Autorimesse e garage condominiali: chi attesta la conformità?
Come noto, le attività sotto la soglia dei controlli non devono essere oggetto di domanda ai Vigili del Fuoco. A questo riguardo, con la lettera n. P368 del 10 aprile 2003 (Parcamento dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. – Quesito) il Ministero ha precisato che le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all’emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell’Amministratore del condominio.
L’attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

COSA CONCERNE LE AUTORIMESSE CONDOMINIALI POSTE SOTTO L’AREA DI SEDIME DELLO STABILE, CHE HANNO CIRCA 30 POSTI AUTO ?
Le misure di sicurezza sono stabilite dal decreto ministeriale 1 febbraio 1986 (che è pubblicato nel nostro sito) nel quale è spiegato più o meno chiaramente cosa si deve fare.
La Segreteria tecnica
Gentili signori,
sono proprietario di un appartamento in un condominio di 14 unità (ad uso esclusivamente privato) con atrettanti posti auto in un garage semi-interrato, la cui costruzione è stata terminata nell’anno 1974.
Mi permetto di sottoporvi il seguente quesito: le norme di sicurezza antincendi previste dal decreto ministeriale 1° febbraio 1986 hanno vigore retroattivo anche per una tale costruzione e vi devono essere effettuati degli adeguamenti o meno ?
Ringraziando per una gentile risposta porgo distinti saluti.
La domanda si riferisce alle norme da applicare nelle autorimesse realizzate prima dell’entrata in vigore del decreto del 1986.
Secondo noi, dato che la norma vigente non contempla misure per le autorimesse realizzate prima della sua entrata in vigore, deve essere rispettata.
Riportiamo a questo riguardo il testo di un post già pubblicato che riguarda argomenti analoghi.
La Segreteria tecnica
La scadenza di validità dei NOP sta sollecitando il passaggio delle ultime attività in possesso del nulla osta provvisorio al regime difinitivo. Il problema del passaggio è stato già affrontato nel post relativo al decreto 29 dicembre 2005 (Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2006.
Relativamente al problema delle autorimesse, i Vigili del Fuoco hanno emanato la lettera n. 5551 del 29 maggio 2009, avente per oggetto: “D.M. 29 dicembre 2005 – Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.”
Questa lettera riguarda l’interpretazione del punto 1.2.0 del decreto 01/02/1986 sulla sicurezza delle autorimesse, ed in particolare sulla possibilità di adeguamento secondo la previsione di tale decreto.
Il testo della lettera è il seguente (scaricabile anche cliccando su: prot_n_5551_29_05_2009_dm_29_12_2005_chiarimenti)
Con l’approssimarsi del termine previsto dall’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2005 (01 giugno 2009), recante direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio, pervengono richieste di chiarimento in merito alle misure tecniche di prevenzione incendi da attuare per l’adeguamento delle autorimesse in possesso di NOP ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Pertanto, al fine anche di fornire gli indirizzi applicativi che dovranno essere adottati da codesti Comandi per le prescrizioni impartite in occasione dei controlli o dei pareri di conformità relativamente alle attività in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Come noto per tale specifica attività l’articolo 2 del citato D.M. 29 dicembre 2005, considerato che la regola tecnica di settore, ossia il D.M. 1° febbraio 1986, non contempla disposizioni transitorie da applicarsi alle autorimesse preesistenti, rimanda all’Allegato A per l’individuazione delle misure tecniche da realizzare.
A sua volta il punto 1 dell’allegato A richiama le disposizioni di prevenzione incendi di cui all’allegato al D.M. 1° febbraio 1986, fatta eccezione per alcuni punti inerenti requisiti dimensionali o prestazionali, ritenuti difficilmente attuabili in attività esistenti sin dal 1984.
E’ stato tuttavia evidenziato che tra le parti dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986 di cui viene esclusa l’applicazione non è riportato il punto I -2.0 che recita testualmente:
“Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superfìcie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.”
Tale circostanza ha ingenerato dubbi in merito all’eventualità di poter adeguare le autorimesse in possesso di NOP in corso di validità (ed in quanto tali esistenti al 10/12/1984) alla normativa previgente al D.M. 1° febbraio 1986, ivi compreso il D.M. 31 luglio 1934 per quelle realizzale in epoca antecedente al 1981.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che il D.M. 29 dicembre 2005, tramile il menzionato Allegato A. la riferimenlo espressamente alle sole disposizioni tecniche del D.M. 1° febbraio 1986 per individuare gli adeguamenti necessari al fine dell’ottenimento del CPI.
Pertanto il punto 1.2.0, che costituisce di fatto il campo di applicazione del D.M. 1° febbraio 1986. sebbene non espressamente escluso, risulta comunque superato dalla finalità stessa del D.M. 29 dicembre 2005 e quindi nella sostanza non applicabile.
Buongiorno, sono un tecnico e sto effettuando per la prima volta una richiesta di cpi per autorimessa. Premesso che il progetto è già stato visionato da un tecnico dei VV.FF. e considerato corretto, mi trovo ora a dover scrivere la relazione tecnica, senza però aver nessun consiglio su cosa scrivere. Mi potete aiutare, magari con un esempio da cui prendere spunto.
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
La sua relazione deve spiegare a parole quello che è indicato nel disegno, dimostrando che i singili punti della norma sulla autorimesse sono stati rispettati.
Ad esempio: punto 3.7.0. Ingressi. Il punto è rispettato perchè è ricavato su parete attestata su via pubblica…
Il Decreto 4 maggio 1998 fornisce le spiegazioni su come deve essere presentata la documentazione ai VVFF, comprese le relazioni tecniche.
La Segreteria Tecnica
Buon giorno vorrei delle lucidazioni riquardante le normative condominiali per i locali cantina e box al coperto.
ringraziamdovi anticipatamente
Le poche disposizioni di sicurezza sulle cantine le trova solo nel decreto del 1987 sugli edifici di civile abitazione, nelle quali sono citate per il problema della comunicazione con gli altri locali. Qualche accenno al problema delle comunicazioni tra cantine e autorimesse può trovarlo, indirettamente, anche nel decreto 1 febbraio 1986 sulle autorimesse.
Per i box, invece, deve fare riferimento al decreto 1 febbraio 1986. Sui box, in particolare, abbiamo pubblicato numerosi post nei quali dovrebbe trovare le informazioni necessarie.
La Segreteria tecnica
Buongiorno a tutti …
A casa nuova, una villetta a schiera di due piani fuori terra ed un piano taverna, potro’ accedere direttamente dal box alla casa. Il costruttore ha previsto un piccolo disimpegno di circa 1,5m*1,5 m con due porte REI120 che separano la mia taverna dal mio box che, a sua volta, affaccia sul corsello box condominiale ed e’ chiuso da una normale basculante in alluminio.
Domande:
a) per aumentare la sicurezza,vorrei far installare sulla porta REI120 piu’ esterna una serratura con chiave a cassaforte: e’ possibile?
b) il disimpegno compreso tra le due porte REI deve obbligatoriamente avere una apertura verso l’esterno per poter evacuare i fumi in caso di incendio?
c) il costruttore deve rilasciarmi qualche documento e/o dichiarazione relativa alle porte REI?
Grazie in anticipo,
a) se non è una via di esodo ma solo una comunicazione tra locali, secondo noi la serratura può essere installata;
b) il disimpegno non deve essere necessariamente ventilato verso l’esterno, anche se è opportuno;
c) dipende dagli accordi tra costruttore e acquirente.
La Segreteria tecnica
Buongiorno ,sono il propretario di un appartamento situato in un recidence con 2 accessi di porta carraia ad un tunnell da cui si accede ai singoli garage.Premesso che il cosidetto tunnel e a forma rettangolare e alto m 2,20 e largo m 5 l’anno di costruzione 1990 e dotato di regolari estintori Non capisco perche l’amministratore voglia far fare un rivestimento sul cemento ignifugo per il rilascio del CPI .Non vorrei essere malizioso ma ,eventualmente, dovrebbero essere le autorimesse ad essere protette anche se ci sono 2 porte REJE a separaci dall’abbitazione . Seconodo voi e giusto?
Non abbiamo dati sufficienti per rispondere a questa domanda. La resistenza al fuoco delle autorimesse dipende dalla loro dimensione, però di solito i setti in cemento armato presentano un buon livello di protezione.
La Segreteria tecnica
Buon Giorno! si chiede informazioni per installare un impianto di controllo accessi sulle porte rei dei corselli dei box di un palazzo di 6 piani, per aumentare la sicurezza di intrusioni da parte di terzi non graditi. la domanda è la seguente: si possono installare dei riscontri elettrici sulle porte rei esistenti, per far si che non si possa accedere al palazzo di chicchesia? Essendoci comunque installata una centrale anntincendio noi si era pensato, in caso di incendio, di far si che i riscontri elettrici lasciassero libere le porte rei essendo comandate da un’uscita della centrale antincendio.
nell’aspettare una Vs gentile risposta invio cordiali saluti.
Per installazioni particolari dovreste chiedere ai produttori delle porte, ma per quanto ne sappiamo le porte REI non possono essere modificate, pena la perdita di validità della certificazione REI.
La Segreteria tecnica
Buonasera. Sono proprietario di un appartamento in una palazzina costruita nel ‘64, di 4 piani f.t..Al P.T. sono posti 12 boxes tutti con accesso diretto sul corsello esterno.Al piano interrato, corrispondente ai piani soprastanti, un proprietario di un box ha realizzato una autorimessa per 9 auto, e come accesso ha utilizza- to il proprio box al P.T. con l’ausilio di un montacarichi.Il “costruttore”sostiene di non aver nulla da denunciare ai VVFF in quanto le auto non sono superiore a 9. Ma se l’interrato fa parte dell’intero fabbricato, i 9 boxes non dovrebbero sommarsi ai 12 FT,
pur se di altra proprietà, ed essere soggetti a denuncia?Cose ne pensate? Grazie in anticipo
In questo caso è difficile dare un parere, perchè in effetti sembra che si tratti di una autorimessa e di 12 box. Probabilmente ha ragione il costruttore, ma sarebbe bene sentire cosa ne pensano i Vigili del fuoco.
La Segreteria tecnica
Spett.le redazione abito in un condominio (ultimato luglio 2008) dove tra i box e la rampa di scale per accesso alle abitazioni non è separata da porta tagliafuoco. ci sono 6 box nel seminterrato sottostante lo stabile ed altri 9 box nel seminterrato sottostante il cortile adiacente lo stabile. Domanda: è obbligatoria la porta antincendio? Se si, è’ un dovere dell’amministratore o dei condomini installarla?
Secondo noi la porta servirebbe in ogno caso. Sicuramente è obbligatoria sei posti auto configurano una autorimessa unica. La responsabilità è del titolare (quindi dell’amministratore nel vostro caso.
La Segreteria tecnica
Salve avrei bisogno di un informazione per la mia tesi sui CPI.Volevo sapere come si effettua una richiesta di parere di conformità ai vigili del fuoco di uno stabile con altezza in grona sup.a 24 metri.
Come si realizza la scheda tecnica?avete qualche esempio a diposizione da fornirmi?
Essa deve riportare solo le misure di prevenzione incendio che lo stabile presenta o anche un evanutale proggeto per il miglioramento delle ultime qualora non fossero rispettati i requisiti richiesti dalle normative?
Deve leggere il decreto 4 maggio 1998, nel quale sono indicati i requisiti dei progetti di prevenzione incendi, i quali devono dimostrare la conformità alla norma, non lo stato di fatto.
La Segreteria tecnica
Buon giorno, ho un appartamento in un palazzo costuito negli anni 80 di 4 piani dove vi sono 3 app. a piano (totale 12 appartamenti).
Abbiamo dovuto fare dei lavori per prevezione incendi nel tunnel al chiuso dove sono disposti i 12 garagi che si trovano sotto il palazzo. Ora mi stanno imponendo di togliere tutto il materiale infiammabile “compresa la doccia con vetro resina, mobiletto in legno dove tenevo piccoli quantitativi di olio di oliva e vino tutto in bottiglie di vetro, e un tavolo in legno per appoggiare eventuali oggetti. Verrà a giorni un controllo io vorrei sapere se tutto ciò è possibile e dovuto non capendo più l’utilizzo dell’ acquisto di un garage che dovrebbe anche essere sinonimo di comodità considerando le cifre che costano attualmente! Faccio presente che il garage di mia propietà e di 30m quadri e posizionato in maniera tale che non riesco a parcheggiare neanche la macchina. Attendo cortesemente un vostro chiarimento Grazie
Le norme sui garage sono chiare e prevedono che non siano usati come deposito di combustibili. Pertanto, a stretto rigore tutti i materiali ed i liquidi combustibili non dovrebbero essere presenti (il vino non è considerato tale, peraltro).
La Segreteria tecnica
SICUREZZA ANTINCENDIO: Uso improprio di box condominiali
In vista dell’assemblea annuale di condominio, gradivo gentilmente sottoporre alla Vs. cortese attenzione il quesito allegato.
Premetto che alcuni condomini sostengono la liceità dell’improprio utilizzo del box per il fatto che è stato chiesto e rilasciato dai proprietari dei predetti box una dichiarazione di non detenzione di sostanze infiammabili (valutazione peraltro fatta dagli stessi). Altri condomini, compreso lo scrivente, sostiene invece che l’uso contrario alle norme urbanistiche e alle leggi in materia di sicurezza antincendio potrebbero compromettere il riconoscimento di eventuali danni da parte della compagnia di assicurazione (tipici esempi come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale o la mancata revisione dell’auto) .
Esposizione della Fattispecie:
Il condominio in cui abito, costruito con Concessione Edilizia del 1999, è dotato di regolare CPI per l’attività di Autorimessa (p.92,D.M.16.02.82), di una Polizza Globale Fabbricati (con specifica copertura al numero di appartamenti, box e cantine) e di un “Regolamento Contrattuale” di condominio con vincolo di destinazione nell’area seminterrata a box e cantine.
Da diversi anni alcuni box\autorimesse situati nella zona seminterrata del predetto condominio vengono utilizzati come magazzino per il deposito di materiali, riconducibili presumibilmente ad attività d’impresa.
I Condomini, nelle ultime 2 delibere assembleari (2008 e 2009), informavano l’amministratore della fattispecie, segnalando che l’inconsueto esercizio di tali attività, in un condominio di civile abitazione, potrebbe essere in contrasto con la destinazione d’uso e con le norme in materia di sicurezza antincendio.
Ritengo, infatti, che ai fini del rilascio del CPI i dispositivi antincendio installati nel predetto condominio, in funzione della documentazione tecnica e progettuale presentata, siano stati dimensionati in base alla tipologia di attività richiesta e all’accertamento/sopralluogo svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e che le mutate condizioni di utilizzo delle predette autorimesse potrebbero comprometterne la sicurezza e la stabilità dell’intero edificio, oltre a pregiudicare, in caso di incendio, riveniente dai materiali stoccati nei predetti box, il riconoscimento – totale o parziale – di eventuali danni da parte della Società di Assicurazione.
Vi chiedo pertanto se il dubbio da me posto è da ritenersi plausibile e quali sarebbero le azioni da intraprendere.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più Cordiali Saluti
Se si tratta di un’autorimessa il decreto 1 febbraio 1982 (che deve essere osservato) è chiaro nel vietare il deposito di materiali combustibili, indipendentemente dal dimensionamento degli impianti antincendio.
La Segreteria tecnica
VENGO A PORGERE UN QUESITO
SONO UN CONDOMINO DI UNA PALAZZINA DI 9 APPARTAMENTI OGNI CONDOMINE HA UN GARAGE A PIAN TERRENO(PER CONTO PROPIO NEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA)
6 CONDOMINI SU 9 HANNO PORTATO IL METANO NEL GARAGE ( PER RICAVARNE DELLE CUCINE ) QUESTO CONTRO LA NORMA DELL’UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE ( IN QUANTO I GARAGI SONO ALTI SOLO ML .2,10 E LA NORMA DEL COMUNE SEGNALA PER IL METANO UN’ALTEZZA MINIMA DI ML 2.70).
A QUETSO PUNTO I GARAGES SONO ANCORA IN NORMA PER METTERE DENTRO MACCHINE A BENZINA E MACCHINE GPL ULTIMA GENERAZIONE?
VE NE SONO GRATO SE MI DARETE UNA RISPOSTA.
GRAZIE
Le norme sulle autorimesse (decreto 1 febbraio 1986) vietano questo tipo di installazione. Quindi i locali, se usati per cucina o attività simili, non dovrebbero essere usati per parcheggiare nessuna vettura.
La Segreteria tecnica
Salve avrei bisogno di una delucidazione, nel palazzo in cuivivi(sono proprietario di un appartamento al piano terra, l’unico a questo piano), esistono delle piccole cantine (da 5 a 10 mq di dimensioni), al piano terra, proprio a fianco del mio appartamento con porte in ferro cieche e senza areazione, alcuni condomini parcheggiano al loro interno delle moto, possono farlo? non dovrebbe essere vietano? quali norme devono rispettare per poter parcheggiare le moto?
un grazie in anticipo
salve, ho un box auto chiuso da basculante insieme ad altri 8, tutti e nove chiusi da un cancello generale a piano terra e sopra ci sono gli apartamenti del condominio. i garages risalgono al 1994 circa e nn ci sono dispositivi antincendio di nessun genere. temo che questo nn risponda alle leggi, ho ragione? grazie
In questi casi consigliamo di rivolgersi ai Vigili del Fuoco, che devono verificare se esistono problemi di sicurezza. In alternativa, dovrebbe leggere la prima parte del decreto 1 febbraio 1986, che tratta delle autorimesse fino a 9 posti auto, per le quali sono chiesti pochi requisiti minimi
La Segreteria tecnica
salve,vorrei chiedere se possibile un parere sul seguente quesito.L’amministratore del nostro condominio ci ha comunicato che pe ottenere l’adeguamento al CPI bisognerebbe aumentare le finestre esistenti nelle misure previste dalla legge. Ora tali finestre sono 50×60 anziche 100×60. Vorrei chiedere primo se effetivamente la legge prevede finestre 100×60 per essere in regola con le normative anti incendio e poi dato che i lavori fatti nelle autorimesse,che hanno 10 anni circa, sono stati eseguiti fuori norma dalla ditta costruttrice abbiamo come condomini il diritto di farle sistemare da codesta ditta a sue spese. Per ultimo vorrei sapere se nel frattempo che venga messo tutto a norma ,noi condomini possiamo o meno utilizzare le autorimesse e nel caso avvenisse un danno da incendio o qualsiasi tipo di danno chi ne sarebbe il responsabile? il propietario dell’autorimessa o il costruttore che ha eseguito non a norma i lavori? visto che le autorimesse hanno 10 anni,all’epoca la norma già prevedeva le misure che ho sopradescritto? grazie per l’attenzione…
Il responsabile della sicurezza è l’amministratore e da lui dipende l’uso dei locali. Ciò premesso, la norma stabilisce la superficie minima totale di aerazione, ma non quella delle singole finestre. Il riferimento è il decreto 1 febbraio 1986, che stabilisce il valore come percentuale della superficie in pianta.
La Segreteria tecnica
Salve, avrei un quesito da porre. Abito in un condominio di tre piani, i condomini dispongono al piano seminterrato di garage di circa 13 mq separati da muri e chiusi da saracinesche. Vengono utilizzati per parcheggiare auto e per depositare materiali. Come posso sapere se sono adibiti anche ad uso deposito e soprattutto può essere vietato loro di depositare materiali tipo pellet o legname da ardere??? grazie
Ho acquistato nel 2006 da una immobiliare un appartamento con garage, sono presenti nell’immobile ulteriori 15 appartamenti e n. 12 garages; non e’ stato ancora presentato cpi ai Vigili del fuoco , chi ha rilasciato il certificato di abitabilita’ ha omesso di indicare nel certificato stesso se vi fosse l’obbligo del certificato di prevenzioni incendi.In buona sostanza dopo 4 anni dall’acquisto, credo di non essere ancora in regola, su chi mi devo rivalere ?? Posso impugnare il contratto di acquisto ??
salve,vorrei ringraziarvi per la risposta e se possibile completare il quadro chiedendovi la superficie minima di areazione comprende oltre alle finestre anche l’apertura dell’entrata dallo scivolo all’interno dell’autorimessa….grazie ancora e scusate per il disturbo.
sono proprietatria di un box auto di mq 60 alto 5 metri nel centro storico di napoli e all’interno di un condominio dove sostano tre auto diesel chiedevo se devo rispettare qualche norme anticendio.
Non esistono norme particolari sui box, tranne le poche prescrizioni sulle autorimesse con meno di 9 posti auto previste dal DM 1 febbraio 1986.
La Segreteria tecnica
Salve,
desidererei ricevere un consiglio o meglio delle normative in materia dello stoccaggio del pellett.
Nella fattispecie ho acquistato 150kg di pellett stoccati in cantina condominiale, con buona areazione data da una finestra di 50×50cm e la porta d’ingresso con fori areata.
Purtroppo quando li ho scaricati una condomina ha avvertito l’odroe iniziale del pellett e ha iniziato a martellarmi di rotture di palle per l’odore iniziale fino a 2 giorni fa quando durante l’assemblea condominiale, ha riferito dinuovo davanti a tutti i condomini che aveva paura di avvertire l’odore di pellett anche quando si sarà chiuso il locale cantina nel periodo invernale.(locale cantina Accesso alle cantine con corridoio)ma sempre con finstra in ogni cantina.
Premetto che il locale cantina è di 35mq e lo spazio utilizzatto x lo stoccaggio è meno della metà.
L’amministratrice ha iniziato a dire che non potevo tenere questo combustibile in cantina per pericolo incendi…
A questo punto vi chiedo :
1) esiste un reale pericolo incendio? Il pellett per iniziare a bruciare ha bisogno di un forte innesco?
2) E’ possibile rendere più sicuro nel caso ci fosse il pericolo la cnatina contenete il pellett?
3) esise una normativa inerente allo stoccaggio nelle cantine?
Vi sarei molto grato se riuscisse a darmi quante più informazioni possibili in quanto tra un po inizia l’inverno e non vorrei aver perso quasi 5000 euro di installazione e caldaia per colpadi un odore..
Grazie 1000 in anticipo
Salve, se possibile vorrei due consigli, sono stato incaricato di redigere una pratica per ottenere il CPI di una autorimessa condomiiale di circa 20 box sottostante un condominio. Tale autorimessa possedeva un NOP che non è stato convertito in CPI entro i termini di legge. Cosa fare?
Ripresentare la pratica dal parere preventivo è una soluzione, ora l’autorimessa ha un suo regolamento di condominio e un proprio amministratore che gestisce i vari problemi in quanto l’amministratore dello stabile sovrastante non se ne poteva occupare. A nome di chi dei due deve essere presentata la pratica per l’esame progetto?
Secondo noi il titolare dell’autorimessa (presumibilmente l’amministratore) deve presentare una domanda di parere di conformità e poi chiedere il CPI.
La Segreteria tecnica
Salve, ho un locale commerciale adiacente ad un ingresso di
un’autorimessa in fase di lavori adibiti a prevenzione incendi.
Il locale ha un piccolo bagno che prende aria sin dall’acquisto
a mezzo di un piccolo finestrino di cm.50*40.L’Amministratore del
condominio per ragioni di norme antincendi lo ha fatto chiudere
per ragioni di sicurezza.Gradirei sapere se tutto cio’ è possibile
e quali misure potrei adottare affinchè detto finestrino rientri
nella norma all’atto del collaudo da parte dei VV.FF. Ringraziando
per la cortese risposta porgo distinti saluti.
La descrizione non è sufficiente a capire la situazione. Se l’apertura del bagno si affaccia all’interno dell’autorimessa, in effetti dovrebbe essere chiusa. Se si affaccia su uno spazio scoperto, di massima i problemi di prevenzione incendi sono di minore entità, soprattutto se questo spazio ha le caratteristiche di spazio scoperto.
La Segreteria tecnica
Ringrazio per la cortese e veloce risposta, però gradire sapere
sempre nel limite delle possibilita’, dal momento che il finestrino
del bagno si affaccia su un’aria coperta vicinissimo al cancello
d’ingresso che da sulla strada, quali accorgimenti dovrei prendere
per non farlo rimanere chiuso e quindi renderlo a norma. Faccio
sapere che lo sportello del finestrino all’interno del bagno ha il telaio in ferro con vetro retinato protetto da una grata.
Distinti saluti.
Buongiorno,
sono in trattative per l’acquisto di un appartamento in un condominio composto di 28 unità abitative, oltre l’immobile acquisterei un posto auto interrato dei nr 28 disponibili.
La mia domanda è la seguente:
a) acquisterei nel caso in cui fossi sicuro di poter chiudere con dei mattoni il posto auto cambiando la destinazione d’uso a cantina o a box;
b) Ho chiesto al costruttore se l’avrebbe chiuso lui prima del rogito, ma egli mi ha risposto che non era possibile;
c) Secondo lei potrò farlo io successivamente?
GRazie e buon lavoro
Dal punto di vista antincendio se il locale viene fisicamente separato dal resto dell’autorimessa con un muro (di adeguate caratteristiche REI) senza porte la cosa potrebbe essere possibile ma ovviamente l’appartamento dovrebbe avere accesso diretto al locale..
Il cambio di destinazione d’uso del locale è un problema diverso, a nostro parere difficilmente approvabile…
Salve, sarò conciso per darvi più info possibili. Stabile degli anni 60, appartamento al piano rialzato e appartamento al piano primo. Piano seminterrato, dopo suddivisione nel 2007 dello stabile con dia (prima era tutto in comunione tra i 2 proprietari)è passato da cantina a garage (2 auto). Circa 38mq;ok per rapporti areanti/illuminanti. Porta REI verso vano scala. 2 pareti dividono il garage dalla cantina dell’altra proprietà. 2 perimetrali.Soffitto isolato con pannelli ignifughi.Ho l’obbligo della pittura ignifuga sulle pareti?posso avvalermi di qualche art. del c.c.? Ringrazio tanto.
Sicuramente la pittura ignifuga non è richiesta dalle norme sui box o sulle civili abitazioni.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento nel nostro condominio composto da 12 unità vi sono al piano seminterrato appunto 12 autorimesse “collegate” al condominio con 2 porte rei.
da una porta si accede a 3 autorimesse e dell’altra a 9 tutti i box comunicano direttamente con l’esterno (non vi sono tunnel).
La mia domanda è siamo comunque soggetti al C.P.I. ?? anche quelli delle 3 autorimesse ??
Calcolate che le autorimesse come dimensione possono ospitare da 1 a 3 auto, grazie mille saluti.
Grazie per la tempestiva risposta quindi con una semplice tramezza da 10 cm di separazione con il locale a fianco adibito a cantina, senza alcun trattamento ignifugo sono a norma?
Navigando tra le norme da voi indicate non riesco a trovare il punto che mi confermi questo, da poter presentare al 2° proprietario che la pensa diversamente.
Potete aiutarmi?
Infinitamente grazie!
rife vostra risposta “redazione tecnica on ottobre 2010 at 2:00 pm”
Buongiorno,
a seguito della vs rispota riguardo la chiusura del posto auto interrato composto da un totale di nr 28 posti auto in un condomino, mi dite che:
” Dal punto di vista antincendio se il locale viene fisicamente separato dal resto dell’autorimessa con un muro (di adeguate caratteristiche REI) senza PORTE, la cosa potrebbe essere possibile ma ovviamente l’appartamento dovrebbe avere accesso diretto al locale..”
Perdonatemi ma vorrei esser sicuro se ho ben capito quanto scrivete e pertanto vi chiedo di seguito delucidazioni:
a) posso chiuderlo ma senza porta (quindi anche come cantina non posso usarlo vero?)a me interesserebbe chiuderlo completamente.
b) L’accesso diretto dall’immobile che andrei ad acquistare al “box” cosa significa? Per accedere al seminterrato devo scendere le scale comuni, prendere l’ascensore, attraversare parte dell’autorimessa di tutti i condomini.Quindi non sarebbe un accesso diretto vero?
Grazie ancora
Luca
È regolare che l’unico accesso pedonale a una palazzina di cinque appartamenti sia una rampa a cielo aperto seguita da un tunnel di 14 m che porta all’androne dei box interrati (sei box singoli più uno multiplo da tre posti auto)? Dall’androne dei box una scala porta al terreno esterno della palazzina.
Grazie.
Angelo
Anche se non ci sono norme per edifici di civile abitazione al di sotto dei 24 m di altezza, il fatto che degli appartamenti abbiano come via di esodo solo un’autorimessa ci sembra poco rispondente a qualsiasi criterio di sicurezza antincendio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
ho comprato un appartamento di un residence di 9 appartamenti ultimato nel 2009. E’ provvisto di 9 autorimesse interrate più un box, uguale alle altre autorimesse, ma accatastato come deposito attrezzi. Questo box è intestato al costruttore. Dobbiamo richiedere rilascio del CIP da parte dei Vigili del Fuoco? Se no, che tipo di obbighi/certificazioni deve fornire il costruttore?
Grazie
Lorenza
l DM 1/2/86 ammette per le autorimesse fino a 9 posti auto di comunicare con locali a diversa destinazione purchè la comunicazione avvenga attravrso porte metalliche piene con autochiusura (e quindi non un normale portone da box auto..). Per le altre richieste normative vedere il punto 2.1 del DM 1/2/86.
Sono propprieatrio di alloggio in condominio con al piano interrato 16 autorimesse. non risulta reperibile presso il comnado VVFF il progetto relativo alle autorimesse, ed all’ amminstratore non risulta avere il CPI.
Dovendo intervenire e richiedere oggi il CPI relativo alle autorimesse, cosa si deve produrre al Comando VVFF.
la documentazione prevista dal DPR 37 del 1998. Inizialmente un progetto firmato da professionista + domanda e versamento su cc.
Pertanto, è necessario contattare un professionista in grado di progettare la sicurezza antincendio.
La Segreteria tecnica
la documentazione prevista dal DPR 37 del 1998. Inizialmente un progetto firmato da professionista + domanda e versamento su cc.
Pertanto, è necessario contattare un professionista in grado di progettare la sicurezza antincendio.
ma l’esame progetto e’ stato presentato ed esiste un nulla osta, non e’ reperibile la pratica al comando vvff, come posso chiedere CPI mai richiesto, cosa su deve allegare alla richiesta.
ringrazio
Salve.
Vorrei avere una consulenza tecnica riguardo alla seguente situazione.
Un palazzo di sette piani consta dei box auto al pian terreno, di appartamenti per uso privato dal secondo al settimo piano.
Il primo piano è occupato da una scuola.
Mi è stato detto che sopra non sarebbe possibile tenere una scuola (che conta circa 500 alunni) sui box auto, ma non so a quale legge faccia riferimento questa affermazione.
Vi sarei grata se poteste aiutarmi in questo senso.
sono proprietario di un box in un condominio con ingresso a cielo aperto dotato di serranda eletrica che si affaccia sulla strada pubblica con regolare passo carrabile, a fianco a me ci sono altri quattro box,la mia domanda era se devo presentare qualche documentazione particolare all’amministratore,in caso me le chiedesse per quanto riguarda la sicurezza antincendio.
ringrazio
Non sappiamo cosa deve presentare all’amministratore. Certamente, un box che si affaccia su strada non è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
La Segreteria tecnica
Salve,
in un edificio di civile abitazione con altezza superiore a 24 m e ascensore con vano corsa superiore a 20 m, con CPI rilasciato il 25/05/06 e scadenza UNA TANTUM (centrale termica in comunione con altro edificio e altra pratica VVF): alcuni locali commerciali al piano terra hanno cambiato la destinazione d’uso da C1 a C6 (Box o posti auto pertinenziali).
I nuovi box sono in numero minore di 9 (nove) ed hanno apertura diretta sulla strada (spazio a cielo aperto), ma in forza della LETTERA-CIRC. prot. n. 1800/4108 del 01/02/1988 devono a mio parere rispettare le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1/02/1986.
Anche ipotizzando che le strutture di separazione abbiano caratteristiche REI conformi al D.M. 1/2/86, le serrande sono tutte completamente chiuse (senza microforature ne grata di aerazione naturale) e quindi non è certamente soddisfatto il requisito delle aperture di aerazione permanente.
Quali azioni si possono intraprendere per avere la certezza del rispetto delle norme antincendio (aperture di aerazione ed eventualmente strutture di separazione), in primis per la sicurezza dei condomini ed anche in funzione di eventuali ricadute sulla non-copertura assicurativa della polizza globale del fabbricato nel caso di comprovato irregolarità antincendio.
Saluti e grazie.
In caso di dubbi di questo tipo l’unico organo competente è il Comando provinciale dei VVF.
La Segreteria tecnica
Buon Giorno. Condominio del 1972. 30 garages, accesso con apertura elettrica comune carrabile, corridoio comune di transito provvisto di finestre (sempre chiuse) che smista i garages, tutti chiusi.
Le porte REI verso gli ascensori sono a norma. Siamo obbligati ad attenerci al D.M. 01/02/1986? Grazie
Tutto dipende dalle caratteristiche della corsia su cui si aprono i box. Se è al chiuso, l’attività deve essere considerata una autorimessa con 30 posti auto. Se è all’aperto, bisogna verificare se ha le caratteristiche di spazio scoperto. Se non le ha l’attività deve essere considerata una autorimessa con 30 posti auto, se le ha, sono 30 box indipendenti.
La Segreteria tecnica
Buon giorno.
Abito in un complesso residenziale con autorimessa semi interrata con 69 posti auto,costruiti nel 1981.Dato che per vari motivi il NOP sembra non sia mai stato ottenuto.Dovendo richiedere il CPI
dobbiamo fare riferimento a caratteristiche di costruzione riferite all’anno di costruzione o al 2010,la normativa cosa prevede in merito.
La ringrazio anticipatamente
Silvano
Buon giorno,
volevo porgere un quesito che è un dubbio per me, nel mio condominio di 32 app. con autorimessa a paino terra di 12 box e una nel sotto interrato di 18 box, oltre all’apertura dove entrano le autovetture sul lato opposto c’è una porta REI con maniglione antipanico, il quesito è che abbiamo un ulteriore porta REI a metà del tunnel che va nel vano scale ed è sempre aperta, visto le molte visite da malintenzionati volevamo chiuderla con serratura dall’esterno e lasciando l’apertura interna con maniglia, si può per legge?
Grazie mille e distinti saluti.
Volevo chiedervi un consiglio:
Ho comprato un appartamento in una palazzina ultimata recentemente, con un piano terra con 12 autorimesse quanto sono gli appartamenti. Alcuni appartamenti non sono ancora venduti.
Volevo sapere il CPI deve essere richiesto dal costruttore e se Si, quale normativa chiarisce da chi deve essere fatta la richiesta del CPI per autorimesse> 9 posti auto.
Il CPI deve essere chiesto dal titolare dell’attività, quindi dall’amministratore del condominio o dal proprietario dell’immobile.
La Segreteria tecnica
Salve, avrei bisogno di sapere se e` previsto il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per un garage interrato con unica rampa d’accesso servita da cancello elettrico dalla strada comunale accatastato con categoria Catastale C6-Classe 3, e avente una superficie di 66mq; il garage a cui sono interessato fa parte di un condominio costruito nel 1985 da un’ impresa costruttrice SRL che adesso lo ha messo in vendita (l’impresa ha gia` venduto nel tempo altri box); non ha finestre ma solo una propria porta scorrevole metallica molto solida; nel caso ogni quanti anni va` rinnovato?
Grazie in anticipo per le delucidazioni che vorrete darmi.
Saluti
Le autorimesse private sono soggette per un numero di auto superiore a 9; le dimensioni del locale sembrerebbero far pensare ad un massimo di 3-4 auto.
Secondo il punto 5.2 del D.M. 16/02/82 Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale.
Nel caso l’autorimessa in questione ospiti un numero inferiore di posti auto (<300) l'impianto di illuminazione di sicurezza non è dunque obbligatorio?
Buon giorno…un paio di quesiti per chi è più dotto di me in materia….
abito da 16 anni in un immobile costituito da un gruppo di case a schiera disposte a corte uniche parti comuni il corsello box e relativo scivolo di accesso e il cortile sovrastante.
I box sono di proprietà ( ovvero non sono aree comuni)
i box sono complessivamente 13 di cui 3 isolati e sopra ai quali vi è il cortile condominiale, gli altri ( come i primi con porta basculante) comunicano con gli appartamenti di pertinenza.
Alcuni proprietari hannos celto di parcheggiare l’auto all’esterno e di utilizzare il loro box come ripostiglio-cantina, altri lo utilizzano promiscuamente sia come box per il ricovero della autovettura sia ( a mezzo di scaffali o arredi vari disposti perimetralmente) come ripostiglio.
Dopo ben 16 anni dall’acquisto l’amministratore ( che amministra ovviamente le parti comuni delle quali i BOX NON fanno parte) ci affigge sulla porta dei box una comunicazione in base alla quale verrà effettuata ispezione “per il rilascio del CPI” all’interno dei box di nostra proprietà.
In primo luogo non capisco se tale richiesta e comportamento sia lecito in quanto sebbene nella zona interrata ( e di pertinenza delle abitazioni) vi siano 10 box essi sono totalmente isolati tranne nel caso di un proprietario che ne possiede 3 ( e possiede 2 unità abitative) che li ha posti in comunicazione tra loro e quindi mi sembra che non sia ravisabile la condizione di cpi condominiale, i posti auto NON sono posti condominiali ma di proprietà e pertinenza di ogni singola abitazione, inoltre vi è la “voce” che i box ( tutti abbondantemente superiori a 60mtcubi) non possano essere utilizzati, oltre che per il ricovero auto e in contemporanea ad esso, come ripostigli o cantine…….per quanto possa capire il concetto di fondo ( diminuire eventuale carico di incendio determinato dalla presenza di altro materiale infiammabile) non posso non pensare quanto sciocco sia tale comportamento che costringerebeb ad ammassare in altri locali magari ancor meno idonei e sempre interrati ( esempio locale caldaia) gli oggetti ora presenti nel garage…
In sostanza :
1 il CPI nelle suddette condizioni è obbligatorio ( a prescindere dal numero di box solo 5 proprietari parcheggiano le auto nei loro box gli altri li usano per usi diversi)?
2 è vero che nel locale di proprietà che si va ad adibire a ricovero autovettura non vi possa essere null’altro ?
3 è lecita l’ispezione da parte dell’amministratore nella mia proprietà ( garage) e la sua richiesta di adeguamento ( svuotamento, sostituzione porte di comunicazione interna ecc.)
o dovrebbe occuparsi esclusivamente delle parti comuni?
i garage vanno visti come una unica entità ( e quindi “adibibili” al parcheggio di più di 9 auto o ciascuno di essi è storia a sè stante ( ve ne sono da 3 da 2 e da 1 auto ) e assolutamente ingestibili come cosa comune ?
Grazie infinite e scusate se mi sono dilungato
La domanda è pertinente ma purtroppo la maggior parte dei problemi sollevati non riguarda tanto la prevenzione incendi, quanto i rapporti tra privati, e pertanto va rivolta ad un avvocato.
Possiamo solo ricordare quanto già espresso nella sua domanda, e cioè che le norme per le autorimesse hanno dei vincoli che tutti sono tenuti a rispettare. Comunque, se i box sono isolati e hanno accesso dall’esterno, non dovrebbero essere soggetti al CPI.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
sono proprietario di un locale, parzialmente interrato attualmente adibito a magazzino.
Per vari motivi sarei interessato a trasformarlo in autorimessa, in cui ho calcolato potrebbero essere 12 posti auto.
Considerando che il locale dispone di due accessi carrabili se lo separassi, con una parete, in due locali distinti sarebbe comunque soggetto a CPI?
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Se ci sono accessi distinti e non c’è comunicazione la norma considera la struttura come 2 autorimesse.
La Segreteria tecnica
Gent.mi Signori
avrei la necessità di sapere alcune informazioni.
Possiedo un immobile ad uso turistico in una località balneare, tale appartamento è situato in uno dei due residence siti fronte mare,i quali oltre ad essere identici hanno 12 Box auto seminterrati ciascuno ( di cui 1 è di mia proprietà).
Il nostro amministratore si è dimenticato di rinnovare il CPI per ben 2 volte,dopo la seconda scadenza, i Vigili del fuoco si sono recati nei box per un sopraluogo ed hanno evidenziato che gli stessi oltre a non essere in regola con le norme antincendio, presentavano delle crepe sul soffitto nell’area comune centrale delle autorimesse, e che le tubature degli scarichi delle acque grigie e nere presenti ( in pvc) risultavano essere danneggiate ( forate). Dopo varie perizie e consulenze da parte di diversi ingegneri, si è ritenuto opportuno dare inizio ai lavori di manutenzione straordinaria.
Tali lavori dovrebbero avere inizio a giorni, ma si discute ancora sui materiali dei tubi da sostituire.
C’è chi li vuole in Geberit appliccando dei collari, chi in Ghisa, chi in acciaio inox.
La mia domanda è la seguente: Secondo le normative antincendio quali sono i materiali più idonei per delle tubature posizionate a soffitto, per uso scarico acque grigie/ nere, poste in un residence fronte mare, con entrata area box auto completamente aperta senza portoni?
E’ vero che l’esecuzione di tubature in Ghisa sarebbe difficoltosa per i giunti, le diramazioni, e le curve, e che il costo dei condotti omologati per resistenza al fuoco e dei giunti è estremamente notevole rispetto a tubature in Geberit?
Differenze tra tubature in Ghisa, acciaio Inox e Geberit? Quali sono le migliori, le più resistenti,e non troppo costose e sopratutto quelle più idonee secondo la legge antincendio ?
Spero in una Vostra celere e cortese Risposta
Cordialmente
Carla
Buongiorno
dovrei acquistare un bene immobile con destinazione d’uso come magazzino sebbene ha tutte le sembianze di garage interrato come gli altri 9 garage interrati anch’essi prima di acquistarlo il proprietario farebbe la richiesta cambio d’uso in garage ma mi dice che però dovrebbe richiedere il CPI. Premetto che la costruzione è cosi caratterizzata: rampa di accesso in pendenza dalla strada subito difronte alla rampa 1 garage 1 magazzino/garage e qui siamo gia sotto a un soffitto di cemento dove sopra ci sono 2 giardini quello in oggetto
entrambi uguali con porta vasculante singola in lamiera;quindi venuti giu dalla rampa sul lato dx e sx si accede da altri 2 singoli porte vasculante molto grandi agli altri rispettivi 4 garage lato dx 4 garage lato sxcon i rispettivi porte vasculante in lamiera; i 2locali 1 garage e 1 magazzino/garage quindi ai rispettivi lati hanno i 4 garage dx e 4 garage. La domanda è: è obbligatorio richiedere il CPI quando il magazzino/garage è si sulla stessa rampa di accesso ma è diviso dai respettivi lati da porte vasculante? e se è obbligatorio quali modifiche bisogna attuare?
Vi saluto e Vi ringrazio
Non riusciamo a capire cosa abbiano a che fare gli scarichi con la prevenzione incendi. Al massimo, possono essere rilevanti i problemi statici e di protezione dei solai, ma il materiale degli scarichi non è trattato da nessuna norma di prevenzione incendi.
La Segreteria tecnica
Se la rampa è aperta la soluzione potrebbe essere accettabile, ma è una delle questioni che sono soggette ad interpretazioni diverse, per cui è opportuno rivolgersi al locale Comando VVF.
Se la rampa è chiusa la soluzione ci sembra molto problematica.
La Segreteria tecnica
Salve, per rispettare il nuovo CPI (rilasciato nel 2007) che prevede soli 14 posti auto contro i 25 assegnati dal costruttore (lo stabile è del ‘70), il nostro amministratore ha proposto una turnazione. Infatti, secondo il tecnico incaricato per una valutazione, la presentazione di un progetto di ampliamento del garage condominiale potrebbe per assurdo comportare, viste le nuove stringenti prescrizioni in materia di dimensioni degli stalli e delle corsie, e considerata la scarsità degli spazi a disposizione, un decremento di posti auto nel CPI. Mi chiedo: come si conciliano le determinazioni dei VVFF con il diritto reale d’uso di cui è titolare – da contratto di acquisto e per legge – ogni singolo condomino? Mi rendo conto che la domanda andrebbe rivolta ad un avvocato con esperienza sul campo in materia, ma vorrei conoscere ugualmente una Vostra opinione, grazie.
Il decreto sulle autorimesse è del 1986 e stabilisce che il numero di posti auto sia parametrato alla superficie totale dell’autorimessa. Al massimo, si può invocare il rispetto del decreto precedente. In ogni caso non capiamo quali siano le nuove prescrizioni, stante il fatto che il decreto è stato pubblicato da 35 anni ( e secondo noi dovrebbe essere aggiornato).
La Segreteria tecnica
Buona sera, gradirei avere un consiglio tecnico sulle norme antincendio sui box condominiali e le vie di accesso agli stessi.
Abito in un condominio dove sono situati n° 48 box sotto l’edificio tutti di proprietà più o meno grandi. Il tutto dotato sia di estintori che di porte taglia fuoco date le dimesione dell’area box dove sono posizionati altrsì i locali per il sollevamento ascensori, autoclavi ecc. I condomini proprietari dei box occupano perennemente le corsie di scorrimento e di accesso ad altri box rendendo difficoltosa l’uscita o l’entrata al box stesso impedendo anche in caso di pericolo una facile evacuazione. Casa prevedono le norme antincendio per questo tipo di situazione? I VV.FF possono impedire la sosta fuori dai box e occupare la via di scorrimento?
Grazie
La situazione è vietata dalla norma, pertanto i VVf sono competenti per questo tipo di problema.
La Segreteria tecnica
salve
condominio circa 150 box interrati
impianto elettrico : si suggerisce dividere in due blocchi ognuno con proprio interruttore di esclusione (giustamente).
esiste qualche norma in tal senso da cui fare riferimento ?
grazie anticipatamente.
La norma di riferimento è la CEI 64/8; va valutato se l’autorimessa possa essere classificata come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Sono titolare di 2enti, appartamento e negozio, in un complesso condominiale nato nel 1976/77. per le attività 91 e 92 da che l’edificio esiste non sono mai esistiti NOP e quant’altro. Nel sett.2007 cambiamo le caldaie e all’attuale la CT non ha ottenuto il nullaosta dai VVFF, che a nov.2010 hanno inviato sia all’amministratore che all’ufficio tecnico del comune di residenza una sollecitazione a riguardo. Inoltre abbiamo una perdita d’acqua ingentissima da almeno 6anni che non viene quantificata dalla ditta appaltatrice dell’acquedotto comunale poichè lo stesso amministratore negli anni ha spostato il contatore generale dell’acqua, posto ad oggi dove non dovrebbe essere. Come mi devo comportare in merito? Su chi ricade la colpa di queste incurie? Preciso che l’amministratore, sempre lui da trent’anni, ha sempre negato l’evidente alle riunioni ordinarie!
Grazie
Buongiorno
Sono il costruttore di un immobile con un interrato di circa 30 posti auto costruito e terminato nel 1986. Secondo la normativa dell’epoca (che mi pare contemplasse un aerazione di 1/20 della superficie totale dei box) mi è stato rilasciato regolare CPI da parte dei vigili del fuoco perchè quanto costruito rientrava nelle norme.
Nel 1987, a seguito di regolare denuncia comunale, sono stati ricavati altri 6 posti auto in questo interrato. Il tutto senza che l’ufficio tecnico del mio comune mi chiedesse un nuovo CPI. Per cui in assoluta buona fede ho fatto i lavori (premetto che comunque ho provveduto ad aprire per ciascuno di questi 6 box una bocca di lupo 1.50×1.00 collegata direttamente con l’esterno.
Passati anni e subentrati vari amministratori condominiali che per loro negligenza non hanno mai rinnovato il CPI, i condomini ora si trovano ora nell’obbligo di rifare un nuovo CPI (pena la non assicurabilità del condominio.
Ora, per non voler sostenere le spese per l’adeguamento alle nuove norme dei vigili del fuoco, vorrebbero che la mia impresa pagasse le opere di adeguamento adducendo, come motivazione, che avremmo fatto lavori all’epoca(22 ANNI FA!!!!)non conformi a quanto dichiarato ai vigili del fuoco (mentre invece ho ancora tutti i documenti dei vigili del fuoco che possono comprovare che era tutto in regola, mentre sui nuovi 6 box ho le regolari autorizzazioni comunali).
Ha fronte di quanto sopra i condomini hanno diritto a chiedere quanto vorrebbero?
grazie in anticipo per una risposta.
Purtroppo la questione non riguarda la prevenzione incendi ma i rapporti tra privati.
E’ un problema regolato dal codice civile, non dalle norme antincendio.
Buon giorno
sono un tecnico vorrei chiedere un consiglio circa la necessità di predisporre il CPI e quindi l’adeguamento degli impinati tecnologici in riferimento ad un interrato.
Si tratta dell’interrato di un edificio parzialmente artigianale (piano terra) e parzialmente uffici-abitazioni (piano primo).
Nell’interrato sono state realizzare 6 autorimesse ed un piccolo magazzino (26 mq) nella parte finale dello scantinato; nella prima parte, in prossimità della apertura di ingresso dallo scivolo, ci sono tre magazzini con superficie compresa tra 45 e 96 mq. L’unica apertura di areazione dell’interrato é quindi il foro di accesso dallo scivoli di circa 12 mq. I tre magazzini, almeno nelle previsioni, erano di fatto vani accessori delle unità dei piani superiori tanto che il più grande é l’archivio di un ufficio tecnico.
Secondo voi quindi la concomitanza di 6 garage che potrebbero anche essere compartimentati, con 3 magazzini (che nel caso specifico sono più che altro depositi) richiedono la pratica CPI.
Rimango in attesa di un consiglio.
Un saluto e grazie
Alessandro
Se il CPI è richiesto per i magazzini (ma non è chiaro se è un obbligo, in quanto il limite minimo è 1000 m2), la questione deve essere valutata nel progetto da sottoporre ai VVF, dato che non esistono norme per i magazzini. Pertanto, la possibilità di far coesistere le diverse attività dipende dalle misure antincendio proposte dal progetto e dal parere dei VVF.
La Segreteria tecnica
Volevo un informazione. Per le autorimesse fino a 9 auto, priva di box, il D.M. 1/2/86 prevede solo alcuni punti da seguire: strutture verticali ed orizzontali non combustibili, aereazione naturale 1/30 della superficie, altezza locale non inferiore a 2 m.
Mi chiedevo: una autorimessa in uno stabile residenziale è di tipo isolato? Le aperture per l’aerazione possono avere infissi o devono essere totalmente aperte? le tubazioni di impianti passanti all’interno devono avere collare intumescente? Ci vuole un uscita di sicurezza? E gli estintori sono obbligatori?
Grazie, Diego
il mio proprietario all’niterno dell’area da cui accedo alla mia abitazione ha parcheggiato in forma privata oltre la mia altre due auto . Chiedo :
a) per parcheggiare tre auto che supefcie si debba disposrre?
b) è consentito sostare le auto in colonna non avedo
disponibilità di manovra autonoma tra di esse?
c) la mia auto è autorizzata dal fitto con posto auto.
d) una delle sue auto è a GPL.
e) puo pretendere di parcheggiare a meno di un metro dal mio
ingresso e sotto la finestra della mia cucina con la sua
vettura a GPL ?
COMSA DEVO FARE che articoli o leggi mi tutelano??
Non ci sono norme di prevenzione incendi che danno indicazioni su questo tipo di problema.
La Segreteria tecnica
Un’autorimessa in un stabile adibito anche ad altri usi evidentemente non è isolata. Le altre domande le trova già chiarite nel decreto, a parte il problema delle tubazioni, che ha interpretazioni diverse.
La Segreteria tecnica
se alcuni condomini parcheggiano l’auto in locali accatastati come ripostiglio, l’amministratore deve intimare loro di far uscire le auto oppure di attivare le procedure per ottenere il cpi?
Buongiorno, nel mio palazzo di 18 appartamenti abbiamo i box interrati con entrata attraverso corsello comune. A fianco ad ogni box abbiamo l’entrata appartamento e un’altra entrata ad un piccolo locale con caldaia autonoma tipo B. La caldaia preleva l’aria di combustione dal corsello box,attraverso griglia posta su porta ed inoltre parte delle tubazioni filettate di adduzione metano attraversano il corsello box. Le porte di entrata appartamento e locale caldaia sono in ferro normale, non REI. Ora l’amministratore dice che dobbiamo adeguarci alle norme e bisogna installare porte REI, sia al locale caldaia che all’entrata appartamento. Il mio dubbio è:da dove preleverà l’aria della combustione la caldaia? I tubi di adduzione metano
possono passare nei corselli?
La questione è complessa ed è soggetta ad interpretazione, per cui consigliamo di chiedere ai VVf locali.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, nel condominio dove abito il basculante di accesso al corsello garage è giunto a fine vita (dopo una vita tormentata di problemi). Tale basculante ha inserita nella sua struttura una porta con maniglione antipanico che funge oltre che da accesso pedonale anche da via di fuga per almeno una delle due palazzine che sovrastano il corsello.
Al momento alcuni condomini vorrebbero sotituire tale portone basculante con uno a battente, senza dubbio meno costoso di quello sezionale da me suggerito e desiderato, ma che a mio avviso comporta due problemi
1) cambia la modalità di chiusura del corsello da completa a parziale (con il portone attuale la luce del corsello è completamente chiusa n modo da renderlo inaccessibile anche agli animali, in questo periodo di forzata apertura già diversi volatili hanno stabilito il loro nido all’interno del corsello)
2) non è installabile un accesso di sicurezza pedonale per rendere agevole e praticabile la via di fuga prevista per una delle palazzine
Per completezza di informazione il corsello contiene 27 autorimesse delle quali la maggior parte è proprietà dei condomini che abitano nelle palazzine. In queste condizioni è possibile sostituire il cancello attuale con uno ad anta battente?
Il CPI è obbligatorio solo nel caso di autorimessa > 9 posti auto, altrimenti deve verificare che siano rispettate le norme del dm del 1986.
La Segreteria tecnica
come accertarsi che il tecnico al quale si ha intenzione di affidare l’incarico di periziare le autorimesse (a fini antincendio e cpi) abbia le competenze tecniche richieste per il tipo di intervento? la sua qualifica quale denominazione deve esattamente avere? grazie in anticipo per la risposta
Non c’è modo, è un incarico di fiducia.
La Segreteria tecnica
Nel nostro condominio ci sono dei box acquistati da esterni e non proprietari di appartamenti.Uno dei proprietari del box esterno pretende di avere l’accessso al piano di sopra x l’uscita perchè secondo lui dice che gli è più comodo noi del condominio propritari di appartamenti e box abbiamo negato l’accesso ………..può spiegarci le regole sul caso da poter comunicare al nostro esterno? grazie
Sono proprietario di un piccolo appartamento semiinterrato senza autorimessa con tutti gli impianti anorma.
La palazzina è composta da 20 appartamenti corredati dalle relative autorimesse.
Essendo una costruzione di circa 30/35 anni ha dovuto adeguare le autorimessa applicando pannelli rei.
L’amministratotre ha inviato la suddivisione dei costi in base ai millesimi globali degli appartamenti, addebitando anche a mè il costo per l’adeguamento delle autorimesse, dicendo che anche io trarro beneficio dal’ottenimento del CPI.
Io ho rifiutato l’addebito, sono nel giusto o sbaglio ?
Ringrazio per la gentile risposta
Gian Paolo
buongiorno abito in una mini palazzina dove sono presenti 11 boxes interrati e un posto auto ricavato dal corsello dei box .Dai documenti in mio possesso ho notato che il costruttore quando a chiesto la conformità ai vigli del fuoco ha dichiarato l’esistenza solo di 11 boxes per un totale di 14 auto(alcuni box sono doppi)e non parla del posto auto che invece risulta nel progetto al comune.Il condomino proprietario del posto auto è legittimato ad usufruire di quel posto ?il costruttore poteva vendere una cosa non dichiarata ai vigili del fuoco?è tutto a norma?grazie!il corsello non è proprietà comune?grazie
buon giorno, sono proprietaria di un box auto seminterrato di un condominio con n. 7 box auto, dovendo venire un controllo da parte dei vigili del fuoco, chiedo che cosa si può e non si può tenere all’interno dei box.
grazie.
Buonasera, sono un condomino in uno stabile di 16 app e altrettanti box auto in autorimessa interrata con regolare cpi; ora un condomino chiede di chiudere con muro e basculante un posto auto (di sua proprietà) attualmente libero su due lati. Per quanto esposto dovrà essere richiesta l’emissione di nuovo cpi?
Grazie Claudio
abito in una villetta a schiera,dotata di un locale lavanderia contiguo al box ,con una porta di ferro che li divide ,la costruzione risale al 1983.Nel locale lavanderia è ubicata la caldaia per il riscaldamento a gas metano.
Dovendo sostituire la caldaia la ditta interpellata mi ha richiesto l’installazione di una porta rei nel box dicendomi che è richiesta dalla nuova normativa.è corretto quanto affermato ?
grazie Antonino
Gradirei cortesemente info relative misure di sicurezza antincendio.Abito da poco su condominio con piu’di 9 garage interrati un piano non c’e autorizzazione antincendio dei VVFF.Mi e’ stato riferito che doveva essere fatta dal costruttore anticipatamente e che ora il problema e’ del condominio.Vi sarei grato se poteste darmi maggiori informazioni,grazie.Fiorenzo.
Il condominio ha la responsabilità di presentare la SCIA antincendio ai VVFF. Se non lo fa, con il DPR 151 scattano sanzioni penali per l’amministratore.
La Segreteria tecnica
Spett.le segreteria tecnica,
sono proprietaria di un appartamento in un condominio costruito negli anni 70. Nel piano interrato vi è un garage con più di nove posti auto. l’amministratore dello stabile ci ha comunicato, che da rilievi da lui effettuati, per poter ottenere il CPI, sarà necessario, tra l’altro, allargare il corridoio che porta all’uscita.
Mi chiedo, se la costruzione era già eistente, è possibile che per ottenere il certificato si debba andare a togliere una porzione di proprietà al condomino il cui posto auto confina con il corridoio di uscita e impedirgli così di mettere lì la sua auto?Quanto largo deve essere il corridoio di uscita per essere a norma?
Grazie
Non possiamo rispondere a questa domanda in assenza di altri dati, però non è difficile farsi spiegare quale punto del DM del 1986 prevede questa modifica.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, vi chiedo cortesemente un’informazione.
Abito in un condominio con 13 garage tipo box chiusi con portone in alluminio separati dalla scala che porta agli appartamenti da una porta REI.
Circa un mese fa abbiamo ricevuto la visita del funzionario dei VVF che ha riscontrato che all’interno dei garage sono presenti non solo le autovetture ma un sacco di materiali depositati di svariato tipo, cosa che ovviamente porterà ad un parere di non conformità.
L’amministratore di condominio ha proposto due soluzioni:
1. togliere i materiali dai garage;
2. dividere i box con una struttura ed una porta REI creando così delle “cantine” all’interno di ogni box.
La mia domanda è questa:
se gli altri condomini non vogliono procedere alla spesa ma nemmeno togliere i loro materiali dai garage mentre io vorrei eseguire il lavoro, è possibile aprire una sola pratica per il mio box? O comunque ad un successivo sopralluogo dei VVF verrebbe “chiuso” anche il mio box anche se in regola?
Grazie per l’attenzione.
L’autorimessa è unica e quindi deve essere tutta a norma.
La Segreteria tecnica
Con la presente sono a richiedervi informazioni su comportamenti in caso di incendio: in un associazione di volontario, dove presente un parcheggio con otto mezzi, è stato richiesto di poter lasciare le chiavi inserite nei mezzi, in quanto durante un incendio questi possano essere spostati rapidamente, noi riteniamo che la prima priorità sia di estinguere l’incendio senza mettere in moto alcun veicolo, in quanto andrebbero azionate anche apparecchiature elettriche come il portone.
Esiste una legislazione od una norma di comportamento in questo caso??
Come richiesta ci sembra molto singolare. Ci chiediamo se un responsabile possa prevedere che durante un incendio dei dipendenti entrino nel locale e allontanino i mezzi.
La Segreteria tecnica
Abito in un condominio che è adiacente ad un altro condominio, le cui rispettive corsie dei box sono divise da un muro.
E’ possibile aprire una porta di comunicazione tra le due corsie? Se sì, quale sarà la normativa di riferimento (NOP o CPI) tenendo conto che il numero complessivo di box delle due corsie è superiore a 9 ?
Vi ringrazio in anticipo.
La norma è quella del post da cui ha fatto la domanda. Per rispondere si deve esaminare la planimetria delle due autorimesse.
La Segreteria tecnica
b.giorno
Abito in un condominio costituito da 5 piani f.t. costruito nel 1974, con autorimessa > 9 posti auto, interrata con ingresso chiuso da porta basculante, accessibile mediante rampa. Successivamente al 1986 due proprietari hanno edificato ciascuno un box, chiuso su tre lati senza aperture per aerazione, con porta basculante. Unica misura adottata, un estintore ad acqua, peraltro quasi inutile. Non esiste C.P.I. A chi mi dovrei rivolgere per denunciare e chiedere un intervento (VVFF?)Il box appartiene al caposcala che va a braccetto con l’amministratore e fanno entrambi orecchi da mercante.
Vi ringrazio in anticipo
Si tratta più di un problema di ordine legale.. Oggi le autorimesse sono soggette se superano i 300 m2 di superficie coperta.. Secondo noi potrebbe inviare una raccomandata all’amministratore richiedendo la situazione nei riguardi della sicurezza antincendio e, eventualmente, presentare un esposto al locale Comando VVF.
buongiorno vorrei sapere cosa fare?
Ho in affitto un appartamento con giardino in uno stabile di 4 piani con due famiglie a piano.
circa 4 mesi fa il propietario ha costruito un garage confinante con il giardino impedendomi la visuale sul lato dx del condominio.
premesso che ogni inquilino ha il suo posto macchina all’interno del condominio questo garage viene oggi usato da un inquilino che lo usa come carrozzeria a qualsiasi ora.
premetto che per il quieto vivere lui puo’ fare quello che vuole, ma posso giuridicamente parlando impugnare una legge che gli vieti di fare rumore almeno fino alle 17.
so gia che sicuramente il garage all’interno del condominio e’ abusivo (attaccato al giardino ), ma ditemi cosa fare.
grazie
Si tratta più di un problema di ordine legale.. Oggi le autorimesse sono soggette se superano i 300 m2 di superficie coperta.. Secondo noi potrebbe inviare una raccomandata all’amministratore richiedendo la situazione nei riguardi della sicurezza antincendio e, eventualmente, presentare un esposto al locale Comando VVF.
Abito in un condominio con più di 9 autorimesse in cui tengo parcheggiate 3 moto di mia proprietà a cui eseguo a volte piccole
manutenzioni,un condomino ha inviato all’amministratore una copia della lettera dei VVFF che proibisce “lavori in autorimessa”.Vorrei un chiarimento da Voi.Cordiali saluti
Consigliamo di interpellare il locale Comando VVF perchè il fatto potrebbe essere soggetto ad interpretazioni… Secondo noi l’importante è non avere deposito di liquidi infiammabili o eseguire lavori a caldo o verniciature o operazioni di taglio ecc…
Siamo un condominio di 13 app.ti e 11 box (superiore a 300 mq. e inf. a 1000) Non esiste nessuna attivita’. Sembra che siamo cmq tenuti alla nuova SCIA (ex CPI) Dobbiamo, percio’, incaricare consulente tecnico per la presentazione di mod. Suap/Pin 2/Asseverazione, ecc.
Potrei avere Vs conferma ?
Grazie
E’ vero a meno che non abbiate già un CPI nel quale caso la SCIA dovrà essere presentata al momento della scadenza del CPI stesso.. Il riferimento è il DPR 151/11, commentato in numerosi post del sito.
abito in un condominio del 1980 e dobbiamo fare il CPI (mai fatto) e tutto l’impianto elettrico (ha gli anni del condominio)
Per quanto riguarda l’impianto elettrico le caratteristiche del condominio non richiederebbero l’obbligo del progetto redatto da un professionista iscritto all’albo in quanto il contatore e’da 3KW, non abbiamo caldaia centralizzata e i box interrati sono 9.
Con il nuovo regolamento prevenzione incendi si parla ora di autorimesse private con superficie superiore a 300mq e noi andiamo oltre.
Con questo parametro dobbiamo far fare il progetto elettrico?
Grazie Mario
Salve sono Sabrina sto acquistando una casa in quadrifamiliare. Il mio futuro appartamento sarebbe situato al piano terra e con una scala a chiocciola potrei scendere al piano interrato di mia proprieta’ di 60 mq circa composto da garage e cantinotto.
Il costruttore dice che non e’ obbligatorio mettere un muro rei e una porta rei che divide il cantinotto al quale accedo dalla scala a chiocciola e il garage.
Preciso che il mio garage comunicherebbe con un tunnel condominiale dove ci sono altri tre garage privati chiuso con una porta basculante.
E’ vera questa cosa o la spesa del muro rei e porta rei spetterebbe al costruttore!? grazie in anticipo Sabrina
RISPOSTA
Non sappiamo a chi spetti la spesa, però la norma deve essere rispettata, visto che esiste.
buongiorno
avrei bisogno di sapere come fare a verificare un box che e sotto casa mia io abito in un palazzo di 4 piani
nel box mettono macchine senza essere a norma coma garage grazie… aspetto una risposta…e non ha molta altezza..
RISPOSTA
L’unico modo oltre a quello di verificare direttamente se la norma è applicata è quello di chiedere un sopralluogo dei VVF.