I campeggi diventano attività soggette alla prevenzione incendi

ottobre 2011

Con il DPR 151/11 anche i campeggi (di capacitá superiore a 400 persone) diventano attività soggette all’obbligo di invio della SCIA. Infatti, alla voce 66 compare anche la seguente descrizione:

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

In particolare, queste strutture sono in categoria B, cioè devono chiedere l’esame del progetto e poi presentare la SCIA. Pertanto, al momento ci troviamo nella seguente situazione:

  • Campeggi “nuovi”. Per poter esercire, i campeggi  avviati dopo il 7 ottobre 2011 dovranno acquisire il parere favorevole sul progetto, e, prima dell’avvio,  presentare la SCIA – segnalazione certificata di inizio attivitá;
  • Campeggi “esistenti”. Entro un anno dal 7 ottobre 2011, i titolari di un campeggio esistente al 22 settembre 2011 devono completare le procedure che portano alla regolarizzazione dell’attività (esame progetto e SCIA), pena le sanzioni penali previste per chi non presenta la SCIA quando questo obbligo è indicato nel DPR 151/11 (art. 11 comma 4 4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita’ introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento).

Al momento non esistono norme di prevenzione incendi sui campeggi.

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2 Risposte to “ I campeggi diventano attività soggette alla prevenzione incendi ”

  1. Anonimo on ottobre 2011 at 10:19 pm

    Ma quando escono queste norme?

  2. Tecnico alle prime armi on ottobre 2011 at 4:49 am

    Il DPR 151 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.

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