La compartimentazione degli edifici

aprile 2009

Il concetto di compartimentazione è usato spesso nella sicurezza antincendio. Esso indica la  suddivisione di un edificio in parti per evitare che un incendio che ha inizio in un ambiente (detto compartimento) si propaghi negli compartimenti.

Un compartimento quindi non ha una delimitazione o una configurazione fissa. Può essere una stanza o un gruppo di stanze, una scala o un corridoio. L’importante è che ogni parte dell’edificio che si chiama compartimento sia delimitata, come prevede la normativa specifica, da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.
L’utilizzazione dei compartimenti è essenziale negli edifici a più piani o in quelli complessi, perchè anche un piccolo incendio potrebbe compromettere la sicurezza di molte persone o danneggiare molti beni.

Le pareti ed i solai di un compartimento devono essere resistenti al fuoco, come deve essere protetta (secondo le tecniche e i prodotti specifici) anche ogni apertura di passaggio o di attraversamento da parte di cavi o canalizzazioni. Inoltre, ogni compartimento deve essere provvisto di vie di fuga che portino a luoghi sicuri. In altri termini, da un compartimento si deve poter uscire verso l’esterno o verso luoghi che non siano a rischio di incendio e che conducano direttamente verso l’esterno.

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19 Risposte to “ La compartimentazione degli edifici ”

  1. Gabriele Iezzi on novembre 2009 at 10:56 am

    Gentilissimi Signori,
    sono proprietario ed abito in un appartamento facente parte di un condo-
    minio che nel suo sottosuolo ha una cinquantina di box. Ai box si accede dalla strada pubblica mediante passo carraio chiuso da un cancello auto-
    matico che immette su una rampa in discesa, in fondo alla quale inizia il
    corridoio per lo smistamento ai singoli box.
    E’ possibile, per motivi di sicurezza, mettere un secondo cancello in fon- do alla rampa in modo da chiudere il corridoio d’ingresso ai box?
    Ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta e saluto.
    G. Iezzi

  2. comitato tecnico on novembre 2009 at 11:38 am

    Secondo noi il decreto 1 febbraio 1986 non vieta una soluzione di questo tipo, se il cancello non costituisce un elemento di chiusura per fumo e ventilazione.
    Nella installazione del secondo cancello, ovviamente, dovrà controllare soprattutto che le vie di esodo per le persone siano garantite secondo quanto prevede lo stesso decreto.

    La Segreteria tecnica

  3. TW on luglio 2010 at 7:59 am

    Egregi signori,

    Mi viene una domanda sulla superficie dei compartimenti : per esempio nel caso di un edificio adibito ad uffici con altezza antincendio 20 m, quale la regola da seguire per il dimensionamento dei compartimenti:
    - 6000 m² per i compartimenti tra quota 0 m e quota 12 m, e di 4000 m² per i compartimenti ubicati dalla quota 12 in poi;
    - oppure tutti i compartimenti devono avere una superficie massima di 4000 m², qualunque sia la loro ubicazione all’interno del edificio?

    Grazie anticipatamente per l’eventuale risposta.

    Cordiali saluti,

    TW

  4. ASCENZI LUANA ARCHITETTO on settembre 2010 at 8:00 am

    Per me è obbligatorio che ogni piano – indipendnetemente dall’ubicazione – non superi la superficie di compartmentazione richiesta per edifici di 20 metri (cioè 4.000 mq.)

  5. redazione tecnica on settembre 2010 at 8:01 am

    Concordiamo….

  6. Lia on marzo 2011 at 3:54 am

    Buongiorno,
    vorrei sapere se c’è una normativa che prescrive le caratteristiche della compartimentazione a seconda delle caratteristiche dell’edificio.
    Grazie

    Lia

  7. comitato tecnico on marzo 2011 at 3:55 am

    Dipende dalle singole norme di settore (alberghi, musei, cinema ecc.).

    La Segreteria tecnica

  8. Raf on aprile 2011 at 1:18 pm

    salve, vorrei sapere ai fini delle norme antincendio se e’ possibile in una esposizione di auto allestire una scala strutturata con cosciali in acciaio e gradini in vetro antiscivolo come via di fuga e/o esodo,larga 120cm. per accedere ad un parcheggio auto allo scoperto situato al 1 piano della struttura dove anche questo e’ progettato con scala di emergenza all’esterno, siccome stiamo attendendo il collaudo dei vigili fuoco dopo l’approvazione del progetto positivo.

  9. comitato tecnico on aprile 2011 at 12:09 pm

    La norma sulle autorimesse non specifica molto sulle caratteristiche delle scale di esodo, per cui se la larghezza minima è rispettata non dovrebbero esserci elementicontrari all’approvazione. In ogni caso consigliamo di attenersi alle caratteristiche stabilite dal DM 236 del 1989.

    La Segreteria tecnica

  10. annarita on maggio 2011 at 9:26 am

    Buongiorno,
    lavoro presso una casa di riposo che ospita un numero considerevole di persone disabili e soggette a confusione mentale e stato di disorientamento spaziale, che necessitano di sorveglianza continua. Nella struttura vi sono tre porte per piano dotate di maniglione antipanico, per cui facilmente apribili dall’interno, con accesso sulle scale: vorrei sapere se esiste un’alternativa all’applicazione di un allarme acustico che rilevi l’apertura della porta, dal momento che il personale può non essere in grado di arrivare in tempo qualora un anziano in sedia a rotelle o un demente l’aprisse accidentalmente.
    Grazie

  11. ma on giugno 2011 at 9:03 am

    Gentilissimi Signori,
    volevo sapere se è possibile mettere un secondo cancello in fondo alla rampa in modo da chiudere il corridoio d’ingresso ai box, in presenza di persone disabili nel condominio.
    Ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta e cordilamente saluto.

  12. comitato tecnico on giugno 2011 at 9:04 pm

    Ci sembra che la norma non lo escluda, anche se deve essere garantito l’esodo in sicurezza.

    La Segreteria tecnica

  13. Claudio G on giugno 2011 at 4:49 am

    Buongiorno
    progetto impianti per l’industria manifatturiera e la logistica.
    Devo risolvere il problema di attraversare porte antincendio con dei sistemi di trasporto (a anastro, a rulli o di altro genere). Esistono riferimenti normativi (possibilmente condivisi a livello europeo) per stabilire la tipologia di movimento applicabile agli oggetti in caso di allarme? In impianti precedenti ho impiegato la tecnica della doppia porta (in pratica, realizzare un compartimento intermedio tra i due locali, ed aprore le porte solo una alla volta), o in altri casi ho realizzato dei sistemi che eseguivano l’attraversamento della porta tagliafuoco solo per gravità (in modo da garantirne la funzioanlità ancehin condizioni di emergenza o di mancanza di potenza all’impianto, e la conseguenteliberazione dello spazio di transito della porta). Potete fornirmi indicazioni mormative più precise?
    Grazie
    ClaudioG

  14. comitato tecnico on giugno 2011 at 10:32 am

    Purtroppo non siamo a conoscenza di standard su questo particolare aspetto.

    La Segreteria tecnica

  15. Gino on agosto 2011 at 7:49 am

    Buonasera,
    devo progettare un serbatoio e le pompe di alimentazione di un impianto ad idranti esistente. I compartimenti sono 3. Il livello di pericolosità è 2. La UNI 10779 in tal senso prescrive il funzionamento simultaneo di 3 idranti UNI 45 e una pressione residua di circa 2 bar.Nella progettazione del serbatoio e delle pompe bisogna considerare contemporaneamente il funzionamento dei tre idranti per tutti e tre i compartimenti e quindi il funzionamento contemporaneo di 9 idranti alla pressione residua di 2 bar oppure bisogna considerare i compartimenti separatamente? Le dimensioni del serbatoio e delle pompe varia notevolmente.
    Grazie
    Gino V.

  16. Matty on settembre 2011 at 2:55 am

    Buongiorno,
    per quanto riguarda un compartimento in un locale di pubblico spettacolo, l’unica porta non REI è quella che da all’esterno (quindi l’ultima della via di esodo), è obbligatorio avere anche in quel caso una porta REI, oppure considerato che è una via di esodo che da all’esterno non è necessario?
    Grazie

  17. Antonio on ottobre 2011 at 1:45 am

    Salve
    sto verificando un progetto ufficio dal punto di vista della normativa anticendio. Mi sto facendo un pò di domande. Le vie di fuga posso passare attraverso un altro compartimento? secondo me (visto che i percorsi sono maggiori di 45 m) si deve creare un luogo sicuro dinamico (che caratteristiche deve avere?)

    Grazie

  18. marco on ottobre 2011 at 12:34 am

    buongiorno,
    sto progettando un centro commerciale in un edificio di 4 piani + autorimessa nell’interrato. superficie al piano circa 6000 mq lordi. con un nucleo centrale di circa 600 mq ho tutta la distribuzione “pubblica” alle varie attività. 1-posso considerare il nucleo come compartimento a sè? se così fosse esso dovrebbe avere le proprie scale di emergenza di modo che la gente ad ogni piano le prende per scappare e queste dovrebbero portare ad un luogo sicuro? 2- vista la nuova normativa DECRETO 27 luglio 2010, considerando l’affollamento di 0.2 /mq su una superficie di circa 5000mq e capacità di deflusso di 33 (devo anche considerare il calcolo sui 2 piano di maggior affollamento)mi risultano 60 moduli! è corretto il calcolo? quindi dovrei progettare 15 scale da 4 moduli ciascuna…
    grazie

  19. Piroddi Lorrai Diego on gennaio 2012 at 1:34 pm

    buona sera, non riesco a trovare norme e/o direttive in merito a come devono essere posizionate le porte rei lungo i corridoi (che tra l’altro fungono anche da vie di fuga) di un edificio adibito ad uso ufficio e comunque frequentato da pubblico. Nello specifico mi pare “logico” che, laddove la porta REI non debba delimitare un’area nella quale vi è un elevato rischio di incendio e lungo il corridoio vi sia un notevole transito di persone per l’espletamento delle normali attività, la porte REI di compartimentazione debbano essere in posizione NORMALMENTE APERTA con sgancio automatico collegato al sistema rilevamento incendi.
    Potete darmi, cortesemente, indicazioni in merito all’esistenza di specifiche indicazioni che avvalorino la mia convinzione ovvero smentire quanto da me sosenuto.
    grazie in anticipo.

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