo noi la porta servirebbe in ogno caso. Sicuramente è obbligatoria sei posti auto configurano una autorimessa unica. La responsabilità è del titolare (quindi dell’amministratore nel vostro caso.
La Segreteria tecnica
Salve avrei bisogno di un informazione per la mia tesi sui CPI.Volevo sapere come si effettua una richiesta di parere di conformità ai vigili del fuoco di uno stabile con altezza in grona sup.a 24 metri.
Come si realizza la scheda tecnica?avete qualche esempio a diposizione da fornirmi?
Essa deve riportare solo le misure di prevenzione incendio che lo stabile presenta o anche un evanutale proggeto per il miglioramento delle ultime qualora non fossero rispettati i requisiti richiesti dalle normative?
Deve leggere il decreto 4 maggio 1998, nel quale sono indicati i requisiti dei progetti di prevenzione incendi, i quali devono dimostrare la conformità alla norma, non lo stato di fatto.
La Segreteria tecnica
Buon giorno, ho un appartamento in un palazzo costuito negli anni 80 di 4 piani dove vi sono 3 app. a piano (totale 12 appartamenti).
Abbiamo dovuto fare dei lavori per prevezione incendi nel tunnel al chiuso dove sono disposti i 12 garagi che si trovano sotto il palazzo. Ora mi stanno imponendo di togliere tutto il materiale infiammabile “compresa la doccia con vetro resina, mobiletto in legno dove tenevo piccoli quantitativi di olio di oliva e vino tutto in bottiglie di vetro, e un tavolo in legno per appoggiare eventuali oggetti. Verrà a giorni un controllo io vorrei sapere se tutto ciò è possibile e dovuto non capendo più l’utilizzo dell’ acquisto di un garage che dovrebbe anche essere sinonimo di comodità considerando le cifre che costano attualmente! Faccio presente che il garage di mia propietà e di 30m quadri e posizionato in maniera tale che non riesco a parcheggiare neanche la macchina. Attendo cortesemente un vostro chiarimento Grazie
Le norme sui garage sono chiare e prevedono che non siano usati come deposito di combustibili. Pertanto, a stretto rigore tutti i materiali ed i liquidi combustibili non dovrebbero essere presenti (il vino non è considerato tale, peraltro).
La Segreteria tecnica
SICUREZZA ANTINCENDIO: Uso improprio di box condominiali
In vista dell’assemblea annuale di condominio, gradivo gentilmente sottoporre alla Vs. cortese attenzione il quesito allegato.
Premetto che alcuni condomini sostengono la liceità dell’improprio utilizzo del box per il fatto che è stato chiesto e rilasciato dai proprietari dei predetti box una dichiarazione di non detenzione di sostanze infiammabili (valutazione peraltro fatta dagli stessi). Altri condomini, compreso lo scrivente, sostiene invece che l’uso contrario alle norme urbanistiche e alle leggi in materia di sicurezza antincendio potrebbero compromettere il riconoscimento di eventuali danni da parte della compagnia di assicurazione (tipici esempi come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale o la mancata revisione dell’auto) .
Esposizione della Fattispecie:
Il condominio in cui abito, costruito con Concessione Edilizia del 1999, è dotato di regolare CPI per l’attività di Autorimessa (p.92,D.M.16.02.82), di una Polizza Globale Fabbricati (con specifica copertura al numero di appartamenti, box e cantine) e di un “Regolamento Contrattuale” di condominio con vincolo di destinazione nell’area seminterrata a box e cantine.
Da diversi anni alcuni box\autorimesse situati nella zona seminterrata del predetto condominio vengono utilizzati come magazzino per il deposito di materiali, riconducibili presumibilmente ad attività d’impresa.
I Condomini, nelle ultime 2 delibere assembleari (2008 e 2009), informavano l’amministratore della fattispecie, segnalando che l’inconsueto esercizio di tali attività, in un condominio di civile abitazione, potrebbe essere in contrasto con la destinazione d’uso e con le norme in materia di sicurezza antincendio.
Ritengo, infatti, che ai fini del rilascio del CPI i dispositivi antincendio installati nel predetto condominio, in funzione della documentazione tecnica e progettuale presentata, siano stati dimensionati in base alla tipologia di attività richiesta e all’accertamento/sopralluogo svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e che le mutate condizioni di utilizzo delle predette autorimesse potrebbero comprometterne la sicurezza e la stabilità dell’intero edificio, oltre a pregiudicare, in caso di incendio, riveniente dai materiali stoccati nei predetti box, il riconoscimento – totale o parziale – di eventuali danni da parte della Società di Assicurazione.
Vi chiedo pertanto se il dubbio da me posto è da ritenersi plausibile e quali sarebbero le azioni da intraprendere.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più Cordiali Saluti
Se si tratta di un’autorimessa il decreto 1 febbraio 1982 (che deve essere osservato) è chiaro nel vietare il deposito di materiali combustibili, indipendentemente dal dimensionamento degli impianti antincendio.
La Segreteria tecnica
VENGO A PORGERE UN QUESITO
SONO UN CONDOMINO DI UNA PALAZZINA DI 9 APPARTAMENTI OGNI CONDOMINE HA UN GARAGE A PIAN TERRENO(PER CONTO PROPIO NEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA)
6 CONDOMINI SU 9 HANNO PORTATO IL METANO NEL GARAGE ( PER RICAVARNE DELLE CUCINE ) QUESTO CONTRO LA NORMA DELL’UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE ( IN QUANTO I GARAGI SONO ALTI SOLO ML .2,10 E LA NORMA DEL COMUNE SEGNALA PER IL METANO UN’ALTEZZA MINIMA DI ML 2.70).
A QUETSO PUNTO I GARAGES SONO ANCORA IN NORMA PER METTERE DENTRO MACCHINE A BENZINA E MACCHINE GPL ULTIMA GENERAZIONE?
VE NE SONO GRATO SE MI DARETE UNA RISPOSTA.
GRAZIE
Le norme sulle autorimesse (decreto 1 febbraio 1986) vietano questo tipo di installazione. Quindi i locali, se usati per cucina o attività simili, non dovrebbero essere usati per parcheggiare nessuna vettura.
La Segreteria tecnica
Salve avrei bisogno di una delucidazione, nel palazzo in cuivivi(sono proprietario di un appartamento al piano terra, l’unico a questo piano), esistono delle piccole cantine (da 5 a 10 mq di dimensioni), al piano terra, proprio a fianco del mio appartamento con porte in ferro cieche e senza areazione, alcuni condomini parcheggiano al loro interno delle moto, possono farlo? non dovrebbe essere vietano? quali norme devono rispettare per poter parcheggiare le moto?
un grazie in anticipo
salve, ho un box auto chiuso da basculante insieme ad altri 8, tutti e nove chiusi da un cancello generale a piano terra e sopra ci sono gli apartamenti del condominio. i garages risalgono al 1994 circa e nn ci sono dispositivi antincendio di nessun genere. temo che questo nn risponda alle leggi, ho ragione? grazie
In questi casi consigliamo di rivolgersi ai Vigili del Fuoco, che devono verificare se esistono problemi di sicurezza. In alternativa, dovrebbe leggere la prima parte del decreto 1 febbraio 1986, che tratta delle autorimesse fino a 9 posti auto, per le quali sono chiesti pochi requisiti minimi
La Segreteria tecnica
salve,vorrei chiedere se possibile un parere sul seguente quesito.L’amministratore del nostro condominio ci ha comunicato che pe ottenere l’adeguamento al CPI bisognerebbe aumentare le finestre esistenti nelle misure previste dalla legge. Ora tali finestre sono 50×60 anziche 100×60. Vorrei chiedere primo se effetivamente la legge prevede finestre 100×60 per essere in regola con le normative anti incendio e poi dato che i lavori fatti nelle autorimesse,che hanno 10 anni circa, sono stati eseguiti fuori norma dalla ditta costruttrice abbiamo come condomini il diritto di farle sistemare da codesta ditta a sue spese. Per ultimo vorrei sapere se nel frattempo che venga messo tutto a norma ,noi condomini possiamo o meno utilizzare le autorimesse e nel caso avvenisse un danno da incendio o qualsiasi tipo di danno chi ne sarebbe il responsabile? il propietario dell’autorimessa o il costruttore che ha eseguito non a norma i lavori? visto che le autorimesse hanno 10 anni,all’epoca la norma già prevedeva le misure che ho sopradescritto? grazie per l’attenzione…
Il responsabile della sicurezza è l’amministratore e da lui dipende l’uso dei locali. Ciò premesso, la norma stabilisce la superficie minima totale di aerazione, ma non quella delle singole finestre. Il riferimento è il decreto 1 febbraio 1986, che stabilisce il valore come percentuale della superficie in pianta.
La Segreteria tecnica
Salve, avrei un quesito da porre. Abito in un condominio di tre piani, i condomini dispongono al piano seminterrato di garage di circa 13 mq separati da muri e chiusi da saracinesche. Vengono utilizzati per parcheggiare auto e per depositare materiali. Come posso sapere se sono adibiti anche ad uso deposito e soprattutto può essere vietato loro di depositare materiali tipo pellet o legname da ardere??? grazie
Ho acquistato nel 2006 da una immobiliare un appartamento con garage, sono presenti nell’immobile ulteriori 15 appartamenti e n. 12 garages; non e’ stato ancora presentato cpi ai Vigili del fuoco , chi ha rilasciato il certificato di abitabilita’ ha omesso di indicare nel certificato stesso se vi fosse l’obbligo del certificato di prevenzioni incendi.In buona sostanza dopo 4 anni dall’acquisto, credo di non essere ancora in regola, su chi mi devo rivalere ?? Posso impugnare il contratto di acquisto ??
salve,vorrei ringraziarvi per la risposta e se possibile completare il quadro chiedendovi la superficie minima di areazione comprende oltre alle finestre anche l’apertura dell’entrata dallo scivolo all’interno dell’autorimessa….grazie ancora e scusate per il disturbo.