La manovra economica elimina il CPI?
(Fire certificate given up with new economic package?) Il testo del decreto legge con cui il 15 luglio 2010 è stata approvata dal Senato la manovra correttiva riguarda, anche se non la cita esplicitamente, la prevenzione incendi. Con l’introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), infatti, sembra proprio che le procedure di prevenzione incendi fissate dal DPR 37 del 1998 possano essere sostituite dall’invio della documentazione di autocertificazione, asseverazione ecc.
Al momento, dato che il testo prevede alcune esclusioni che potrebbero riguardare anche la prevenzione incendi, aspettiamo delle prese di posizione ufficiali per capire se ed in quale misura le procedure attuali saranno modificate. In ogni caso, il testo approvato dal Senato prevede che entro 12 mesi dalla conversione del decreto legge dovranno essere modificate le attuali normative, secondo dei criteri stabiliti dal decreto legge.
Ecco parte del testo:
“art. 19. – (segnalazione di inizio attività).
- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta comuqnue denominato, comprese le domande per iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante gal gioco, nonchè quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 4 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nel casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni ci cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
- L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
- L’amministrazione competente,in caso di accertata carenza di requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21.nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del DPR 28/12/00, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per la salute,per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
- …
- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punti con la reclusione da uno a tre anni.

ma signori con la prevenzione incendi non si scherza , e’ sicuramente vero, che così come strutturata adesso non va più bene , perchè esiste una forte disunuformità nei pareri e non ci si capisce più niente. e’ ora di finirla , la prevenzione incendi la deve fare solo il proggettista che se ne assume tutte le responsabilità difronte alla legge, se sbaglia deve pagare con la radiazione dall’albo, ma sapete quanti c’è ne sono di veri inesperti che fanno pratiche a mitraglia a basso costo, i Vigili del fuoco devono a campione fare controlli con repressione,invece di perdere giornate dietro alla visione di pratiche fatte da inesperti , e rispondi, e ripresenta la modifica , e torna di nuova a rispondere e la trfila non finisce mai mai
ritengo che si vada nella direzione giusta per snellire la burocrazia e dare la possibilità di avviare la propria attività in tempi ragionevolmente brevi, tuttavia ritengo necessario che ci sia sempre un’azione di controllo e/o supervisione del C.N.VV.F., che può avvenire nei tempi e nei modi che il Comando VV.F. competente ritenga opportuno, (ovviamente anche questo andrà regolamentato per garantire una uniformità di procedure)
La differenza che riesco a cogliere ora e che il tecnico professionista e il tecnico funzionario, potranno dibattere le eventuali contestazioni nei modi e tempi che le norme giuridiche prevedono, NON DANNEGGIANDO L’UTENTE FINALE CHE FINO A PROVA CONTRARIA CONTINUERA’ AD ESERCITARE LA SUA ATTIVITA’
Gennaio 2012: primi riscontri sulla privatizzazione della prevenzione incendi:
- imprenditore: per avere una pratica ben fatta paga molto di più della vecchia parcella e del bollettino VVF
- professionista corretto: non lavora più, è fuori mercato.
- altro professionista: parcella bassa, tanto lavoro e … dimmi quello che vuoi e te lo dichiarerò
ps: per le grandi strutture: il professionista dell’antincendio era già succubo del grande architetto. Veniva “salvato” dalle richieste dei VVF, soprattutto per le deroghe.
Adesso o fa quello che vuole l’archistar oppure torna alle ct ed ai bomboloni (che tra l’altro non sono affatto male!!)
Buone vacanze a tutti
Carlo S. (Torino)
La legge di mercato imporrà al committente di affidarsi a professionisti a basso costo e con “dubbie” capacità.
Per i professionisti capaci ed eticamente corretti saranno tempi duri…..
Si dicono per ora tante cose anche da parte di professionisti sui comandi dei VVF, nessuno sa cosa succederà di preciso. Certo è che se viene a mancare il rapporto di collaborazione tra VVF e professionisti chi avrà la peggio sono questi ultimi.
date un occhiata a questa ultima novità
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/3638/18
presentato da
PIETRO LAFFRANCO
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361
La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria approvata al Senato introdurrà alcune semplificazioni che attengono i procedimenti per dare inizio ad attività d’impresa attraverso una diversa procedura denominata SCIA (segnalazione certificata inizio attività);
con il maxi emendamento è stata tolta all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 la dicitura «pubblica incolumità» che invece era riportata nella legge originale;
l’eliminazione della dicitura «pubblica incolumità» è da ritenersi una grave mancanza di attenzione verso i compiti istituzionali con particolare riguardo all’impegno quotidiano che il Corpo dei Vigili del Fuoco rivolge alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nonché alla salvaguardia dei beni e dell’ambiente;
non si comprendono i motivi dell’eliminazione della dicitura «pubblica incolumità» in quanto l’attività dei Vigili del Fuoco non produce ritardi in termini di inizio attività e determina un introito per lo Stato, che si quantifica in 60 milioni di euro e non un esborso;
inoltre l’articolo in questione determina quindi un minore introito per le casse dello Stato, e pertanto la norma appare anticostituzionale in ragione del fatto che non prevede la copertura per le mancate entrate che ne deriveranno,
impegna il Governo
a stabilire che le autorizzazioni rilasciate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei lavoratori in generale ed in particolari dei propri lavoratori, rientrino fra le materie escluse dal procedimento di semplificazione di cui al nuovo articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
9/3638/18. Laffranco, Ascierto.
Speriamo che la variante proposta nell’odg venga accolta.
Perchè infatti un sistema che tutti c’invidiano (parlo delle pratiche di esame progetto) dev’essere abolito?
Cui prodest?
Occhi aperti!!
Carlo S. (Torino)
Speriamo che la legge effettivamente non tolga l’obbligo del CPI e gli incarichi affidati ai VV.F. Con i professionisti che ci sono in giro sarebbe una catastrofe. Tuttavia però occorre stabilire criteri tecnici più uniformati per le attività non normate, il solo D.M. 10 Marzo non è sufficiente perchè si presta a troppe interpretazioni.
Spero ardentemente che gli Uffici Prevenzione Incendi si attivino affinchè la loro prestazione ri,manga obbligatoria, oppure auspico che il rilascio di C.P.I. sia effettuato solo dopo sopralluogo di funzionari del corpo permanente dei VV.f.
Sono un professionista della prevenzione incendi da 40 anni, e, conoscendo la complessità della materia, sono terrorizzato da un futuro in materia affidato quasi esclusivamente ai professionisti.
è ora che i professionisti si assumano le Loro responsabilità
Per natura sono sempre molto perplesso di queste svolte . Non credo che ciò ridurrà il fenomeno dei “CPI svenduti per un pugno di euro”, anzi si incrementerà perchè (come accaduto per il DPR 462) il datore di lavoro vuole sentirsi dire che va tutto bene e a basso costo per non avere problemi (tanto chi si prende le responsabilità è un altro). Come tutte le vicende italiane, finchè non accade l’incidente nessuno si preoccuperà di vedere se il professionista ha scritto stupidaggini o no e soprattutto se ilprofessionista era abilitato a fare prevenzione incendi (“Qui non è mai accaduto nulla” è la parola d’ordine dei datori di lavoro). Viceversa non è mai stato varato alcun provvediemento per vedere se chi firma i progetti di prevenzione sia un professionista abilitato ai sensi della 818 oppure un qualunque diplomato o laureato (o peggio che mai come avrebe voluto la Gelmini: uno qualunque anche senza laurea) che si metta sul mercato per fregare il lavoro a chi è abilitato.
In ogni caso mi faccio una domanda: fino ad ora occorreva presentare la richiesta di parere ed entro 45 giorni, i VVFF rispondevano e dopo avere presentato la domanda di sopralluogo si poteva procedere con l’esercizio.
Naturalmente questo non accadeva sempre (anzi ci sono più attività soggette non denunciate, per ignoranza o disinformazione, che attività soggette denunciate) e quindi si doveva procedere con vere e proprie “richieste di parere a sanatoria”.
Ora ci sono 60 giorni di tempo per revocare l’autorizzazione all’esercizio, se la doumentazione antincendio non è ritenuta idonea dai VVFF l’esercizio può essere sospeso.
Di fatto uno può iniziare la propria attività ma anzichè attendere 45 giorni per avere il parere e poi fare i lavori come disposto dagli uffici prevenzione dei comandi VVFF, ora deve attendere 60 giorni per sapere se gli revocheranno l’autorizazione ad esercire (cosa che se avviene potrebbe comportare un danno con conseguente causa nei confronti del professionista che ha firmato i documenti).
In casi come “presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per la salute,per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente” (stiamo quindi parlando di attività soggette) tale limite di 60 giorni non neppure è vincolante e quindi le autorità possono sospenderti l’esercizio quando vogliono.
A questo punto il professionista ha tutto l’interesse ad ascoltare prima i VVFF, onde evitare inconvenienti.
Cosa sarebbe cambiato rispetto a prima ? (molto poco).
Le attività soggette restano (di fatto) trattate secondi uan falsariga di come lo sono già, con la piccola preoccupazione però che non è più garantito il mantenimento delle condizioni iniziali di progetto (con perizia giurata) previsto dal rinnovo del CPI.
Sono d’accordo con il collega Aldo Digiandomenico. Sono passati anni luce da quando la prevenzione incendi si vedeva come un “ramo secco”, qualcosa di cui ci si ricordava solo all’ultimo momento magari perché qualcuno ce lo ricordava … la PREVENZIONE INCENDI è una disciplina che deve andare di pari passo con la progettazione (così come si verificano gli obblighi del regolamento edilizio comunale, così come si verificano gli standards igienico-sanitari, quello dei parcheggi, del verde, ecc.). Addirittura la prevenzione incendi deve dissuadere il progettista a proporre soluzioni progettuali che – dal punto di vista della prevenzione incendi e sicurezza in genere lasciano letteralmente preoccupati (a meno che non si intervenga con l’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA di cui al DM Interno del maggio 2007 … che è molto proibitivo e – per me – molto soggettivo). La prevenzione incendi deve ACCOMPAGNARE la progettazione edilizia .. altrimenti si parla di sicurezza teorica e non reale.
per quanto concerne la burocrazia e il perditempo tecnico, voglio vedere cosa dice questa SCIA ma … con la Dichiarazione di Inizio Attività (salco un esiguo numero di casi dove intervengono altre Commissioni di controllo vedi esplosivi e pubblico spettacolo) già rappresenta un primo e significativo passo in avanti verso la semplificazione.
Speriamo che il ministero degli interni ed i VVF si esprimano con celerità… ma personalmente credo che la richiesta CPI debba essere allegata alla SCIA in virtù del capoverso…
“ la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante gal gioco, nonchè quelli imposti dalla normativa comunitaria”
il CPI è un atto di tutela della Pubblica Sicurezza.
Non entro nel merito del fatto che tantissimi titolari di attività credano che avere il CPI voglia dire avere la “certificazione” che tutto sia ok…. i VVF accertano la correttezza documentale non il contenuto del documento…
Concordo sul fatto che la Sicurezza Antincendio in italia diverrà una cosa seria..al primo casino fatto da chi si vende per pochi euro e ignora tutti i risvolti veri delle firme sul Cert REI 2008 e il Dich Prod 2008
Alessandro
in caso incendio se un pubblico esercizio non ha estintori l’assicurazione copre il danno.
A che sanzione va incontro un publico esercizio se non possiede estintori
La domanda è interessante ma non abbiamo risposte al momento. L’unica risposta certa è quella delle norme previste dalla disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (già d.lgs 626/94, ora d.lgs 81/08), ma non sempre in un pubblico esercizio ci sono lavoratori dipendenti, per cui rimarrebbe il codice civile.
La Segreteria tecnica