I campeggi diventano attività soggette alla prevenzione incendi
Con il DPR 151/11 anche i campeggi (di capacitá superiore a 400 persone) diventano attività soggette all’obbligo di invio della SCIA. Infatti, alla voce 66 compare anche la seguente descrizione:
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
In particolare, queste strutture sono in categoria B, cioè devono chiedere l’esame del progetto e poi presentare la SCIA. Pertanto, al momento ci troviamo nella seguente situazione:
- Campeggi “nuovi”. Per poter esercire, i campeggi avviati dopo il 7 ottobre 2011 dovranno acquisire il parere favorevole sul progetto, e, prima dell’avvio, presentare la SCIA – segnalazione certificata di inizio attivitá;
- Campeggi “esistenti”. Entro un anno dal 7 ottobre 2011, i titolari di un campeggio esistente al 22 settembre 2011 devono completare le procedure che portano alla regolarizzazione dell’attività (esame progetto e SCIA), pena le sanzioni penali previste per chi non presenta la SCIA quando questo obbligo è indicato nel DPR 151/11 (art. 11 comma 4 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita’ introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento).
Al momento non esistono norme di prevenzione incendi sui campeggi.

Ma quando escono queste norme?
Il DPR 151 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.