Vigili del Fuoco e rischio di incendio

maggio 2008

Il certificato di prevenzione incendi (CPI), rilasciato dai Vigili del Fuoco garantisce la sicurezza di un edificio e solleva professionisti e titolari delle attività da qualsiasi responsabilità?

Si deve premettere che i Vigili del Fuoco svolgono (oltre al soccorso ed alla protezione civile) i controlli sulle attività più pericolose per incendio o esplosione (quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982)

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, gli obblighi dei titolari delle attività e quelli dei Vigili del Fuoco sono stabiliti nel decreto legislativo n. 139 del 2006. In sostanza, se un’attività è classificata come pericolosa, il titolare deve sottoporre ai Vigili del Fuoco un progetto sulle misure antincendio da adottare e poi, una volta realizzate le misure di sicurezza approvate, deve chiedere il rilascio del CPI. Il CPI non attesta che una attività o un edificio è esente dal rischio di incendio (e che quindi non prenderà mai fuoco,) ma stabilisce – più ragionevolmente – che le misure di sicurezza adottate sono almeno quelle che garantiscono il livello di sicurezza minimo richiesto dalle norme o dai criteri di sicurezza. In sostanza, quindi, anche la legge italiana riconosce un principio riconosciuto universalmente, e cioè che il rischio nullo non può essere richiesto perchè praticamente non raggiungibile.

In questo quadro, riveste una importanza sempre maggiore il ruolo della gestione della sicurezza. Infatti, nel corso della vita dell’edificio o dell’attività, la vera garanzia di sicurezza è data dal modo in cui si curano le misure di sicurezza e si osservano tutte le precauzioni previste nel CPI e nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco.

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4 Risposte to “ Vigili del Fuoco e rischio di incendio ”

  1. Werner Stricker on dicembre 2009 at 9:17 am

    un piccolo negozio di libri o un piccolo magazzino di libri, può essere ritenuto come rientrante tra le attività pericolose? (i libri possono essere ritenuti come infiammabili??)

    quale normativa trova applicazione in fattispecie?
    quella applicabile ai piccoli esercizi commerciali non rientranti nella categoria di cui al punto 87 del D.M. 16/02/1982, con conseguente esclusiva applicabilità del D.Lgs 81/2008 ove vi siano lavoratori dipendenti presenti o altro?

    Vi ringrazio per le indicazioni che spero mi vogliate cortesemente fornire.

    cordiali saluti.

  2. comitato tecnico on dicembre 2009 at 9:33 am

    Se per piccolo negozio si intende una superficie inferiore a 400 m2, non esiste una norma specifica e non sono nemmeno obbligatori i controlli da parte dei Vigili del fuoco, quindi non è nemmeno considerabile pericolosa.
    Questo, però, vuol dire che si devono mettere in atto misure di prevenzione incendi che non sono scritte nelle regole tecniche ma che devono essere stabilite sulla base della valutazione dei rischi. A tale scopo, si può utilizzare il decreto 10 marzo 1998, che è scritto in termini molto semplificati e che riguarda proprio la valutazione del rischio di incendio e la scelata delle misure di sicurezza.
    Se il locale è anche un luogo di lavoro, ovviamente, si applicano tutte le previsione del d.lgs 106/09, che per la valutazione del rischio di incendio rimanda al decreto che sopra citato.

    La Segreteria tecnica

  3. tommaso on aprile 2011 at 11:29 pm

    ho un box auto in semiterrato condominiale, capiente x 2 auto. vorrei sapere se posso entrare 2 auto e cosa non posso mettere. grazzie.

  4. comitato tecnico on aprile 2011 at 10:42 pm

    La norma su questo punto è molto rigida, non può mettere altro che auto e materiale non combustibile.

    La Segreteria tecnica

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